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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NZ
Seconda Sezione
N. R.G. 6467/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv.ti Marco Eller Vainicher e Andrea Guarnaschelli
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. Tommaso Fermi
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Piaccia a codesto giudice Illustrissimo, respinta ogni contraria deduzione così giudicare:
➢nel merito: dando seguito alla sentenza 1127/22 del Tribunale di NZ che ha condannato il signor al risarcimento dei danni in favore del signor da CP_1 Pt_1
liquidarsi in separato giudizio civile accertare e dichiarare che il danno subito è pari a: 1) € 118.800,00 in termini di danno emergente, in quanto perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro;
2) € 7.549,60 pari agli oneri difensivi nel giudizio calunniosamente provocato;
3) danno non patrimoniale, anche ai sensi dell'articolo 185 c.p., in termini di danno morale e da perdita di chances, da liquidarsi in via meramente equitativa;
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e deduzione,
In via preliminare: accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini a comparire in ragione della tardiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza al Sig. residente all'estero, nonché il mancato avvertimento, CP_1
nel ricorso ex artt. 281decies ss. c.p.c., dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 c.p.c. e, per l'effetto, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la mancata proposizione, da parte del ricorrente, di domande di condanna nei confronti del Sig. CP_1
In via principale: nella denegata ipotesi di pronuncia eccedente il TU (mero accertamento) avanzato dal ricorrente, rigettare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, le domande risarcitorie del Sig. e, per l'effetto, Pt_1
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti del Sig. ; CP_1 Pt_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di pronuncia eccedente il TU (mero accertamento) e di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dal Sig. , Pt_1 ridurre la pretesa risarcitoria dello stesso ad € 4.069,48 quali oneri legali per il procedimento penale 10555/15 R.G.N.R., o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 13
1.Svolgimento del processo
Il Sig. ricorreva ex art.281decies cpc avanti il Tribunale di Parte_1
NZ al fine di ottenere il risarcimento dei danni , come genericamente riconosciuti in suo favore dalla sentenza penale n. 1127/22 del medesimo Tribunale che aveva ritenuto responsabile il convenuto sig. di calunnia in suo danno. CP_1
La calunnia scaturiva in particolare da una denuncia presentata dal contro il CP_1
in data 18.08.2015 per il reato di sostituzione di persona, denuncia Pt_1
successivamente archiviata per insussistenza del fatto il 1.02.2016.
Divenuta definitiva la condanna oltre che per il delitto anche per il danno da liquidarsi in separata sede, il sig. ha introdotto il presente giudizio e, ripercorsi i fatti Pt_1
oggetto della condanna che avevano condotto al processo penale, ha allegato tra l'altro ripetute telefonate del alla propria moglie, che indicevano a rivolgersi ai CP_1
Carabinieri per far cessare le condotte moleste e minacce di scrivere all'azienda per la quale il ricorrente lavorava (RAI).
In particolare l'attore ha sottolineato , richiamando la sentenza penale , il dolo particolarmente intenso del nel perpetrare i fatti calunniosi : CP_1
”.. Non v'è dunque alcun possibile dubbio che il abbia accusato il signor , CP_1 Pt_1 dopo aver provato a contattare il difensore dello stesso, dopo aver assunto posizioni aggressive con la moglie dello stesso, dopo essere stato assoggettato a diffida di PG da parte del Lgt. dopo aver tentato pressioni anche tramite il datore di lavoro, Pt_2 sapendolo innocente di fatti che non ha commesso simulando con premeditazione la commissione del reato forse addirittura a scopi estorsivi..”
Sotto il profilo del danno risarcibile ha precisato poi che all'epoca dei fatti era un noto giornalista televisivo in RAI ma che alla diffusione in azienda della notizia della pendenza di un processo penale a suo carico era stato negato il rinnovo del rapporto lavorativo costringendolo a riprendere la propria carriera in emittenti minori.
Quantificato il danno patrimoniale in euro 118.800,00 sulla base della retribuzione annua al 2014 , l'attore ha altresì richiesto la refusione degli oneri del giudizio penale ed
Pag. 3 di 13 in via equitativa la liquidazione del danno non patrimoniale all'immagine, alla vita di relazione e da perdita di chanches .
Si è costituito il resistente che preliminarmente eccepiva l'inosservanza dei termini a comparire e la nullità del ricorso introduttivo e la nullità del ricorso per la mancata specificazione del codice fiscale dell'attore/ricorrente e della sua residenza;
l'omissione dell'indicazione del resistente;
la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 c.3
c.p.c., l'assenza di domande di condanna.
Nel merito della vicenda evidenziava la limitazione dell'effetto preclusivo di giudicato alla sussistenza ed illiceità del fatto oltre alla commissione da parte dell'imputato, escluse le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto illecito, la loro entità e, infine, il nesso causale tra il fatto di reato e i danni, con onere della prova dunque a carico dell'attore.
2.I principi di diritto applicabili alla fattispecie
È in primo luogo necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato. Ma la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an"
Pag. 4 di 13 - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (in tal senso Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. . 4318 del 14/02/2019)
“Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale- secondo la giurisprudenza di legittimità - non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico”( Cfr Cass.12901 del 10.5.2024)
E dunque qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile :
“…entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum …la sentenza ritenuta capostipite di detto orientamento -la n. 14921 del 21/06/2010- ha affermato quanto segue: "..nei cosiddetti reati di danno, implicito nell'accertamento del "fatto-reato", è il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod.civ." (Così Cass.30992 del 7.11.2023 ;
Cass.14/02/2019, n. 4318).
