Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 718
CS
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Lesione del diritto di difesa per negata possibilità di produrre deduzioni difensive

    Il Consiglio di Stato ritiene che la chiarezza del quadro fattuale e l'assenza di illegittimità sostanziale rendano affievolita la rilevanza della dedotta lesione del diritto di difesa. L'appellante ha avuto modo di interloquire e non ha utilizzato i termini previsti a suo favore. Il termine di 10 giorni per le difese, sebbene ridotto, è giustificato dalla chiarezza dei fatti e dalla ragionevole opportunità di definire celermente il procedimento. L'appellante ha riservato la presentazione di scritti difensivi successivamente all'ostensione degli atti, senza chiedere proroga.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e travisamento della situazione di fatto con conseguente sproporzione della sanzione

    Il Consiglio di Stato afferma che la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. I comportamenti contestati violano i doveri previsti dagli artt. 712, 713, 717 e 732 del D.P.R. n. 90/2010. L'appellante non contesta gli accadimenti. La sanzione è adeguatamente motivata quanto alla sussistenza dell'illecito e alla proporzionalità. La condotta successiva riparatoria è stata considerata ma non è sufficiente a neutralizzare il disvalore disciplinare. La sanzione della consegna semplice non appare palesemente sproporzionata, considerando che la condotta poteva essere sanzionata anche con la consegna di rigore. Il risarcimento del danno, pur essendo un obbligo giuridico, non ha un valore premiale tale da neutralizzare la sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 718
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 718
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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