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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO GE OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1318 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA elettivamente domiciliato in Roma via Fabio Massimo n. 45, presso lo Parte_1 studio dei procuratori Avv. Emiliano Irazza e Avv Floriana Alessandrini, che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 5 marzo 2024, si Parte_2
è rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 14 maggio
2022, avendo il CTU nel procedimento di ATPO accertato la sussistenza del solo requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con ordinanza dell'11 settembre 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “Dall'esame obiettivo rilevato e da quanto emerso nella documentazione sanitaria agli atti, il periziando risulta affetto da: Cardiopatia ischemico-ipertensiva, impianto di triplice by-pass A/C, scompenso cardiaco, FAP in NAO;
Rachiartrosi diffusa, sofferenza neurologica cronica L4-L5-S1; Pregressi multipli interventi di chirurgia spinale per ED L5/S1 complicata da spondilodiscite recidiva, in soggetto con FBSS;
Protesi anca dx, complicata da frattura periprotesica trattata cruentemente;
Artropatia spalle, artropatia gottosa;
Polineuropatia assonale sensitivo-motoria severa AA.II.; BPCO, pregressa embolia polmonare in trattamento profilattico con NAO;
Encefalopatia vascolare ischemica cronica.
Il periziando presenta esiti di multipli interventi di chirurgia spinale per E.D. L5-S1 complicata da spondilodiscite recidiva, trattata con neuromodulazione gangliare, in soggetto con sindrome da fallimento chirurgico della schiena (Failed Back Surgery Syndrome, FBSS), condizione che si verifica quando il dolore alla schiena persiste o si ripresenta dopo un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, talora anche peggiore della patologia primitiva.
Tale patologia concorre con la severa polineurite assonale sensitivo-motoria degli arti inferiori e con le patologie osteo-articolari (protesi di anca, sottoposta a revisione con cerchiaggio per frattura pluriframmentaria periprotesica, rachiartrosi diffusa e artropatia spalle da prolungato uso di stampelle) nel determinismo di un severo deficit della deambulazione che, per quanto direttamente valutato, consente al periziando di possedere una residua discreta autonomia in ambiente domestico, ma è tale da determinare concreto ed imminente pericolo di caduta in ambiente extradomestico.
Le affezioni suddette, coesistono con le altre patologie riportate in diagnosi, costituendo nell'insieme un complesso morboso dotato di elevata efficacia invalidante che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al 100%, con necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore.
Dall'esame obiettivo condotto e dalla valutazione della documentazione sanitaria agli atti, è verosimile che la condizione sopra descritta, sia in essere dal mese di Febbraio 2025, cioè almeno tre mesi prima dell'inizio delle Operazioni Peritali, nel corso delle quali è stato rilevato severo deficit della deambulazione, con necessità di aiuto permanente di un accompagnatore” (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso: “Per quanto esposto nelle considerazioni medico legali ed in relazione ai quesiti posti nell'udienza del 22.04.2025 e succ., si dichiara che il
Sig. Parte_1 POSSIEDE i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/1980, a decorrere dal mese di Febbraio 2025;
POSSIEDE minorazioni compatibili con lo stato di Portatore di Handicap ex Art. 3,
Comma 3 L. 104/92, a decorrere dal 14.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa”.
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, deve affermarsi che sussistono in capo a i requisiti Parte_1 sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980, dal mese di febbraio 2025 e i requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dalla domanda amministrativa del 14 maggio 2022.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione dei compensi tra le parti per la fase CP_ sommaria, nella misura di ½, mentre l' stante il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3 legge 104/1992 dalla data della doamnda, deve essere condannato al pagamento della restante parte in favore di parte ricorrente, con distrazione.
