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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 391/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], con C.F. CP_1 C.F._1 residente a [...]; ma elettivamente domiciliato in Livorno, Via Del Tempio, 8, presso e nello Studio dell'Avv. Riccardo Cioni, che lo rappresenta e difende e
nata a [...] il [...], con CF. Controparte_2 [...]
residente a [...], ma elettivamente C.F._2 domiciliata in Scandicci (FI), via Pantin n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Emilio Serena del Foro di Firenze, che la rappresenta e difende e con l'intervento di nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3 CodiceFiscale_3
e residente a [...], ma anch'ella elettivamente domiciliata in in Scandicci (FI), via Pantin n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Emilio Serena del Foro di Firenze (C.F.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010, e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 7.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010 alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 11.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 24.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010 nel senso indicato dalle parti medesime. Ed invero deve darsi atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed CP_3 economicamente indipendente, in quanto dal mese di Maggio 2023 svolge attività lavorativa full-time con contratto di apprendistato a tempo determinato, percependo uno stipendio di circa € 1.300,00/mensili per 14 mensilità, tanto che la medesima già dal mese di Agosto 2024, in accordo con la madre, ha rinunciato a parte del mantenimento rimesso dal padre. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010, invariato il resto, come segue:
1. revoca l'obbligo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed CP_3 economicamente indipendente, da parte del padre, che pertanto non sarà più tenuto al versamento mensile della somma di circa €. 531,00, come aggiornata mediante indice ISTAT ed al rimborso di spese straordinarie, alla madre;
2. si dà atto che, su accordo delle parti, il suddetto mantenimento (già ridotto dal mese di Agosto 2024) è cessato completamente dal mese successivo alla firma del ricorso introduttivo;
3. Spese di lite compensate.
Livorno, 28.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 391/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], con C.F. CP_1 C.F._1 residente a [...]; ma elettivamente domiciliato in Livorno, Via Del Tempio, 8, presso e nello Studio dell'Avv. Riccardo Cioni, che lo rappresenta e difende e
nata a [...] il [...], con CF. Controparte_2 [...]
residente a [...], ma elettivamente C.F._2 domiciliata in Scandicci (FI), via Pantin n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Emilio Serena del Foro di Firenze, che la rappresenta e difende e con l'intervento di nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3 CodiceFiscale_3
e residente a [...], ma anch'ella elettivamente domiciliata in in Scandicci (FI), via Pantin n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Emilio Serena del Foro di Firenze (C.F.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010, e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 7.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010 alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 11.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 24.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010 nel senso indicato dalle parti medesime. Ed invero deve darsi atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed CP_3 economicamente indipendente, in quanto dal mese di Maggio 2023 svolge attività lavorativa full-time con contratto di apprendistato a tempo determinato, percependo uno stipendio di circa € 1.300,00/mensili per 14 mensilità, tanto che la medesima già dal mese di Agosto 2024, in accordo con la madre, ha rinunciato a parte del mantenimento rimesso dal padre. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Livorno, n°. 175/2010, RG n°. 4301/09, Cron. 1803/10, del 12 Gennaio 2010, invariato il resto, come segue:
1. revoca l'obbligo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed CP_3 economicamente indipendente, da parte del padre, che pertanto non sarà più tenuto al versamento mensile della somma di circa €. 531,00, come aggiornata mediante indice ISTAT ed al rimborso di spese straordinarie, alla madre;
2. si dà atto che, su accordo delle parti, il suddetto mantenimento (già ridotto dal mese di Agosto 2024) è cessato completamente dal mese successivo alla firma del ricorso introduttivo;
3. Spese di lite compensate.
Livorno, 28.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai