Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 731
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo obbligatorio

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento non rientrasse nelle eccezioni previste dalla norma (atti automatizzati, di pronta liquidazione, ecc.) e che la motivazione articolata dell'atto richiedesse un contraddittorio preventivo. Il mancato avvio di tale procedimento è stato considerato un vizio che comporta l'annullamento dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 731
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 731
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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