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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 637/2025 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Luigi Colli n. 3, presso lo studio dell'avv. APPENDINO
ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Trofarello Parte_1 Parte_2 il 30.05.1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trofarello (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.08.1994, maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente e il 15.11.1999, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_2
Con ricorso depositato il 15.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trofarello di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
2 - In ordine alla casa coniugale: La casa coniugale sita in Trofarello (To) via SA Rocco n. 24, in comproprietà tra le parti è assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla con il figlio , con lei Per_2 convivente. I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale restano nella disponibilità dell'assegnataria.
Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale portando con sé ogni effetto personale e gli Pt_2 arredi concordati e si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi;
3 - In ordine al mantenimento della moglie: -il signor , in considerazione del proprio reddito e Pt_2
della situazione economica della IG al fine di consentire alla moglie (e al figlio ) Pt_1 Per_2
di mantenere un tenore di vita quotidiano compatibile con quello goduto in costanza di matrimonio, si impegna a corrispondere alla IG , mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1
di Euro 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) mediante bonifico sul C/C indicato dalla IG
; Pt_1
pagina 2 di 4 4 - In ordine al mantenimento del figlio , maggiorenne convivente con la madre e che ha da poco Per_2
tempo intrapreso regolare attività lavorativa: il padre si obbliga a corrispondere alla madre per contribuire alle spese di vitto e alloggio del figlio con Lei convivente e fin tanto che vivrà presso Per_2
la madre, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che:
5 - I coniugi, dichiarano di avere già diviso tra loro al 50 % i cespiti patrimoniali mobili facenti parte della comunione e di averli depositati su conti e portafogli titoli personali.
Quanto alle somme depositate sul conto corrente n. 00063636 TE SA LO intestato
[...]
, il signor riconoscendo che su detto conto sono confluite esclusivamente Parte_1 Pt_2
somme pervenute alla IG a titolo successorio dei genitori, riconosce l'esclusiva titolarità Pt_1
di dette somme in capo alla IG . Parte_1
6 - I ricorrenti sono beneficiari di agevolazioni fiscali ex art 16 bis DPR 917/86 per interventi di recupero del patrimonio edilizio presso la casa coniugale in comproprietà. Dette somme vengono annualmente restituite al signor . Relativamente a tali somme, le parti convengono che l'importo rimborsato al Pt_2
signor sia diviso tra i coniugi in ragione del 50%. A tale fine il signor si impegna a Pt_2 Pt_2
corrispondere alla IG , ogni anno, fino alla naturale scadenza, entro 10 giorni dal Pt_1
ricevimento, previa esibizione della documentazione attestante l'importo del rimborso, il 50% della somma a Lui pervenuta a titolo di rimborso Bonus.
7 - Il signor , come disposto dall'art. 12 bis della legge 898/1970, si obbliga a trasferire, alla Pt_2
moglie , quando ne entrerà in possesso, un importo pari al 40% delle Parte_1
somme da lui maturate a titolo di TFR dal 2006 fino al divorzio, riconoscendo le parti che i TFR precedentemente ricevuti dal signor e dalla IG sono stati utilizzati nel corso del Pt_2 Pt_1
matrimonio per il sostentamento della famiglia. Il signor si obbliga a corrispondere detto importo Pt_2
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui la somma gli sarà corrisposta.
8 - Il signor si impegna a trasferire alla IG a titolo Parte_2 Parte_1
gratuito ed entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della pronuncia della separazione dei coniugi, pagina 3 di 4 la propria quota di proprietà pari al 25% dell'immobile sito in Trofarello (TO) via SA Rocco n.24
(distinto al N.C.E.U. Comune di Trofarello al Fg. 5, Part 202, Sub 2 - via SA Rocco n. 24 piano S-T-
Cat. A/3- cl 3 -vani 5 – Sup. Cat. Tot. Mq. 109 - Sup Tot. escluse aree scoperte mq. 109 – R.C Euro
438,99), acquistato in data 28.04.2023 Rogito Notaio Repertorio n.26736 Raccolta n. Persona_3
10303, dai signori e in regime di comunione legale, con Parte_1 Parte_2
denaro che il signor riconoscere esclusivamente proveniente dalla successione dei Parte_2
genitori della IG Nell'attribuzione della quota dell'immobile Parte_1
sopradescritto, i coniugi, essendo detto accordo patrimoniale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dichiarano la loro determinazione ad avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 estese ai procedimenti di separazione personale dei coniugi a seguito della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale.
