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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 29 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2222/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessio Locci, Parte_1 che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Controparte_1
Piseddu, che con l'avv. Renato Figari la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, - premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze di fin dall'anno 2011, come operatore di impianto attualmente Controparte_1 inquadrato nel livello C3 secondo il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti, dal 2019 impiegato in turni giornalieri alternati su tre distinte fasce orarie - ha sostenuto di essere titolare verso la datrice di lavoro di un credito pecuniario per differenze retributive (sulle voci stipendiali di tredicesima mensilità, retribuzione per ferie godute, retribuzione dei permessi), per il periodo corrente dal gennaio
2015 a maggio 2022; ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme per tali titoli rivendicate, nella misura lorda di euro 16.115,77, salva diversa quantificazione, oltre accessori.
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha resistito alla domanda Controparte_1 con articolate difese.
2.1. L'azione di si basa, in estrema sintesi, sulle seguenti deduzioni: la tredicesima Parte_1 mensilità e la retribuzione per ferie godute e per riduzioni di orario andrebbero quantificate secondo il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di pagina 1 di 15 impianti, applicato al rapporto, in base alla retribuzione globale di fatto del dipendente;
avrebbe calcolato la retribuzione globale di fatto in misura inferiore rispetto al Controparte_1 dovuto, senza considerare le erogazioni periodiche effettuate a titolo di “indennità di disagiata sede”, “maggiorazione per lavoro notturno, festivo e festivo notturno”, “premio di risultato”,
“indennità autisti” e “indennità di reperibilità”.
E' stata quindi chiesta in pagamento la differenza tra la minor somma riconosciuta dalla datrice di lavoro e quella ritenuta come spettante.
2.2. ha eccepito preliminarmente la prescrizione dei crediti maturati dal Controparte_1 quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo.
Ha infine contestato nel merito la pretesa di controparte e la correttezza dei conteggi su cui questa è stata quantificata.
3. L'eccezione di prescrizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n.
4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36
Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604,
e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 pagina 2 di 15 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto
(stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trovava applicazione per i rapporti assistiti da una stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più suscettibile di essere assistito da un regime di stabilità, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
In applicazione di questi principi, il termine di prescrizione quinquennale, per i crediti retributivi sorti tra gennaio e giugno 2012, ha cessato di decorrere prima della sua consumazione, quando è entrata in vigore la legge n. 92/2012 (18 luglio 2012).
Per tutti gli altri crediti, sorti a partire dal luglio 2012, il termine non è mai decorso, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non è cessato.
4. Nel merito, la domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti.
È altrettanto pacifica la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di sede disagiata, che è stata regolarmente versata da in favore di dal mese di gennaio 2015 fino al mese di maggio 2022, Controparte_1 Parte_1 salve rare eccezioni.
Dalle buste paga prodotte risulta regolarmente corrisposta anche l'indennità “autisti”, pagina 3 di 15 ininterrottamente da luglio 2016 fino a gennaio 2022.
Non si tratta di un istituto economico regolato dal contratto collettivo ma, data la continuità nella sua erogazione, per un lungo arco temporale, se ne deve trarre presuntivamente la natura retributiva.
Le maggiorazioni per lavoro notturno, anche domenicale, risultano erogate con continuità da ottobre 2021 a maggio 2022.
Non risultano se non eccezionalmente, invece, erogazioni per lavoro festivo.
Annualmente risulta erogato anche il premio di risultato.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, nelle versioni vigenti nel periodo sottoposto all'esame del Tribunale (le quali sono sostanzialmente sovrapponibili, nelle parti che qui interessano), si osserva quanto segue.
Nella sezione IV, titolo III, all'art. 5, sotto la voce “Permessi annui retribuiti”, è stabilito:
“Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal c.c.n.l. 16 luglio
1979, l'accordo del 1° settembre 1983 ha riconosciuto un'ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella "Tabella allegata" alle "Modifiche apportate all'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. 1° maggio 1976, dall'accordo 16 luglio 1979", non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia;
le parti si incontreranno in sede aziendale per verificare l'eventuale armonizzazione degli stessi.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai pagina 4 di 15 prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori;
di questi, in funzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno essere resi non fruibili entro l'anno e il relativo pagamento avverrà con la retribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda l'accantonamento nell'apposito conto ore individuale successivamente definito. L'azienda informerà preventivamente i lavoratori di tale scadenza.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore al 10 per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno.
Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, pagina 5 di 15 impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Nell'ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle richieste motivate dalle necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea e per i lavoratori migranti dalla necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza.
Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado i lavoratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, Sez.
Quarta - Titolo VI, potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.
Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l'azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i lavoratori extracomunitari, nonché a documentare l'evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro due ore dall'inizio del turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la
Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito pagina 6 di 15 conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”.
Sotto lo stesso titolo e la stessa sezione, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
“La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta,
l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Sotto lo stesso titolo III, all'art. 10 (Ferie) è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, pagina 7 di 15 ambiente e tempo. […]”.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7 (Tredicesima mensilità), è previsto (comma 1): “L'azienda
è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto
[…]”.
Dal complesso normativo che precede, si ricava che la retribuzione globale di fatto è stata assunta come parametro al fine di calcolare il compenso per ferie e tredicesima mensilità, mentre, in materia di permessi, alla retribuzione globale di fatto si rinvia, indirettamente, mediante richiamo del parametro di computo della tredicesima mensilità, ma solo per i lavoratori turnisti del settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali e solo per 8 ore della riduzione, da monetizzare. Per il resto, se i permessi sono fruiti, deve ritenersi che la retribuzione della riduzione di orario sia quella ordinaria (rectius, “normale”, secondo la definizione contenuta nel contratto collettivo, di cui si approfondirà il significato nell'espositiva che segue), nella misura stabilita al tempo del godimento del beneficio;
se i permessi non sono fruiti, allora la loro monetizzazione avviene sulla base della retribuzione ordinaria in atto al momento della scadenza del conto ore in cui sono registrate.
Quanto alla retribuzione delle festività, in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 9, come
è dato leggere, è fatto ricorso al parametro della retribuzione globale di fatto, mentre il riferimento è alla normale retribuzione mensile.
Un discorso particolare merita la disciplina di fonte collettiva relativa al trattamento di malattia.
L'art. 2 (sub titolo VI, sezione IV), prevede a tal riguardo:
“Trattamento economico
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al pagina 8 di 15 seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al 4° comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse dall'applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattie insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all'emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all'azienda apposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali
o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino pagina 9 di 15 a concorrenza.
[…]”.
Il trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro viene quantificato per rapporto al parametro della “retribuzione globale”.
Esso comprende in parte il valore dell'anticipazione del trattamento economico dovuto dall'Inps ed in parte una ulteriore attribuzione che consenta di raggiungere, in tutto o in parte, il
“normale trattamento economico complessivo netto” che il lavoratore “avrebbe percepito se avesse lavorato”.
L'aggettivo "globale" deve, invero, essere inteso nel senso di complessivo.
La volontà delle parti collettive di parametrare il trattamento economico di malattia alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se di fatto avesse lavorato consente di ricomprendere ciò che concretamente ed a qualsiasi titolo viene corrisposto al lavoratore a fronte della prestazione, senza carattere di accidentalità o episodicità. Non vi è dubbio, perciò, che le parti contrattuali abbiano voluto, mediante l'impegno delle espressioni innanzi indicate, assicurare al lavoratore un trattamento retributivo commisurato a quello spettantegli per la giornata di effettivo lavoro.
La determinazione del suddetto trattamento è quindi improntata al criterio della onnicomprensività della retribuzione, nel senso cioè che vi debbano essere compresi tutti gli elementi della retribuzione corrisposti continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale.
4.2. Alla luce di quanto precede, deve negarsi il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive per permessi monetizzabili.
Infatti, non risulta che presti la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più Parte_1 turni settimanali, né risulta che operi nel settore siderurgico (non v'è Controparte_1 allegazione né prova al riguardo). Quindi il ricorrente non ha diritto alla monetizzazione di 8 ore all'anno di permessi stabilita per i lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico. Per il resto, è esclusa la possibilità di compensare i permessi non goduti con il riferimento al parametro della retribuzione globale di fatto, dovendosi piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
E' bene precisare che nella normale retribuzione si intendono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 (sub titolo IV della sezione IV), la retribuzione oraria che si determina dividendo per 173 i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità e gli “aumenti di merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese”, esclusi “gli eventuali pagina 10 di 15 elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.” (si consideri che l'art.
7 - titolo III, sezione IV - del contratto collettivo applicato, nel regolare le percentuali di maggiorazione della retribuzione per il lavoro straordinario, festivo e notturno, precisa al comma 11 che dette percentuali sono corrisposte “oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo”; il comma 12 precisa che “le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal 2° comma dell'art. 3, Sezione quarta, Titolo IV”: insomma, la normale retribuzione è anche sul piano testuale concepita con rinvio all'art. 3, comma 2 cit. D'altronde, ove si sovrapponesse il concetto di “normale retribuzione” con quello di “retribuzione globale di fatto”, nel caso in cui fosse abitualmente prestato lavoro straordinario, festivo e notturno, si finirebbe paradossalmente per far innalzare all'infinito la stessa retribuzione globale di fatto: infatti le percentuali di maggiorazione andrebbero inizialmente ad incrementare la normale retribuzione di base;
la normale retribuzione/retribuzione globale di fatto a quel punto coinciderebbe con quella di base sommata alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno;
su questa andrebbero nuovamente aggiunte le maggiorazioni percentuali per il nuovo lavoro straordinario, festivo e notturno prestato, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. cit., e così via senza limite).
Dalla normale retribuzione, in ragione dell'art. 3, comma 2, menzionato devono escludersi sia le maggiorazioni per lavoro notturno e lavoro festivo non straordinario che l'indennità per disagiata sede, e le altre voci indicate in ricorso, che costituiscono elementi orari aggiuntivi della retribuzione.
4.3. Deve essere riconosciuto, per quanto di ragione, il diritto del lavoratore alle differenze retributive sul trattamento economico per tredicesima mensilità e ferie.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la retribuzione base o “normale”, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali).
4.3.a. Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per lavoro notturno (anche domenicale), l'indennità c.d. “autisti”, e così pure il premio di risultato, di cui ha regolarmente goduto (la prova è documentalmente offerta dalle buste paga in atti). Parte_1
4.3.b. Ma vi rientra ad avviso del Tribunale anche l'indennità per sede disagiata, voce che si rinviene in tutte le buste paga emesse dalla dal gennaio 2015 al maggio 2022, Controparte_1
pagina 11 di 15 esclusi pochi mesi.
L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel C.C.N.L. di settore, art. 10 del titolo
IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali (in copia prodotti in causa dalla parte ricorrente), opera in favore dei dipendenti che devono coprire la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
L'indennità di disagiata sede costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli di coprire i costi, altrimenti interamente a suo carico, affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza e, così, per consentirgli di adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi del contratto lavorativo.
Proprio la rilevata natura di erogazione di miglior favore disposta da a Controparte_1 causa dello svolgimento del rapporto di lavoro e nell'esclusivo interesse del lavoratore - essendo diretta a coprire i costi da lui verosimilmente affrontati (in assenza peraltro di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro) in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo proprio per la copertura del tragitto ricompreso tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro - comporta il riconoscimento della sua natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese.
Il rimborso spese inteso in senso stretto, infatti, ha natura riparatoria e costituisce una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ed è normalmente legato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto alla retribuzione.
In materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad pagina 12 di 15 altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che queste rientrano nel concetto di retribuzione qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L, 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro
(si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie il rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore per lo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi l'erogazione, di tipo continuativo e forfetario, in un adeguamento della retribuzione in considerazione delle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la sua attività.
In altri termini, l'indennità in parola assume funzione compensativa del disagio ambientale cui va incontro il prestatore d'opera per dover raggiungere il luogo di lavoro.
Ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa resistente ha attribuito CP_1 natura retributiva all'emolumento, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti gli asterischi che identificano le componenti reddituali che formano imponibile contributivo e fiscale).
Per completezza, si segnala che l'orientamento della Corte d'appello di Cagliari sulla questione di cui trattasi, espresso nella sentenza 28 ottobre 2020, resa nella causa inscritta al n.
