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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6601/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MIRABELLA PAOLO GIOVANNI e , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.
MIRABELLA PAOLO GIOVANNI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IANNÒ FABIO e elettivamente domiciliato in VIA D.ROMEO, 2/B 89100
REGGIO DI CALABRIA presso lo studio dell'avv. IANNÒ FABIO
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 17.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti,
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 17.05.2023, n.q. di Parte_1
titolare della ditta individuale “Macelleria Carni e Delizie”, conveniva in giudizio innanzi a questo
Tribunale n.q. di titolare dell'impresa individuale “ , Parte_2 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1785/2023 reso dal Tribunale civile di
Catania in data 30.03.2023 (R.G. 4196/2023) e notificato a mani in data 07.04.2023, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 54.631,74 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture emesse dall'opposto in ragione della fornitura di merce.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo preliminarmente la nullità della notifica del d.i. opposto per mancata allegazione della procura alle liti, nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia nell'an che nel quantum.
Chiedeva al Tribunale adito di: “ in accoglimento della presente opposizione, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, - in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica e l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo per i motivi in narrativa esposti e, pertanto, revocarlo;
- nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 54.631,74 richiesta dall'opposto, in accoglimento dei motivi in narrativa meglio illustrati;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare in favore dell'opposto il diverso importo che eventualmente si accertasse all'esito della causa, comunque inferiore a quello ingiunto, in accoglimento dei medesimi motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al G.I. : “ 1) confermare il decreto ingiuntivo n° 1785/2023 del 30.03.2023 emesso dal
Tribunale ordinario di Catania – Giudice Dott.ssa Vera Marletta nel procedimento civile n°
4196/2023; 2) condannare, l'attore alle spese e competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 19.07.2023, il G.I., confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava i termini di cui all'art.171 ter cpc.
Successivamente con ordinanza del 31.10.2023 il G.I. ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta, rinviando all'udienza del 16.02.2024.
Espletata la prova, all'udienza del 15.04.2024 il G.I. fissava l'udienza del 17 marzo 2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
pagina 2 di 6 All'udienza del 17.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame l'odierno opposto sostiene di aver fornito merce (carne fresca, congelata e surgelata) all'odierno opponente, sin dall'anno 2019 e di aver ricevuto regolarmente i pagamenti dell'anno 2019 e di alcune fatture dell'anno 2020 anche con pagamenti dilazionati;
i pagamenti venivano poi interrotti nel 2020, nonostante la fornitura della merce fino al mese di luglio 2020.
L'opposto emetteva pertanto fatture che rimanevano impagate per un importo complessivo di €
54.631,74.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento, poiché il credito non sarebbe provato ne nell'an né sul quantum.
Preliminarmente parte opponente eccepisce la nullità e/o inesistenza della notifica, stante – a suo dire- la mancata allegazione al ricorso ed al decreto ingiuntivo notificati della procura alle liti.
Tale doglianza va rigettata per la seguente motivazione.
pagina 3 di 6 Innanzitutto, si rammenta che, per la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale, è necessario il patrocinio di un difensore munito di procura (art. 83 c.p.c.).
In sede di opposizione, l'art. 643 c.p.c. prevede che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, vanno notificati al debitore ingiunto in copia autentica, il ricorso e il decreto ingiuntivo.
La norma non menziona la procura alle liti del difensore che effettua la notifica.
L'allegazione della procura non è prevista neppure per le notifiche in proprio (ex lege 53/1994).
L'art. 1 legge cit. dispone che l'avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all'atto da notificare. In riferimento alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati, “la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano”
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154, ha chiarito la questione della non necessità dell'allegazione della procura, individuato i seguenti principi:
-ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio;
- la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come
l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette
l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva”.
L'eccezione avanzata da parte opponente va quindi rigettata in quanto infondata, tenuto conto della regolare procura in atti allegata nel procedimento monitorio.
Entrando nel merito della controversia, l'opponente contesta la prova del credito e il quantum.
In riferimento all'esistenza o meno di eventuali accordi contrattuali per la fornitura di merce,
l'opponente non contesta la sussistenza di rapporti commerciali con l'opposto.
Invero nella scarna e generica opposizione contesta solamente la validità delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, sostenendo che le fatture, essendo atto di produzione unilaterale, non possono in questa sede assurgere a dimostrazione e prova del credito.
pagina 4 di 6 Detta argomentazione difensiva nel caso di specie non coglie nel segno.
Invero, le fatture, solo labialmente contestate, così come i DDT depositati in atti, costituiscono elementi indiziari che, unitamente alle prove assunte in giudizio, consentono a questo G.I. di accertare la sussistenza del credito ingiunto. (La fattura, ancorché documento di parte, è valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito. Corte appello Lecce sez. II, 18/10/2021, n.1111).
In particolare il teste ha confermato di essersi occupato personalmente di effettuare le Testimone_1 consegne all'opponente, nell'anno 2019 e 2020, per conto della ditta di Controparte_1
che addetta alle consegne era anche la moglie di che i DDT Controparte_1 Parte_1 esibitigli “sono stati sottoscritti davanti a me dal sig. o dalla moglie”. Parte_1
In ordine alle consegne ha chiarito che: “quando effettuavamo le consegne eravamo sempre in due, io ed il Sig. .” Ed inoltre “non ricordo quante consegne ho fatto nel periodo 2019-2020 Parte_3
ma ricordo che a volte andavamo pure due volte a settimana, il lunedì ed il giovedì se mal non ricordo.”
Ogni generica contestazione sull'an del credito va quindi respinta.
Per quanto riguarda il quantum del credito, parte opponente contesta solo genericamente l'ammontare dello stesso, ritenendo gli importi non congrui, eccessivi e non corrispondenti agli accordi contrattuali presi (accordi che quindi sono implicitamente riconosciuti). Non prova però alcun fatto estintivo e/o modificativo della pretesa fatta valere.
Con Peraltro parte opposta ha anche inviato formale diffida di pagamento tramite , prima di intraprendere l'azione monitoria, senza alcun riscontro ad essa da parte dell'opponente.
Va in ultimo rilevato che la difesa di parte opponente non ha depositato alcuna memoria 171 ter cpc né gli scritti difensivi conclusionali.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
[...]
n.q., debba essere rigettata, con conseguente conferma del DI opposto. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarre in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6601/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da n.q. di titolare della ditta individuale Parte_1
“Macelleria Carni e Delizie” e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. n° 1785/2023 reso dal
Tribunale civile di Catania in data 30.03.2023 (R.G. 4196/2023), che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna n.q. di titolare della ditta individuale “Macelleria Carni e Delizie”, a Parte_1 rifondere in favore di n.q. di titolare dell'impresa individuale “ Parte_2 CP_1
, le spese di lite che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre il
[...]
rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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