Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, non è necessario, per la sussistenza del reato, che l'atto nel quale la dichiarazione è stata recepita sia destinato ad attestare -per espressa disposizione di legge- la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, essendo sufficiente che detta dichiarazione, frutto di libera scelta del suo autore, sia in grado di produrre conseguenze giuridiche e sia incorporata in un atto redatto dal pubblico ufficiale, la cui non rispondenza al vero sia idonea a ledere la pubblica fede. Non è dunque necessario che esista una norma giuridica che, con riferimento al contenuto della specifica dichiarazione del privato, obblighi quest'ultimo a riferire il vero, ma basta che il suddetto atto, precostituito per la prova del fatto attestato dal privato, abbia -a seguito della falsa dichiarazione di costui- un contenuto non veritiero. (Fattispecie in tema di falsa dichiarazione di smarrimento di assegni bancari. La Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che la denuncia ha indubbiamente rilevanza giuridica e che la polizia giudiziaria, che ha l'obbligo di riceverla, è tenuta ad una serie di adempimenti, finalizzati sia ad impedire la commissione di reati che potrebbero conseguire allo smarrimento dei titoli, sia ad influire sulla procedura di ammortamento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/1999, n. 9048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9048 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 16/6/99
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 1323
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 9240/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ON UN, nato a [...] il [...] residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato
Avverso la sentenza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza del Pretore di Forlì, che in data 28 maggio 1996 aveva condannato, per il delitto di cui all'art. 483 c.p., ON UN alla pena di mesi due di reclusione, sostituita da quella pecuniaria di L.
1.500.000 di multa, Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva
ON UN, imputato di avere attestato falsamente ai CC. di Tredozio, con denuncia del 2 gennaio 1992, lo smarrimento di un libretto di assegni con tre moduli, di cui uno firmato e gli altri in bianco, veniva condannato dal Pretore di Forlì, con sentenza del 28 maggio 1996, alla pena di mesi due di reclusione sostituita con la corrispondente pena pecuniaria.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 5 novembre 1998 disattendeva le richieste di assoluzione del ON e confermava la decisione di primo grado.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ON, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), per avere i giudici di merito ritenuto attendibile la testimonianza di BA AN con argomenti incomprensibili ed illogici.
2) Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p. poiché i giudici di merito, pur considerando il teste PA fornito di buona memoria, hanno ritenuto non confermata la circostanza della precompilazione dell'assegno.
3) Erronea applicazione della legge penale sostanziale - art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 483 c.p. nonché illogicità
manifesta della motivazione - art. 606 lett. e) c.p.p. -, essendo ius receptum (Cass. Pen. Sez. 6, 23 aprile 1993) che nella fattispecie in esame non sono ravvisabilì gli elementi costitutivi del reato contestato.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi del ricorso di ON UN non sono fondati.
La questione della corretta interpretazione dell'art. 483 c.p., sollevata con il terzo motivo di impugnazione, che va affrontata per prima per esigenze logico-sistematiche, è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6/99 del 17 febbraio 1999, Lucarotti, hanno risolto un conflitto giurisprudenziale.
La Corte, infatti, risolvendo un caso di falsa denuncia di smarrimento di assegni ai CC., ha affermato che nessuna disposizione di legge prevede che tale attestazione sia destinata a provare la verità del fatto denunciato ed ha, altresì, precisato che la attestazione non costituisce presupposto essenziale per la procedura di ammortamento, in quanto l'art. 69 del RD 21 dicembre 1933, n.1736, contempla per tali procedure la denuncia al trattario e, a seguito di ricorso all'Autorità Giudiziaria, appositi accertamenti ad opera della medesima relativi proprio alla verità dei fatti. Le Sezioni Unite hanno concluso che in ipotesi siffatte non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 c.p.. La decisione, che trova il conforto della maggioranza della dottrina, anche se non mancano autorevoli voci contrarie, si fonda, quindi, essenzialmente sulla considerazione che soltanto la legge può conferire un valore "de veritate" alla attestazione resa dal privato al pubblico ufficiale, attestazione che per legge deve essere capace di produrre effetti giuridici.
