Sentenza 5 novembre 1979
Massime • 1
L'art 6 della legge 2 luglio 1952 n 703, recante Disposizioni in materia di finanza locale, il quale, in favore dei comuni dove si trovino sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, autorizza l'imposizione di uno speciale diritto, non superiore al tre per cento del valore, 'all'atto della asportazione', va inteso nel senso che requisito necessario e sufficiente per il sorgere dell'obbligazione tributaria e il prelievo di quelle acque dalla sorgente da cui naturalmente scaturiscono, e non la circostanza che le acque medesime vengano trasportate fuori del territorio comunale. ( Conf 2472/77, mass n 386182).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/1979, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1979 |
Testo completo
L'art 6 della legge 2 luglio 1952 n 703, recante Disposizioni in materia di finanza locale, il quale, in favore dei comuni dove si trovino sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, autorizza l'imposizione di uno speciale diritto, non superiore al tre per cento del valore, 'all'atto della asportazione', va inteso nel senso che requisito necessario e sufficiente per il sorgere dell'obbligazione tributaria e il prelievo di quelle acque dalla sorgente da cui naturalmente scaturiscono, e non la circostanza che le acque medesime vengano trasportate fuori del territorio comunale. ( Conf 2472/77, mass n 386182).*