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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7184 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1277 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 1°.12.2025 tra (cod. fisc.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente do- Parte_2 miciliata in Roma, via dei Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Maurizio Spinella, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zangrando (cod. fisc.:
[...] per procura alle liti in calce all'atto di citazione in ap- C.F._1 pello;
-appellante- e
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri n. 82, presso lo
[...] studio dell'avv. Mario Fiandanese (cod. fisc.: , che CodiceFiscale_2 la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni con- Parte_1 traria istanza, richiesta o eccezione disattesa, in annullamento e/o riforma integrale/parziale della sentenza n. 11630/2020 resa inter partes dal Tribu- nale di Roma sez. III civile, in persona del giudice Dott. Aldo Ruggiero – r.g. n. 44440/2017, pubblicata il 18/08/2020 meglio indicata in epigrafe, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1) In via principale, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale/parziale della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Accertare la legittimità ed efficacia del recesso esercitato da dal Parte_1 contratto di credito stipulato con il 24 febbraio 2010 e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite a far corso dal summenzionato recesso per un importo pari ad Euro 81.000,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto e sino al giorno dell'effettivo paga- mento”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da dinanzi al Tribunale in primo grado per tutti i motivi esposti negli scritti del primo grado e nel presente atto.
2) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, anche in accoglimento della relativa domanda già formulata in primo grado che qui si riporta:
“In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre a C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario delle spese come per legge”; per “Voglia l'On. la Corte d'Appello Controparte_1
- rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
-condannare al pagamento in favore di Parte_1 [...] del compenso professionale e delle spese del pre- Controparte_1 sente grado del giudizio, oltre il rimborso forfettario spese generali nella mi- sura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 24.2.2010 la (d'ora innanzi, “ ) e Parte_1 Parte_1 la (nel prosieguo, o “ ) Controparte_1 CP_1 hanno sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente, con
2 validità fino a revoca, per un importo pari ad € 8.100.000,00 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
2. Alcuni anni dopo, il Gruppo SA Sport avviò un piano di risanamento e rilancio dell'intero Gruppo, ratificato anche da con delibera del Parte_1
Consiglio di amministrazione del 6.12.2012 limitatamente alle parti del piano riferibili alla stessa;
e, quindi, in data 18.12.2012 l'odierna appellante sottoscrisse – unitamente ad altre società del Gruppo – un accordo di ristrut- turazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. attuativo di tale piano di risana- mento (v. doc. n. 3 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
3. L'accordo di ristrutturazione suddetto, “considerata l'unicità del Piano di
Risanamento finalizzato al rilancio delle Società e l'unicità della ristruttura- zione dell'indebitamento delle Società”, confermò in favore di la Parte_1 linea di credito di cui al contratto di apertura di credito stipulato in data
24.2.2010 con la che pure sottoscrisse tale accordo e che si impegno a mantenere ferma tale apertura di credito ai medesimi termini e condizioni sino al 28.2.2017 (v. doc. n. 3 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
4. Dopo circa tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione la situazione finanziaria di si presentava in netto miglioramento, con Parte_1 un saldo positivo pari ad € 3.861.371,90 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), sicché l'odierna appellante non aveva più necessità della linea di credito concessale da con contratto del
24.2.2010. Pertanto, in data 26.6.2015 comunicò alla nel rispetto CP_1 dei termini di legge e delle previsioni del contratto in questione, la propria volontà di esercitare il recesso dall'affidamento bancario, a far corso dal
30.6.2015 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
5. con comunicazione del 24.9.2015, contestò il recesso di Parte_1 sostenendo che tale facoltà era riservata alle banche finanziatrici dell'accordo di ristrutturazione e che, in ogni caso, una revoca della linea di credito abbi- sognasse di un previo parere che accertasse il permanere della fattibilità del predetto accordo (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
3 6. La fece allora redigere un parere dal dott. , Parte_1 Persona_1 esperto nominato nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito del Gruppo SA, con il quale questi: (i) confermava il risanamento di Parte_1
e (ii) attestava che la chiusura della linea di credito concessa da avrebbe ottimizzato l'esecuzione e gli scopi del piano, portando ad un risparmio com- plessivo per l'odierna appellante pari ad € 160.000,00 (circa) su base annua (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); e, quindi, comunicò a mezzo p.e.c. tale circostanza a in data 9.11.2015
(v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
7. proseguì però nel contestare il recesso dall'apertura di credito della
(v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante – primo grado di Parte_1 giudizio) e, nel periodo successivo all'efficacia del recesso (30.6.2015), ad- debitò le commissioni relative alla linea di credito per un importo comples- sivo, fino al 31.3.2016, di € 121.500,00, nonché, sempre a titolo di com- missioni, gli importi di € 445,05 ed € 17,34 in data 30.9.2016 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
8. Successivamente, effettuò dei riaccrediti parziali per l'ammontare di
€ 40.500,00 con valuta 30.3.2016, € 445,05 ed € 17,34 con valuta 30.9.2016 (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), che però corrispondevano soltanto a parte degli addebiti prece- dentemente effettuati, sicché intimò a la restituzione degli Parte_1 addebiti applicati dopo il recesso, al netto dei riaccrediti parziali, e così per un importo di € 81.000,00 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
9. non riscontrò tale richiesta dell'odierna appellante e, pertanto, in data 23.11.2016 presentò dapprima domanda di mediazione ob- Parte_1 bligatoria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 28/2010 innanzi all'Organismo di Conciliazione Bancaria (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), che si concluse con esito negativo come da verbale del 22.3.2017 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio); e, quindi, con atto di citazione notificato in data 14.6.2017, con- venne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare la legittimità del suo recesso dal contratto di apertura di credito e di con- dannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite
4 dalla successivamente all'efficacia del recesso per l'importo sopra ri- CP_1 ferito di € 81.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al giorno di effet- tivo pagamento e con vittoria delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado si costituì la contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice.
