Sentenza 4 maggio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
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La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è reato anche in caso di contraffazione grossolana, poiché la norma indicata tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 8 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2012, n. 20944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20944 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 04/05/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 1076
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 46061/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
SS HA N. IL 04/04/1960 C/;
avverso la sentenza n. 300659/2011 TRIB. SEZ. DIST. di MESTRE, del 10/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 giugno 2011, il Tribunale di Venezia, 2^ sezione penale, assolveva SE EL dai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (capo A) per aver ricevuto e quindi posto in vendita trenta borse con marchio Prada contraffatto e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 per non aver esibito, al momento del controllo della polizia giudiziaria, il passaporto o altro documento valido per l'identificazione ovvero il permesso di soggiorno, perché il fatto non sussiste.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica e ne ha chiesto l'annullamento per violazione ed erronea applicazione degli artt. 474 e 648 c.p. in quanto la grossolanità del falso, indicata dal Tribunale come elemento determinante l'inidoneità a sviare la libera determinazione dell' acquirente, è del tutto irrilevante in relazione al bene protetto dalla normativa in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va confermato il canone ermeneutico secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto;
ne', a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Cass. Sez. 5, 5.7.2006, n. 31451; Sez. 5, 17.4.2008 n. 33324; Cass. Sez. 5, 25.9.2008 n. 40556). Non sfugge la diversa opzione interpretativa che da rilievo alla grossolanità della contraffazione ed afferma quindi che - perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile - occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità "ictu oculi" della grossolanità della falsificazione (Cass. Sez. 2, 3.4.2008 n. 16821). Ed invero la tutela del marchio non viene meno per il solo fatto che la sua falsificazione possa essere immediatamente percepita. Me consegue che anche il delitto di ricettazione non può essere in ragione della ritenuta insussistenza del reato presupposto di cui all'art. 473 c.p., la grossolanità della contraffazione del marchio. La sentenza deve essere annullata con rinvio, secondo quanto disposto dall'art. 569 c.p.p., alla Corte di appello di Venezia, che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, procederà a nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012