Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026REG.PROV.COLL.
N. 01340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Grazioli, n. 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n.167/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. DA MB e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante, maresciallo dei Carabinieri in f.v. quadriennale, ha impugnato avanti il TRGA per la Provincia autonoma di Bolzano la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna n. 393-7-2023 (prot. cc - tbz29253-00121818-2.7.2023, notificata in data 3 luglio 2023), nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione avente numero 303-14-0- 2023 sp del 17 ottobre 2023, notificato il 23 ottobre 2023.
2 - A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto la lesione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, dovuto alla negata possibilità di produrre le proprie deduzioni difensive rispetto alle contestazioni; nonché la carenza di istruttoria e/o travisamento della situazione di fatto, con conseguente sproporzione della sanzione, per non aver considerato attentamente la condotta della ricorrente che, oltre ad essere estranea al furto de quo, avrebbe risarcito il danno dimostrando di comprendere la gravità degli accadimenti.
3 - Il TRGA adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 - L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 - Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione del diritto di partecipazione, ritenendo legittima la conclusione dell’istruttoria nel termine di 10 giorni, sull’assunto che la ricorrente fosse a conoscenza – già dal giorno 16.06.2023 – della condotta disciplinarmente rilevante oggetto della contestazione degli addebiti del 19.06.2023.
4.2 - Con il secondo motivo e il terzo motivo d’appello, è censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso che la sanzione fosse frutto di un travisamento dei fatti e che, quindi, fosse sproporzionata.
L’appellante lamenta che si sarebbe dovuto tener debitamente conto non solo del fatto in sé, ma anche della condotta susseguente al reato.
5 - L’appello è infondato.
La sanzione inflitta all’appellante si è basata sulla violazione dei seguenti articoli del D.P.R. n. 90/2010: art. 712 "doveri attinenti al giuramento", art. 713 "doveri attinenti al grado", art. 717 "senso di responsabilità", art. 732 "contegno del militare".
I fatti all’origine della sanzione sono così descritti: “nella notte tra il 01.06.2023 ed il 02.06.2023, libero dal servizio, accompagnandosi a più soggetti, tra cui una ragazza, al medesimo nota quale assuntrice di sostanze psicotrope, frequentazione controindicata per un appartenente all'arma dei carabinieri, si intratteneva all'interno della discoteca "okay" di Bolzano sita alla via Gilm n. 7, nella quale era conosciuto quale appartenente. all'arma dei carabinieri. Corso nottata, pur avvedutosi della sottrazione, da parte dei soggetti di cui era in compagnia, di 6 (sei) bottiglie di super alcolici riposte su un banco bar incustodito, non aperto al pubblico e il cui accesso era interdetto, nonché della somministrazione indebita delle sostanze alcoliche sottratte da questi, non interveniva, accettando, di contro, di consumare quanto cedutogli dai medesimi, arrecando, con il proprio comportamento, disdoro all'istituzione.”.
5.2 - Le condotte innanzi ricordate violano i doveri previsti dai citati artt. 712, 713 e 717, così come hanno violato le norme di comportamento di cui all’art. 732, comma 3, lett. a) e b), nonché comma 5, lett. a) e b).
L’appellante neppure contesta tali accadimenti, sicché anche i dedotti difetti motivazionali e procedimentali non appaiono risolutivi.
In ogni caso, quanto ai fatti posti in essere dall’appellante, nel rapporto prodotto in causa si riferisce dell’incontro tra questa ed il Comandante di compagnia, da cui emerge che “in data 17.06.2023, a seguito dell'incontro con il signor -OMISSIS-, il comandante di compagnia riceveva a rapporto il Maresciallo -OMISSIS- che, evidenziando disagio e turbamento, stati d'animo che hanno imposto il ritiro cautelare dell'arma in dotazione individuale all'ispettore, oltre ad ammettere parzialmente quanto lui contestato, ha altresì riferito che la ragazza con cui si era accompagnato la sera dei fatti, era una sua conoscenza di lunga data, al medesimo nota quale assuntrice di sostanze psicotrope”.
Rileva inoltre la sommaria descrizione dei fatti inviata alla Procura della Repubblica, dalla quale si evincono le dichiarazioni rese dal titolare del locale, secondo le quali: “Sono sicuro che il Maresciallo si sia resa conto di quanto accaduto, ovvero dell'indebita sottrazione dei super alcolici, non solo perché quella linea di distribuzione fosse chiusa e pertanto da lì non si poteva ricevere alcol, ma anche perché dai filmati si vede che la medesima inizialmente scherza e dialoga con un primo ragazzo che aveva fatto indebito accesso al retro del bancone da cui aveva sottratto una bottiglia e successivamente, dopo aver accettato un bicchiere di alcol dalla sua amica, si nasconde dietro un muro per simulare di non accorgersi di quanto stesse accadendo e di non voler concorrere nel reato; nondimeno la medesima accettava di consumare diverse bevute passategli dai suoi amici…Ritengo che tutti i soggetti resisi responsabili dei reati in mio danno si conoscessero e tale considerazione scaturisce dal comportamento totalmente confidenziale e amichevole intercorrente tra i soggetti, per come riscontrabile dalla visione dei filmati e dal fatto che il Maresciallo si sia ripresentata da me insieme alla stessa ragazza di quella sera, per risarcire il danno.”.
5.3 - In ogni caso, il provvedimento impugnato reca un’adeguata motivazione della sanzione irrogata sia quanto alla sussistenza dell’illecito, sia in relazione alla proporzionalità della sanzione.