10. Con sentenza n. 11630/2020 depositata il 18.08.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande proposte da e l'ha condannata a rimborsare a le spese di lite. Avverso tale Parte_1 decisione ha proposto appello l'originaria attrice, che ha svolto le censura riportate di seguito, contestate nella loro fondatezza dalla nel costi- CP_1 tuirsi nel presente grado di giudizio.
11. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma laddove ha ritenuto che “il rapporto tra le odierne parti del giudizio trova la sua disciplina negli accordi di ristrutturazione dei crediti, ai sensi dell'art. 182 bis l.f., omologato dal Tribunale di Roma.” In particolare, Pt_3 deduce che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'ac-
[...] cordo di ristrutturazione avrebbe un carattere novativo e sostitutivo delle previsioni del contratto di apertura di credito, con conseguente disapplica- zione di queste ultime.
12. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la trasformazione del rapporto di concessione della linea di credito da tempo indeterminato a tempo deter- minato. L'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribu- nale di Roma, il termine del 28.2.2017 previsto dall'art.
6.1 lett. b) dell'ac- cordo di ristrutturazione è un termine finale posto nell'interesse di Parte_1 nell'economia dell'accordo di ristrutturazione;
e che, nell'ambito di tale ac- cordo, la linea di credito doveva ritenersi confermata ai medesimi “termini e condizioni economiche” del contratto di apertura di credito, come previsto dalla stessa disposizione richiamata.
13. I due motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro, e sono fondati.
14. In primo luogo, si deve ritenere che l'accordo di ristrutturazione sotto- scritto in data 18.12.2012 non escluda affatto l'applicazione delle previsioni del contratto di apertura di credito. L'art.
6.1 lett. b), dell'accordo conferma 5 l'applicazione della linea di credito concessa da a degli “at- Parte_1 tuali termini e condizioni economiche”, quindi delle condizioni già valide dal 24.2.2010, in relazione a cui pacificamente non vi è stata alcuna novazione o sostituzione. Inoltre, è tale conferma dei termini e delle condizioni applicate all'apertura di credito al momento della sottoscrizione dell'accordo di ristrut- turazione che viene prevista fino al 28.2.2017, mentre non viene modificata la durata del rapporto in questione, sicché non è possibile sostenere – come ha ritenuto, non condivisibilmente, il giudice di primo grado – che si è avuta una trasformazione del rapporto in questione da a tempo indeterminato ad a tempo determinato.
15. Se così è, ossia se il rapporto di apertura di credito è rimasto a tempo indeterminato, il recesso dallo stesso ben poteva essere esercitato dalla
[...]
a termini del contratto che regola tale rapporto bancario. Peraltro, Pt_4 per concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non è suffi- ciente ad integrare la novazione del contratto la variazione del termine di scadenza, trattandosi di modifiche accessorie, essendo invece necessario che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi” (così Cass. civ., Sez. L, 17.8.2004, n. 16038; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 21.1.2008, n. 1218; Cass. civ., Sez. I, 6.7.2010, n. 15980).
16. L'accordo di ristrutturazione, nel sancire che “le linee di credito relative ai crediti ed analiticamente indicate nell'allegato B2 al presente CP_4
Accordo” erano confermate sino al 28.2.2017 agli stessi termini e alle stesse condizioni economiche previsti al momento della sottoscrizione dello stesso e nelle forme tecniche indicate per ciascuna linea di credito, non incide sulla durata del rapporto di apertura di credito in essere tra e Parte_1
Piuttosto, prevede un impegno della di mantenere inalterati “attuali CP_1 termini e condizioni economiche” del rapporto in questione, e quindi prevede il “contributo” di all'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione.
