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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/09/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2007/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 2007/2025 R.G. da
, Parte_1
e
Pt_2 entrambi con l'Avv. BOLDINI DAVIDE e l'Avv. GAVIOLI KATIA, giusta delega in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta;
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Guidonia Montecelio (RM) il 23/11/2007 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Pt_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 61, Parte I, Serie /, dell'anno
2007 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
• disponga l'affidamento di in via esclusiva alla madre sig.ra ; Per_1 Parte_1
• autorizzi sin da ora il trasferimento della minore presso l'abitazione della madre in provincia di Torino (TO)
• disponga che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i loro desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici di Per_1
pagina 2 di 3 • disponga che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando Per_1
l'importo mensile di € 200,00, da aggionare automaticamente sulla base degli indici Istat per il consumo delle famiglie a partire dal 01/01/2026, mediante bonifico bancario sul c/c della madre entro il giorno 5 di ogni mese Part
• disponga che il sig. contribuisca altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra Per_1
Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bolzano e Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Avvocati di famiglia - Sezione di Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del 6 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni
• disponga che la figlia sia da considerarsi a carico della sola madre essendo affidataria al
100% sia ai fini fiscali che per quanto riguarda eventuali contributi pubblici a sostegno della minore e della famiglia
• dia atto che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, che rinunciano reciprocanente all'assegno divorzile e che dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi ragione e/o credito l'una dall'altro, avendo totalmente definito ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale.
• disponga la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
08/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2007/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 2007/2025 R.G. da
, Parte_1
e
Pt_2 entrambi con l'Avv. BOLDINI DAVIDE e l'Avv. GAVIOLI KATIA, giusta delega in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta;
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Guidonia Montecelio (RM) il 23/11/2007 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Pt_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 61, Parte I, Serie /, dell'anno
2007 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
• disponga l'affidamento di in via esclusiva alla madre sig.ra ; Per_1 Parte_1
• autorizzi sin da ora il trasferimento della minore presso l'abitazione della madre in provincia di Torino (TO)
• disponga che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i loro desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici di Per_1
pagina 2 di 3 • disponga che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando Per_1
l'importo mensile di € 200,00, da aggionare automaticamente sulla base degli indici Istat per il consumo delle famiglie a partire dal 01/01/2026, mediante bonifico bancario sul c/c della madre entro il giorno 5 di ogni mese Part
• disponga che il sig. contribuisca altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra Per_1
Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bolzano e Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Avvocati di famiglia - Sezione di Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del 6 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni
• disponga che la figlia sia da considerarsi a carico della sola madre essendo affidataria al
100% sia ai fini fiscali che per quanto riguarda eventuali contributi pubblici a sostegno della minore e della famiglia
• dia atto che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, che rinunciano reciprocanente all'assegno divorzile e che dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi ragione e/o credito l'una dall'altro, avendo totalmente definito ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale.
• disponga la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
08/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3