Sotto il profilo processuale poi- avuto riguardo ad una contestazione formulata dal convenuto circa il provvedimento definitorio del giudizio , la qualificazione della condanna in sede penale alla stregua di condanna generica comporta che essa non può valere quale titolo esecutivo tant'è il giudice civile potrebbe in difetto di adeguata prova negare l'esistenza del danno ( Cfr cass. 15335 del 13.9.2012)
Quanto alla liquidazione del danno si richiama in particolare una sentenza del Tribunale
di Roma secondo cui:
Pag. 5 di 13 “L a calunnia, avendo natura plurioffensiva, lede non solo l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche l'onore e la reputazione dell'incolpato, con un riflesso diretto sui diritti fondamentali della persona offesa. Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da calunnia deve essere determinato in via equitativa, considerando la gravità della condotta, la risonanza mediatica, la durata degli effetti lesivi e la sofferenza interiore causata…” (Trib. Roma , sent. 22.5.2023 )
E dunque in tema di calunnia e risarcimento del danno non patrimoniale il danno, pur non potendo considerarsi in re ipsa, può essere provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari diversi dal mero fatto in sé.
La liquidazione richiede pertanto la specifica allegazione e prova del pregiudizio subito, assumendo rilevanza quali parametri di riferimento la gravità dell'accusa, la posizione sociale della vittima e le conseguenze concrete derivanti dal procedimento penale instaurato, anche se conclusosi con archiviazione, tale liquidazione risultando sindacabile in sede di legittimità solo se totalmente priva di giustificazione, se si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, se sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso sproporzionato per eccesso o per difetto ( Cass.sez.III ord 824 del
27.3.2024; Cass. sez. III sent.529 del 15.1.2020).
Infine le spese di difesa sostenute dall'imputato nel processo penale conclusosi con assoluzione, se già oggetto di statuizione coperta da giudicato penale, non possono essere nuovamente richieste nel successivo giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ( cfr ancoraCass 529/2020 cit.)
3.Le risultanze processuali
Si premette ora che da un lato le eccezioni processuali del convenuto circa la vocatio in ius e l'edito actionis sono state tutte rinunciate in prima udienza e comunque appaiono superate dalla costituzione del convenuto e dalla sua piena difesa in giudizio.
Pag. 6 di 13 Per altro verso il convenuto non ha messo in discussione i fatti di reato accertati in sede penale , neppure sotto il profilo del dolo, che dunque deve ritenersi acclarato in questa sede anche nella sua intensità quale riconosciuta in sentenza .
Circa la determinazione del danno poi la prima voce – e la più consistente – lamentata dall'attore è quella patrimoniale quantificata in 118.000,00 euro per la presunta perdita di guadagno conseguente al mancato rinnovo del contratto con la Rai in esito ai fatti di cui è giudizio.
Le prove in proposito devono tuttavia ritenersi insufficienti. Sebbene i testi sentiti nel processo penale abbiano sostanzialmente confermato l'allontanamento del dalla Pt_1
Rai per effetto del processo “calunnioso” la prova della quantificazione del danno non
è esauriente.
Lamenta in particolare il che: Pt_1
“…tant'è vero che poi per questa ragione non mi fu rinnovato il contratto, io apro parentesi ho dei contratti che sono a 9 mesi, diciamo degli stagionali, i programmi iniziano a inizio settembre più o meno, terminano a maggio – giugno e poi ci sono delle proroghe durante l'estate per programmi estivi (inc.), Estate in Diretta (fonetico), In Estate (fonetico) eccetera. Non mi fu prorogato per la prima volta nella mia vita questo contratto e quindi ovviamente mi sono ritrovato appeso. Successivamente sono riuscito attraverso contatti, conoscenze, curriculum inviati quindi a ricominciare da capo dalla gavetta come si suol dire, ovviamente non con dei contratti che fossero come quelli per un ente che era Rai 1, con dei contratti decisamente inferiori, non solo, sono stato a spasso apro virgolette 7 mesi.. … e ovviamente danneggiato da questa cosa, anche a livello d'immagine, perché i miei colleghi dicevano: “Scusa ma che fine hai fatto, dove stai?”, ad alcuni con i quali avevo ovviamente una relazione migliore, potevo spiegare che cosa stava accadendo, ad altri non potevo raccontare ….
PUBBLICO MINISTERO – Cioè come fa a essere sicuro che sia derivante da questo?
ST – Sono sicuro perché io lavoro per la Rai dal 2008, quindi ero Pt_1 giovanissimo quando non dico sono entrato ma ho iniziato le collaborazioni, perché siamo tutti un po' precari sostanzialmente, non ho mai avuto una discontinuità con l'azienda, mai, sempre rinnovati tutti quanti i contratti, sempre avuto anche il rinnovo per le edizioni estive, fiducia che mi sono poi riguadagnato col tempo, quindi fortunatamente parlo da una posizione oggi un filino migliore rispetto a quella che era prima. Però ovviamente nel momento in cui io vengo querelato da un soggetto per un reato penale che è la sostituzione di persona debbo informare immediatamente l'azienda, è un po' come se fossi un Militare, c'ho un provvedimento disciplinare, devo ovviamente informare la mia scala gerarchica,
Pag. 7 di 13 ….. Sì in seguito all'informativa al datore di lavoro i rapporti con il datore di lavoro si sono incrinati.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – oltre al mero aspetto Tes_1 economico lei ne ha avuto anche, ce lo ha accennato e io vorrei che approfondisse il discorso, dei risvolti personali.
ST AG – Sì, sì ho avuto dei risvolti personali perché inevitabilmente una vicenda di questo genere crea stati d'ansia anche all'interno di quella che era all'epoca la mia coppia. Nel senso che inevitabilmente vivere una vicenda di questo tipo all'interno di un matrimonio, che sostanzialmente era felice, e avere stati d'ansia continui, nervosismo, preoccupazione, questo inevitabilmente è andato a creare un meccanismo autodistruttivo anche per quanto riguarda la mia persona in primo luogo, perché ovviamente non ho passato mesi felici sapendo di essere indagato per questo tipo di reato, allo stesso tempo anche la all'epoca coppia ne ha risentito fortemente. Tant'è vero che adesso sono in fase di separazione, adesso perché questioni proprio di tempistiche.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – E nei rapporti coi colleghi in generale?
ST AG – Mi vergognavo.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – Si vergognava va bene, ma ha avuto delle ripercussioni verso i colleghi?