17. L'accordo di ristrutturazione distingue nettamente tra due categorie di crediti bancari: i) i crediti MLT, vantati verso SA Sport S.p.A. e Parte_1 da altre banche diverse da (crediti che venivano raggruppati in unica definizione: “Crediti MLT”); e ii) i crediti vale a dire i crediti CP_4 detenuti verso da alcune banche, fra i quali rientra appunto il cre- Parte_1 dito concesso da con il contratto di apertura di credito per cui è causa.
6 Dalla lettura dell'accordo di ristrutturazione appare chiaro che le parti ab- biano voluto riservare carattere novativo solo ai “Crediti MLT” laddove l'art.
5.1 prevede espressamente che tali crediti siano regolati dalle previsioni dell'accordo di ristrutturazione “con conseguente superamento di ogni con- venzione e/o contratto che in precedenza regolava detti Crediti MLT”, pale- sandone la natura novativa-sostitutiva. Per la seconda categoria di crediti, invece, vengono confermati “gli attuali termini e condizioni economiche”.
18. È fondato anche il secondo motivo di appello con cui censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo di ristrutturazione prevede la facoltà di recesso soltanto in capo alla Banca.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'accordo di ristrutturazione non prevede affatto una facoltà di recesso esclusiva delle banche finanziatrici (compresa , ma, occupandosi dell'ipotesi di recesso di quest'ultime, prevede semplicemente delle limitazioni, valide appunto solo per gli istituti di credito.
19. L'accordo di ristrutturazione nasce dall'esigenza (esplicitata nelle pre- messe dello stesso) del Gruppo SA di ristabilire il proprio equilibrio fi- nanziario. Una delle condizioni per la buona riuscita dell'accordo era che le Banche non recedessero, stante la situazione di crisi in cui erano le società del Gruppo, dalle linee di credito a queste concesse.
20. La volontà delle parti, allora, era semmai quella di escludere che così come le altre banche coinvolte nell'accordo per i crediti in questione, potesse revocare discrezionalmente l'affidamento bancario, compromettendo così il rilancio economico dell'appellante e delle altre società coinvolte nella ristrutturazione. Questo spiega perché l'accordo prevedesse dei limiti alla facoltà di revoca della linea di credito da parte delle banche, con elencazione di specifiche circostanze che l'ammettevano.
21. Ciò è quanto ha peraltro espressamente dedotto la stessa nel costi- tuirsi nel giudizio di primo grado, laddove scrive che “la parte dell'accordo di ristrutturazione riferibile ad è quella che prevede l'impegno di Parte_1
a mantenere ferma sino al 28 febbraio 2017 la linea di credito di € 8.100.000,00 (cfr. doc. 3 art.
6.1 lett. b), linea di credito precedentemente concessa con contratto del 24 febbraio 2010”.
7 22. L'obbligo in capo alla di mantenere ferma la linea di credito per CP_1 un determinato periodo rispondeva, dunque, all'evidente ratio di fornire maggiori garanzie non solo – e non tanto – alle imprese beneficiarie del piano di ristrutturazione, ma soprattutto ai creditori delle stesse. Di contro, simili limitazioni non si giustificavano affatto per i soggetti diversi dalle ban- che: infatti, per non venivano previste condizioni di alcun tipo, se Parte_1 non quelle contrattuali già ricordate e che l'accordo di ristrutturazione prov- vedeva a richiamare espressamente per la linea di credito qui in discussione che prevedeva - in forza di un espresso rinvio - il diritto di recesso in capo all'odierna appellante. In altre parole, come peraltro emerge chiaramente dalla lettera della previsione dell'art. 6.1, lett b), la data 28.2.2017 costitui- sce il termine finale dell'obbligazione di non recedere dall'apertura di credito, alle stesse condizioni economiche, in capo alla CP_1
23. Interpretato come sopra riportato l'accordo di ristrutturazione è assor- bito anche il quarto motivo di appello con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il recesso esercitato da Parte_1 abbia dato luogo ad una modifica dell'accordo di ristrutturazione, e segna- tamente laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “l'art. 10.3.13 prevede l'obbligo a carico della Società di non modificare il piano di risanamento, nel quale obbligo deve ritenersi compreso anche il termine suindicato per la linea di credito in argomento”.
24. Una volta chiarito che quello di mantenere le linee di credito costituisse un'obbligazione assunta dalla al fine di garantire l'esecuzione dell'ac- cordo, non è possibile ritenere che il recesso di abbia modificato Parte_1
l'accordo di ristrutturazione. In particolare, non è possibile sostenere che l'accordo in questione abbia modificato il contratto di apertura di credito prevedendo un termine della stessa al 28.2.2017, poiché - come si è detto sopra – questo costituisce semmai il termine fino al quale si impegnava a mantenere fermi termini e condizioni della linea di credito accordata all'odierna appellante.