166/2018 r.g., secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva, è stato superato con la sentenza n. 116 dell'8 agosto 2024 e successive conformi, in cui è stata spostata la soluzione interpretativa prescelta del Tribunale, affermandosi che “l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la pagina 13 di 15 prestazione lavorativa” ha “natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto”.
4.3.c. Deve essere invece esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Questa è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma 24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità ed una diretta a remunerare il periodo di ferie.
Ciò significa che è esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie e tredicesima mensilità.
4.4. Partendo dai conteggi prodotti dal lavoratore in data 11 dicembre 2023, ed includendo, ai fini della ricostruzione della retribuzione globale o globale di fatto, anche la voce “indennità autisti”, la maggiorazione per lavoro notturno anche domenicale, il premio di risultato e l'indennità di disagiata sede, espungendo dalla base di calcolo delle differenze retributive la voce relativa all'indennità per reperibilità, deve ritenersi che abbia diritto al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 8.397,81 (di cui euro 3.752,57 per differenze sulla retribuzione delle ferie ed euro 4.645,24 a titolo di differenziale sulla tredicesima mensilità).
A proposito dei conteggi prodotti dal ricorrente, valga chiarire che il Tribunale ha considerato per l'anno 2022 soltanto 5 giorni di ferie godute fino a maggio (risultanti dalle buste paga in atti) e non 63 come invece erroneamente ivi riportato (per evidente errore materiale, probabilmente per un trascinamento del dato, identico, che figura correttamente per il 2021).
5. Al Tribunale non resta che condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 8.397,81, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c.
6. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda e del contrasto tra la giurisprudenza di questo giudice e quella della locale Corte d'appello (alla quale ha invece aderito altro giudice pagina 14 di 15 di questa sezione, come documentato dalla resistente all'atto della costituzione in giudizio), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite sono compensate tra le parti per un mezzo, con condanna della resistente, soccombente in misura prevalente, al pagamento in favore del ricorrente delle spese residue, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
8.397,81, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti al saldo;
- compensa per la metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, che liquida in euro 2.459,25, di cui euro
2.400,00 per compenso professionale, il residuo per la quota di un mezzo delle spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 29 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2222/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessio Locci, Parte_1 che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Controparte_1
Piseddu, che con l'avv. Renato Figari la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, - premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze di fin dall'anno 2011, come operatore di impianto attualmente Controparte_1 inquadrato nel livello C3 secondo il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti, dal 2019 impiegato in turni giornalieri alternati su tre distinte fasce orarie - ha sostenuto di essere titolare verso la datrice di lavoro di un credito pecuniario per differenze retributive (sulle voci stipendiali di tredicesima mensilità, retribuzione per ferie godute, retribuzione dei permessi), per il periodo corrente dal gennaio
2015 a maggio 2022; ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme per tali titoli rivendicate, nella misura lorda di euro 16.115,77, salva diversa quantificazione, oltre accessori.
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha resistito alla domanda Controparte_1 con articolate difese.
2.1. L'azione di si basa, in estrema sintesi, sulle seguenti deduzioni: la tredicesima Parte_1 mensilità e la retribuzione per ferie godute e per riduzioni di orario andrebbero quantificate secondo il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di pagina 1 di 15 impianti, applicato al rapporto, in base alla retribuzione globale di fatto del dipendente;
avrebbe calcolato la retribuzione globale di fatto in misura inferiore rispetto al Controparte_1 dovuto, senza considerare le erogazioni periodiche effettuate a titolo di “indennità di disagiata sede”, “maggiorazione per lavoro notturno, festivo e festivo notturno”, “premio di risultato”,
“indennità autisti” e “indennità di reperibilità”.
E' stata quindi chiesta in pagamento la differenza tra la minor somma riconosciuta dalla datrice di lavoro e quella ritenuta come spettante.
2.2. ha eccepito preliminarmente la prescrizione dei crediti maturati dal Controparte_1 quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo.
Ha infine contestato nel merito la pretesa di controparte e la correttezza dei conteggi su cui questa è stata quantificata.
3. L'eccezione di prescrizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n.
4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36
Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604,
e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 pagina 2 di 15 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto
(stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trovava applicazione per i rapporti assistiti da una stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più suscettibile di essere assistito da un regime di stabilità, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
In applicazione di questi principi, il termine di prescrizione quinquennale, per i crediti retributivi sorti tra gennaio e giugno 2012, ha cessato di decorrere prima della sua consumazione, quando è entrata in vigore la legge n. 92/2012 (18 luglio 2012).
Per tutti gli altri crediti, sorti a partire dal luglio 2012, il termine non è mai decorso, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non è cessato.
4. Nel merito, la domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti.
È altrettanto pacifica la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di sede disagiata, che è stata regolarmente versata da in favore di dal mese di gennaio 2015 fino al mese di maggio 2022, Controparte_1 Parte_1 salve rare eccezioni.
Dalle buste paga prodotte risulta regolarmente corrisposta anche l'indennità “autisti”, pagina 3 di 15 ininterrottamente da luglio 2016 fino a gennaio 2022.
Non si tratta di un istituto economico regolato dal contratto collettivo ma, data la continuità nella sua erogazione, per un lungo arco temporale, se ne deve trarre presuntivamente la natura retributiva.
Le maggiorazioni per lavoro notturno, anche domenicale, risultano erogate con continuità da ottobre 2021 a maggio 2022.
Non risultano se non eccezionalmente, invece, erogazioni per lavoro festivo.
Annualmente risulta erogato anche il premio di risultato.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, nelle versioni vigenti nel periodo sottoposto all'esame del Tribunale (le quali sono sostanzialmente sovrapponibili, nelle parti che qui interessano), si osserva quanto segue.
Nella sezione IV, titolo III, all'art. 5, sotto la voce “Permessi annui retribuiti”, è stabilito:
“Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal c.c.n.l. 16 luglio
1979, l'accordo del 1° settembre 1983 ha riconosciuto un'ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella "Tabella allegata" alle "Modifiche apportate all'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. 1° maggio 1976, dall'accordo 16 luglio 1979", non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia;
le parti si incontreranno in sede aziendale per verificare l'eventuale armonizzazione degli stessi.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai pagina 4 di 15 prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori;
di questi, in funzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno essere resi non fruibili entro l'anno e il relativo pagamento avverrà con la retribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda l'accantonamento nell'apposito conto ore individuale successivamente definito. L'azienda informerà preventivamente i lavoratori di tale scadenza.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore al 10 per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno.
Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, pagina 5 di 15 impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Nell'ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle richieste motivate dalle necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea e per i lavoratori migranti dalla necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza.
Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado i lavoratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, Sez.
Quarta - Titolo VI, potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.
Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l'azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i lavoratori extracomunitari, nonché a documentare l'evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro due ore dall'inizio del turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la
Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito pagina 6 di 15 conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”.
Sotto lo stesso titolo e la stessa sezione, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
“La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta,
l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Sotto lo stesso titolo III, all'art. 10 (Ferie) è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, pagina 7 di 15 ambiente e tempo. […]”.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7 (Tredicesima mensilità), è previsto (comma 1): “L'azienda
è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto
[…]”.
Dal complesso normativo che precede, si ricava che la retribuzione globale di fatto è stata assunta come parametro al fine di calcolare il compenso per ferie e tredicesima mensilità, mentre, in materia di permessi, alla retribuzione globale di fatto si rinvia, indirettamente, mediante richiamo del parametro di computo della tredicesima mensilità, ma solo per i lavoratori turnisti del settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali e solo per 8 ore della riduzione, da monetizzare. Per il resto, se i permessi sono fruiti, deve ritenersi che la retribuzione della riduzione di orario sia quella ordinaria (rectius, “normale”, secondo la definizione contenuta nel contratto collettivo, di cui si approfondirà il significato nell'espositiva che segue), nella misura stabilita al tempo del godimento del beneficio;
se i permessi non sono fruiti, allora la loro monetizzazione avviene sulla base della retribuzione ordinaria in atto al momento della scadenza del conto ore in cui sono registrate.
Quanto alla retribuzione delle festività, in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 9, come
è dato leggere, è fatto ricorso al parametro della retribuzione globale di fatto, mentre il riferimento è alla normale retribuzione mensile.
Un discorso particolare merita la disciplina di fonte collettiva relativa al trattamento di malattia.
L'art. 2 (sub titolo VI, sezione IV), prevede a tal riguardo:
“Trattamento economico
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al pagina 8 di 15 seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al 4° comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse dall'applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattie insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all'emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all'azienda apposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali
o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino pagina 9 di 15 a concorrenza.
[…]”.
Il trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro viene quantificato per rapporto al parametro della “retribuzione globale”.
Esso comprende in parte il valore dell'anticipazione del trattamento economico dovuto dall'Inps ed in parte una ulteriore attribuzione che consenta di raggiungere, in tutto o in parte, il
“normale trattamento economico complessivo netto” che il lavoratore “avrebbe percepito se avesse lavorato”.
L'aggettivo "globale" deve, invero, essere inteso nel senso di complessivo.
La volontà delle parti collettive di parametrare il trattamento economico di malattia alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se di fatto avesse lavorato consente di ricomprendere ciò che concretamente ed a qualsiasi titolo viene corrisposto al lavoratore a fronte della prestazione, senza carattere di accidentalità o episodicità. Non vi è dubbio, perciò, che le parti contrattuali abbiano voluto, mediante l'impegno delle espressioni innanzi indicate, assicurare al lavoratore un trattamento retributivo commisurato a quello spettantegli per la giornata di effettivo lavoro.
La determinazione del suddetto trattamento è quindi improntata al criterio della onnicomprensività della retribuzione, nel senso cioè che vi debbano essere compresi tutti gli elementi della retribuzione corrisposti continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale.
4.2. Alla luce di quanto precede, deve negarsi il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive per permessi monetizzabili.
Infatti, non risulta che presti la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più Parte_1 turni settimanali, né risulta che operi nel settore siderurgico (non v'è Controparte_1 allegazione né prova al riguardo). Quindi il ricorrente non ha diritto alla monetizzazione di 8 ore all'anno di permessi stabilita per i lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico. Per il resto, è esclusa la possibilità di compensare i permessi non goduti con il riferimento al parametro della retribuzione globale di fatto, dovendosi piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
E' bene precisare che nella normale retribuzione si intendono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 (sub titolo IV della sezione IV), la retribuzione oraria che si determina dividendo per 173 i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità e gli “aumenti di merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese”, esclusi “gli eventuali pagina 10 di 15 elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.” (si consideri che l'art.
7 - titolo III, sezione IV - del contratto collettivo applicato, nel regolare le percentuali di maggiorazione della retribuzione per il lavoro straordinario, festivo e notturno, precisa al comma 11 che dette percentuali sono corrisposte “oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo”; il comma 12 precisa che “le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal 2° comma dell'art. 3, Sezione quarta, Titolo IV”: insomma, la normale retribuzione è anche sul piano testuale concepita con rinvio all'art. 3, comma 2 cit. D'altronde, ove si sovrapponesse il concetto di “normale retribuzione” con quello di “retribuzione globale di fatto”, nel caso in cui fosse abitualmente prestato lavoro straordinario, festivo e notturno, si finirebbe paradossalmente per far innalzare all'infinito la stessa retribuzione globale di fatto: infatti le percentuali di maggiorazione andrebbero inizialmente ad incrementare la normale retribuzione di base;
la normale retribuzione/retribuzione globale di fatto a quel punto coinciderebbe con quella di base sommata alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno;
su questa andrebbero nuovamente aggiunte le maggiorazioni percentuali per il nuovo lavoro straordinario, festivo e notturno prestato, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. cit., e così via senza limite).
Dalla normale retribuzione, in ragione dell'art. 3, comma 2, menzionato devono escludersi sia le maggiorazioni per lavoro notturno e lavoro festivo non straordinario che l'indennità per disagiata sede, e le altre voci indicate in ricorso, che costituiscono elementi orari aggiuntivi della retribuzione.
4.3. Deve essere riconosciuto, per quanto di ragione, il diritto del lavoratore alle differenze retributive sul trattamento economico per tredicesima mensilità e ferie.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la retribuzione base o “normale”, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali).
