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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2054/2023 R.G. promossa da:
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo CEVASCO e Paolo DEGOLA, ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Piazza della Vittoria n. 6/11, in forza di procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
; Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- avente per oggetto: pagamento somme;
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA
Per l'attrice:
“accertare e dichiarare che è creditrice del sig. per i titoli indicati Parte_1 Controparte_1 nel corpo del presente atto della somma di € 94.500,00, ovvero in subordine della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed eventualmente risultante all'esito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attrice della suddetta somma di € 94.500,00 ovvero, in subordine, di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed eventualmente risultante all'esito dell'espletanda istruttoria”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21 giugno 2023, la chiedeva che il Tribunale di Alessandria, Parte_1 accertato il diritto di credito dell'attrice nei confronti di , condannasse Controparte_1 quest'ultimo a pagare l'importo di € 94.500,00 dovuto pro quota in forza di fideiussione del
06.09.2010, prestata a garanzia del debito assunto dalla debitrice principale RT
(già nei confronti di (già . OP CP_4 CP_5
Esponeva la parte attrice di essere divenuta titolare di un pacchetto di crediti pro soluto in forza di cessione di crediti in blocco stipulata con in particolare, di essere divenuta creditrice nei CP_5
confronti di (già . quale debitrice principale, e dei signori RT OP
, e , in qualità di garanti fideiussori pro Parte_3 Controparte_1 Parte_4 quota, dell'importo di € 601.019,11 derivante dal saldo debitore del conto corrente n. 120/92234/9 alla data del 02.03.2017, così come documentato dagli estratti conto dell'Istituto di Credito cedente dalla data di apertura del rapporto alla data di estinzione del conto corrente, oltre che dal certificato ex art. 50 TUB.
Prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, poiché il destinatario Controparte_1 risultava irreperibile all'indirizzo conosciuto, la parte attrice presentava al Giudice una istanza scritta volta ad ottenere l'autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione alla parte convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ed il Giudice concedeva termine alla parte attrice per l'incombente.
All'udienza nuovamente fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., constatata la regolarità della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (essendosi questa volta perfezionata la notifica all'indirizzo conosciuto) il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva termine alla parte attrice per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza la parte attrice dava atto del fallimento della mediazione e chiedeva di rimettere la causa in decisione.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11 febbraio 2025 il Giudice ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
***
Esaminati e letti gli atti di causa e la documentazione prodotta dalla parte attrice, il Tribunale decide come segue.
Oggetto del presente giudizio è il diritto di credito che (già vantava nei CP_4 CP_5
confronti della (già e dei suoi garanti fideiussori pro quota RT CP_3
signori , e , credito ceduto dalla Parte_3 Controparte_1 Parte_4 [...] all'odierna attrice in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto CP_5 Parte_1
individuabili in blocco ex art. Legge n. 130/99 ed art. 58 D.Lgs. n. 385/93 (cfr. doc.3 parte attrice). Con tutta evidenza, si può inquadrare l'odierna causa nella tipica fattispecie di inadempimento da obbligazione contrattuale.
Sul punto, la Cassazione a SS.UU., con la nota Sentenza n. 13533 del 2001, ha enunciato il principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la sussistenza ed entità del credito vantato da risulta provata: Parte_1
- dal contratto di conto corrente contabile light n. 120/92234/9 del 6.09.2010, in allora in capo alla presso la Filiale di CA (docc. 4 allegato all'atto di citazione), rapporto poi trasferito CP_3 presso la con la numerazione 70011826 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione); CP_5
- dal contratto di apertura di credito in conto corrente numero del rapporto 120/92234/9 del
13.09.2013 in allora in capo a presso la filiale di CA (doc. 5 allegato all'atto di CP_3
citazione);
- dall'estratto conto ex art 50 T.U.B. certificato conforme alle scritture contabili della CP_5 attestante un saldo debitore di conto corrente di € 601.019,11 alla data del 21.01.2021 (doc. 6 allegato all'atto di citazione);
- dagli estratti conto rilasciati dall'Istituto di Credito cedente dal 06.09.2010 (data di costituzione) fino alla data di estinzione del rapporto del 02.03.2017 (doc. 7 allegato all'atto di citazione);
- dalla lettera di fideiussione omnibus pro quota limitata ad Euro 550.000 rilasciata il 06.09.2010 dai sigg.ri , e a garanzia delle obbligazioni Parte_3 Controparte_1 Parte_4
assunte dalla debitrice principale e successivamente aumentata con lettera di variazione 05.07.2011 ad Euro 711.750,00 (doc.
8 - fideiussione omnibus e successiva variazione in aumento).