25. Resta assorbito anche il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere considerato le operazioni di riaccredito operate da in favore di sullo stesso conto corrente su cui sono stati Parte_1 effettuati gli addebiti, e che sarebbero state “volte di fatto a rimediare per
8 fatti concludenti agli erronei addebiti realizzati nel periodo successivo al re- cesso”, vale a dire dopo il 30.6.2015. Con tali operazioni la riaccreditò CP_1 parte delle commissioni illegittimamente applicate in seguito al recesso, e segnatamente quelle relative all'anno 2016 e - secondo parte appellante - così facendo riconobbe l'efficacia del recesso operato da non Parte_1 giudicando più dovute le commissioni bancarie.
26. Solo per completezza di motivazione, allora, si deve osservare come non sia possibile ritenere – come fa parte appellante – che il riaccredito in que- stione configuri a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., la quale è desumibile come in questo caso anche da “da un comporta- mento o da fatti concludenti” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 6.6.2006, n. 13212; Cass. civ., Sez. II, 25.5.1992, n. 6301). Infatti, oggetto di confessione possono essere circostanze di fatto, mentre nel caso in esame si tratta di fornire un'in- terpretazione alle stesse, e segnatamente al riaccredito di competenze per l'anno 2016.
27. Parte appellante deduce, inoltre, che un altro aspetto su cui il Tribunale di Roma non si è pronunciato riguarda il permanere della fattibilità dell'ac- cordo di ristrutturazione e la sua tenuta, a fronte della revoca della linea di credito esercitata da Ed infatti la specifica verifica del dott. Parte_1 [...]
(esperto nominato nell'ambito del piano di ristrutturazione del Persona_2 debito del Gruppo SA), trasmessa anche alla rileva che “le dispo- CP_1 nibilità di cassa consolidate, rielaborate in chiave prospettiva, e prevedendo
l'esclusione della linea risultano essere ampiamente sufficienti a coprire le esigenze finanziarie sottostanti il piano di risanamento”, aggiungendo pe- raltro che la rinuncia alla linea di credito era “a tutti gli effetti un'ipotesi migliorativa del piano, almeno per la parte in cui non verranno sostenute in futuro le commissioni relative alla concessione dell'affidamento, pari ad € 160.000,00 (circa) su base annua” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appel- lante - primo grado di giudizio).
28. Restano assorbirti anche il sesto motivo di appello, con cui Parte_1 censura la mancata ammissione della prova testimoniale articolata con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., riproposta nel proporre l'im- pugnazione in esame;
e il settimo motivo di appello in ordine alla condanna alle spese di lite disposta con la sentenza di primo grado.
9 29. L'accoglimento dell'appello proposto da determina che, in ac- Parte_1 coglimento delle domande proposte dalla stessa nell'introdurre il giudizio di primo grado, debba essere condannata a rimborsare all'originaria at- trice quanto addebitato successivamente al recesso da parte dell'odierna appellante dal contratto di apertura di credito stipulato in data 24.2.2010, documentate con gli estratti del conto corrente n. 631022.06 prodotti in allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), detratti gli importi che la ha riaccreditato (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante CP_1
– primo grado di giudizio).
30. In particolare, parte appellante allega e documenta che sono state ad- debitate alla gli importi di € 40.500,00 con valuta 30.9.2015, € Parte_1
40.500,00 con valuta 31.12.2015 ed € 40,500,00 con valuta 30.3.2016, nonché € 445,05 con valuta 30.6.2016 ed € 17,34 con valuta 30.9.2016; e che sono stati riaccreditati in data 1°.
7.2016 l'importo di € 40.500,00 con valuta 30.2.2016 e in data 30.1.2017 l'importo di € 17,34 con valuta
30.9.2016; inoltre, la creditrice, odierna appellante, dichiara di avere rice- vuto anche il riaccredito della somma di € 445,05, si deve intendere anche questa con la stessa valuta di addebito, al pari degli altri importi riaccreditati a Parte_1
31. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11630/2020 depositata il 18.08.2020 il Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, il 18.8.2020 deve essere accolto e, per l'effetto, in inte- grale riforma di tale decisione, deve essere accertata la legittimità del recesso esercitato in data 26.6.2015, con decorrenza dal 30.6.2015, dalla
[...] dal contratto di apertura di credito stipulato con la Parte_5 [...] il 24.2.2010e deve essere condannata Controparte_1
a corrispondere all'odierna appellante la somma di € 81.000,00, oltre inte- ressi di mora al tasso legale dal 30.9.2015 sulla somma di € 40.500,00 e dal 31.12.2015 sulla somma di € 40.500,00.