9 - l'autovettura Volkswagen T Cross tg GD373ZP intestata a , acquistata Parte_1
in regime di comunione dei bene, resta assegnata alla IG . Pt_1
10 - I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto, anche ai fini dell'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.10.2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 637/2025 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Luigi Colli n. 3, presso lo studio dell'avv. APPENDINO
ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Trofarello Parte_1 Parte_2 il 30.05.1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trofarello (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.08.1994, maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente e il 15.11.1999, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_2
Con ricorso depositato il 15.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trofarello di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
2 - In ordine alla casa coniugale: La casa coniugale sita in Trofarello (To) via SA Rocco n. 24, in comproprietà tra le parti è assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla con il figlio , con lei Per_2 convivente. I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale restano nella disponibilità dell'assegnataria.
Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale portando con sé ogni effetto personale e gli Pt_2 arredi concordati e si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi;
3 - In ordine al mantenimento della moglie: -il signor , in considerazione del proprio reddito e Pt_2
della situazione economica della IG al fine di consentire alla moglie (e al figlio ) Pt_1 Per_2
di mantenere un tenore di vita quotidiano compatibile con quello goduto in costanza di matrimonio, si impegna a corrispondere alla IG , mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1
di Euro 1.250,00 (mille duecentocinquanta/00) mediante bonifico sul C/C indicato dalla IG
; Pt_1
pagina 2 di 4 4 - In ordine al mantenimento del figlio , maggiorenne convivente con la madre e che ha da poco Per_2
tempo intrapreso regolare attività lavorativa: il padre si obbliga a corrispondere alla madre per contribuire alle spese di vitto e alloggio del figlio con Lei convivente e fin tanto che vivrà presso Per_2
la madre, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che:
5 - I coniugi, dichiarano di avere già diviso tra loro al 50 % i cespiti patrimoniali mobili facenti parte della comunione e di averli depositati su conti e portafogli titoli personali.
Quanto alle somme depositate sul conto corrente n. 00063636 TE SA LO intestato
[...]
, il signor riconoscendo che su detto conto sono confluite esclusivamente Parte_1 Pt_2
somme pervenute alla IG a titolo successorio dei genitori, riconosce l'esclusiva titolarità Pt_1
di dette somme in capo alla IG . Parte_1
6 - I ricorrenti sono beneficiari di agevolazioni fiscali ex art 16 bis DPR 917/86 per interventi di recupero del patrimonio edilizio presso la casa coniugale in comproprietà. Dette somme vengono annualmente restituite al signor . Relativamente a tali somme, le parti convengono che l'importo rimborsato al Pt_2
signor sia diviso tra i coniugi in ragione del 50%. A tale fine il signor si impegna a Pt_2 Pt_2
corrispondere alla IG , ogni anno, fino alla naturale scadenza, entro 10 giorni dal Pt_1
ricevimento, previa esibizione della documentazione attestante l'importo del rimborso, il 50% della somma a Lui pervenuta a titolo di rimborso Bonus.
7 - Il signor , come disposto dall'art. 12 bis della legge 898/1970, si obbliga a trasferire, alla Pt_2
moglie , quando ne entrerà in possesso, un importo pari al 40% delle Parte_1
somme da lui maturate a titolo di TFR dal 2006 fino al divorzio, riconoscendo le parti che i TFR precedentemente ricevuti dal signor e dalla IG sono stati utilizzati nel corso del Pt_2 Pt_1
matrimonio per il sostentamento della famiglia. Il signor si obbliga a corrispondere detto importo Pt_2
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui la somma gli sarà corrisposta.
8 - Il signor si impegna a trasferire alla IG a titolo Parte_2 Parte_1
gratuito ed entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della pronuncia della separazione dei coniugi, pagina 3 di 4 la propria quota di proprietà pari al 25% dell'immobile sito in Trofarello (TO) via SA Rocco n.24
(distinto al N.C.E.U. Comune di Trofarello al Fg. 5, Part 202, Sub 2 - via SA Rocco n. 24 piano S-T-
Cat. A/3- cl 3 -vani 5 – Sup. Cat. Tot. Mq. 109 - Sup Tot. escluse aree scoperte mq. 109 – R.C Euro
438,99), acquistato in data 28.04.2023 Rogito Notaio Repertorio n.26736 Raccolta n. Persona_3
10303, dai signori e in regime di comunione legale, con Parte_1 Parte_2
denaro che il signor riconoscere esclusivamente proveniente dalla successione dei Parte_2
genitori della IG Nell'attribuzione della quota dell'immobile Parte_1
sopradescritto, i coniugi, essendo detto accordo patrimoniale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dichiarano la loro determinazione ad avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 estese ai procedimenti di separazione personale dei coniugi a seguito della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale.
9 - l'autovettura Volkswagen T Cross tg GD373ZP intestata a , acquistata Parte_1
in regime di comunione dei bene, resta assegnata alla IG . Pt_1
10 - I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e/o del passaporto, anche ai fini dell'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.10.2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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