Nella fideiussione omnibus pro-quota è specificato che i cofideiussori garantiscono insieme l'intero ammontare degli affidamenti concessi – sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di €
711.750,00 - ma ognuno nei limiti di una specifica quota, ivi specificatamente indicata, ovvero:
- il 73,33% - Euro 521.950,00; Parte_3
- il 13,33% - Euro 94.500,00; Controparte_1
- il 13,33% - Euro 94.500,00. Parte_4
Dal tenore letterale della scrittura risulta in modo chiaro come l'importo massimo garantito da ciascun fideiussore sia stato calcolato in percentuale rispetto all'intero ammontare degli affidamenti concessi.
Come noto, l'istituto della co-fideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero.
Ciascun garante è perciò responsabile per il pagamento di tutte le somme dovute dal debitore, ma entro la misura percentuale o quota contrattualmente pattuita.
Normalmente, il fideiussore richiesto di adempiere all'obbligazione deve versare l'intera somma, salvo il diritto di regresso verso gli altri garanti. Laddove sia però previsto il beneficio della divisione
– come nella specie - ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta (art. 1947 c.c.
Risulta pertanto del tutto corretto l'operato della società creditrice che nel rispetto Parte_1
del beneficio della divisione previsto dal contratto, ha azionato la garanzia fideiussoria nei confronti di nei limiti dell'importo dallo stesso garantito, pari al 13,33% di € 711.750,00 Controparte_1
(importo massimo garantito) e così per € 94.500,00 su un debito complessivo di € 601.019,11.
In assenza di qualsivoglia prova estintiva e/o modificativa del diritto di credito azionato da Pt_1
la domanda attorea deve pertanto essere accolta, e deve essere dichiarato
[...] Controparte_1 tenuto e condannato a pagare, in favore dell'attrice e per le causali di cui alla narrativa, l'importo di
€ 94.500,00.
***
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., per cui il convenuto deve essere condannato a rimborsare all'attrice le spese processuali Controparte_1
del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”:
- Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
- Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- Euro 2.835 per la fase istruttoria;
- Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 7.052,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n.
2054/2023 R.G. promossa da (parte attrice) contro (parte Parte_1 Controparte_1
convenuta contumace):
1) Accerta e dichiara che è creditrice, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 94.500,00;
2) Dichiara tenuto e condanna a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 94.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.p.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Controparte_1
rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi ed €
786,00 per spese documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Alessandria, in data 28.02.2025
Minuta redatta dall'Avv. Cristina Licciardello, GOP in tirocinio.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2054/2023 R.G. promossa da:
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo CEVASCO e Paolo DEGOLA, ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Piazza della Vittoria n. 6/11, in forza di procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
; Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- avente per oggetto: pagamento somme;
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA
Per l'attrice:
“accertare e dichiarare che è creditrice del sig. per i titoli indicati Parte_1 Controparte_1 nel corpo del presente atto della somma di € 94.500,00, ovvero in subordine della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed eventualmente risultante all'esito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attrice della suddetta somma di € 94.500,00 ovvero, in subordine, di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed eventualmente risultante all'esito dell'espletanda istruttoria”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21 giugno 2023, la chiedeva che il Tribunale di Alessandria, Parte_1 accertato il diritto di credito dell'attrice nei confronti di , condannasse Controparte_1 quest'ultimo a pagare l'importo di € 94.500,00 dovuto pro quota in forza di fideiussione del
06.09.2010, prestata a garanzia del debito assunto dalla debitrice principale RT
(già nei confronti di (già . OP CP_4 CP_5
Esponeva la parte attrice di essere divenuta titolare di un pacchetto di crediti pro soluto in forza di cessione di crediti in blocco stipulata con in particolare, di essere divenuta creditrice nei CP_5
confronti di (già . quale debitrice principale, e dei signori RT OP
, e , in qualità di garanti fideiussori pro Parte_3 Controparte_1 Parte_4 quota, dell'importo di € 601.019,11 derivante dal saldo debitore del conto corrente n. 120/92234/9 alla data del 02.03.2017, così come documentato dagli estratti conto dell'Istituto di Credito cedente dalla data di apertura del rapporto alla data di estinzione del conto corrente, oltre che dal certificato ex art. 50 TUB.
Prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, poiché il destinatario Controparte_1 risultava irreperibile all'indirizzo conosciuto, la parte attrice presentava al Giudice una istanza scritta volta ad ottenere l'autorizzazione alla rinotifica dell'atto di citazione alla parte convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ed il Giudice concedeva termine alla parte attrice per l'incombente.
All'udienza nuovamente fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., constatata la regolarità della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (essendosi questa volta perfezionata la notifica all'indirizzo conosciuto) il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva termine alla parte attrice per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza la parte attrice dava atto del fallimento della mediazione e chiedeva di rimettere la causa in decisione.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11 febbraio 2025 il Giudice ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
***
Esaminati e letti gli atti di causa e la documentazione prodotta dalla parte attrice, il Tribunale decide come segue.
