Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/1979, n. 5721
CASS
Sentenza 5 novembre 1979

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L'art 6 della legge 2 luglio 1952 n 703, recante Disposizioni in materia di finanza locale, il quale, in favore dei comuni dove si trovino sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, autorizza l'imposizione di uno speciale diritto, non superiore al tre per cento del valore, 'all'atto della asportazione', va inteso nel senso che requisito necessario e sufficiente per il sorgere dell'obbligazione tributaria e il prelievo di quelle acque dalla sorgente da cui naturalmente scaturiscono, e non la circostanza che le acque medesime vengano trasportate fuori del territorio comunale. ( Conf 2472/77, mass n 386182).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/1979, n. 5721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5721
    Data del deposito : 5 novembre 1979

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