ST AG – Ho avuto ripercussioni perché inevitabilmente se ne parlava, perché nel momento in cui una scala gerarchica è informata di un dato fattore, fattore che non è proprio una spilla da mettere in petto, ma è un qualcosa di ben più grave, ovviamente il vocio c'era, le persone ne parlavano, e inevitabilmente di certo non ne parlavano in positivo.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – Lei oggi a seguito dell'archiviazione è tornato a svolgere le medesime funzioni di prima o altro?
ST AG – Allora io inizialmente non ho svolto le medesime funzioni di prima proprio per le difficoltà che riscontrai, perché non sono rientrato in Rai per due anni (inc.) questo è il concetto. Oggi sono tornato a svolgere le stesse mansioni di prima per un altro programma, che è un programma del mattino e non è un programma del pomeriggio come (inc., fuori microfono).
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – E a livello di immagini questo che differenza fa? Perché lei lo sa ma neanche io ne ho la più pallida idea.
– 2.000.000 e mezzo di telespettatori contro 850.000 Controparte_2 telespettatori.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – Ultima questione, il suo stipendio, in realtà il suo onorario in Rai più o meno quanto era parametrato prima di questi eventi?
ST AG – All'incirca parliamo di 5.400 euro lorde più spese, ovviamente per spese intendiamo tutto ciò che erano gli onorari per le trasferte e cose di questo genere, che non ho poi ovviamente percepito nei due anni successivi perché i contratti non erano all'altezza dell'onorario che io avevo (inc.).
Il teste collega dell'attore, a proposito del periodo in cui venne risolto il Tes_2
contratto del ha poi così dichiarato : Pt_1
Pag. 8 di 13 “ Sì, sarà stato 2016? Qualcosa del genere? Fine 2015, 2016, 2017... in quegli anni lì. PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Sa per caso se in quel periodo era successo qualcosa di particolare? ST - Sì, questo sì, me lo ricordo, perché io e lui lavoravamo Tes_2 sempre insieme, cioè facevamo squadra io e lui e venni a sapere, perché ovviamente le voci di corridoio dentro l'azienda tutti sanno tutto di tutti, venni a sapere che praticamente aveva avuto un problema legale, giudiziario, tant'è che gli dissi: "Che cavolo hai combinato?"; dice: "No, mi hanno fatto una denuncia". GIUDICE - Per cui lei è venuto a saperlo da non si sa chi?
..Poi, tramite amici, colleghi che noi abbiamo la chat, venne fuori questo discorso che...
GIUDICE - Comunque lo ha saputo anche da direttamente? Pt_1
- Dopo l'ho chiamato subito, appena l'ho letto: "Ma che hai Controparte_3 combinato?". GIUDICE - Ha parlato anche con e che cosa gli ha detto? Pt_1
- Niente che ha avuto una denuncia penale e che stava in Controparte_3 mezzo ai casini.
GIUDICE - Cioè aveva un procedimento in corso?
ST Sì, qualcosa del genere, io non ne capisco molto di leggi, Tes_2 quindi... faccio il regista, non faccio...
GIUDICE - Aveva però un processo?
- Sì, so che aveva dei problemi e che comunque sia lo CP_3 Tes_2 tenevano un attimino... perché poi da noi succede così: quando fai qualcosa di sbagliato ti tengono un attimino distante;
cioè, anche a me è successo poi successivamente perché la mia ex moglie mi fece una causa contro e non mi fecero lavorare per un po' di tempo.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Più o meno quanti programmi conduceva all'epoca il signor ? Pt_1
Due? Io so quello in cui lavorava con me, a "Storie Controparte_4 italiane". PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Quindi lavorava a "Storie italiane" ma quante puntate... ?
ST LL - Ah, quante ne faceva? Ah, no, quanti programmi è una cosa diversa da quante puntate faceva: tutti i giorni.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Qua è il problema opposto, sono io che non sono regista.
ST LL - Noi veniamo pagati tutti i giorni, cioè noi tutti i giorni siamo pagati per lavorare tutti i giorni.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Per quanti mesi?
- Da settembre a fine produzione che può essere giugno, Controparte_3 può essere luglio, può essere che partiamo ad agosto, dipende dall'anno di produzione;
adesso del 2015 non me lo ricordo quand'era.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Più o meno per quanti anni è andato avanti in questo programma? Pt_1
? Tre? Due? Non lo so, io i suoi contratti non Controparte_5 CP_6 li so. Io le posso dire quello che ha lavorato con me: con me ha lavorato tre anni.
….
Pag. 9 di 13 PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Da quella volta in cui il suo contratto è cessato ha più avuto rapporti con l'emittente?
ST LL - Io o lui? PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - . Pt_1
E che ne so io? Con me non ha lavorato più. Controparte_3
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Ecco, con lei non ha lavorato più. Lei sa se ha lavorato con qualche altra emittente?
ST LL - Sì, so che aveva avuto dei contatti, non contratti, con La7 e con Mediaset, però dopo non lo so, cioè io lavoro in Rai e lui lavora... noi siamo amici al di fuori del lavoro, cioè siamo rimasti amici al di fuori del lavoro, poi dopo quello che lui faceva... contrattualmente so che ha lavorato qualche volta da , però Persona_1 non so che tipo di contratto aveva se a chiamata o... cioè da noi, in Rai, funziona che ti fanno il contratto dal 1 settembre al 30 giugno, poi in Mediaset non lo so, io non ci ho mai lavorato a Mediaset quindi non lo so.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Lei sa, se lo sa, se i contratti, visto che ci ha citato La7, sono dello stesso livello economico? Non ha idea?
ST Non lo posso sapere. Tes_2
La teste ha dal canto proprio confermato che il contratto non veniva rinnovato Tes_3
nel 2016 in quanto si erano sparse voci sulla pendenza di un processo penale a carico del , e che avrebbe ella stessa telefonato presso altre aziende per ottenerne una Pt_1
chiamata del . Pt_1
Per altro verso la teste ha anche precisato che all'attore da anni veniva rinnovato il contratto in RAI per nove mesi all'anno avvenendo ciò come di prassi nell'azienda.