4.3.a. Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per lavoro notturno (anche domenicale), l'indennità c.d. “autisti”, e così pure il premio di risultato, di cui ha regolarmente goduto (la prova è documentalmente offerta dalle buste paga in atti). Parte_1
4.3.b. Ma vi rientra ad avviso del Tribunale anche l'indennità per sede disagiata, voce che si rinviene in tutte le buste paga emesse dalla dal gennaio 2015 al maggio 2022, Controparte_1
pagina 11 di 15 esclusi pochi mesi.
L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel C.C.N.L. di settore, art. 10 del titolo
IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali (in copia prodotti in causa dalla parte ricorrente), opera in favore dei dipendenti che devono coprire la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
L'indennità di disagiata sede costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli di coprire i costi, altrimenti interamente a suo carico, affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza e, così, per consentirgli di adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi del contratto lavorativo.
Proprio la rilevata natura di erogazione di miglior favore disposta da a Controparte_1 causa dello svolgimento del rapporto di lavoro e nell'esclusivo interesse del lavoratore - essendo diretta a coprire i costi da lui verosimilmente affrontati (in assenza peraltro di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro) in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo proprio per la copertura del tragitto ricompreso tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro - comporta il riconoscimento della sua natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese.
Il rimborso spese inteso in senso stretto, infatti, ha natura riparatoria e costituisce una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ed è normalmente legato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto alla retribuzione.
In materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad pagina 12 di 15 altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che queste rientrano nel concetto di retribuzione qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L, 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro
(si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie il rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore per lo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi l'erogazione, di tipo continuativo e forfetario, in un adeguamento della retribuzione in considerazione delle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la sua attività.
In altri termini, l'indennità in parola assume funzione compensativa del disagio ambientale cui va incontro il prestatore d'opera per dover raggiungere il luogo di lavoro.
Ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa resistente ha attribuito CP_1 natura retributiva all'emolumento, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti gli asterischi che identificano le componenti reddituali che formano imponibile contributivo e fiscale).
Per completezza, si segnala che l'orientamento della Corte d'appello di Cagliari sulla questione di cui trattasi, espresso nella sentenza 28 ottobre 2020, resa nella causa inscritta al n.
166/2018 r.g., secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva, è stato superato con la sentenza n. 116 dell'8 agosto 2024 e successive conformi, in cui è stata spostata la soluzione interpretativa prescelta del Tribunale, affermandosi che “l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la pagina 13 di 15 prestazione lavorativa” ha “natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto”.
4.3.c. Deve essere invece esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Questa è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma 24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità ed una diretta a remunerare il periodo di ferie.
Ciò significa che è esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie e tredicesima mensilità.
4.4. Partendo dai conteggi prodotti dal lavoratore in data 11 dicembre 2023, ed includendo, ai fini della ricostruzione della retribuzione globale o globale di fatto, anche la voce “indennità autisti”, la maggiorazione per lavoro notturno anche domenicale, il premio di risultato e l'indennità di disagiata sede, espungendo dalla base di calcolo delle differenze retributive la voce relativa all'indennità per reperibilità, deve ritenersi che abbia diritto al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 8.397,81 (di cui euro 3.752,57 per differenze sulla retribuzione delle ferie ed euro 4.645,24 a titolo di differenziale sulla tredicesima mensilità).
A proposito dei conteggi prodotti dal ricorrente, valga chiarire che il Tribunale ha considerato per l'anno 2022 soltanto 5 giorni di ferie godute fino a maggio (risultanti dalle buste paga in atti) e non 63 come invece erroneamente ivi riportato (per evidente errore materiale, probabilmente per un trascinamento del dato, identico, che figura correttamente per il 2021).
5. Al Tribunale non resta che condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 8.397,81, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c.
6. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda e del contrasto tra la giurisprudenza di questo giudice e quella della locale Corte d'appello (alla quale ha invece aderito altro giudice pagina 14 di 15 di questa sezione, come documentato dalla resistente all'atto della costituzione in giudizio), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite sono compensate tra le parti per un mezzo, con condanna della resistente, soccombente in misura prevalente, al pagamento in favore del ricorrente delle spese residue, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
8.397,81, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti al saldo;
- compensa per la metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, che liquida in euro 2.459,25, di cui euro
2.400,00 per compenso professionale, il residuo per la quota di un mezzo delle spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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