La giurisprudenza aveva, invece, in precedenza sostenuto la tesi contraria, sul rilievo della non necessità di una previsione normativa che conferisse valore "de veritate" alla attestazione, che costituisce nei confronti della banca il dovere di non pagare gli assegni del blocchetto "smarrito" (Cass. Sez. quinta, 28 ottobre 1973, Morandi, CP 1974, 778; Cass. Sez. quinta 26 settembre 1995, Scansa).
L'impostazione delle Sezioni Unite, anche se suggestiva e ricca di argomenti suscita perplessità e non appare condivisibile. Ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 483 c.p. è necessario tenere conto delle espressioni letterali usate dal legislatore, che intende punire "chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".
Il codice, nella rubrica dell'articolo richiamato, designa questa fattispecie come "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", ma la denominazione appare imprecisa, poiché l'ipotesi prevista si distingue nettamente dalle altre falsità ideologiche punite, in quanto, come è stato osservato da alcuni Autori si tratta in realtà di una "falsa testimonianza effettuata al di fuori del processo"
Il falso non è, infatti, imputabile all'autore dell'atto pubblico, ma ad una terza persona, cosicché si potrebbe parlare di falsità ideologica indiretta o mediata.
Come è stato osservato da autorevole dottrina, oggetto della tutela penale del reato "de quo" è l'interesse di garantire il bene della pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta, per suo fatto e di sua scienza, il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il "dichiarante". Non appare necessario, in questa sede, affrontare questioni che possono ritenersi pacifiche e che è sufficiente richiamare : quanto all'elemento materiale del reato la falsa attestazione rilevante è soltanto quella resa ad un pubblico ufficiale, che la riporti in un atto pubblico;
per la imputabilità del delitto è necessario e sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente e libera e nell'intenzione di compiere il fatto in sè e nella consapevolezza di agire contro il proprio dovere giuridico o altrimenti senza diritto il fine ed i motivi del colpevole sono da valutarsi agli effetti degli artt. 61 n. 1, 62 n. 1, 62 bis e 133 c.p. e nessuna influenza hanno sull'elemento psicologico.
È necessario, invece, affrontare le questioni controverse. Non può condividersi l'opinione secondo la quale la destinazione dell'atto pubblico a provare la verità debba trovare la sua fonte in un preciso atto normativo.
Proprio la interpretazione letterale della norma esclude tale Ipotesi, dal momento che si richiede semplicemente che la dichiarazione sia trasfusa in "un atto pubblico destinato a provare la verità". È sufficiente, cioè, che il documento, redatto dal pubblico ufficiale, sia come ha osservato autorevole dottrina, "precostituito per la prova" del fatto attestato dal privato :
null'altro si richiede. In particolare non occorre che l'atto sia idoneo a provare il fatto attestato e tanto meno, che faccia fede fino a querela di falso. Costituisce un salto logico ritenere che la "destinazione a provare la verità" debba trovare la sua fonte necessariamente in una disposizione normativa;
in realtà si finisce con il fare dire al legislatore ciò che non ha detto e non ha voluto dire. In effetti è lecito ritenere che tale destinazione venga conferita all'atto proprio dalla libera scelta del cittadino, a condizione che lo stesso - come meglio si vedrà innanzi - riferisca fatti rilevanti e che tale attestazione sia suscettibile di produrre effetti giuridici, tenuto conto del contesto normativo nel quale si inserisce. li privato, infatti, non è obbligato dalla legge a denunciare lo smarrimento di moduli per assegni alla Polizia giudiziaria, tanto per restare legati al caso in discussione, ma una volta che scelga di farla per precostituirsi una prova e cioè per garantirsi dalle conseguenze, per lui negative, dello smarrimento, è tenuto a dichiarare la verità.
È proprio la libera scelta del cittadino che fa nascere il dovere di dire la verità.
Siffatta interpretazione è, peraltro, aderente alla moderna tendenza di questo ramo del diritto amministrativo, che mira sempre più a responsabilizzare il cittadino, nel senso che alle sue dichiarazioni ed attestazioni il legislatore conferisce rilevanti effetti giuridici, esigendo, però, che nelle stesse siano riferiti fatti veri.