Oggetto del presente giudizio è il diritto di credito che (già vantava nei CP_4 CP_5
confronti della (già e dei suoi garanti fideiussori pro quota RT CP_3
signori , e , credito ceduto dalla Parte_3 Controparte_1 Parte_4 [...] all'odierna attrice in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto CP_5 Parte_1
individuabili in blocco ex art. Legge n. 130/99 ed art. 58 D.Lgs. n. 385/93 (cfr. doc.3 parte attrice). Con tutta evidenza, si può inquadrare l'odierna causa nella tipica fattispecie di inadempimento da obbligazione contrattuale.
Sul punto, la Cassazione a SS.UU., con la nota Sentenza n. 13533 del 2001, ha enunciato il principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la sussistenza ed entità del credito vantato da risulta provata: Parte_1
- dal contratto di conto corrente contabile light n. 120/92234/9 del 6.09.2010, in allora in capo alla presso la Filiale di CA (docc. 4 allegato all'atto di citazione), rapporto poi trasferito CP_3 presso la con la numerazione 70011826 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione); CP_5
- dal contratto di apertura di credito in conto corrente numero del rapporto 120/92234/9 del
13.09.2013 in allora in capo a presso la filiale di CA (doc. 5 allegato all'atto di CP_3
citazione);
- dall'estratto conto ex art 50 T.U.B. certificato conforme alle scritture contabili della CP_5 attestante un saldo debitore di conto corrente di € 601.019,11 alla data del 21.01.2021 (doc. 6 allegato all'atto di citazione);
- dagli estratti conto rilasciati dall'Istituto di Credito cedente dal 06.09.2010 (data di costituzione) fino alla data di estinzione del rapporto del 02.03.2017 (doc. 7 allegato all'atto di citazione);
- dalla lettera di fideiussione omnibus pro quota limitata ad Euro 550.000 rilasciata il 06.09.2010 dai sigg.ri , e a garanzia delle obbligazioni Parte_3 Controparte_1 Parte_4
assunte dalla debitrice principale e successivamente aumentata con lettera di variazione 05.07.2011 ad Euro 711.750,00 (doc.
8 - fideiussione omnibus e successiva variazione in aumento).
Nella fideiussione omnibus pro-quota è specificato che i cofideiussori garantiscono insieme l'intero ammontare degli affidamenti concessi – sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di €
711.750,00 - ma ognuno nei limiti di una specifica quota, ivi specificatamente indicata, ovvero:
- il 73,33% - Euro 521.950,00; Parte_3
- il 13,33% - Euro 94.500,00; Controparte_1
- il 13,33% - Euro 94.500,00. Parte_4
Dal tenore letterale della scrittura risulta in modo chiaro come l'importo massimo garantito da ciascun fideiussore sia stato calcolato in percentuale rispetto all'intero ammontare degli affidamenti concessi.
Come noto, l'istituto della co-fideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero.
Ciascun garante è perciò responsabile per il pagamento di tutte le somme dovute dal debitore, ma entro la misura percentuale o quota contrattualmente pattuita.
Normalmente, il fideiussore richiesto di adempiere all'obbligazione deve versare l'intera somma, salvo il diritto di regresso verso gli altri garanti. Laddove sia però previsto il beneficio della divisione
– come nella specie - ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta (art. 1947 c.c.
Risulta pertanto del tutto corretto l'operato della società creditrice che nel rispetto Parte_1
del beneficio della divisione previsto dal contratto, ha azionato la garanzia fideiussoria nei confronti di nei limiti dell'importo dallo stesso garantito, pari al 13,33% di € 711.750,00 Controparte_1
(importo massimo garantito) e così per € 94.500,00 su un debito complessivo di € 601.019,11.
In assenza di qualsivoglia prova estintiva e/o modificativa del diritto di credito azionato da Pt_1
la domanda attorea deve pertanto essere accolta, e deve essere dichiarato
[...] Controparte_1 tenuto e condannato a pagare, in favore dell'attrice e per le causali di cui alla narrativa, l'importo di
€ 94.500,00.
***
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., per cui il convenuto deve essere condannato a rimborsare all'attrice le spese processuali Controparte_1
del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”:
- Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
- Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- Euro 2.835 per la fase istruttoria;
- Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 7.052,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n.
2054/2023 R.G. promossa da (parte attrice) contro (parte Parte_1 Controparte_1
convenuta contumace):
1) Accerta e dichiara che è creditrice, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 94.500,00;
2) Dichiara tenuto e condanna a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 94.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.p.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Controparte_1
rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi ed €
786,00 per spese documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Alessandria, in data 28.02.2025
Minuta redatta dall'Avv. Cristina Licciardello, GOP in tirocinio.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO