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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 1739/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in via Passo Cereda n. 25, in 38050 Sagron Mis (Tn), e domiciliata in Agordo (BL), via Parech 9/B e
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in via Passo Cereda n. 25 in 38050 Sagron Mis (Tn)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Fuggetti del Foro di Trento, (C.F.
[...]
), con studio in 38122 Trento, Via Giuseppe Grazioli 59 (numero di fax 0461 C.F._3
1632120; indirizzo di posta elettronica: , in virtù di Email_1 procura in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 23 luglio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 18.06.2011, a SA (BL), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA al nr. 1, P. 1, anno 2011; che, dalla loro unione, era nato il figlio , in data 23.03.2013; Persona_1 che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con sentenza del 22.06.2023 sub R.G.N. 855/2023 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. L'abitazione familiare, in proprietà esclusiva del signor
[...]
, sita in via Passo Cereda 25 Sagron Mis, tavolarmente identificata con la p. ed 458 CP_1 in P.T. 701 II in C.C. Sagron Mis, resterà assegnata in uso esclusivo al signor CP_1 con tutti gli arredi ivi esistenti e con le utenze ed ogni altro onere economico a carico esclusivo dello stesso;
2. Il figlio , nato il [...], attualmente minore d'età, Per_1 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento alternato a settimane alterne presso ciascun genitore e con residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
3. La responsabilità genitoriale sul minore sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per , relative all'istruzione, all'educazione, alla sua Per_1 crescita ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
4. trascorrerà tempi paritetici con ciascun genitore e a settimane Per_1 alterne, ovvero nel corso di un mese trascorrerà con un genitore l'intera settimana – dalla domenica pomeriggio alle ore 14.00 alla successiva domenica pomeriggio alle ore 14.00 – e la settimana successiva con l'altro genitore presso la rispettiva abitazione. E così, alternando, nelle settimane successive. Stabilire, altresì, che ciascun genitore avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio : - metà delle vacanze di Natale, alternando di anno Per_1 in anno, il periodo (primo) dalla mattina del giorno di Natale al pomeriggio del 31 dicembre, e quello (secondo) dalla mattina del 24 dicembre sino alla mattina del giorno di Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre alla Befana;
- metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno, il periodo (primo) da Venerdì Santo a Pasqua oppure (secondo periodo) dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo e/o al giorno di ripresa della scuola;
- le ulteriori vacanze e ponti scolastici secondo i criteri del tempo paritario e dell'alternanza; - durante le vacanze estive due settimane consecutive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- le giornate di Pasqua e Natale saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua e viceversa;
- per le altre festività, ricorrenze familiari, festeggiamenti ed il giorno del compleanno i genitori si regoleranno in base ad accordi raggiunti in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché delle primarie esigenze del figlio. Eventuali modifiche dei tempi sopra indicati dovranno essere comunicate e concordate con l'altro genitore con anticipo di almeno 24 ore, se dovute ad emergenze, e negli altri casi, alla richiesta di modifica dei tempi formulata da un genitore dovrà essere data risposta entro cinque giorni dalla richiesta;
5. I genitori saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente i propri recapiti, anche telefonici, quando hanno con sé il figlio minore e dovranno comunicarsi reciprocamente e previamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio , Per_1 fornendo allo stesso vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio presso di sé, coprendo anche ogni altra spesa legata alla convivenza;
tutte le altre spese ordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'abbigliamento, i buoni mensa e l'abbonamento provinciale dei trasporti) e straordinarie come previsto nelle Linee Guida del CNF, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del CNF, che di seguito si riportano: - SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l'anno; spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli rientranti nel mantenimento ordinario); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori: I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese di corso patente;
III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento stagionale per lo sci;
IV. spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, raccomandata, whatsapp), dovrà motivare un eventuale dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla spesa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Ove le spese straordinarie che richiedono il previo consenso fossero superiori ad € 500,00 (cinquecento//00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata dallo stesso, previa comunicazione del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
7. L'Assegno Unico Universale di cui al d.lgs. n. 230/2021 succ. modif e integraz. e ogni altro beneficio pubblico spettante al nucleo familiare verrà ripartito nella misura del 50% tra genitori;
in ogni caso, ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figlio;
8. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , se e Per_1 come reintrodotta, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse (50%). Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9. Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonome e rinunciano reciprocamente alla corresponsione per sé stessi di un assegno di mantenimento, dichiarando di trarre i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento ciascuno dalla propria attività lavorativa. 10. Le Parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 51, 2°comma, c.p.c.; 11. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni questione patrimoniale e finanziaria tra loro esistente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo in ragione del preesistente rapporto di coniugio salvi gli effetti del presente accordo. Dichiarano che con il presente atto hanno provveduto al completo scioglimento dei beni in comproprietà ed alla completa definizione dei rapporti patrimoniali nonché a regolare compiutamente i rapporti patrimoniali/economici e di comunione dei beni, saldi attivi e passivi dei conti correnti, arredi e corredi della casa coniugale, ed ogni altro bene/rapporto e di non avere altri beni, o conoscenza di altri beni, in comproprietà e di non avere quindi null'altro da dividere o da pretendere o dovere l'uno dall'altra in dipendenza delle questioni tutte sia dipendenti che connesse ai rapporti intercorsi rinunciando espressamente a qualunque altra pretesa, diritto o richiesta risarcitoria, compreso il rimborso somme, restituzione beni anche con riferimento alle operazioni bancarie ed ai prelievi dagli stessi effettuati sui conti correnti a qualunque titolo salvi gli effetti e gli obblighi del presente atto. 12. L'autovettura Citroen C3 Cross, tg. GG847ZE, rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità della signora con tutti gli oneri esclusivamente a suo carico, Parte_1 mentre il veicolo Ford Renger, di proprietà della ditta , in Controparte_2 uso al signor rimarrà in uso e nella disponibilità dello stesso. 13. Le Parti si CP_1 impegnano a sottoscrivere il reciproco assenso per l'ottenimento e/o il rinnovo di passaporto valido per l'espatrio ed a fornire al figlio il documento d'identità e il passaporto che Per_1 verranno tenuti in deposito dalla madre, la quale provvederà a consegnarlo al padre in caso di necessità. 14. Agli effetti fiscali i sotto firmati coniugi chiedono l'applicazione dell'esenzione dalla tassazione ai sensi dell'art. 19 legge 16.03.1987 n°74. Il presente atto è quindi esente da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
15. Ordinarsi ai competenti uffici di stato civile di provvedere alle annotazioni di legge. 16. Spese e competenze professionali di causa compensate tra le parti, con rinuncia del legale alla solidarietà ex art. 13, comma 8, della L. n. 247/2012”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2023, con sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale del 22.06.2023, pubblicata in data 04 luglio 2023 e passata in giudicato come da documentazione integrativa depositata dalle parti in data 30 luglio 2025, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 30.04.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70. È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a SA (TN) in data 18.06.2011 (matrimonio trascritto nel Comune di SA al nr. 1, P. 1, anno 2011) da , Parte_1 nata ad [...] il [...] e , nato a [...] il [...], alle condizioni CP_1 concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio di data 08 settembre 2025
Il Presidente rel. Laura Di Bernardi