Per la presente fase di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980 da data successiva a quella della domanda amministrativa, i compensi di lite sono compensati integralmente tra le parti. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza, in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 Parte_1 legge 18/1980, dal mese di febbraio 2025; dichiara la sussistenza, in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 Parte_1 comma 3 legge 104/1992, dalla doamnda amministrativa del 14 maggio 2022; compensa i compensi di lite tra le parti, nella misura della metà, per la fase sommaria, e CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
compensa i compensi di lite tra le parti, integralmente, per la presente fase di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice
RO GE OZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO GE OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1318 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA elettivamente domiciliato in Roma via Fabio Massimo n. 45, presso lo Parte_1 studio dei procuratori Avv. Emiliano Irazza e Avv Floriana Alessandrini, che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 5 marzo 2024, si Parte_2
è rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 14 maggio
2022, avendo il CTU nel procedimento di ATPO accertato la sussistenza del solo requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con ordinanza dell'11 settembre 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “Dall'esame obiettivo rilevato e da quanto emerso nella documentazione sanitaria agli atti, il periziando risulta affetto da: Cardiopatia ischemico-ipertensiva, impianto di triplice by-pass A/C, scompenso cardiaco, FAP in NAO;
Rachiartrosi diffusa, sofferenza neurologica cronica L4-L5-S1; Pregressi multipli interventi di chirurgia spinale per ED L5/S1 complicata da spondilodiscite recidiva, in soggetto con FBSS;
Protesi anca dx, complicata da frattura periprotesica trattata cruentemente;
Artropatia spalle, artropatia gottosa;
Polineuropatia assonale sensitivo-motoria severa AA.II.; BPCO, pregressa embolia polmonare in trattamento profilattico con NAO;
Encefalopatia vascolare ischemica cronica.
Il periziando presenta esiti di multipli interventi di chirurgia spinale per E.D. L5-S1 complicata da spondilodiscite recidiva, trattata con neuromodulazione gangliare, in soggetto con sindrome da fallimento chirurgico della schiena (Failed Back Surgery Syndrome, FBSS), condizione che si verifica quando il dolore alla schiena persiste o si ripresenta dopo un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, talora anche peggiore della patologia primitiva.
Tale patologia concorre con la severa polineurite assonale sensitivo-motoria degli arti inferiori e con le patologie osteo-articolari (protesi di anca, sottoposta a revisione con cerchiaggio per frattura pluriframmentaria periprotesica, rachiartrosi diffusa e artropatia spalle da prolungato uso di stampelle) nel determinismo di un severo deficit della deambulazione che, per quanto direttamente valutato, consente al periziando di possedere una residua discreta autonomia in ambiente domestico, ma è tale da determinare concreto ed imminente pericolo di caduta in ambiente extradomestico.
Le affezioni suddette, coesistono con le altre patologie riportate in diagnosi, costituendo nell'insieme un complesso morboso dotato di elevata efficacia invalidante che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al 100%, con necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore.
Dall'esame obiettivo condotto e dalla valutazione della documentazione sanitaria agli atti, è verosimile che la condizione sopra descritta, sia in essere dal mese di Febbraio 2025, cioè almeno tre mesi prima dell'inizio delle Operazioni Peritali, nel corso delle quali è stato rilevato severo deficit della deambulazione, con necessità di aiuto permanente di un accompagnatore” (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso: “Per quanto esposto nelle considerazioni medico legali ed in relazione ai quesiti posti nell'udienza del 22.04.2025 e succ., si dichiara che il
Sig. Parte_1 POSSIEDE i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/1980, a decorrere dal mese di Febbraio 2025;
POSSIEDE minorazioni compatibili con lo stato di Portatore di Handicap ex Art. 3,
Comma 3 L. 104/92, a decorrere dal 14.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa”.
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, deve affermarsi che sussistono in capo a i requisiti Parte_1 sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980, dal mese di febbraio 2025 e i requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dalla domanda amministrativa del 14 maggio 2022.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione dei compensi tra le parti per la fase CP_ sommaria, nella misura di ½, mentre l' stante il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3 legge 104/1992 dalla data della doamnda, deve essere condannato al pagamento della restante parte in favore di parte ricorrente, con distrazione.
Per la presente fase di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980 da data successiva a quella della domanda amministrativa, i compensi di lite sono compensati integralmente tra le parti. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza, in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 Parte_1 legge 18/1980, dal mese di febbraio 2025; dichiara la sussistenza, in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 Parte_1 comma 3 legge 104/1992, dalla doamnda amministrativa del 14 maggio 2022; compensa i compensi di lite tra le parti, nella misura della metà, per la fase sommaria, e CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 750,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
compensa i compensi di lite tra le parti, integralmente, per la presente fase di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice
RO GE OZ