Quanto ai compensi del medesimo indicava- con qualche incertezza - una cifra mensile
( 8000,00 euro ), non coincidente con quella dichiarata dal medesimo a verbale ( Pt_1
5.400,00 euro lordi più spese)
In sintesi può dirsi confermato – così come richiesto alla luce dei principi sopra ricordati - il nesso causale tra la calunnia e l'interruzione del rapporto con la RAI nell'anno 2016: le produzioni di parte convenuta in proposito non appaiono dirimenti essendo limitate ad alcune puntate, datate all'inizio del 2016 ma che avrebbero potuto esser state registrate anteriormente ( e non a caso pubblicate dal sul proprio Pt_1
profilo ) .
Viceversa non è stata idoneamente documentata la perdita in termini economici che da tale fatto sarebbe derivata .
Da un lato l'attore ha depositato solamente un modello UNICO 2017 per i redditi dell'anno 2016 pari ad euro 46.079,00 ( redito complessivo) che parrebbe semmai
Pag. 10 di 13 coincidere con le indicazioni del circa il reddito percepito in Rai . Per altro verso Pt_1
non vengono prodotti né i contratti con altre emittenti presso cui avrebbe lavorato proprio in quell'anno 2016, né le dichiarazioni presentate negli anni precedenti relativamente al rapporto in corso con RAI risultando così impossibile una comparazione.
D'altra parte il convenuto ha richiamato e documentato una certificazione RAI circa i redditi dell'attore ( sia pure del 2013) ben inferiore alle somme lamentate dall'attore .
Poiché dunque non è in alcun modo possibile sopperire con una valutazione equitativa al difetto della documentazione necessaria ( le dichiarazioni dei redditi di riferimento) la domanda del danno patrimoniale non può essere accolta.
Essa merita viceversa accoglimento , ancora una volta alla luce dei principi più sopra richiamati , sotto il diverso profilo del danno morale subito, sia per la sottoposizione del ad un ingiusto procedimento penale sia per i riflessi che ciò ebbe Pt_1
specialmente in ambito lavorativo ( mentre effettivamente sotto il profilo familiare non risulta ad avviso di chi scrive dimostrato un nesso causale diretto , anche sotto il profilo temporale, con la separazione).
Si richiama ad abundantiam, in relazione a tala voce di danno, quanto statuito dalla
Cassazione sin da tempi risalenti ( in caso di falsa testimonianza) laddove è stato affermato che:
“..La parte del processo, civile o penale, che per effetto della mendace dichiarazione del teste senta aggravare la propria posizione, indebolire le proprie ragioni o, comunque, compromettere il regolare svolgimento della dialettica processuale, subisce una lesione immediata del diritto ad un regolare giudizio ed un conseguente ingiusto turbamento di animo per l'offesa patita,… Tale offesa prescinde dalla vicenda processuale, il cui eventuale esito favorevole - pur ristabilendo la verità dei fatti - non può annullare retroattivamente ma solo mitigare la sofferenza patita, che trova un'utilità sostitutiva e compensativa nel risarcimento del danno non patrimoniale…”( Cfr Cass. sez.III civile sent. n.43 del 11.1.1988).
Ciò premesso nella fattispecie, e come emerso dalle dichiarazioni testimoniali , sono state correttamente allegate e provate le circostanze specifiche da cui desumere il danno morale , in uno alla sottoposizione, in sé, al procedimento penale innestato dalla denuncia calunniosa:
Pag. 11 di 13 - il patema d'animo a seguito della convocazione del tutto inaspettata dei carabinieri per rendere l'interrogatorio e comunque per l'attesa dell'esito del procedimento;
-la necessità di dover informare secondo il codice etico il proprio datore di lavoro;
-la diffusione della notizia nell'ambiente lavorativo anche tramite chat ed il clima di sospetto creatosi;
-gli interrogativi dei propri colleghi ed il correlato senso di vergogna;
-l'interruzione del rapporto di collaborazione in essere da anni e le difficoltà nel rinvenirne uno analogo ed analogamente gratificante ( dovendosi di esse ritenere innestata la causa con la comunicazione al datore di lavoro della denuncia , indipendentemente dai tempi ravvicinati in cui si perveniva all'archiviazione).
Sulla base di tali elementi dunque , e tenuto conto di alcuni indici coniati dalla giurisprudenza e recepiti anche dalle tabelle milanesi quanto al danno da diffamazione, richiamabile per analogia stante in ogni caso gli effetti sul bene dell'immagine ( in particolare l'intensità del dolo da un lato, la media notorietà della vittima dall'altro , la diffusione della notizia in un ambiente non ristretto, infine ,il pregiudizio non lieve ad avviso di chi scrive sotto il profilo professionale), la liquidazione può avvenire secondo parametri medi ed è pari ad euro 25.000,00.
Il danno è liquidato all'attualità mentre non sono richiesti né allegati o provati i presupposti per gli interessi compensativi a decorrere dal fatto .
Infine quanto alle spese sopportate nei giudizi penali quelle del processo per calunnia sono già state liquidate alla parte civile e quelle nel procedimento ( archiviato) per sostituzione di persona vanno liquidate in euro 4.100,00 euro oneri inclusi come da tariffe ( in difetto di prova del pagamento della parcella prodotta).
Si precisa a questo punto , sulla base di quanto correttamente osservato dal convenuto, che a fronte di una sentenza di condanna generica che in sede penale non ha disposto alcuna provvisionale, la richiesta di liquidazione in questa sede mediante una pronuncia di mero accertamento ( richiesta neppure ulteriormente precisata nel corso del giudizio
) impedisce la pronuncia altresì del dispositivo di condanna ( non ricavabile nemmeno dal tenore complessivo del ricorso) al danno determinato nel giudizio, pena il vizio di ultra petizione .
Pag. 12 di 13 Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto pur nel parziale accoglimento del quantum e si liquidano in dispositivo per tre fasi ed in base a parametri medi sulla base del decisum
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
ACCERTA il danno subito dall'attore sig. per effetto della calunnia nella misura Pt_1
di euro 25.000,00 a titolo di danno morale ed euro 4.100,00 a titolo di danno patrimoniale
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5.810,00 per compensi oltre accessori per legge
NZ , 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NZ
Seconda Sezione
N. R.G. 6467/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv.ti Marco Eller Vainicher e Andrea Guarnaschelli
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. Tommaso Fermi
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Piaccia a codesto giudice Illustrissimo, respinta ogni contraria deduzione così giudicare:
➢nel merito: dando seguito alla sentenza 1127/22 del Tribunale di NZ che ha condannato il signor al risarcimento dei danni in favore del signor da CP_1 Pt_1
liquidarsi in separato giudizio civile accertare e dichiarare che il danno subito è pari a: 1) € 118.800,00 in termini di danno emergente, in quanto perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro;
2) € 7.549,60 pari agli oneri difensivi nel giudizio calunniosamente provocato;
3) danno non patrimoniale, anche ai sensi dell'articolo 185 c.p., in termini di danno morale e da perdita di chances, da liquidarsi in via meramente equitativa;
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e deduzione,
In via preliminare: accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini a comparire in ragione della tardiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza al Sig. residente all'estero, nonché il mancato avvertimento, CP_1
nel ricorso ex artt. 281decies ss. c.p.c., dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 c.p.c. e, per l'effetto, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la mancata proposizione, da parte del ricorrente, di domande di condanna nei confronti del Sig. CP_1
In via principale: nella denegata ipotesi di pronuncia eccedente il TU (mero accertamento) avanzato dal ricorrente, rigettare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, le domande risarcitorie del Sig. e, per l'effetto, Pt_1
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti del Sig. ; CP_1 Pt_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di pronuncia eccedente il TU (mero accertamento) e di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate dal Sig. , Pt_1 ridurre la pretesa risarcitoria dello stesso ad € 4.069,48 quali oneri legali per il procedimento penale 10555/15 R.G.N.R., o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di Giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 13
1.Svolgimento del processo
Il Sig. ricorreva ex art.281decies cpc avanti il Tribunale di Parte_1
NZ al fine di ottenere il risarcimento dei danni , come genericamente riconosciuti in suo favore dalla sentenza penale n. 1127/22 del medesimo Tribunale che aveva ritenuto responsabile il convenuto sig. di calunnia in suo danno. CP_1
La calunnia scaturiva in particolare da una denuncia presentata dal contro il CP_1
in data 18.08.2015 per il reato di sostituzione di persona, denuncia Pt_1
successivamente archiviata per insussistenza del fatto il 1.02.2016.
Divenuta definitiva la condanna oltre che per il delitto anche per il danno da liquidarsi in separata sede, il sig. ha introdotto il presente giudizio e, ripercorsi i fatti Pt_1
oggetto della condanna che avevano condotto al processo penale, ha allegato tra l'altro ripetute telefonate del alla propria moglie, che indicevano a rivolgersi ai CP_1
Carabinieri per far cessare le condotte moleste e minacce di scrivere all'azienda per la quale il ricorrente lavorava (RAI).
In particolare l'attore ha sottolineato , richiamando la sentenza penale , il dolo particolarmente intenso del nel perpetrare i fatti calunniosi : CP_1
”.. Non v'è dunque alcun possibile dubbio che il abbia accusato il signor , CP_1 Pt_1 dopo aver provato a contattare il difensore dello stesso, dopo aver assunto posizioni aggressive con la moglie dello stesso, dopo essere stato assoggettato a diffida di PG da parte del Lgt. dopo aver tentato pressioni anche tramite il datore di lavoro, Pt_2 sapendolo innocente di fatti che non ha commesso simulando con premeditazione la commissione del reato forse addirittura a scopi estorsivi..”
Sotto il profilo del danno risarcibile ha precisato poi che all'epoca dei fatti era un noto giornalista televisivo in RAI ma che alla diffusione in azienda della notizia della pendenza di un processo penale a suo carico era stato negato il rinnovo del rapporto lavorativo costringendolo a riprendere la propria carriera in emittenti minori.
Quantificato il danno patrimoniale in euro 118.800,00 sulla base della retribuzione annua al 2014 , l'attore ha altresì richiesto la refusione degli oneri del giudizio penale ed
Pag. 3 di 13 in via equitativa la liquidazione del danno non patrimoniale all'immagine, alla vita di relazione e da perdita di chanches .
Si è costituito il resistente che preliminarmente eccepiva l'inosservanza dei termini a comparire e la nullità del ricorso introduttivo e la nullità del ricorso per la mancata specificazione del codice fiscale dell'attore/ricorrente e della sua residenza;
l'omissione dell'indicazione del resistente;
la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 c.3
c.p.c., l'assenza di domande di condanna.
Nel merito della vicenda evidenziava la limitazione dell'effetto preclusivo di giudicato alla sussistenza ed illiceità del fatto oltre alla commissione da parte dell'imputato, escluse le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto illecito, la loro entità e, infine, il nesso causale tra il fatto di reato e i danni, con onere della prova dunque a carico dell'attore.
2.I principi di diritto applicabili alla fattispecie
È in primo luogo necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato. Ma la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an"
Pag. 4 di 13 - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (in tal senso Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. . 4318 del 14/02/2019)
“Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale- secondo la giurisprudenza di legittimità - non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico”( Cfr Cass.12901 del 10.5.2024)
E dunque qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile :
“…entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum …la sentenza ritenuta capostipite di detto orientamento -la n. 14921 del 21/06/2010- ha affermato quanto segue: "..nei cosiddetti reati di danno, implicito nell'accertamento del "fatto-reato", è il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod.civ." (Così Cass.30992 del 7.11.2023 ;
Cass.14/02/2019, n. 4318).
Sotto il profilo processuale poi- avuto riguardo ad una contestazione formulata dal convenuto circa il provvedimento definitorio del giudizio , la qualificazione della condanna in sede penale alla stregua di condanna generica comporta che essa non può valere quale titolo esecutivo tant'è il giudice civile potrebbe in difetto di adeguata prova negare l'esistenza del danno ( Cfr cass. 15335 del 13.9.2012)
Quanto alla liquidazione del danno si richiama in particolare una sentenza del Tribunale
di Roma secondo cui:
Pag. 5 di 13 “L a calunnia, avendo natura plurioffensiva, lede non solo l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche l'onore e la reputazione dell'incolpato, con un riflesso diretto sui diritti fondamentali della persona offesa. Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da calunnia deve essere determinato in via equitativa, considerando la gravità della condotta, la risonanza mediatica, la durata degli effetti lesivi e la sofferenza interiore causata…” (Trib. Roma , sent. 22.5.2023 )
E dunque in tema di calunnia e risarcimento del danno non patrimoniale il danno, pur non potendo considerarsi in re ipsa, può essere provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari diversi dal mero fatto in sé.
La liquidazione richiede pertanto la specifica allegazione e prova del pregiudizio subito, assumendo rilevanza quali parametri di riferimento la gravità dell'accusa, la posizione sociale della vittima e le conseguenze concrete derivanti dal procedimento penale instaurato, anche se conclusosi con archiviazione, tale liquidazione risultando sindacabile in sede di legittimità solo se totalmente priva di giustificazione, se si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, se sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso sproporzionato per eccesso o per difetto ( Cass.sez.III ord 824 del
27.3.2024; Cass. sez. III sent.529 del 15.1.2020).
Infine le spese di difesa sostenute dall'imputato nel processo penale conclusosi con assoluzione, se già oggetto di statuizione coperta da giudicato penale, non possono essere nuovamente richieste nel successivo giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ( cfr ancoraCass 529/2020 cit.)
3.Le risultanze processuali
Si premette ora che da un lato le eccezioni processuali del convenuto circa la vocatio in ius e l'edito actionis sono state tutte rinunciate in prima udienza e comunque appaiono superate dalla costituzione del convenuto e dalla sua piena difesa in giudizio.
Pag. 6 di 13 Per altro verso il convenuto non ha messo in discussione i fatti di reato accertati in sede penale , neppure sotto il profilo del dolo, che dunque deve ritenersi acclarato in questa sede anche nella sua intensità quale riconosciuta in sentenza .
Circa la determinazione del danno poi la prima voce – e la più consistente – lamentata dall'attore è quella patrimoniale quantificata in 118.000,00 euro per la presunta perdita di guadagno conseguente al mancato rinnovo del contratto con la Rai in esito ai fatti di cui è giudizio.
Le prove in proposito devono tuttavia ritenersi insufficienti. Sebbene i testi sentiti nel processo penale abbiano sostanzialmente confermato l'allontanamento del dalla Pt_1
Rai per effetto del processo “calunnioso” la prova della quantificazione del danno non
è esauriente.
Lamenta in particolare il che: Pt_1
“…tant'è vero che poi per questa ragione non mi fu rinnovato il contratto, io apro parentesi ho dei contratti che sono a 9 mesi, diciamo degli stagionali, i programmi iniziano a inizio settembre più o meno, terminano a maggio – giugno e poi ci sono delle proroghe durante l'estate per programmi estivi (inc.), Estate in Diretta (fonetico), In Estate (fonetico) eccetera. Non mi fu prorogato per la prima volta nella mia vita questo contratto e quindi ovviamente mi sono ritrovato appeso. Successivamente sono riuscito attraverso contatti, conoscenze, curriculum inviati quindi a ricominciare da capo dalla gavetta come si suol dire, ovviamente non con dei contratti che fossero come quelli per un ente che era Rai 1, con dei contratti decisamente inferiori, non solo, sono stato a spasso apro virgolette 7 mesi.. … e ovviamente danneggiato da questa cosa, anche a livello d'immagine, perché i miei colleghi dicevano: “Scusa ma che fine hai fatto, dove stai?”, ad alcuni con i quali avevo ovviamente una relazione migliore, potevo spiegare che cosa stava accadendo, ad altri non potevo raccontare ….
PUBBLICO MINISTERO – Cioè come fa a essere sicuro che sia derivante da questo?
ST – Sono sicuro perché io lavoro per la Rai dal 2008, quindi ero Pt_1 giovanissimo quando non dico sono entrato ma ho iniziato le collaborazioni, perché siamo tutti un po' precari sostanzialmente, non ho mai avuto una discontinuità con l'azienda, mai, sempre rinnovati tutti quanti i contratti, sempre avuto anche il rinnovo per le edizioni estive, fiducia che mi sono poi riguadagnato col tempo, quindi fortunatamente parlo da una posizione oggi un filino migliore rispetto a quella che era prima. Però ovviamente nel momento in cui io vengo querelato da un soggetto per un reato penale che è la sostituzione di persona debbo informare immediatamente l'azienda, è un po' come se fossi un Militare, c'ho un provvedimento disciplinare, devo ovviamente informare la mia scala gerarchica,
Pag. 7 di 13 ….. Sì in seguito all'informativa al datore di lavoro i rapporti con il datore di lavoro si sono incrinati.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – oltre al mero aspetto Tes_1 economico lei ne ha avuto anche, ce lo ha accennato e io vorrei che approfondisse il discorso, dei risvolti personali.
ST AG – Sì, sì ho avuto dei risvolti personali perché inevitabilmente una vicenda di questo genere crea stati d'ansia anche all'interno di quella che era all'epoca la mia coppia. Nel senso che inevitabilmente vivere una vicenda di questo tipo all'interno di un matrimonio, che sostanzialmente era felice, e avere stati d'ansia continui, nervosismo, preoccupazione, questo inevitabilmente è andato a creare un meccanismo autodistruttivo anche per quanto riguarda la mia persona in primo luogo, perché ovviamente non ho passato mesi felici sapendo di essere indagato per questo tipo di reato, allo stesso tempo anche la all'epoca coppia ne ha risentito fortemente. Tant'è vero che adesso sono in fase di separazione, adesso perché questioni proprio di tempistiche.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – E nei rapporti coi colleghi in generale?
ST AG – Mi vergognavo.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – Si vergognava va bene, ma ha avuto delle ripercussioni verso i colleghi?
