TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40730/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Franca Tabbi per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 08.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1
di accompagnamento maturati dal 01.10.2023 come riconosciuto dal
Tribunale di Roma con decreto di omologa, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e CP_1
comunque di rigettarlo.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa datato 8.6.2024 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal 01.10.2023. Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione con valuta al 7.11.2024 in sostanziale coincidenza con il deposito del presente ricorso e prima della sua notifica avvenuta il 21.11.2024.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere ma essendo il pagamento avvenuto prima della notifica del ricorso le spese tra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 10.01.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40730/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Franca Tabbi per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 08.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1
di accompagnamento maturati dal 01.10.2023 come riconosciuto dal
Tribunale di Roma con decreto di omologa, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e CP_1
comunque di rigettarlo.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa datato 8.6.2024 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal 01.10.2023. Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione con valuta al 7.11.2024 in sostanziale coincidenza con il deposito del presente ricorso e prima della sua notifica avvenuta il 21.11.2024.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere ma essendo il pagamento avvenuto prima della notifica del ricorso le spese tra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 10.01.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi