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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3140/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), domiciliata in Locri via Giacomo Email_1 C.F._1
Matteotti n.39 presso lo studio dell'avv. Valentina LUCÁ, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro, rep. 47098, dall' avv. Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_3
Resistente
Oggetto: malattia professionale - richiesta rendita
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021, ha esposto che sin dal Parte_1
1983 al 2020 ha svolto l'attività lavorativa di bracciante agricola;
che in ragione di ciò è stata sottoposta ad un rilevante, gravoso e cronico sforzo fisico, che si è prolungato e protratto per oltre 35 anni, e ha determinato il manifestarsi di patologie che hanno causato gravi malattie, quali: la sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito, epicondilite bilaterale, l' ernia discale lombare, la sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, tendinite del Pag. 1 a 10 sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori); che, in data 19.02.2018, sono state rilasciate tre distinte certificazioni mediche di malattia professionale _ Mod. 5 SS bis attestanti oltre l'esistenza delle sopra indicate malattie, anche l' anamnesi patologica remota e prossima,
l'esame obbiettivo riferito alle malattie in esame, gli accertamenti specialistici e strumentali visionati, nonché l'esistenza del nesso eziologico con l'attività lavorativa espletata e con lo specifico ed idoneo fattore di rischio lavorativo che ha fatto nascere e produrre a carico del lavoratore le indicate patologie;
che i certificati Mod. 5 sono stati tempestivamente comunicati nei termini all' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al CP_1
trattamento previsto dagli art.131 e segg. del D.P.R. 30.06.1965 n°1124, nonché tutti gli ulteriori benefici previsti dalle normative vigenti;
che l'Istituto assicuratore ha aperto tre distinti procedimenti: il n. 515451208 del 21.03.2018 relativo alla sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinopatia del sovraspinoso, il n. 515451209 relativo all'epicondilite dx e sx e il n. 515451130 del 19.02.2018 relativo all' ernia discale lombare;
che in ordine al procedimento n°515451208, l'Istituto Assicurativo, con nota datata
06.06.2018, ha comunicato che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale. La pratica pertanto viene archiviata”; che in ordine al procedimento n°515451209, l'Istituto, con nota datata 06.06.2018, ha comunicato che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale. La pratica pertanto viene archiviata”; che in ordine al procedimento n° 515451130, l'Istituto, con nota datata 06.06.2018, ha comunicato che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale. La pratica pertanto viene archiviata”; che ai suddetti provvedimenti ha proposto opposizioni amministrative corredate di certificato medico valutativo del 04.07.2018 a firma del dott. attestante che le patologie da cui Persona_2
era ed è affetta (e segnatamente: da tendine cuffia dei rotatori, ernia discale lombare e epicondilite bilaterale), nonché l'indicazione che le dette patologie erano da considerarsi di natura professionale e che le stesse cagionavano nella ricorrente una menomazione complessiva della integrità psico fisica pari al 24% ; che successivamente, l' ha emesso CP_2
tre distinti provvedimenti con i quali ha riconosciuto l'esistenza delle patologie denunciate sottostimando il danno all'integrità psico fisica cagionato dalle dette patologie;
che in ordine al procedimento n°515451208, l'Istituto Assicurativo, con nota datata 25.10.2021, ha comunicato che “è stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica che non da'
Pag. 2 a 10 diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal DLGS 38 del 23.02.2000. La menomazione accertata è la seguente: alterazione tendinea spalla dx;
alterazione tendinea spalla sx;
GRADO
ACCERTATO 005%, GRADO COMPLESSIVO 005%”; che in ordine al procedimento n°515451130, l'Istituto, con nota datata 25.10.2021, ha comunicato che “è stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica che, come previsto dal DLGS 38 del 23.02.2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: ernia del disco lombare. GRADO ACCERTATO 008%, GRADO COMPLESSIVO 008%”; che in ordine al procedimento n°515451209, l'Istituto, con nota datata 15/11/2018, ha comunicato che “è stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica che, come previsto dal DLGS 38 del 23.02.2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: lieve dolore ed impotenza funzionale gomito dx;