32. Le spese tanto del primo quanto del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11630/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.8.2020 e, in integrale riforma di tale decisione:
o accerta la legittimità del recesso esercitato in data 26.6.2015, con decor- renza dal 30.6.2015, dalla dal contratto di apertura Parte_1 di credito stipulato con la il Controparte_1
24.2.2010;
o condanna la a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 81.000,00, oltre interessi di Parte_5 mora al tasso legale dal 30.9.2015 sulla somma di € 40.500,00 e dal
31.12.2015 sulla somma di € 40.500,00;
o condanna la a rimborsare alla Controparte_1 [...] le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Pt_4 Parte_1
15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_5
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT ED Thellung de Courtelary
11 12
[...] per procura alle liti in calce all'atto di citazione in ap- C.F._1 pello;
-appellante- e
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri n. 82, presso lo
[...] studio dell'avv. Mario Fiandanese (cod. fisc.: , che CodiceFiscale_2 la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni con- Parte_1 traria istanza, richiesta o eccezione disattesa, in annullamento e/o riforma integrale/parziale della sentenza n. 11630/2020 resa inter partes dal Tribu- nale di Roma sez. III civile, in persona del giudice Dott. Aldo Ruggiero – r.g. n. 44440/2017, pubblicata il 18/08/2020 meglio indicata in epigrafe, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1) In via principale, nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale/parziale della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Accertare la legittimità ed efficacia del recesso esercitato da dal Parte_1 contratto di credito stipulato con il 24 febbraio 2010 e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite a far corso dal summenzionato recesso per un importo pari ad Euro 81.000,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto e sino al giorno dell'effettivo paga- mento”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da dinanzi al Tribunale in primo grado per tutti i motivi esposti negli scritti del primo grado e nel presente atto.
2) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, anche in accoglimento della relativa domanda già formulata in primo grado che qui si riporta:
“In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre a C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario delle spese come per legge”; per “Voglia l'On. la Corte d'Appello Controparte_1
- rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
-condannare al pagamento in favore di Parte_1 [...] del compenso professionale e delle spese del pre- Controparte_1 sente grado del giudizio, oltre il rimborso forfettario spese generali nella mi- sura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 24.2.2010 la (d'ora innanzi, “ ) e Parte_1 Parte_1 la (nel prosieguo, o “ ) Controparte_1 CP_1 hanno sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente, con
2 validità fino a revoca, per un importo pari ad € 8.100.000,00 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
2. Alcuni anni dopo, il Gruppo SA Sport avviò un piano di risanamento e rilancio dell'intero Gruppo, ratificato anche da con delibera del Parte_1
Consiglio di amministrazione del 6.12.2012 limitatamente alle parti del piano riferibili alla stessa;
e, quindi, in data 18.12.2012 l'odierna appellante sottoscrisse – unitamente ad altre società del Gruppo – un accordo di ristrut- turazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. attuativo di tale piano di risana- mento (v. doc. n. 3 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
3. L'accordo di ristrutturazione suddetto, “considerata l'unicità del Piano di
Risanamento finalizzato al rilancio delle Società e l'unicità della ristruttura- zione dell'indebitamento delle Società”, confermò in favore di la Parte_1 linea di credito di cui al contratto di apertura di credito stipulato in data
24.2.2010 con la che pure sottoscrisse tale accordo e che si impegno a mantenere ferma tale apertura di credito ai medesimi termini e condizioni sino al 28.2.2017 (v. doc. n. 3 fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
4. Dopo circa tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione la situazione finanziaria di si presentava in netto miglioramento, con Parte_1 un saldo positivo pari ad € 3.861.371,90 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), sicché l'odierna appellante non aveva più necessità della linea di credito concessale da con contratto del
24.2.2010. Pertanto, in data 26.6.2015 comunicò alla nel rispetto CP_1 dei termini di legge e delle previsioni del contratto in questione, la propria volontà di esercitare il recesso dall'affidamento bancario, a far corso dal
30.6.2015 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
5. con comunicazione del 24.9.2015, contestò il recesso di Parte_1 sostenendo che tale facoltà era riservata alle banche finanziatrici dell'accordo di ristrutturazione e che, in ogni caso, una revoca della linea di credito abbi- sognasse di un previo parere che accertasse il permanere della fattibilità del predetto accordo (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
3 6. La fece allora redigere un parere dal dott. , Parte_1 Persona_1 esperto nominato nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito del Gruppo SA, con il quale questi: (i) confermava il risanamento di Parte_1
e (ii) attestava che la chiusura della linea di credito concessa da avrebbe ottimizzato l'esecuzione e gli scopi del piano, portando ad un risparmio com- plessivo per l'odierna appellante pari ad € 160.000,00 (circa) su base annua (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio); e, quindi, comunicò a mezzo p.e.c. tale circostanza a in data 9.11.2015
(v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
7. proseguì però nel contestare il recesso dall'apertura di credito della
(v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante – primo grado di Parte_1 giudizio) e, nel periodo successivo all'efficacia del recesso (30.6.2015), ad- debitò le commissioni relative alla linea di credito per un importo comples- sivo, fino al 31.3.2016, di € 121.500,00, nonché, sempre a titolo di com- missioni, gli importi di € 445,05 ed € 17,34 in data 30.9.2016 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
8. Successivamente, effettuò dei riaccrediti parziali per l'ammontare di
€ 40.500,00 con valuta 30.3.2016, € 445,05 ed € 17,34 con valuta 30.9.2016 (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), che però corrispondevano soltanto a parte degli addebiti prece- dentemente effettuati, sicché intimò a la restituzione degli Parte_1 addebiti applicati dopo il recesso, al netto dei riaccrediti parziali, e così per un importo di € 81.000,00 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
9. non riscontrò tale richiesta dell'odierna appellante e, pertanto, in data 23.11.2016 presentò dapprima domanda di mediazione ob- Parte_1 bligatoria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 28/2010 innanzi all'Organismo di Conciliazione Bancaria (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), che si concluse con esito negativo come da verbale del 22.3.2017 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio); e, quindi, con atto di citazione notificato in data 14.6.2017, con- venne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare la legittimità del suo recesso dal contratto di apertura di credito e di con- dannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite
4 dalla successivamente all'efficacia del recesso per l'importo sopra ri- CP_1 ferito di € 81.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al giorno di effet- tivo pagamento e con vittoria delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado si costituì la contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice.