In riferimento alla contestata sproporzione della sanzione, sul piano generale, va ricordato che per consolidato orientamento giurisprudenziale rientra nell’ambito della valutazione discrezionale dell’Amministrazione la scelta circa la sanzione da irrogare al militare rispetto alla condotta dello stesso disciplinarmente accertata, rispetto alla quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della non manifesta illogicità e/o sproporzionalità della sanzione medesima e della legittimità del procedimento propedeutico all’irrogazione della stessa. Al riguardo, infatti, è stato affermato che "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 365) e che “la valutazione circa il rilievo e la gravità dell'infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700)." (Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1724).
Tali vizi non appaiono sussistenti nel caso di specie, in quanto i comportamenti della ricorrente appaiono meritevoli della sanzione irrogata dall’Amministrazione e la stessa appare, altresì, proporzionata all’infrazione commessa. Si consideri che l’appellante, sebbene non abbia sottratto materialmente le bottiglie, non ha impedito (né, quantomeno, cercato di impedire) il furto, non si è dissociata dalla condotta illecita dei propri compagni, ma, anzi, ha approfittato dei relativi vantaggi. Tale comportamento è stato correttamente considerato incompatibile con i doveri di correttezza, disciplina e decoro propri dello status militare, integrando un comportamento disciplinarmente rilevante anche ai fini del prestigio e dell’affidabilità dell’Istituzione di appartenenza.
Contrariamente da quanto sostenuto dall’appellante, la successiva condotta riparatoria è stata debitamente considerata dall’Amministrazione nella scelta della sanzione applicabile (cfr. infra), non potendo risultare idonea e sufficiente, di per sé, a neutralizzare il disvalore disciplinare della condotta accertata.
Il Giudice di primo grado ha già inoltre rilevato che la condotta della ricorrente - avendo violato, oltre alle norme di comportamento in precedenza descritte, anche i doveri generali attinenti al giuramento prestato (articolo 712), nonché quelli attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713) - sarebbe stata sussumibile tra quelle sanzionabili con la consegna di rigore, sicché la disposta sanzione della consegna semplice non appare palesemente sproporzionata come prospettato dall’appellante.
Rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione valutare l’intervenuto risarcimento del danno, al quale non pare potersi necessariamente riconoscere un valore premiale nel senso prospettato dall’appellante, dal momento che si tratta dell’adempimento di un preciso obbligo giuridico a fronte dell’illecito commesso a danni di terzi.
5.4 - Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere disatteso anche il primo motivo di appello, che si concentra sui supposti vizi procedimentali.
Al riguardo, va infatti ribadito come la chiarezza del quadro fattuale e l’assenza di ogni profilo di illegittimità sostanziale del potere concretamente esercitato portano ad affievolire la rilevanza della dedotta lesione del diritto di difesa dell’appellante.
In ogni caso, non sussiste alcuna lesione delle prerogative partecipative e difensive dell’incolpata, dal momento che il procedimento si è svolto in conformità al dettato normativo, all’appellante è stato dato modo di interloquire, la stessa non ha ritenuto di avvalersi dei termini previsti a suo favore.
5.5 - Dal “rapporto sul fatto” redatto in data 26.6.2023 dal Comandante di compagnia ed indirizzato ai comandi superiori, in relazione alla vicenda disciplinare di cui è causa, si evince che in data 14.6.2023 il proprietario della discoteca "OKAY" di Bolzano si presentava presso il medesimo Comando Compagnia, chiedendo di poter interloquire con il Comandante del Reparto, in merito alla condotta assunta all'interno del suo locale da un Maresciallo.
In data 17.6.2023 il Comandante di compagnia riceveva nel proprio ufficio il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare del suddetto locale, dal quale veniva reso edotto circa il comportamento assunto dal Maresciallo -OMISSIS- nelle date del 1.6 e 2.6.2023 all'interno del suddetto esercizio pubblico.
Prima di tale incontro, “a seguito di preliminare interlocuzione con il Comandante del dipendente N.O.R.M. (avvenuta in data 14.6.2023), il sottufficiale… in data 15.6.2023 si è recato dal proprietario del suddetto locale per risarcirlo del danno, corrispondendo una somma pari a 300 (trecento/00) euro…”.
Come rilevato dal Giudice di primo grado è dunque palese che l’interessata è stata immediatamente contattata al momento dell’acquisizione della notizia del possibile illecito disciplinare da parte del suo Comando di compagnia.
5.6 - L’abbreviazione del termine operata dall’amministrazione da 90 a 30 giorni, con il conseguente termine di 10 giorni per le difese dell’incolpata, è giustificata dalla chiarezza del quadro fattuale, che non necessitava di alcun approfondimento, stante la sostanziale ammissione dell’interessata, nonché dalla ragionevole opportunità di addivenire in tempi celeri alla definizione del procedimento.
Da un altro punto di vista, si osserva che all’appellante sono stati garantiti 10 giorni per la presentazione di memorie e documenti; termine che la stessa non ha utilizzato a propria difesa, se non per presentare l’ultimo giorno un’istanza di accesso documentale, senza peraltro chiedere una proroga dei termini procedimentali.
Viste le doglianze dell’appellante, si osserva che il Giudice di primo grado ha già evidenziato, e l’appellante non ha svolto alcuna contestazione al riguardo, che dal doc. 4 della ricorrente si evince che questa si riservava espressamente di presentare scritti difensivi successivamente all’ostensione degli atti richiesti, senza indicare alcun termine, benché fosse stata avvisata di tale necessità dall’ufficiale Massimiliano Buggio (cfr. doc. 2 della ricorrente).
Ne deriva come non sia possibile ravvisare alcuna violazione del diritto di partecipazione, né alcuna lesione del diritto di difesa ai danni dell’appellante.
6 - Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €1.500, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone citate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De FE, Presidente
DA MB, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA MB | RG De FE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.