lieve dolore ed impotenza funzionale gomito sx. GRADO ACCERTATO 003%, GRADO COMPLESSIVO 013%”; che, invero, per come emerge dagli esami strumentali in atti e dagli accertamenti obiettivi eseguiti, è maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' a seguito di opposizione amministrativa;
che, sussiste, CP_1
pertanto, il diritto di adire l'intestato Tribunale a tutela della propria posizione;
che risulta, difatti affetta da: marcata spondilartrosi lombare con ernie discali L1 – L2. L3-L4 e L4-L5, deficit funzionali e neurosensitivi periferici, che le provocano un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% (e non invece quella minore accertata dall in misura CP_1
pari al 8%); sindrome algolimtante di spalle bilaterale, da interessamento pluritendineo a dx con deficit funzionale maggiore a dx, che le determina un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari 10% (e non invece quella minore accertata dall in misura pari al 5%) ; e CP_1
da epicondilite bilaterale dei gomiti con deficit funzionali e neurosensitivi, che le determina un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 5% (e non invece quella minore del 3% accertata dall' ), come da ampia documentazione allegata e prodotta in atti, ed CP_1
ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1). Riconoscere, accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, e previo accertamento peritale, che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: a) spondilartrosi lombare con ernie discali L1 – L2. L3-L4 e L4-L5 con deficit funzionali e neurosensitivi periferici, menomazione denunciata con la partica n. 515451130, già riconosciuta dall' come malattia professionale, b) Sindrome da sovraccarico CP_1
Biomeccanico delle spalle bilateralmente accertato con deficit funzionale maggiore a dx,
Pag. 3 a 10 menomazione denunciata con la pratica n°515451208, già riconosciuta dall' come CP_1
malattia professionale, c) Epicondilite bilaterale dei gomiti, menomazione denunciata con la pratica n°515451209, già riconosciuta dall' come malattia professionale, e che le CP_1
predette infermità, per come già riconosciuto dall' con i provvedimenti allegati in atti, CP_1 sono conseguenza e/o sono in ogni caso connesse all'attività lavorativa svolta;
2). Accertare
e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico-legale, che: a) la malattia spondilartrosi lombare con ernie discali L1 – L2. L3-L4 e L4-L5, menomazione denunciata con la partica n. 515451130, già riconosciuta dall' come malattia professionale, di cui CP_1
la ricorrente è affetta in conseguenza e connessione alle mansioni svolte, determina nella ricorrente una inabilità e menomazione dell'integrità psico-fisica (quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta) pari al 12%, ovvero pari alla maggiore o minore misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, e che, in ogni caso, determina una menomazione dell'integrità psicofisica maggiore rispetto al 8% riconosciuto dall' con CP_1
provvedimento del 25/10/2018; b) che la malattia Sindrome da sovraccarico Biomeccanico delle spalle/tendinopatia spalle, menomazione denunciata con la pratica n° 515451208, già riconosciuta dall come malattia professionale, di cui la ricorrente è affetta in CP_1
conseguenza e connessione alle mansioni svolte, determina nella ricorrente una inabilità e menomazione dell'integrità psico-fisica (quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta) pari al 10%, ovvero pari alla maggiore o minore misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, e che, in ogni caso, determina una menomazione dell'integrità psicofisica maggiore rispetto al 5% riconosciuto dall' con provvedimento del CP_1
25/10/2018; c) che la malattia epicondilite bilaterale dei gomiti, menomazione denunciata con la pratica n° 515451209, già riconosciuta dall' come malattia professionale, di cui CP_1
la ricorrente è affetta in conseguenza e connessione alle mansioni svolte, determina nella ricorrente una inabilità e menomazione dell'integrità psico-fisica (quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta) pari al 5%, ovvero pari alla maggiore o minore misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, e che, in ogni caso, determina una menomazione dell'integrità psicofisica maggiore rispetto al 3% riconosciuto dall' con CP_1
