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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1154/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1154/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4889/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in composizione monocratica, nel proc. n. 8170/2021 R.G., pubblicata in data 17/10/2024, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, e vertente
TRA
, nella qualità di titolare della omonima ditta KA Parte_1
TA, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela AR, del foro di
Napoli, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Napoli alla via E. Cosenz n. 26;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. EL LA, per procura CP_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliata in presso lo studio del predetto difensore in Salerno al Corso V. Emanuele n. 143;
APPELLATA
1 Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 8/11/2024
, nella qualità di titolare della omonima ditta KA Parte_1
TA, ha proposto appello avverso la sentenza n. 4889/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in composizione monocratica, nel proc. n. 8170/2021 R.G., pubblicata in data
17/10/2024, nei confronti di Con tale atto l'appellante ha CP_1 formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «conclusioni»: «Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno contrariis reiectis: In via principale e nel merito, 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.4889/2024 emessa dal
Tribunale di Salerno Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa
Giudice Dott.ssa Picece Maria Stefania nell'ambito del giudizio N.R.G.
8170/2021, depositata in cancelleria in data 17.10.2024 e notificata il
17.10.2024»; «accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) Accertato che la dott.ssa Parte_2
del Settore Mostre ed eventi culturali di politiche
[...] Controparte_2 della Provincia affidava alla IK ST la CP_3 CP_4 esecuzione del restauro delle opere di allestimento della Persona_1
Mostra dell'artista presso la Pinacoteca della Provincia di Salerno, nonché il restauro dei reperti medievali presso il museo della Ceramica di Raito, restauro dei reperti che si trovavano nel Castelli di Arechi di Salerno ed altre opere di restauro per le quali la emetteva le fatture n° 5 Controparte_5 del 03.07.2009, 7 e 8 del 28.12.2009, n°1 del 05.03.2010 e 2 del 05.03.20210 per un totale di euro 46.794,00; 2) Accertato che con lettera raccomandata del
05.08.2011 la Dirigente del Settore Mostre ed culturali Progetti Pt_3
Speciali di politiche culturali , dott.ssa Parte_4 CP_1
a seguito di un sollecito di pagamento della
[...] Controparte_6
comunicava alla stessa che tutte le fatture emesse erano
[...] state inserite nei debiti fuori bilancio della;
3) Accertato Parte_4
2 che solo con la sentenza n° 740/2021 del 03.03.2021 emessa dal Tribunale di
Salerno il giudice, accertava che non vi era stato l'inserimento nei debiti fuori bilancio delle predette fatture e dichiarava che l'azione proposta nei confronti della non era proponibile per difetto del requisito della sussidiarietà Parte_4 prescritto dall'art. 2042 precisando che il rapporto instaurato tra funzionario e il privato fornitore rimaneva tale con responsabilità solo in capo al funzionario;
4) Accertato che con la lettera del 05.08.2011 la Dirigente del
Settore Mostre ed Parte_5 Parte_6
, dott.ssa nel ratificare l'attività posta in essere
[...] CP_1 dalla ancora una volta insisteva nel Controparte_6 riferire che il credito era stato inserito nei debiti fuori bilancio;
5) Accertato che il credito della , non era stato Controparte_6 Parte_1 inserito nei debiti fuori bilancio così come confermato SOLO CON
SENTENZA 740/2021; 6) Accertata la legittimazione passiva del funzionario dott.ssa per essere stato il funzionario che aveva affidato alla CP_1
IK ST le opere di restauro oggetto di causa;
7) Accogliere la domanda della e condannare la Controparte_6 dott.ssa alla corresponsione della somma di euro 46.794,00 CP_1 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo;
8) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dott.ssa dinanzi il Tribunale per tutti i motivi CP_1 meglio esposti nel presente atto. 9) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
L'appellata si è costituita e nell'atto di costituzione CP_1 in appello ha formulato le seguenti conclusioni: «CONCLUDE»: «affinché
l'Ill.ma Corte di Appello di Salerno Voglia 1. In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra
, essendo decorso il termine prescrizionale ordinario previsto CP_6 dall'art. 2946 c.c., confermando così la sentenza di primo grado e respingendo l'appello per infondatezza;
2. Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta richiesta, ammettere la prova testimoniale formulata nella memoria depositata nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., da intendersi
3 integralmente richiamata e trascritta.
3. Nel merito, in via meramente subordinata, rigettare la domanda avanzata dall'odierna appellante siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi dovuti per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione, notificato in data 18/10/2021, proposto nell'interesse di , nella qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta KA TA. Con tale atto di citazione la parte attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue, a sostegno delle sue domande: in data
18/6/2008 il Dirigente del Settore Mostre ed eventi culturali Controparte_2 di politiche culturali della Provincia dott.ssa CP_4 CP_1 affidava alla il restauro, ai fini della Controparte_6 manutenzione e conservazione, fornitura cornici supporti per le opere di
[...]
e allestimento per la mostra dell'artista presso la Pinacoteca Per_1
Provinciale di Salerno prevedendo per tale prestazione la corresponsione della somma di euro 22.000,00 + iva per la quale veniva emessa fattura n°
05/03/2010; in data 04.06.2009 sempre la dott.ssa Dirigente del CP_1
Settore Mostre ed eventi culturali di politiche culturali della Controparte_2
affidava altro incarico alla IK ST di restauro Parte_4
e manutenzione di ceramica esistente presso il Museo della Ceramica di Raito per la quale veniva concordato il pagamento della somma di euro 1250,00 + iva che veniva fatturato in data 28.12.2009 con il documento numero 8; che stante la bravura della dott.ssa eccellente restauratrice, Parte_1 oltre che titolare della omonima ditta IK ST, ancora una volta la
Dott.ssa la convocava presso la Provincia di Salerno per CP_1 affidarle altro incarico e, quindi, in data 25.09.2009 le affidava un lavoro di restauro allestimento e manutenzione dei reperti medievali siti presso il
Museo di Castello di Arechi di Salerno per la quale veniva determinato un
4 compenso di euro 5.495,00 + iva per la quale veniva emessa fattura n° 7 del
28.12.2009; sempre durante la esecuzione dei lavori di restauro commissionati in data 25.09.2Q09 la dott.ssa chiedeva alla CP_1
il restauro degli oggetti esposti al R.A.P. Museo delle Arti Applicate CP_6
a Nocera Superiore per i quali veniva emessa fattura n° 5 del 03.07.2009 di euro 9.600,00 incluso iva;
infine prima dell'arrivo dell'allora Presidente della
Repubblica Giorgio TA, la dott.ssa affidava un ultimo CP_1 incarico alla ossia quello di restauro dei reperti archeologici siti CP_6 nella mostra De Chirico "La suggestione del Classico" tenuta presso la
Galleria Civica d'Arte di Cava de Tirreni dal 24.10.2009 al 14.02.2010 per il cui lavoro veniva emessa fattura n°2 del 05.03.2010 dell'importo di euro
2.160,00 comprensivo di iva;
questi lavori di. restauro oltre a rappresentare lustro e prestigio all'amministrazione Provinciale di Salerno ottenevano numerosi encomi da parte di esperti del settore ed importanti autorità. Sempre in quel periodo importante fu la visita del Presidente della Repubblica Giorno
TA che si complimentava con il funzionario del settore Mostre e cultura della , dott.ssa , per il gran lavoro svolto Parte_4 CP_4 CP_1 quale funzionario del settore Mostre ed eventi culturali e per aver fatto eseguire restauri di così grande lustro;
nel mentre venivano eseguiti i lavori di restauro la IK inoltrava fatture di pagamento, fatture mai contestate alla stessa, e successivamente alla richiesta di sollecito di pagamento di tutte le fatture per l'importo complessivo di curo 46.79.4,00, la dottoressa CP_1 in data 05.08.2011 con lettera raccomandata, inoltrata per conoscenza all'Assessore al Patrimonio dott. confermava alla dott.ssa Persona_2
titolare della pmonima ditta IK ST che le fatture n° 5 del CP_6
03/07/2009, 7 e 8 del 28.12.2009, la numero 1 del 05/03/2010 erano state inserite nei debiti fuori bilancio;
precisava inoltre che anche la fattura n° 2 del
05 marzo 2010 di euro 2.160 pervenuta il 10 marzo all'ufficio di direzione, sarebbe stata considerata alla stregua delle precedenti;
