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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. AN SC Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2168/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
e la prima quale prossima congiunta rinunciataria all'eredità e la Parte_1 Parte_2 seconda quale unica erede legittima ed universale di entrambe Controparte_1 rappresentate e difese dagli avv.ti Carlo Federico De Marco e Daniele Mariani ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Calabria 56;
APPELLANTI
E già Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce, Paolo Zucchinali e
IA GO e con loro elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò and Partners Avvocati di
Roma, alla Piazza Mazzini 27;
rappresentato e difeso Controparte_4 Parte_3 dall'avv. Luca Capilupi e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3, presso gli uffici dell'avvocatura dell' ; CP_4
APPELLATI ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Respinge l'appello. Condanna le appellanti in solido a rimborsare alle parti appellate le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna appellata, nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Pone a carico di tutte le parti in solido, nei confronti del nominato c.t.u., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio, liquidate con separato decreto, ed a carico delle sole parti appellanti nei rapporti interni.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
IL PRESIDENTE
AN SC