provvedimento del 15/11/2018; d) che la quantizzazione del danno globale dell'integrità psico fisica della ricorrente per le malattie indicate in ricorso è pari al 25% ovvero alla maggiore o minore misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, e, in ogni
Pag. 4 a 10 caso, che la quantizzazione del danno globale dell'integrità psico-fisica della ricorrente per le malattie denunciate in ricorso è maggiore di quella del 13% riconosciuta dall' con CP_1 provvedimento del 15/11/2018; con condanna, dell' , in persona del suo legale CP_2
rappresentante P.T., al riconoscimento delle percentuali di inabilità che verranno accertate in giudizio con decorrenza dalla data della denuncia della malattia ovvero dalla diversa data che dovesse risultare dalla CTU;
3).Conseguentemente dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire, con riferimento alle malattie professionali indicate in ricorso, tutto quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'art. 13, comma 2, del Decreto legislativo
23 febbraio 2000, n 38, e, dunque, il di Lui diritto a percepire il prescritto indennizzo - anche per danno biologico-, con corresponsione di un indennizzo in conto capitale, ovvero con la costituzione e/o l'adeguamento della rendita per danno biologico e danno patrimoniale, rapportata al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica che verrà accertata nel corso del giudizio anche a seguito di Consulenza tecnica d'Ufficio (anche con eventuale adeguamento dei benefici già goduti) ; 4).per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, a corrispondere alla parte ricorrente il pagamento di ogni indennità e prestazione assistenziale scaturente per legge dalle predette malattie professionali, ivi compreso tutto quanto previsto dall'art. 13, comma
2, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38, e dunque ivi compreso l' indennizzo – anche per danno biologico - , e/o la rendita d'inabilità permanente – per danno biologico e danno patrimoniale- nei limiti quantificandi (con eventuale adeguamento dei benefici già goduti) e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
5) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver ricevuto somma alcuna e di aver anticipato le spese ex art. 93 cpc. 6) con sentenza esecutiva come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' convenuto, che ha CP_1 eccepito l'infondatezza della pretesa, ed ha così concluso “Voglia l'On. Tribunale rigettare la domanda avversa, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, disponendo sulle spese come per legge.”.
Pag. 5 a 10 La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, ed all'odierna udienza è stata decisa.
La ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica subita a causa della malattia professionale.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Va posto in premessa che si considera malattia professionale una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). In tal senso, parte ricorrente ha adeguatamente dato prova dello svolgimento di attività lavorativa mediante produzione dell'estratto contributivo , da cui si apprende CP_3
l'effettivo svolgimento di prestazione lavorativa nei termini allegati in ricorso. Vi è, dunque, riscontro documentale in ordine all'esposizione di fattori patogenetici propri della malattia professionale denunciata.
Ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 1124/1963: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.”.
Pag. 6 a 10 Tale norma consente agevolmente di rilevare i requisiti che la malattia professionale deve possedere per essere riconosciuta dall' ed essere, pertanto, indennizzata. CP_1
È opportuno a tal fine riportare ulteriore disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
«tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
In questo senso, il nesso causale è stato accertato già in sede amministrativa e dunque, in questa sede, occorre unicamente indagare sull'invocata sussistenza di un grado maggiore della menomazione. Infatti, non è stata contestata tra le parti la sussistenza di un'inabilità permanente, quanto la diversa entità. Ove, diversamente, la parte convenuta avesse voluto contestare la sussistenza del predetto nesso di casualità, avrebbe dovuto infatti provare che la
Pag. 7 a 10 patologia sia stata determinata da situazioni diverse da quelle proprie dell'attività lavorativa svolta.
A seguito della nomina di due consulenti tecnici che non hanno accettato l'incarico, con ordinanza del 23.04.2023 è stata nominata la dott.ssa , che Persona_3 ritualmente assunto l'ufficio cui è stata chiamata, in data 24.04.2024 ha depositato l'elaborato peritale.