ST AG – Ho avuto ripercussioni perché inevitabilmente se ne parlava, perché nel momento in cui una scala gerarchica è informata di un dato fattore, fattore che non è proprio una spilla da mettere in petto, ma è un qualcosa di ben più grave, ovviamente il vocio c'era, le persone ne parlavano, e inevitabilmente di certo non ne parlavano in positivo.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – Lei oggi a seguito dell'archiviazione è tornato a svolgere le medesime funzioni di prima o altro?
ST AG – Allora io inizialmente non ho svolto le medesime funzioni di prima proprio per le difficoltà che riscontrai, perché non sono rientrato in Rai per due anni (inc.) questo è il concetto. Oggi sono tornato a svolgere le stesse mansioni di prima per un altro programma, che è un programma del mattino e non è un programma del pomeriggio come (inc., fuori microfono).
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – E a livello di immagini questo che differenza fa? Perché lei lo sa ma neanche io ne ho la più pallida idea.
– 2.000.000 e mezzo di telespettatori contro 850.000 Controparte_2 telespettatori.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER – Ultima questione, il suo stipendio, in realtà il suo onorario in Rai più o meno quanto era parametrato prima di questi eventi?
ST AG – All'incirca parliamo di 5.400 euro lorde più spese, ovviamente per spese intendiamo tutto ciò che erano gli onorari per le trasferte e cose di questo genere, che non ho poi ovviamente percepito nei due anni successivi perché i contratti non erano all'altezza dell'onorario che io avevo (inc.).
Il teste collega dell'attore, a proposito del periodo in cui venne risolto il Tes_2
contratto del ha poi così dichiarato : Pt_1
Pag. 8 di 13 “ Sì, sarà stato 2016? Qualcosa del genere? Fine 2015, 2016, 2017... in quegli anni lì. PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Sa per caso se in quel periodo era successo qualcosa di particolare? ST - Sì, questo sì, me lo ricordo, perché io e lui lavoravamo Tes_2 sempre insieme, cioè facevamo squadra io e lui e venni a sapere, perché ovviamente le voci di corridoio dentro l'azienda tutti sanno tutto di tutti, venni a sapere che praticamente aveva avuto un problema legale, giudiziario, tant'è che gli dissi: "Che cavolo hai combinato?"; dice: "No, mi hanno fatto una denuncia". GIUDICE - Per cui lei è venuto a saperlo da non si sa chi?
..Poi, tramite amici, colleghi che noi abbiamo la chat, venne fuori questo discorso che...
GIUDICE - Comunque lo ha saputo anche da direttamente? Pt_1
- Dopo l'ho chiamato subito, appena l'ho letto: "Ma che hai Controparte_3 combinato?". GIUDICE - Ha parlato anche con e che cosa gli ha detto? Pt_1
- Niente che ha avuto una denuncia penale e che stava in Controparte_3 mezzo ai casini.
GIUDICE - Cioè aveva un procedimento in corso?
ST Sì, qualcosa del genere, io non ne capisco molto di leggi, Tes_2 quindi... faccio il regista, non faccio...
GIUDICE - Aveva però un processo?
- Sì, so che aveva dei problemi e che comunque sia lo CP_3 Tes_2 tenevano un attimino... perché poi da noi succede così: quando fai qualcosa di sbagliato ti tengono un attimino distante;
cioè, anche a me è successo poi successivamente perché la mia ex moglie mi fece una causa contro e non mi fecero lavorare per un po' di tempo.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Più o meno quanti programmi conduceva all'epoca il signor ? Pt_1
Due? Io so quello in cui lavorava con me, a "Storie Controparte_4 italiane". PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Quindi lavorava a "Storie italiane" ma quante puntate... ?
ST LL - Ah, quante ne faceva? Ah, no, quanti programmi è una cosa diversa da quante puntate faceva: tutti i giorni.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Qua è il problema opposto, sono io che non sono regista.
ST LL - Noi veniamo pagati tutti i giorni, cioè noi tutti i giorni siamo pagati per lavorare tutti i giorni.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Per quanti mesi?
- Da settembre a fine produzione che può essere giugno, Controparte_3 può essere luglio, può essere che partiamo ad agosto, dipende dall'anno di produzione;
adesso del 2015 non me lo ricordo quand'era.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Più o meno per quanti anni è andato avanti in questo programma? Pt_1
? Tre? Due? Non lo so, io i suoi contratti non Controparte_5 CP_6 li so. Io le posso dire quello che ha lavorato con me: con me ha lavorato tre anni.
….
Pag. 9 di 13 PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Da quella volta in cui il suo contratto è cessato ha più avuto rapporti con l'emittente?
ST LL - Io o lui? PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - . Pt_1
E che ne so io? Con me non ha lavorato più. Controparte_3
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Ecco, con lei non ha lavorato più. Lei sa se ha lavorato con qualche altra emittente?
ST LL - Sì, so che aveva avuto dei contatti, non contratti, con La7 e con Mediaset, però dopo non lo so, cioè io lavoro in Rai e lui lavora... noi siamo amici al di fuori del lavoro, cioè siamo rimasti amici al di fuori del lavoro, poi dopo quello che lui faceva... contrattualmente so che ha lavorato qualche volta da , però Persona_1 non so che tipo di contratto aveva se a chiamata o... cioè da noi, in Rai, funziona che ti fanno il contratto dal 1 settembre al 30 giugno, poi in Mediaset non lo so, io non ci ho mai lavorato a Mediaset quindi non lo so.
PARTE CIVILE, AVV. ELLER VAINICHER - Lei sa, se lo sa, se i contratti, visto che ci ha citato La7, sono dello stesso livello economico? Non ha idea?
ST Non lo posso sapere. Tes_2
La teste ha dal canto proprio confermato che il contratto non veniva rinnovato Tes_3
nel 2016 in quanto si erano sparse voci sulla pendenza di un processo penale a carico del , e che avrebbe ella stessa telefonato presso altre aziende per ottenerne una Pt_1
chiamata del . Pt_1
Per altro verso la teste ha anche precisato che all'attore da anni veniva rinnovato il contratto in RAI per nove mesi all'anno avvenendo ciò come di prassi nell'azienda.