Nè devono stupire il valore e le conseguenze attribuite alla volontà ed alla libera scelta del cittadino, dal momento che il nostro codice penale già prevede situazioni simili specificamente disciplinate.
I cittadini, ad esempio, non sono tenuti a denunciare i fatti - reato, di cui vengano a conoscenza, a meno che non rivestano particolari qualifiche - pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio -, ma se decidono di collaborare con l'Autorità sono tenuti a denunciare fatti realmente accaduti, altrimenti incorrono in sanzioni penali - artt. 367 e ss. c.p.. Non appare poi, ragionevole la tesi, da alcuni sostenuta, che nel nostro ordinamento esisterebbe un vero e proprio "diritto alla menzogna", configurabile invece, soltanto per il cittadino imputato, discendendo esso dal generale principio che nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso.
Sostengono, invero, tali Autori che la legge prevede soltanto in alcuni casi la rilevanza giuridica della menzogna, come in tema di simulazione del contratto, e ne regola gli effetti fra le parti e nei confronti dei terzi Dimenticano, però, che proprio i negozi simulati non concretano il reato di cui all'art. 483 c.p. non perché vi sia un diritto alla menzogna o perché la legge ne disciplini specificamente le conseguenze, ma semplicemente perché nei negozi simulati non è riscontrabile una falsa attestazione di verità, sibbene una falsa dichiarazione di volontà, che è cosa, evidentemente, ben diversa.
Ma la tesi della necessità di una specifica previsione normativa, costitutiva del valore probatorio "de veritate" del fatto denunciato, non appare convincente anche perché un tale orientamento "sottende la tipicità dell'atto amministrativo quanto al contenuto ed alla causa, evocando una categoria non poco controversa" (così Cass. Sez. Quinta, 26 settembre 1995, Scansa). Ed, infatti parte della dottrina rammenta, sotto il primo profilo, che il provvedimento non sempre corrisponde a schemi predeterminati dalla legge, che non si preoccupa di designarne la morfologia, e, sotto il secondo, che la funzione qualifica il potere e non già il tipo di provvedimento, sicché lo stesso provvedimento potrà costituire estrinsecazione di poteri diversi.
In realtà per una corretta soluzione del problema proposto deve farsì riferimento al concetto di "giuridica rilevanza" dei fatti dichiarati dal privato.
È del tutto evidente, infatti, che la attestazione di fatti inutili e superflui rispetto alla funzione probatoria che vuole assegnarsi all'atto, non consente di affermare che quell'atto sia destinato a provare la verità.
Tale qualità deve, invece, essere riconosciuta alla attestazione di fatti di cui la legge non prescriva espressamente la menzione, purché la attestazione non sia ultronea nell'economia dell'atto (così Cass. Sez. quinta 5 febbraio 1985, De Siena) e sia suscettibile di produrre effetti giuridici rilevanti - sia ad esempio rilevante ai fini della emissione dell'atto finale del procedimento amministrativo - e conseguenze giuridiche altrettanto rilevanti quale il dovere di attivazione di alcuni organi pubblici.
In realtà, come osserva autorevole dottrina e come ha chiarito parte della giurisprudenza (Cass. Sez. Quinta 20 giugno 1979, D'Arcangeli) la richiesta di destinazione dell'atto a provare la verità dei fatti attestati falsamente può essere intesa solo come esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti nel senso dianzi precisato.
Il significato della attestazione dipende in misura determinante dal contesto normativo in cui si inserisce.
Come è stato autorevolmente osservato "è il contesto che, definendo la rilevanza giuridica di alcuni fatti, li individua anche come quelli rispetto al quali si determina una aspettativa di conformità alla attestazione. È il contesto normativo a definire il significato dell'enunciato ed è tale significato che individua i fatti stessi cui l'attestazione deve corrispondere".
La formula legislativa in discussione impone, quindi, di considerare l'attestazione nel suo concreto significato di comunicazione, condizionando la punibilità del fatto non ad "inafferrabili obblighi legali di attestazione", ma alla idoneità della dichiarazione a ledere la fede pubblica.
Anche l'argomento delle Sezioni Unite che nel caso di smarrimento di assegni è prevista una speciale procedura di ammortamento, regolata dall'art. 69 del RD n. 1736/19333 e che, pertanto, la denuncia alla Polizia Giudiziaria sarebbe improduttiva di effetti giuridici non appare, in verità, convincente.
È certo vero che il RD citato prevede la procedura di ammortamento per l'assegno smarrito, ma non è altrettanto vera la seconda proposizione.
Infatti, ricevuta dal privato la notizia dello smarrimento degli assegni, i CC o la Polizia comunicano il fatto, ritenuto vero o acclarato come tale dopo gli accertamenti del caso, alla banca trattaria, la quale non dà luogo al pagamento dell'assegno. Ciò la Polizia è tenuta a fare al fine di prevenire la commissione di reati - falsificazione di assegni e truffe - da parte di chi, per avventura, abbia rinvenuto gli assegni smarriti ed intenda illegalmente utilizzarli.
La banca trattaria e l'Autorità Giudiziaria competente per la procedura di ammortamento non potranno, poi, non tenere conto nell'ambito degli accertamenti, che sono tenute per legge a compiere della denuncia di smarrimento e degli eventuali accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria.
Ecco allora che l'atto-documento di verbalizzazione della denuncia di smarrimento di assegni ai CC diviene un elemento di non secondaria importanza della procedura di ammortamento disciplinata dall'art. 69 RD n. 1736/1933. Del resto se così non fosse, se cioè la denuncia di smarrimento non fosse destinata a produrre effetti giuridici ed a "mettere in moto" per compiti di istituto importanti organi dello Stato questi ultimi potrebbero legittimamente rifiutarsi di ricevere la denuncia stessa cosa che, invece, non è loro consentita. Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed, in particolare, tenuto conto che la denuncia di smarrimento di assegni ai CC è idonea a ledere la pubblica fede e che la stessa può produrre effetti giuridici rilevanti, il terzo motivo del ricorso di ON UN deve essere rigettato
Del pari infondati sono li altri due motivi di gravame. Con tali motivi il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché avrebbe erroneamente ritenuto attendibile il teste D'IC e non avrebbe tratto logiche conseguenze dalle dichiarazioni del teste PA, pur ritenuto dotato di buona memoria.
In effetti attraverso l'eccezione del vizio di motivazione il ricorrente muove alla sentenza impugnata censure in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità. Come è noto infatti, la valutazione delle prove è di esclusiva competenza dei giudici di merito ed è preclusa alla Corte di Cassazione una "rilettura" della vicenda processuale.
Alla Corte compete, infatti, per volontà del legislatore, soltanto la valutazione della esistenza di un valido e logico apparato argomentativo idoneo a legittimare le scelte di merito dei giudici dei gradi precedenti.
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è logica congrua ed immune da interne contraddizioni.
La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che il "teste BA, sulla cui attendibilità non grava alcun sospetto, ha confermato che al D'IC l'assegno era stato versato dal ON per saldare un debito di gioco" e che il D'IC negoziò il titolo con RU NA.
Di conseguenza ha osservato la Corte di Appello di Ancona è perfettamente credibile quanto affermato dal D'IC che l'assegno gli era stato consegnato dal ON.
La deduzione appare perfettamente logica e non censurabile. Quanto alla valutazione della testimonianza PA sarà sufficiente osservare che la Corte territoriale ha rammentato che il PA aveva dichiarato che in una occasione il ON aveva tentato di farsi cambiare un assegno da L. 500.000 da un benzinaio. Tale circostanza, secondo la impugnata sentenza, confermerebbe la possibile precompilazione di un assegno, ma nulla potrebbe dimostrare quanto all'intervenuto smarrimento del blocchetto, che costituisce il presupposto che avrebbe dovuto legittimare la denuncia ai CC., dal momento che tre testimoni - BA, UF e D'IC - hanno chiarito che il ON diede al D'IC, in pagamento di un debito di gioco, proprio un assegno precompilato.
Anche sotto tale profilo la motivazione del provvedimento impugnato appare ineccepibile perché congrua e logica.
Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999