Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
66 024 1 2/ 0 1 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEZIONE LAVORO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE-24-ORE composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3000 per diritti L. " 19 FEB 2001 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente IL CANCELLYERE R.G.N.09559/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron. 4981 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.18.12.2000 da GHIA NI NT rapp.torapp.to e difeso dall'avv. G. Sante Assennato, presso il 02, quale elett.te domicilia in Roma, via Carlo Poma, n. CANCELLERIA giusta procura speciale a margine del ricorso, w ricorrente w
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Prof. Ing. G. Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giorgio Starnone 15509 h 1 e Mario Passaro, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta speciale procura depositata in atti, costituito solo con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 09782/97 del 14.11.1996/21.05.1997, R.G. n. 26335/91. : Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 12/27 aprile 1990 il Pretore di Roma . respingeva la domanda proposta da NI HI contro 1'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) volta al riconoscimento della pensione di inabilità, o, in subordine, dell'assegno di invalidità come da domanda amministrativa del 28 maggio 1985 non accolta. Il Tribunale di Roma, disposta ed acquisita nuova documentazione, rigettava l'appello; irripetibili le spese del grado. Osservava il Tribunale: il requisito contributivo, quale presupposto del diritto azionato, era rilevabile di 2 h 1. ufficio;
dalla documentazione richiesta e prodotta in grado di appello risultavano complessivamente accreditati * n. 13 nel all'appellante n. 186 contributi settimanali e amministrativa;
quinquennio precedente la domanda nonostante la domanda di riscatto del periodo di servizio militare di data 22 aprile 1996, non risultava, né era stata fornita aliunde idonea prova, il numero dei contributi accreditati e/o che il HI avrebbe avuto il diritto di vedersi accreditati;
il difetto di prova su uno dei requisiti del diritto azionato comportava il rigetto della domanda. Ricorre per cassazione HI NI con unico motivo di censura. L'Inps si è costituito depositando solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso HI NI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1362 e SS. e 2697 C.C., motivazione carente e contraddittoria, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.: in contrasto con la valutazione apodittica e parziale del Tribunale, la documentazione prodotta in giudizio evidenziava, come da analitica descrizione in ricorso, la sussistenza di entrambi i requisiti contributivi negati dal giudice di appello;
trattandosi di 3 dati contabili evidenti non erano necessarie spiegazioni e/o delucidazioni;
circa l'accredito del periodo del servizio militare il Tribunale avrebbe potuto chiedere informazioni all'Istituto. Il ricorso è fondato. E' pacifico che "l'omesso esame di documenti non può configurare un error in procedendo del giudice, ma un vizio di motivazione censurabile se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l'esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, in base al riassunto del medesimo contenuto in ricorso" (da ultimo, Cass. 25 marzo 1999, n. 02819), nel senso che tale omissione equivale all'omesso esame di un punto decisivo della controversia, allorché il documento sia idoneo a fornire la prova di un fatto, che, se tenuto presente, avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, ed, in altri termini, quando tra il fatto e la decisione sussista un rapporto di causalità logico-giuridica tale da fare ritenere - attraverso un giudizio di certezza che, ove si fosse tenuto presente il fatto, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 17 gennaio 1996, n. 00340). Orbene, dalla sintesi del contenuto dei documenti -- peraltro, provenienti in ogni caso dall'Istituto certificante la posizione contributiva - non presi in i 4 esame dal giudice di merito, risultano versati a favore del HI un numero di contributi settimanali certamente idoneo ad integrare il requisito contributivo - sia in termini di totale che in termini dell'ultimo quinquennio antecedente la domanda amministrativa - previsto dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta. Ed allora, l'omissione del Tribunale si sostanzia, " secondo il pacifico principio di questa Corte, nel vizio di motivazione denunziato, sicché, in accoglimento del ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, per il richiesto esame dei documenti citati in ricorso e la valutazione del contenuto di essi ai fini dell'escluso requisito contributivo. Il giudice di rinvio provvederà, a norma dell'art. terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio 385, di cassazione.
P. Q. M.
* C o r t e accoglie il ricorso, cassa la la impugnata, e rinvia, anche per le spese del sentenza giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Mazzarella Guglielmo Sciarelli englichaInwell 3 % 5 Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 19 FEB. 2001 IL LABORATORE DI CANCELLERIA I 3 0 A D 1 S 3 , S . 5 O A T . L T R L , N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 S T 1 G S N O O E S E P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R O D • * •