10. Con sentenza n. 11630/2020 depositata il 18.08.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande proposte da e l'ha condannata a rimborsare a le spese di lite. Avverso tale Parte_1 decisione ha proposto appello l'originaria attrice, che ha svolto le censura riportate di seguito, contestate nella loro fondatezza dalla nel costi- CP_1 tuirsi nel presente grado di giudizio.
11. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma laddove ha ritenuto che “il rapporto tra le odierne parti del giudizio trova la sua disciplina negli accordi di ristrutturazione dei crediti, ai sensi dell'art. 182 bis l.f., omologato dal Tribunale di Roma.” In particolare, Pt_3 deduce che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'ac-
[...] cordo di ristrutturazione avrebbe un carattere novativo e sostitutivo delle previsioni del contratto di apertura di credito, con conseguente disapplica- zione di queste ultime.
12. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la trasformazione del rapporto di concessione della linea di credito da tempo indeterminato a tempo deter- minato. L'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribu- nale di Roma, il termine del 28.2.2017 previsto dall'art.
6.1 lett. b) dell'ac- cordo di ristrutturazione è un termine finale posto nell'interesse di Parte_1 nell'economia dell'accordo di ristrutturazione;
e che, nell'ambito di tale ac- cordo, la linea di credito doveva ritenersi confermata ai medesimi “termini e condizioni economiche” del contratto di apertura di credito, come previsto dalla stessa disposizione richiamata.
13. I due motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro, e sono fondati.
14. In primo luogo, si deve ritenere che l'accordo di ristrutturazione sotto- scritto in data 18.12.2012 non escluda affatto l'applicazione delle previsioni del contratto di apertura di credito. L'art.
6.1 lett. b), dell'accordo conferma 5 l'applicazione della linea di credito concessa da a degli “at- Parte_1 tuali termini e condizioni economiche”, quindi delle condizioni già valide dal 24.2.2010, in relazione a cui pacificamente non vi è stata alcuna novazione o sostituzione. Inoltre, è tale conferma dei termini e delle condizioni applicate all'apertura di credito al momento della sottoscrizione dell'accordo di ristrut- turazione che viene prevista fino al 28.2.2017, mentre non viene modificata la durata del rapporto in questione, sicché non è possibile sostenere – come ha ritenuto, non condivisibilmente, il giudice di primo grado – che si è avuta una trasformazione del rapporto in questione da a tempo indeterminato ad a tempo determinato.
15. Se così è, ossia se il rapporto di apertura di credito è rimasto a tempo indeterminato, il recesso dallo stesso ben poteva essere esercitato dalla
[...]
a termini del contratto che regola tale rapporto bancario. Peraltro, Pt_4 per concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non è suffi- ciente ad integrare la novazione del contratto la variazione del termine di scadenza, trattandosi di modifiche accessorie, essendo invece necessario che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi” (così Cass. civ., Sez. L, 17.8.2004, n. 16038; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 21.1.2008, n. 1218; Cass. civ., Sez. I, 6.7.2010, n. 15980).
16. L'accordo di ristrutturazione, nel sancire che “le linee di credito relative ai crediti ed analiticamente indicate nell'allegato B2 al presente CP_4
Accordo” erano confermate sino al 28.2.2017 agli stessi termini e alle stesse condizioni economiche previsti al momento della sottoscrizione dello stesso e nelle forme tecniche indicate per ciascuna linea di credito, non incide sulla durata del rapporto di apertura di credito in essere tra e Parte_1
Piuttosto, prevede un impegno della di mantenere inalterati “attuali CP_1 termini e condizioni economiche” del rapporto in questione, e quindi prevede il “contributo” di all'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione.
17. L'accordo di ristrutturazione distingue nettamente tra due categorie di crediti bancari: i) i crediti MLT, vantati verso SA Sport S.p.A. e Parte_1 da altre banche diverse da (crediti che venivano raggruppati in unica definizione: “Crediti MLT”); e ii) i crediti vale a dire i crediti CP_4 detenuti verso da alcune banche, fra i quali rientra appunto il cre- Parte_1 dito concesso da con il contratto di apertura di credito per cui è causa.