A seguito dell'esame obiettivo della ricorrente e della documentazione prodotta in atti
(referto relativo alla TC cervicale e rachide L/S effettuato in data 13.10.17 esame n. 554 provenienza SSN – referto presidio ospedaliero di Locri e il referto ECO spalle e gomiti del
13.10.2017 n. 590/ SSN Asp Reggio Calabria), la dott.ssa ha formulato la seguente Per_3 diagnosi: “ Codice 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” fino al 12% (percentuale assegnata 10%); Codice 224: “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” 3%; Codice 232: “Esiti di epicondiliti, epitrocleite e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” fino al 5% (percentuale assegnata 5%)” ed è giunta alle seguenti conclusioni:
“La perizianda, è affetta dalle infermità espresse in diagnosi. A tali infermità configurabili come MALATTIA PROFESSIONALE, il lavoro svolto per anni dalla ricorrente è di bracciante agricolo. Il bracciante agricolo è un operaio che presta le proprie braccia come forza lavoro. Lavoratore della terra, raccolta dei frutti, pulizia dei terreni e seminati. Le infermità di cui soffre la ricorrente è imputabile un DANNO BIOLOGICO valutabile nella misura del 16% (sedici).”.
Il CTU ha altresì puntualmente risposto alle controdeduzioni formulate da parte della dott.ssa dirigente medico presso la sede di Locri, avendo cura di ben Persona_4 CP_1 esplicitare le ragioni della sua valutazione medica, ed in particolare che: “Le conclusioni cliniche che scaturiscono dall'esame degli atti processuali, dalle certificazioni ad esse allegate, e, da quanto è emerso nel corso delle attuali indagini, dalla visita Ortopedica effettuata in data 24/01/'24, mi inducono a formulare le seguenti diagnosi: ernie discali lombari con risentimento funzionale;
alterazione tendinea cuffia spalla dx e sn;
epicondilite dx e sn. in relazione a quanto refertato dall'Ortopedico, dagli esami strumentali allegati agli
Pag. 8 a 10 atti, dalla visita Medico-Legale trova giusto attribuire: Codice 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” fino al 12% (percentuale assegnata
10%); Codice 224: “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” 3%; Codice 232: “Esiti di epicondiliti, epitrocleite e patologie muscolo- tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” fino al 5% (percentuale assegnata 5%).
In relazione ai quesiti posti dal Magistrato: “La perizianda, è affetta dalle infermità espresse in diagnosi. A tali infermità configurabili come MALATTIA PROFESSIONALE, il lavoro svolto per anni dalla ricorrente è di bracciante agricolo. Il bracciante agricolo è un operaio che presta le proprie braccia come forza lavoro. Lavoratore della terra, raccolta dei frutti, pulizia dei terreni e seminati. Le infermità di cui soffre la ricorrente è imputabile un DANNO
BIOLOGICO valutabile nella misura del 16% (sedici), a far data dalla domanda amministrativa.”.
Le conclusioni del CTU sono condivise da questo giudicante, il cui valore è suffragato dagli esiti della visita specialistica ortopedica del 24.01.2024 e dei referti diagnostici esaminati. La valutazione effettuata inoltre è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni, nonché appare corretta sotto il profilo logico, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, in relazione alla malattia professionale, all'indennizzo per il danno biologico nella misura del 16% e di conseguenza va disposta condanna dell' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto CP_1
quanto già percepito con valutazione iniziale del 13%), da erogarsi in rendita secondo l'indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 26.02.2018, data della domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto dei parametri minimi, stante l'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse, in complessivi
€3.100,00, di cui € 2.700,00 per compensi ed € 400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Pag. 9 a 10 Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il diritto di in relazione alla malattia professionale Parte_1 accertata, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 16% e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto quanto già percepito), da erogarsi in rendita e con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 26.02.2018, data della domanda amministrativa sino al saldo;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€3.100,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3.- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU medico-legali, che si liquidano CP_1
con separato decreto.
Locri, 11 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 10 a 10