Quanto ai compensi del medesimo indicava- con qualche incertezza - una cifra mensile
( 8000,00 euro ), non coincidente con quella dichiarata dal medesimo a verbale ( Pt_1
5.400,00 euro lordi più spese)
In sintesi può dirsi confermato – così come richiesto alla luce dei principi sopra ricordati - il nesso causale tra la calunnia e l'interruzione del rapporto con la RAI nell'anno 2016: le produzioni di parte convenuta in proposito non appaiono dirimenti essendo limitate ad alcune puntate, datate all'inizio del 2016 ma che avrebbero potuto esser state registrate anteriormente ( e non a caso pubblicate dal sul proprio Pt_1
profilo ) .
Viceversa non è stata idoneamente documentata la perdita in termini economici che da tale fatto sarebbe derivata .
Da un lato l'attore ha depositato solamente un modello UNICO 2017 per i redditi dell'anno 2016 pari ad euro 46.079,00 ( redito complessivo) che parrebbe semmai
Pag. 10 di 13 coincidere con le indicazioni del circa il reddito percepito in Rai . Per altro verso Pt_1
non vengono prodotti né i contratti con altre emittenti presso cui avrebbe lavorato proprio in quell'anno 2016, né le dichiarazioni presentate negli anni precedenti relativamente al rapporto in corso con RAI risultando così impossibile una comparazione.
D'altra parte il convenuto ha richiamato e documentato una certificazione RAI circa i redditi dell'attore ( sia pure del 2013) ben inferiore alle somme lamentate dall'attore .
Poiché dunque non è in alcun modo possibile sopperire con una valutazione equitativa al difetto della documentazione necessaria ( le dichiarazioni dei redditi di riferimento) la domanda del danno patrimoniale non può essere accolta.
Essa merita viceversa accoglimento , ancora una volta alla luce dei principi più sopra richiamati , sotto il diverso profilo del danno morale subito, sia per la sottoposizione del ad un ingiusto procedimento penale sia per i riflessi che ciò ebbe Pt_1
specialmente in ambito lavorativo ( mentre effettivamente sotto il profilo familiare non risulta ad avviso di chi scrive dimostrato un nesso causale diretto , anche sotto il profilo temporale, con la separazione).
Si richiama ad abundantiam, in relazione a tala voce di danno, quanto statuito dalla
Cassazione sin da tempi risalenti ( in caso di falsa testimonianza) laddove è stato affermato che:
“..La parte del processo, civile o penale, che per effetto della mendace dichiarazione del teste senta aggravare la propria posizione, indebolire le proprie ragioni o, comunque, compromettere il regolare svolgimento della dialettica processuale, subisce una lesione immediata del diritto ad un regolare giudizio ed un conseguente ingiusto turbamento di animo per l'offesa patita,… Tale offesa prescinde dalla vicenda processuale, il cui eventuale esito favorevole - pur ristabilendo la verità dei fatti - non può annullare retroattivamente ma solo mitigare la sofferenza patita, che trova un'utilità sostitutiva e compensativa nel risarcimento del danno non patrimoniale…”( Cfr Cass. sez.III civile sent. n.43 del 11.1.1988).
Ciò premesso nella fattispecie, e come emerso dalle dichiarazioni testimoniali , sono state correttamente allegate e provate le circostanze specifiche da cui desumere il danno morale , in uno alla sottoposizione, in sé, al procedimento penale innestato dalla denuncia calunniosa:
Pag. 11 di 13 - il patema d'animo a seguito della convocazione del tutto inaspettata dei carabinieri per rendere l'interrogatorio e comunque per l'attesa dell'esito del procedimento;
-la necessità di dover informare secondo il codice etico il proprio datore di lavoro;
-la diffusione della notizia nell'ambiente lavorativo anche tramite chat ed il clima di sospetto creatosi;
-gli interrogativi dei propri colleghi ed il correlato senso di vergogna;
-l'interruzione del rapporto di collaborazione in essere da anni e le difficoltà nel rinvenirne uno analogo ed analogamente gratificante ( dovendosi di esse ritenere innestata la causa con la comunicazione al datore di lavoro della denuncia , indipendentemente dai tempi ravvicinati in cui si perveniva all'archiviazione).
Sulla base di tali elementi dunque , e tenuto conto di alcuni indici coniati dalla giurisprudenza e recepiti anche dalle tabelle milanesi quanto al danno da diffamazione, richiamabile per analogia stante in ogni caso gli effetti sul bene dell'immagine ( in particolare l'intensità del dolo da un lato, la media notorietà della vittima dall'altro , la diffusione della notizia in un ambiente non ristretto, infine ,il pregiudizio non lieve ad avviso di chi scrive sotto il profilo professionale), la liquidazione può avvenire secondo parametri medi ed è pari ad euro 25.000,00.
Il danno è liquidato all'attualità mentre non sono richiesti né allegati o provati i presupposti per gli interessi compensativi a decorrere dal fatto .
Infine quanto alle spese sopportate nei giudizi penali quelle del processo per calunnia sono già state liquidate alla parte civile e quelle nel procedimento ( archiviato) per sostituzione di persona vanno liquidate in euro 4.100,00 euro oneri inclusi come da tariffe ( in difetto di prova del pagamento della parcella prodotta).
Si precisa a questo punto , sulla base di quanto correttamente osservato dal convenuto, che a fronte di una sentenza di condanna generica che in sede penale non ha disposto alcuna provvisionale, la richiesta di liquidazione in questa sede mediante una pronuncia di mero accertamento ( richiesta neppure ulteriormente precisata nel corso del giudizio
) impedisce la pronuncia altresì del dispositivo di condanna ( non ricavabile nemmeno dal tenore complessivo del ricorso) al danno determinato nel giudizio, pena il vizio di ultra petizione .
Pag. 12 di 13 Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto pur nel parziale accoglimento del quantum e si liquidano in dispositivo per tre fasi ed in base a parametri medi sulla base del decisum
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
ACCERTA il danno subito dall'attore sig. per effetto della calunnia nella misura Pt_1
di euro 25.000,00 a titolo di danno morale ed euro 4.100,00 a titolo di danno patrimoniale
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5.810,00 per compensi oltre accessori per legge
NZ , 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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