6 Dalla lettura dell'accordo di ristrutturazione appare chiaro che le parti ab- biano voluto riservare carattere novativo solo ai “Crediti MLT” laddove l'art.
5.1 prevede espressamente che tali crediti siano regolati dalle previsioni dell'accordo di ristrutturazione “con conseguente superamento di ogni con- venzione e/o contratto che in precedenza regolava detti Crediti MLT”, pale- sandone la natura novativa-sostitutiva. Per la seconda categoria di crediti, invece, vengono confermati “gli attuali termini e condizioni economiche”.
18. È fondato anche il secondo motivo di appello con cui censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo di ristrutturazione prevede la facoltà di recesso soltanto in capo alla Banca.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'accordo di ristrutturazione non prevede affatto una facoltà di recesso esclusiva delle banche finanziatrici (compresa , ma, occupandosi dell'ipotesi di recesso di quest'ultime, prevede semplicemente delle limitazioni, valide appunto solo per gli istituti di credito.
19. L'accordo di ristrutturazione nasce dall'esigenza (esplicitata nelle pre- messe dello stesso) del Gruppo SA di ristabilire il proprio equilibrio fi- nanziario. Una delle condizioni per la buona riuscita dell'accordo era che le Banche non recedessero, stante la situazione di crisi in cui erano le società del Gruppo, dalle linee di credito a queste concesse.
20. La volontà delle parti, allora, era semmai quella di escludere che così come le altre banche coinvolte nell'accordo per i crediti in questione, potesse revocare discrezionalmente l'affidamento bancario, compromettendo così il rilancio economico dell'appellante e delle altre società coinvolte nella ristrutturazione. Questo spiega perché l'accordo prevedesse dei limiti alla facoltà di revoca della linea di credito da parte delle banche, con elencazione di specifiche circostanze che l'ammettevano.
21. Ciò è quanto ha peraltro espressamente dedotto la stessa nel costi- tuirsi nel giudizio di primo grado, laddove scrive che “la parte dell'accordo di ristrutturazione riferibile ad è quella che prevede l'impegno di Parte_1
a mantenere ferma sino al 28 febbraio 2017 la linea di credito di € 8.100.000,00 (cfr. doc. 3 art.
6.1 lett. b), linea di credito precedentemente concessa con contratto del 24 febbraio 2010”.
7 22. L'obbligo in capo alla di mantenere ferma la linea di credito per CP_1 un determinato periodo rispondeva, dunque, all'evidente ratio di fornire maggiori garanzie non solo – e non tanto – alle imprese beneficiarie del piano di ristrutturazione, ma soprattutto ai creditori delle stesse. Di contro, simili limitazioni non si giustificavano affatto per i soggetti diversi dalle ban- che: infatti, per non venivano previste condizioni di alcun tipo, se Parte_1 non quelle contrattuali già ricordate e che l'accordo di ristrutturazione prov- vedeva a richiamare espressamente per la linea di credito qui in discussione che prevedeva - in forza di un espresso rinvio - il diritto di recesso in capo all'odierna appellante. In altre parole, come peraltro emerge chiaramente dalla lettera della previsione dell'art. 6.1, lett b), la data 28.2.2017 costitui- sce il termine finale dell'obbligazione di non recedere dall'apertura di credito, alle stesse condizioni economiche, in capo alla CP_1
23. Interpretato come sopra riportato l'accordo di ristrutturazione è assor- bito anche il quarto motivo di appello con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il recesso esercitato da Parte_1 abbia dato luogo ad una modifica dell'accordo di ristrutturazione, e segna- tamente laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “l'art. 10.3.13 prevede l'obbligo a carico della Società di non modificare il piano di risanamento, nel quale obbligo deve ritenersi compreso anche il termine suindicato per la linea di credito in argomento”.
24. Una volta chiarito che quello di mantenere le linee di credito costituisse un'obbligazione assunta dalla al fine di garantire l'esecuzione dell'ac- cordo, non è possibile ritenere che il recesso di abbia modificato Parte_1
l'accordo di ristrutturazione. In particolare, non è possibile sostenere che l'accordo in questione abbia modificato il contratto di apertura di credito prevedendo un termine della stessa al 28.2.2017, poiché - come si è detto sopra – questo costituisce semmai il termine fino al quale si impegnava a mantenere fermi termini e condizioni della linea di credito accordata all'odierna appellante.
25. Resta assorbito anche il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere considerato le operazioni di riaccredito operate da in favore di sullo stesso conto corrente su cui sono stati Parte_1 effettuati gli addebiti, e che sarebbero state “volte di fatto a rimediare per
8 fatti concludenti agli erronei addebiti realizzati nel periodo successivo al re- cesso”, vale a dire dopo il 30.6.2015. Con tali operazioni la riaccreditò CP_1 parte delle commissioni illegittimamente applicate in seguito al recesso, e segnatamente quelle relative all'anno 2016 e - secondo parte appellante - così facendo riconobbe l'efficacia del recesso operato da non Parte_1 giudicando più dovute le commissioni bancarie.
