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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. ACCERTAM. n. 129738 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.12.2024 notificato ad DE, Ricorrente1 impugnava il sollecito/accertamento esecutivo meglio specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Paternò.
Si costituiva in giudizio DE la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso non essendo stato lo stesso notificato nei confronti dell'ente impositore.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che il caso a mani esula del tutto dall'ipotesi di litisconsorzio necessario stabilito dal nuovo art.14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 non essendo stato impugnato alcun atto dell'agente della riscossione, ciò che è dato riscontrare è soltanto l'impugnazione di un atto proveniente da un ente (il Comune di Paternò), notificata ad un soggetto (DE) ad esso del tutto estraneo.
Ne consegue che il ricorso si appalesa del tutto inammissibile, senza che sia possibile disporre alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente legittimato passivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 185/25
R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00 oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. ACCERTAM. n. 129738 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.12.2024 notificato ad DE, Ricorrente1 impugnava il sollecito/accertamento esecutivo meglio specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Paternò.
Si costituiva in giudizio DE la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso non essendo stato lo stesso notificato nei confronti dell'ente impositore.
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che il caso a mani esula del tutto dall'ipotesi di litisconsorzio necessario stabilito dal nuovo art.14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 non essendo stato impugnato alcun atto dell'agente della riscossione, ciò che è dato riscontrare è soltanto l'impugnazione di un atto proveniente da un ente (il Comune di Paternò), notificata ad un soggetto (DE) ad esso del tutto estraneo.
Ne consegue che il ricorso si appalesa del tutto inammissibile, senza che sia possibile disporre alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente legittimato passivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 185/25
R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00 oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso