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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1007/2024
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 18/06/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo Dott.
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1007/2024 R.G., promossa da:
AVV. nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
, residente a [...], elettivamente
[...]
domiciliato presso il proprio studio, in Capo d'Orlando, alla Via del Piave, 125, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.lgs 150/2011;
– OPPONENTE –
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
– OPPOSTA –
È comparso, personalmente, il difensore costituito di parte ricorrente, svolgendo l'udienza in presenza presso la stanza del Giudice.
Nessun altro è comparso mediante l'applicativo Microsoft Teams.
L'Avv. , il quale precisa le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, Parte_1
dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, proposto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs 150/2011, l'Avv. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal
Tribunale di Patti, in composizione collegiale, in data 13.09.2024.
Per i motivi dedotti in ricorso, l'opponente chiedeva al giudice di riformare il decreto opposto, liquidando in favore del medesimo, nella misura individuata in ricorso, i compensi maturati per l'attività difensiva prestata in favore di parte CP_2
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c., iscritto al n. 1436/2020 RGVG della Corte d'Appello di Messina, definito il 13/09/2024.
All'esito della prima udienza, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su disposizione del
Tribunale, veniva acquisito dalla Cancelleria il provvedimento di non luogo a procedere, pronunciato dalla Corte d'Appello di Messina, in esito all'istanza di liquidazione compensi avanzata dal difensore di parte reclamante, in esito al giudizio di reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c., iscritto al n. 1436/2020 R.G.V.G., definito con il provvedimento cronol. n. 3550/2021 del 15/11/2021.
Con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.03.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente si riportava alle domande e alle deduzioni formulate in atti e verbali di causa e chiedeva l'integrale accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La causa viene, dunque, decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte opposta che, pur essendo stata ritualmente convocata in giudizio, non è comparsa né si è costituita. In secondo luogo, va verificata la tempestività dell'azione, atteso che il rispetto del termine entro il quale è possibile presentare opposizione, ai sensi dell'art. 15 D.lgs n.
150/2011, “è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio” (Cass. 27478/2023).
Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma
17 d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi doveva essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione.
La riconducibilità dell'opposizione in esame al modello del rito sommario, ha condotto a ritenere applicabile ad essa il termine di trenta giorni stabilito, in via generale, per il riesame dei provvedimenti emessi nel rito sommario (cfr. Cass. 27478/2023; Cass.
4423/2017).
Per effetto della novella di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stato abrogato il procedimento sommario di cognizione ed introdotto, contestualmente, il rito semplificato di cognizione che aderisce, secondo il disposto di cui all'art. 281 terdecies, comma 2 c.p.c., alle regole sulle impugnazioni in generale.
Alla luce della novella, dunque, il termine per presentare opposizione ai sensi dell'art. 15 D.lgs n. 150/2011, deve ritenersi coincidente con quello dei trenta giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., va presentato appello avverso la decisione di primo grado;
il termine decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il provvedimento opposto, ovvero il decreto di liquidazione dei compensi al difensore, emesso dal Tribunale Ordinario di Patti, in composizione collegiale, nel giudizio civile iscritto al n. 463/2020 R.G., reca la data del 13.09.2024, mentre l'iscrizione a ruolo della presente opposizione risale al 28.09.2024.
L'opposizione va, pertanto, ritenuta procedibile, in quanto tempestivamente proposta.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti che vengono esplicitati a seguire. Parte opponente, con il primo motivo di opposizione, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento opposto per avere, il Tribunale di Patti, ritenuto di liquidare il difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, per le sole attività svolte successivamente alla data della delibera di ammissione.
In tema di Patrocinio a Spese dello Stato, è consolidato l'orientamento secondo cui “gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R.
n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata” (Cass. Sez. 2, 25.01.2024,
n. 2404; Cass. n. 20710/2017) Ed invero “far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire” (Cass.
Civ. n. 3050/2021).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che la domanda di ammissione al patrocinio a (rif. n. 2845/2020), per l'assistenza Controparte_3
difensiva prestata nell'ambito del procedimento di reclamo iscritto al n. 1436/20 R.G., incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, è stata presentata il 18.12.2020, ovvero nella stessa data del reclamo proposto ai sensi dell'art. 708, comma 4 c.p.c. (cfr. delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine Forense di Messina).
Ne consegue che, nel caso in esame, il decreto di liquidazione – oggi opposto – va riformato, nella parte in cui il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, ha ritenuto di liquidare al difensore i soli compensi relativi alla fase decisionale del suddetto procedimento.
Ed infatti, il diritto al beneficio invocato dall'opponente, ratione temporis, deve essere riconosciuto sin dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito
(18.12.2020). Pertanto, le spese liquidabili per l'attività difensiva svolta nell'ambito di tale procedimento ex art. 708, comma 4 c.p.c., vanno estese anche alle fasi di “studio” e
“introduttiva”trattazione e decisione.
Anche il secondo motivo di opposizione appare fondato, nei limiti di cui si dirà.
L'opponente ha dedotto l'erroneità nel calcolo dei compensi liquidati con il provvedimento opposto e ha chiesto la rideterminazione di tali compensi nella misura di Euro 4.033,00, in applicazione dei parametri medi e secondo il valore della controversia “indeterminabile-basso”.
Va osservato che, nel caso in esame, il Tribunale di Patti, con il decreto opposto, ha liquidato, per la sola attività decisoria, l'importo – già ridotto – di Euro 400,00, da ritenersi calcolato secondo i parametri medi, in mancanza di specifica motivazione sull'applicazione dei minimi;
non risulta, altresì, possibile evincere quali siano stati gli altri parametri seguiti nella determinazione dei compensi, rispetto alla natura ed al valore della controversia.
Dalla documentazione in atti, si evince che l'odierno opponente, nel giudizio iscritto al n. 1436/20 R.G. della Corte d'Appello di Messina, ha prestato attività difensiva, nell'interesse di sin dalla fase di studio e introduzione del reclamo CP_2
ex art. 708, comma 4 c.p.c. (18/12/2020) e, successivamente, nella fase di trattazione, attraverso la partecipazione alle udienze del 28.06.2021 e 04.10.2021 (cfr. all.to n. 4), fino alla decisione del procedimento, definito con decreto del 15.11.2021 (cfr. all.to n.
3).
Il decreto di liquidazione opposto, va, pertanto, modificato, per erroneità nella determinazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 1436/20 R.G. della Corte d'Appello di Messina.
Ne consegue che, in riforma del provvedimento opposto, i compensi dovuti all'odierno opponente, per l'attività prestata in favore di parte ammessa al CP_2
Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio iscritto al n. 1436/20 R.G. della Corte
d'Appello di Messina, devono essere rideterminati come segue. Per l'attività prestata dall'Avv. , nel giudizio R.G. 1436/20, innanzi Parte_1
alla Corte d'Appello di Messina, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
“indeterminabile-basso” e della natura del procedimento di reclamo assimilabile, secondo questo Giudicante, ai procedimenti di natura cautelare appare congruo riconoscere un onorario complessivamente determinato in Euro 2.606,50, già ridotto ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del difensore ricorrente, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal Tribunale di Patti, in composizione collegiale, in data 13.09.2024;
- liquida i compensi professionali spettanti all'avv. per l'attività Parte_1
difensiva svolta, a favore di nel giudizio R.G. 1436/20, innanzi alla CP_2
Corte d'Appello di Messina, nella misura complessiva di Euro 2.606,50, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da porsi a carico dell'Erario, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 125,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso telematicamente il 18/06/2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 18/06/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo Dott.
Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1007/2024 R.G., promossa da:
AVV. nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
, residente a [...], elettivamente
[...]
domiciliato presso il proprio studio, in Capo d'Orlando, alla Via del Piave, 125, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.lgs 150/2011;
– OPPONENTE –
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
– OPPOSTA –
È comparso, personalmente, il difensore costituito di parte ricorrente, svolgendo l'udienza in presenza presso la stanza del Giudice.
Nessun altro è comparso mediante l'applicativo Microsoft Teams.
L'Avv. , il quale precisa le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, Parte_1
dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, proposto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs 150/2011, l'Avv. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal
Tribunale di Patti, in composizione collegiale, in data 13.09.2024.
Per i motivi dedotti in ricorso, l'opponente chiedeva al giudice di riformare il decreto opposto, liquidando in favore del medesimo, nella misura individuata in ricorso, i compensi maturati per l'attività difensiva prestata in favore di parte CP_2
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c., iscritto al n. 1436/2020 RGVG della Corte d'Appello di Messina, definito il 13/09/2024.
All'esito della prima udienza, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su disposizione del
Tribunale, veniva acquisito dalla Cancelleria il provvedimento di non luogo a procedere, pronunciato dalla Corte d'Appello di Messina, in esito all'istanza di liquidazione compensi avanzata dal difensore di parte reclamante, in esito al giudizio di reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c., iscritto al n. 1436/2020 R.G.V.G., definito con il provvedimento cronol. n. 3550/2021 del 15/11/2021.
Con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.03.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente si riportava alle domande e alle deduzioni formulate in atti e verbali di causa e chiedeva l'integrale accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La causa viene, dunque, decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte opposta che, pur essendo stata ritualmente convocata in giudizio, non è comparsa né si è costituita. In secondo luogo, va verificata la tempestività dell'azione, atteso che il rispetto del termine entro il quale è possibile presentare opposizione, ai sensi dell'art. 15 D.lgs n.
150/2011, “è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio” (Cass. 27478/2023).
Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma
17 d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi doveva essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione.
La riconducibilità dell'opposizione in esame al modello del rito sommario, ha condotto a ritenere applicabile ad essa il termine di trenta giorni stabilito, in via generale, per il riesame dei provvedimenti emessi nel rito sommario (cfr. Cass. 27478/2023; Cass.
4423/2017).
Per effetto della novella di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stato abrogato il procedimento sommario di cognizione ed introdotto, contestualmente, il rito semplificato di cognizione che aderisce, secondo il disposto di cui all'art. 281 terdecies, comma 2 c.p.c., alle regole sulle impugnazioni in generale.
Alla luce della novella, dunque, il termine per presentare opposizione ai sensi dell'art. 15 D.lgs n. 150/2011, deve ritenersi coincidente con quello dei trenta giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., va presentato appello avverso la decisione di primo grado;
il termine decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il provvedimento opposto, ovvero il decreto di liquidazione dei compensi al difensore, emesso dal Tribunale Ordinario di Patti, in composizione collegiale, nel giudizio civile iscritto al n. 463/2020 R.G., reca la data del 13.09.2024, mentre l'iscrizione a ruolo della presente opposizione risale al 28.09.2024.
L'opposizione va, pertanto, ritenuta procedibile, in quanto tempestivamente proposta.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti che vengono esplicitati a seguire. Parte opponente, con il primo motivo di opposizione, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento opposto per avere, il Tribunale di Patti, ritenuto di liquidare il difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, per le sole attività svolte successivamente alla data della delibera di ammissione.
In tema di Patrocinio a Spese dello Stato, è consolidato l'orientamento secondo cui “gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R.
n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata” (Cass. Sez. 2, 25.01.2024,
n. 2404; Cass. n. 20710/2017) Ed invero “far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire” (Cass.
Civ. n. 3050/2021).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che la domanda di ammissione al patrocinio a (rif. n. 2845/2020), per l'assistenza Controparte_3
difensiva prestata nell'ambito del procedimento di reclamo iscritto al n. 1436/20 R.G., incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, è stata presentata il 18.12.2020, ovvero nella stessa data del reclamo proposto ai sensi dell'art. 708, comma 4 c.p.c. (cfr. delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine Forense di Messina).
Ne consegue che, nel caso in esame, il decreto di liquidazione – oggi opposto – va riformato, nella parte in cui il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, ha ritenuto di liquidare al difensore i soli compensi relativi alla fase decisionale del suddetto procedimento.
Ed infatti, il diritto al beneficio invocato dall'opponente, ratione temporis, deve essere riconosciuto sin dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito
(18.12.2020). Pertanto, le spese liquidabili per l'attività difensiva svolta nell'ambito di tale procedimento ex art. 708, comma 4 c.p.c., vanno estese anche alle fasi di “studio” e
“introduttiva”trattazione e decisione.
Anche il secondo motivo di opposizione appare fondato, nei limiti di cui si dirà.
L'opponente ha dedotto l'erroneità nel calcolo dei compensi liquidati con il provvedimento opposto e ha chiesto la rideterminazione di tali compensi nella misura di Euro 4.033,00, in applicazione dei parametri medi e secondo il valore della controversia “indeterminabile-basso”.
Va osservato che, nel caso in esame, il Tribunale di Patti, con il decreto opposto, ha liquidato, per la sola attività decisoria, l'importo – già ridotto – di Euro 400,00, da ritenersi calcolato secondo i parametri medi, in mancanza di specifica motivazione sull'applicazione dei minimi;
non risulta, altresì, possibile evincere quali siano stati gli altri parametri seguiti nella determinazione dei compensi, rispetto alla natura ed al valore della controversia.
Dalla documentazione in atti, si evince che l'odierno opponente, nel giudizio iscritto al n. 1436/20 R.G. della Corte d'Appello di Messina, ha prestato attività difensiva, nell'interesse di sin dalla fase di studio e introduzione del reclamo CP_2
ex art. 708, comma 4 c.p.c. (18/12/2020) e, successivamente, nella fase di trattazione, attraverso la partecipazione alle udienze del 28.06.2021 e 04.10.2021 (cfr. all.to n. 4), fino alla decisione del procedimento, definito con decreto del 15.11.2021 (cfr. all.to n.
3).
Il decreto di liquidazione opposto, va, pertanto, modificato, per erroneità nella determinazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 1436/20 R.G. della Corte d'Appello di Messina.
Ne consegue che, in riforma del provvedimento opposto, i compensi dovuti all'odierno opponente, per l'attività prestata in favore di parte ammessa al CP_2
Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio iscritto al n. 1436/20 R.G. della Corte
d'Appello di Messina, devono essere rideterminati come segue. Per l'attività prestata dall'Avv. , nel giudizio R.G. 1436/20, innanzi Parte_1
alla Corte d'Appello di Messina, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
“indeterminabile-basso” e della natura del procedimento di reclamo assimilabile, secondo questo Giudicante, ai procedimenti di natura cautelare appare congruo riconoscere un onorario complessivamente determinato in Euro 2.606,50, già ridotto ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del difensore ricorrente, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal Tribunale di Patti, in composizione collegiale, in data 13.09.2024;
- liquida i compensi professionali spettanti all'avv. per l'attività Parte_1
difensiva svolta, a favore di nel giudizio R.G. 1436/20, innanzi alla CP_2
Corte d'Appello di Messina, nella misura complessiva di Euro 2.606,50, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da porsi a carico dell'Erario, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 125,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso telematicamente il 18/06/2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)