Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1513/2024 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GOTTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARTINELLI ELENA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto le parti esponevano:
- i ricorrenti in data 5 giugno 1993 hanno contratto matrimonio concordatario in Bormio e il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Bormio al n. 4 Parte 2, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. n. 1); - dal matrimonio sono nati due figli:
[...]
(CF ) nato a [...] il [...], maggiorenne ed Per_1 C.F._3
pagina 1 di 3
febbraio 2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è in procinto di iscriversi all'università: - tra i coniugi è venuto meno l'affectio coniugalis che dovrebbe costituire la base della vita in comunione e, previo accordo tra le parti, la signora dal mese di febbraio del 2022 ha Parte_1
lasciato la casa familiare e si è trasferita con la figlia a Bormio, in un altro appartamento;
- i coniugi si sono ora determinati a promuovere la presente procedura di separazione personale;
- la signora
è dipendente con contratto a tempo indeterminato della ditta individuale Cristoferoni Parte_1
Davide con la qualifica di cameriera, mentre il signor è dipendente del Ministero degli CP_1
Interni, con qualifica di Agente di Polizia;
- i ricorrenti dichiarano e danno atto di rinunciare al deposito della documentazione attestante la loro situazione economica e patrimoniale, avendone comunque già reciproca conoscenza;
- i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale. Dichiarano altresì ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. di rinunciare espressamente alla fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti chiedendo di sostituirla con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - i coniugi evidenziano infine che non risultano pendente fra le parti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande e/o domande connesse con quelle dedotte nel giudizio de quo.
I ricorrenti chiedevano: designare, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma 3, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ed ordinare al Comune di Bormio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di CP_1
matrimonio, con omologa delle seguenti condizioni della separazione:
1. i ricorrenti, economicamente indipendenti, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
2. il signor
[...]
verserà mensilmente per il mantenimento della figlia l'importo di euro 500,00, da CP_1 Pt_2
versarsi entro il 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_1
[...];
3. le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia
, di cui al protocollo del Tribunale di Sondrio, saranno a carico di entrambe i genitori nella Pt_2
misura del 50%, fatta eccezione delle spese per la residenza universitaria;
che rimarranno a carico della madre;
4. l'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito al 50% dai coniugi.
pagina 2 di 3 Con successive note congiunte le parti davano atto di voler rinunciare al tentativo di riconciliazione, di confermare le condizioni pattuite nell'atto introduttivo, di rinunciare ai termini per il deposito degli scritti conclusivi e di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
La domanda appare degna di accoglimento, sia quanto alla dichiarazione di separazione, essendo venuta meno l'affectio maritalis, sia in ordine alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, conforme alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara la separazione di e , alle condizioni sopra Parte_1 Controparte_1
riportate.
Compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 1 25.
Il Presidente estensore pagina 3 di 3