26. Solo per completezza di motivazione, allora, si deve osservare come non sia possibile ritenere – come fa parte appellante – che il riaccredito in que- stione configuri a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., la quale è desumibile come in questo caso anche da “da un comporta- mento o da fatti concludenti” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 6.6.2006, n. 13212; Cass. civ., Sez. II, 25.5.1992, n. 6301). Infatti, oggetto di confessione possono essere circostanze di fatto, mentre nel caso in esame si tratta di fornire un'in- terpretazione alle stesse, e segnatamente al riaccredito di competenze per l'anno 2016.
27. Parte appellante deduce, inoltre, che un altro aspetto su cui il Tribunale di Roma non si è pronunciato riguarda il permanere della fattibilità dell'ac- cordo di ristrutturazione e la sua tenuta, a fronte della revoca della linea di credito esercitata da Ed infatti la specifica verifica del dott. Parte_1 [...]
(esperto nominato nell'ambito del piano di ristrutturazione del Persona_2 debito del Gruppo SA), trasmessa anche alla rileva che “le dispo- CP_1 nibilità di cassa consolidate, rielaborate in chiave prospettiva, e prevedendo
l'esclusione della linea risultano essere ampiamente sufficienti a coprire le esigenze finanziarie sottostanti il piano di risanamento”, aggiungendo pe- raltro che la rinuncia alla linea di credito era “a tutti gli effetti un'ipotesi migliorativa del piano, almeno per la parte in cui non verranno sostenute in futuro le commissioni relative alla concessione dell'affidamento, pari ad € 160.000,00 (circa) su base annua” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appel- lante - primo grado di giudizio).
28. Restano assorbirti anche il sesto motivo di appello, con cui Parte_1 censura la mancata ammissione della prova testimoniale articolata con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., riproposta nel proporre l'im- pugnazione in esame;
e il settimo motivo di appello in ordine alla condanna alle spese di lite disposta con la sentenza di primo grado.
9 29. L'accoglimento dell'appello proposto da determina che, in ac- Parte_1 coglimento delle domande proposte dalla stessa nell'introdurre il giudizio di primo grado, debba essere condannata a rimborsare all'originaria at- trice quanto addebitato successivamente al recesso da parte dell'odierna appellante dal contratto di apertura di credito stipulato in data 24.2.2010, documentate con gli estratti del conto corrente n. 631022.06 prodotti in allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), detratti gli importi che la ha riaccreditato (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante CP_1
– primo grado di giudizio).
30. In particolare, parte appellante allega e documenta che sono state ad- debitate alla gli importi di € 40.500,00 con valuta 30.9.2015, € Parte_1
40.500,00 con valuta 31.12.2015 ed € 40,500,00 con valuta 30.3.2016, nonché € 445,05 con valuta 30.6.2016 ed € 17,34 con valuta 30.9.2016; e che sono stati riaccreditati in data 1°.
7.2016 l'importo di € 40.500,00 con valuta 30.2.2016 e in data 30.1.2017 l'importo di € 17,34 con valuta
30.9.2016; inoltre, la creditrice, odierna appellante, dichiara di avere rice- vuto anche il riaccredito della somma di € 445,05, si deve intendere anche questa con la stessa valuta di addebito, al pari degli altri importi riaccreditati a Parte_1
31. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11630/2020 depositata il 18.08.2020 il Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, il 18.8.2020 deve essere accolto e, per l'effetto, in inte- grale riforma di tale decisione, deve essere accertata la legittimità del recesso esercitato in data 26.6.2015, con decorrenza dal 30.6.2015, dalla
[...] dal contratto di apertura di credito stipulato con la Parte_5 [...] il 24.2.2010e deve essere condannata Controparte_1
a corrispondere all'odierna appellante la somma di € 81.000,00, oltre inte- ressi di mora al tasso legale dal 30.9.2015 sulla somma di € 40.500,00 e dal 31.12.2015 sulla somma di € 40.500,00.
32. Le spese tanto del primo quanto del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11630/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.8.2020 e, in integrale riforma di tale decisione:
o accerta la legittimità del recesso esercitato in data 26.6.2015, con decor- renza dal 30.6.2015, dalla dal contratto di apertura Parte_1 di credito stipulato con la il Controparte_1
24.2.2010;
o condanna la a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 81.000,00, oltre interessi di Parte_5 mora al tasso legale dal 30.9.2015 sulla somma di € 40.500,00 e dal
31.12.2015 sulla somma di € 40.500,00;
o condanna la a rimborsare alla Controparte_1 [...] le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Pt_4 Parte_1
15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_5
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT ED Thellung de Courtelary
11 12