Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19722
CASS
Sentenza 3 aprile 2008

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In tema di violazione di sigilli, la prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato con apposizione dei sigilli configura il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. e non quello di cui all'art. 334 cod. pen. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), in quanto l'apposizione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della "res" nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

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  • 1irripetibilità
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2In cosa il reato di violazione dei sigilli si distingue da quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022

    (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 334, 349) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed E. 1.000,00 di multa, per i reati unificati con la continuazione, ed applicata la recidiva, di cui agli art. 349, comma 2, cod. pen. (commesso il 26 giugno 2013), art. 81, 110 cod. pen., 44 lettera A, d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004; art. 28 del d.P.R. 128/1959 e 349, comma 2, cod. pen., dichiarava di non doversi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19722
Data del deposito : 3 aprile 2008

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