in seguito, pur inoltrando sollecito di pagamento alla alcun pagamento Parte_4 veniva eseguito alla , motivo per il quale questa, certa del CP_6 riconoscimento del debito fuori bilancio, notificava decreto ingiuntivo di pagamento alla la quale proponeva opposizione Parte_4 dimostrando che diversamente da quanto assunto nella sua missiva dalla
5 dott.ssa Dirigente del settore del Settore Mostre ed eventi culturali CP_1 di politiche culturali della , la somma Controparte_2 Parte_4 dovuta per le opere di restauro da quest'ultima commissionate alla IK
ST non erano stati inseriti nei debiti fuori bilancio e poiché
l'affidamento dell'incarico era stato dato dalla funzionaria era questa l'unica responsabile del mancato pagamento;
il giudizio ha avuto un lungo decorso a causa del trasferimento del Tribunale di Salerno e poi del carico di ruolo eccessivo che non consentiva che la stessa venisse introitata a sentenza;
dopo aver avuto contezza del fatto che i crediti della IK non erano stati inseriti nei debiti fuori bilancio, in comparsa conclusionale si ribadiva che di tanto non si era a conoscenza e che in ogni caso la Provincia aveva CP_4 tratto indubbi vantaggi dalle opere di restauro fatte eseguire dalla IK ricordando gli elogi ricevuti dal Presidente della Repubblica Giorgio
TA durante la sua visita al Castello degli Arechi;
Con sentenza emessa in data 03.03.2021 il giudice del Tribunale di Salerno, riportando anche quanto disposto dal D. lgs. N° 267 art. 193 comma 2 e art. 191 comma
4, ribadiva che quando il rapporto si instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche. nei confronti di terzi a meno che non riconosca a il debito fuori bilancio, nei limiti. della utilità e dell'arricchimento Parte_7 per l'ente stesso;
sempre in sentenza si leggeva che degli effetti dell'attività di spesa verso il terzo risponde proprio e soltanto il funzionario inadempiente, nei confronti del quale pertanto è tenuto ad agire il terzo interessato;
nel caso sottoposto al Tribunale di Salerno il Giudice dott.ssa Ferrara rilevava che non essendoci alcun contratto tra la e la professionista, ma solo le Parte_4 autorizzazioni della dott.ssa quale dirigente del Settore beni Culturali, CP_1 non poteva che essere il funzionario il legittimato passivo all'azione della
IK ST mentre la missiva del 05.08.2411 non era altro che un atto di ratifica ex post dell'attività posta in essere;
in data 06.05.2021 la dott.ssa nella qualità di titolare della omonima ditta IK Parte_1
6 ST, a mezzo del suo procuratore inoltrava lettera raccomandata a.r. alla dott.ssa facendole presente quanto accaduto e chiedendo alla stessa il CP_1 pagamento delle somme a lei spettanti per il lavoro svolto su sua autorizzazione;
in data 30.06.2021 l'avvocato Andrea Di Lieto, nella qualità di procuratore della dott.ssa inoltrava lettera raccomandata allo studio CP_1 legale AR nella quale precisava che la sua assistita non era più dirigente del settore beni culturali Musei e Biblioteche della Provincia di
Salerno dal 14.01.2009 per poi essere collocata in quiescenza dal marzo del
2016 motivo per il quale eventuali richieste di pagamento potevano essere solo rivolte alla , unica tenuta al pagamento di quanto Parte_4 dovutole.
Sulla base di queste deduzioni la parte attrice Parte_1 chiedeva al Tribunale di Salerno di condannare la convenuta CP_1 al pagamento della somma di € 46.794,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese e compensi di giudizio.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: «
P.Q.M.
»: «il
Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe: - Rigetta la domanda come proposta dall'attrice. - Condanna , nella Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale IK ST, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3800,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv.
EL LA e SE LA».
I motivi della impugnazione.
, nella qualità più sopra indicata, ha proposto Parte_1 appello. I motivi dell'appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: i motivi di impugnazione sono i seguenti: - violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2953 c.c.; - violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art.. 1442 c.c.; - violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2947 c.c.; è di comune conoscenza che la prescrizione è la conseguenza giuridica alla situazione di inerzia del titolare di un diritto che, se protratta per un certo periodo di tempo, determina l'estinzione dello stesso;
la prescrizione ha termini differenti a seconda del diritto che ne costituisce oggetto, quella ordinaria è
7 decennale;
i termini di prescrizione previsti nel nostro ordinamento sono molto diversi tra di loro;
in generale (salvo, cioè, non venga previsto diversamente) i termini ordinari di prescrizione di un diritto sono pari a dieci anni;
sanciti quali sono i termini di prescrizione, diviene importante cercare di comprendere da quanto conteggiare gli stessi, ovvero, significa cercare di capire quale sia la decorrenza dei termini di prescrizione;
in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito;
in materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza;
in tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore;
qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato;
detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato;
nel caso in esame nella missiva del 05.08.2011 la dott.ssa CP_1
, dirigente del settore beni culturali, dichiarava per iscritto che le
[...] fatture di cui la IK chiedeva il pagamento erano state inserite nei debiti fuori bilancio;
la dottoressa , titolare dell'omonima Parte_1 ditta IK ST ha avuto la reale e concreta percezione del danno che le fosse stato arrecato dalla dottoressa solo con la CP_1
8 pubblicazione della sentenza n° 740/2021 emessa dal Tribunale di Salerno in data 4/3/2021, ovvero quando il giudice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento instaurato dalla provincia di con sentenza Pt_4 numero 740/2021 accertava che (diversamente di quanto assunto e dichiarato dalla dottoressa non vi era mai stato l'inserimento nei debiti CP_1 fuori bilancio delle fatture n° 5 del 03.07.2009, n° 7 del 28.12.2009, n° 1 e n°
2 del 05.03.2010 emesse dalla della IK ST Parte_1 per i lavori di restauro eseguiti;
mai prima del 04.03.2021, giorno della pubblicazione della sentenza n° 740/2021 la dottoressa Parte_1 della IK ST ha mai messo in dubbio la parola della dirigente mai ha pensato che fosse a questa che dovesse rivolgere la richiesta CP_1 di pagamento, perché mai ha messo in dubbio quanto dalla stessa dichiarato e confermato nella missiva del 05.08.2011 ossia che le fatture numero n° 5 del 03.07.2009, n° 7 del 28.12.2009, n° 1 e n° 2 del 05.03.2010 erano state inserite nei debiti fuori bilancio;
la stessa dottoressa dopo Parte_1 la pubblicazione della sentenza di primo grado emessa nell'anno 2021 dal
Tribunale di Salerno nel giudizio n° 740/2021 nei confronti della Parte_4
non ha mai pensato di denunziare per falso ideologico la
[...] dottoressa;
diversamente, da quanto assunto per errore dal CP_1 giudice dott.ssa Picece del Tribunale di Salerno, il momento in cui la dottoressa è stata identificata come soggetto legittimato CP_1 passivo è stato solo quando con la sentenza n° 740/2021.
Sulla base di questi motivi di impugnazione, quindi, la parte appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta dalla appellante con condanna della appellata alla corresponsione della CP_6 CP_1 somma di € 46.794,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo, con vittoria di spese e compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio.
La decisione.
In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto. L'appello è infondato va rigettato.
Il giudice di primo grado ha così motivato la sua decisione: «La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. Dirimente e
9 assorbente, rispetto alle difese assunte nel merito dalla parte convenuta, è
l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, tempestivamente formulata. Parte attrice ha richiesto condannarsi al pagamento di € 46.794,00
a titolo di compenso per i restauri svolti in data 28.6.2010 alla Provincia di
Salerno, settore beni culturali, musei e biblioteche, la convenuta CP_1
non più dirigente di quell'ufficio dal 14.12.2009, e giammai
[...] destinataria di richieste di pagamento antecedentemente al 7.05.2021, decorso, pertanto, il termine decennale di prescrizione (essendo l'ultima messa in mora risalente al 28.06.10); né possono essere considerati come atti interruttivi della prescrizione le intimazioni indirizzate all'ente provinciale, atteso che tra i requisiti necessari dell'atto interruttivo deve esservi l'esplicita indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), unitamente all'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento (elemento oggettivo) (Cass. Civ. n.15140/21, ex multis
n.24677/21, n.279/24). Le spese di lite seguono la soccombenza».
Questa motivazione va condivisa, con le precisazioni qui di seguito esposte.
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute [cfr.
Cass. civ., sez. 3 -, ordinanza n. 12943 del 14/5/2025].
La cassazione ha anche precisato che il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa non impedisce che essa possa
10 esercitarsi in concorrenza o in pendenza dell'azione cosiddetta primaria;
pertanto, il termine di prescrizione dell'azione di arricchimento decorre, come per ogni altra azione, dal giorno in cui si matura il relativo diritto, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la relativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, (e non dalla data del giudicato esterno che disconosce la proponibilità dell'azione primaria) [cfr.
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6570 del 29/3/2005; cfr., in senso analogo,
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 1863 del 3/3/1997].
La cassazione ha, peraltro, affermato che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, con la conseguenza che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 15714 del 14/6/2018].
Dall'applicazione dei principi espressi dalla cassazione nelle sentenze qui sopra richiamate, quindi, va rilevato che nel caso in esame la prescrizione ordinaria decennale dell'azione della nei confronti della è CP_6 CP_1 sicuramente maturata, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.
, nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1
KA TA, infatti, ha inoltrato una prima diffida al pagamento della somma di € 46.794,00 nei confronti di con CP_1 atto datato 28/6/2010. Successivamente la , nella qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta KA TA, infatti, ha inoltrato una nuova richiesta di pagamento della somma di € 46.794,00 nei confronti di con atto datato 6/5/2021, spedito in data 7/5/2021 e CP_1 ricevuto da in data 10/6/2021. Fra l'atto interruttivo della CP_1 prescrizione del 28/6/2010 e la diffida spedita in data 7/5/2021 non risultano
11 intervenuti idonei atti interruttivi della prescrizione.
Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, più sopra ricordati va sicuramente escluso che la prescrizione decorra dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 740/2021, pubblicata in data
4/3/2021, del Tribunale di Salerno che ha accolto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 465/15 emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/2/2015, per il pagamento della somma di € 46.794,00 in questione, e ha revocato tale decreto ingiuntivo, sulla base del mancato riconoscimento del debito fuori bilancio da parte della [[cfr. le già citate Cass. civ., sez. Parte_4
III, sentenza n. 6570 del 29/3/2005, nonché Cass. civ., sez. III, sentenza n.
1863 del 3/3/1997].
Va, fra l'altro, precisato che la , nella qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta KA TA, ha emesso fatture per prestazioni che si assumono svolte senza che risulta la stipulazione di alcun contatto scritto con la e senza che risulti che siano stati Parte_4 seguiti i procedimenti appositamente previsti dalla legge perché possa sorgere in capo all'Ente pubblico in questione un obbligo di pagamento nei confronti del prestatore d'opera o del fornitore della prestazione. Già solo per questa considerazione la appellante sin dall'inizio della sua attività CP_6 ha accettato il rischio del mancato pagamento da parte della e, Parte_4 quindi, sin dall'inizio della sua attività ha accettato il rischio di dover richiedere il pagamento direttamente al funzionario interessato dott.ssa
Ben poteva, pertanto, la prefigurarsi, sin dall'inizio della CP_1 CP_6 sua attività, la opportunità di interrompere la prescrizione anche nei confronti della CP_1
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la decisione del primo giudice è corretta e va confermata, con le precisazioni più sopra evidenziate, essendo effettivamente maturato il termine prescrizionale dell'azione intentata da , nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1
KA TA, nei confronti di CP_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione
12 senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente condannato la parte attrice, ora appellante, al pagamento delle spese di giudizio, in ragione della soccombenza. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Va, in particolare, applicato lo scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in ragione del valore della domanda proposta nel presente processo nell'interesse della parte ora appellante;
vanno, peraltro, applicati i valori minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate nel corso del giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di , nella qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta KA TA, nei confronti di nonché in CP_1 ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 4889/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in composizione monocratica, nel proc. n. 8170/2021 R.G., pubblicata in data 17/10/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
13 1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna la parte appellante , nella qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta KA TA, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di CP_1
e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 4.995,50 per
[...] compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. EL
LA;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante , nella qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta KA TA, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 26/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
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