Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2025, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 31 luglio 2024, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli sulla sua istanza del 31 luglio 2024 con cui richiedeva, ai sensi dell’art. 91, co. 5, del d.lgs. n. 159/2011, il riesame delle condizioni che avevano condotto all’emissione nei suoi confronti dell’interdittiva antimafia n.-OMISSIS-
La Prefettura comunicava, con atto prot. -OMISSIS-di aver avviato l’istruttoria.
Non essendosi perfezionato il procedimento con l’emanazione di un provvedimento conclusivo, con il ricorso all’esame, notificato il 18/7/2025, la ricorrente è insorta avverso il silenzio, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, costituitosi in giudizio, ha rappresentato nella memoria che l’istanza è stata esaminata dal Gruppo Ispettivo Antimafia nella seduta del 15/9/2025 (-OMISSIS-, disponendo l’attivazione della procedura partecipativa ex art. 92, co. 2- bis del citato d.lgs., come da comunicazione di avvio del 17/9/2025; ha poi esibito il provvedimento n.-OMISSIS-, con cui è stata disposta l’applicazione alla società ricorrente, per la durata di 12 mesi, delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
Alla luce del provvedimento sopravvenuto, il difensore ha dichiarato in udienza che è cessata la materia del contendere.
Sulla scorta di quanto provato e dichiarato, va dichiarata cessata la materia del contendere, risultando definito il procedimento con un provvedimento espresso e, quanto alle spese di giudizio, disponendosene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, avendo la P.A. sottoposto al G.I.A. l’esame dell’istanza e provveduto all’emanazione del provvedimento espresso a notevole distanza di tempo dalla presentazione dell’istanza di parte e dall’avvio del procedimento, solo successivamente all’incardinamento della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato, previa dimostrazione di aver assolto all'obbligo di versamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
SE OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE OS | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.