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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6706/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088016050 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088016050 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088016050 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (codice fiscale CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (codice fiscale CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Cosenza alla Indirizzo_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cosenza (P.IVA P.IVA_1) – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento e liquidazione n. 24088016050 afferente all'atto pubblico di “deposito di verbale di mediazione”, redatto in data 8 maggio 2024, repertorio n. Numero_, registrato al n. Numero_ Serie 1T con esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs. 28/2010, con il quale gli era stato richiesto il versamento della somma di € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per imposta di registro, € 50,00 per imposta ipotecaria ed € 50,00 per imposta catastale, in dichiarata negazione delle agevolazioni previste in materia di procedimento di mediazione.
Giova osservare che l'atto impugnato è stato reso sulla scorta di ampia motivazione, fondata sulla scorta della tesi secondo la quale a) “in relazione al presente atto (mediazione civile per usucapione su un terreno edificabile ubicato nel comune di falconara albanese), si procede al recupero dell'imposta principale di registro minima prevista per i trasferimenti immobiliari pari ad euro 1.000,00 (imponibile euro 10.000,00) e di un'imposta ipotecaria e catastale fissa pari ad euro 50 ,00 cadauna, atteso che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, dal punto di vista fiscale risulta essere esente unicamente il verbale di mediazione, e non il successivo atto notarile che ne recepisce, nella forma di atto pubblico, gli accordi intervenuti tra le parti. Difatti, il successivo atto notarile non può essere fiscalmente qualificato quale atto integrativo ed elemento costitutivo del procedimento di mediazione civile, per cui non può godere dell'agevolazione prevista dall'articolo 17, comma
3, del D. Lgs 28/2010, prevista unicamente per i verbali di mediazione. A conferma di quanto assunto, in sede di rogito si legge espressamente che "in detto accordo, di cui al verbale di mediazione, che io notaio aderendo alla richiesta stessa, ritiro e allego al presente atto, previa lettura, sotto la lettera "b" per formarne parte integrante e sostanziale”;
b) occorre altresi evidenziare che la mediazione civile è un'attività finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Trattasi quindi di un procedimento finalizzato al racconto al raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione o composizione di una lite virgola in altri termini, la mediazione è il mezzo finalizzato all'eventuale raggiungimento di detto accordo conciliativo.
Conseguentemente, la mediazione e il procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Tuttavia, prima di parlare di controversie in senso giuridico, dovrebbe però parlarsi di conflitto, inteso quale crisi di comunicazione e cooperazione tra soggetti privati da cui si origina la controversia nel caso di specie, niente di tutto questo è avvenuto, atteso che, gli atti virgola non risulta mai sorta alcuna precedente controversia e- o lite tra le parti in merito al riconoscimento della presunta usucapione che ha dato origine alla presunta mediazione. Da quanto esposto si evince che siamo in presenza di un uso distorto dello strumento negoziale, posto in essere non per realizzare la causa concreta del negozio, ma esclusivamente per ottenere un beneficio fiscale, ove il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale costituisce la sola causa concreta della fattispecie negoziale punto di fronte a tali comportamenti, l'amministrazione finanziaria ha il potere e il dovere di disconoscere e di dichiarare non opponibili al fisco le operazioni di cui agli atti, privi di valide ragioni economiche, dirette unicamente al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto tre motivi:
a) violazione degli artt. 6 bis L. n. 212/2000 – mancato avvio del procedimento del contraddittorio preventivo obbligatorio.
b) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del DPR n. 131 del 1986 in ragione della natura complementare dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate;
c) l'illegittimità dell'avviso per insussistenza dei presupposti di fatto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo analiticamente e con pari dovizia di argomenti alle tesi della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume preliminare e dirimente rilievo il tema legato alla denunciata mancata attivazione del contraddittorio.
Giova preliminarmente osservare che dal 18 gennaio 2024, è entrato in vigore il Dlgs n. 219/2023, con connessa operatività del dettato del nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000.
La norma citata espressamente prevede:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Nel caso di specie non pare essersi a cospetto di atto automatizzato ovvero sostanzialmente automatizzato, di pronta liquidazione ovvero derivante da controllo formale della dichiarazione del contribuente.
Si è infatti dinanzi ad un avviso di accertamento fondato su una articolata e lunga motivazione (sopra trascritta) tesa a negare la natura di accordo di mediazione dell'atto portato a compimento dal Ricorrente_1.
Valutazione che appare tutt'altro che scontata e che avrebbe avuto necessità di essere verificata in contraddittorio con il contribuente.
Non rileva l'inesistenza di una specifica disposizione che tanto imponga in relazione al tipo di tributo applicato, venendo semmai in rilievo la generale regola introdotta dall'articolo 6 bis sopra citato, con connessa necessità di verifica – in contraddittorio – dei dati fattuali e di sospetto allegati a sostegno di una dissimulata operazione di trasferimento di proprietà in assenza di contrasto di sorta. Il mancato avvio del procedimento di interlocuzione, allora, si traduce in un vizio del provvedimento che comporta il suo annullamento.
Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in quanto versato a titolo di contributo unificato per spese vive ed in euro 450 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6706/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088016050 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088016050 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24088016050 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (codice fiscale CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (codice fiscale CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Cosenza alla Indirizzo_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cosenza (P.IVA P.IVA_1) – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento e liquidazione n. 24088016050 afferente all'atto pubblico di “deposito di verbale di mediazione”, redatto in data 8 maggio 2024, repertorio n. Numero_, registrato al n. Numero_ Serie 1T con esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs. 28/2010, con il quale gli era stato richiesto il versamento della somma di € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per imposta di registro, € 50,00 per imposta ipotecaria ed € 50,00 per imposta catastale, in dichiarata negazione delle agevolazioni previste in materia di procedimento di mediazione.
Giova osservare che l'atto impugnato è stato reso sulla scorta di ampia motivazione, fondata sulla scorta della tesi secondo la quale a) “in relazione al presente atto (mediazione civile per usucapione su un terreno edificabile ubicato nel comune di falconara albanese), si procede al recupero dell'imposta principale di registro minima prevista per i trasferimenti immobiliari pari ad euro 1.000,00 (imponibile euro 10.000,00) e di un'imposta ipotecaria e catastale fissa pari ad euro 50 ,00 cadauna, atteso che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, dal punto di vista fiscale risulta essere esente unicamente il verbale di mediazione, e non il successivo atto notarile che ne recepisce, nella forma di atto pubblico, gli accordi intervenuti tra le parti. Difatti, il successivo atto notarile non può essere fiscalmente qualificato quale atto integrativo ed elemento costitutivo del procedimento di mediazione civile, per cui non può godere dell'agevolazione prevista dall'articolo 17, comma
3, del D. Lgs 28/2010, prevista unicamente per i verbali di mediazione. A conferma di quanto assunto, in sede di rogito si legge espressamente che "in detto accordo, di cui al verbale di mediazione, che io notaio aderendo alla richiesta stessa, ritiro e allego al presente atto, previa lettura, sotto la lettera "b" per formarne parte integrante e sostanziale”;
b) occorre altresi evidenziare che la mediazione civile è un'attività finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Trattasi quindi di un procedimento finalizzato al racconto al raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione o composizione di una lite virgola in altri termini, la mediazione è il mezzo finalizzato all'eventuale raggiungimento di detto accordo conciliativo.
Conseguentemente, la mediazione e il procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Tuttavia, prima di parlare di controversie in senso giuridico, dovrebbe però parlarsi di conflitto, inteso quale crisi di comunicazione e cooperazione tra soggetti privati da cui si origina la controversia nel caso di specie, niente di tutto questo è avvenuto, atteso che, gli atti virgola non risulta mai sorta alcuna precedente controversia e- o lite tra le parti in merito al riconoscimento della presunta usucapione che ha dato origine alla presunta mediazione. Da quanto esposto si evince che siamo in presenza di un uso distorto dello strumento negoziale, posto in essere non per realizzare la causa concreta del negozio, ma esclusivamente per ottenere un beneficio fiscale, ove il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale costituisce la sola causa concreta della fattispecie negoziale punto di fronte a tali comportamenti, l'amministrazione finanziaria ha il potere e il dovere di disconoscere e di dichiarare non opponibili al fisco le operazioni di cui agli atti, privi di valide ragioni economiche, dirette unicamente al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto tre motivi:
a) violazione degli artt. 6 bis L. n. 212/2000 – mancato avvio del procedimento del contraddittorio preventivo obbligatorio.
b) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del DPR n. 131 del 1986 in ragione della natura complementare dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate;
c) l'illegittimità dell'avviso per insussistenza dei presupposti di fatto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo analiticamente e con pari dovizia di argomenti alle tesi della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume preliminare e dirimente rilievo il tema legato alla denunciata mancata attivazione del contraddittorio.
Giova preliminarmente osservare che dal 18 gennaio 2024, è entrato in vigore il Dlgs n. 219/2023, con connessa operatività del dettato del nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000.
La norma citata espressamente prevede:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Nel caso di specie non pare essersi a cospetto di atto automatizzato ovvero sostanzialmente automatizzato, di pronta liquidazione ovvero derivante da controllo formale della dichiarazione del contribuente.
Si è infatti dinanzi ad un avviso di accertamento fondato su una articolata e lunga motivazione (sopra trascritta) tesa a negare la natura di accordo di mediazione dell'atto portato a compimento dal Ricorrente_1.
Valutazione che appare tutt'altro che scontata e che avrebbe avuto necessità di essere verificata in contraddittorio con il contribuente.
Non rileva l'inesistenza di una specifica disposizione che tanto imponga in relazione al tipo di tributo applicato, venendo semmai in rilievo la generale regola introdotta dall'articolo 6 bis sopra citato, con connessa necessità di verifica – in contraddittorio – dei dati fattuali e di sospetto allegati a sostegno di una dissimulata operazione di trasferimento di proprietà in assenza di contrasto di sorta. Il mancato avvio del procedimento di interlocuzione, allora, si traduce in un vizio del provvedimento che comporta il suo annullamento.
Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in quanto versato a titolo di contributo unificato per spese vive ed in euro 450 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1.