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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. AN ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24133/2025 R.G. promosso da
) (avv. LORENZETTI TIZIANA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. LORENZETTI TIZIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 9/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Monticelli Brusati (BS), via Alessandro Volta n.29, lettera E, interno 1, in comproprietà tra i due coniugi, rimane nella disponibilità del marito, almeno sino a quando lo stesso pagherà per l'intero la rata del mutuo cointestato relativo all'acquisto di detto immobile e ad esclusivo carico del medesimo saranno tutti gli oneri delle utenze domestiche relative all'abitazione in oggetto, nonché i costi per l'ordinaria e per la straordinaria manutenzione della stessa;
3) sulla casa coniugale grava, infatti, un mutuo ipotecario dell'importo originario per capitale di € 104.000,00; mutuo n. 11431700 cointestato ai coniugi, acceso in data 16/03/2021 presso Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto dell'immobile, della durata di 30 anni. 4) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra si impegna a trasferire a titolo gratuito, e a condizione che il marito Parte_1
1 si accolli integralmente il mutuo cointestato con la Banca Intesa San Paolo Spa, liberando la moglie da ogni responsabilità e obbligo nei confronti dell'Istituto di Credito, al sig. , il quale si Parte_2
impegna ad acquistare, la propria quota del 50% di piena ed esclusiva proprietà dell'abitazione coniugale, sita in Monticelli Brusati (Bs), via Alessandro Volta n. 29, lettera E, interno 1; il tutto censito al Catasto
Fabbricati del suddetto comune come segue: - foglio 9, Sezione NCT, mappale 234, subalterno 7, piano T, categoria A/2, classe 3, vani 4; - foglio 9, Sezione NCT, mappale 234, subalterno 22, Piano S1, categoria
C/6, classe 3, metri quadri 16. Confini da nord in senso orario;
• quanto al mappale 234, sub. 7: mappali
234, sub. 29, 234 sub. 38, 234 sub. 8, 234 sub. 6 e 234 sub. 33; • quanto al mappale 234 sub. 22: terrapieno per due lati, mappale 234 sub. 36 e mappale 234 sub. 21. Parti comuni. Alle unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietari delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, in base al titolo di provenienza nonché in base ai documenti catastali, con particolare riferimento ai beni comuni non censibili identificati al foglio 9 sezione NCT: • mappale 234, sub.31 (ingresso e scala) comune ai sub. 4, 5, 6, 8, 9, 10, e dal 17 al 24; • mappale 234 sub. 33 (ingresso e scala) comune ai sub. 7,
11, 12 e dal 17 al 24; • mappale 234 sub. 36 (scivolo e spazio di manovra) comune ai sub. dal 17 al 24.
5) Tale accollo liberatorio da parte del marito dovrà essere perfezionato, tramite atto notarile, previo consenso liberatorio della Banca, entro e non oltre cinque mesi dalla sentenza di separazione. 6) Il mancato perfezionamento dell'accollo liberatorio di cui al precedente punto 5), entro il termine concordato, comporterà la decadenza dell'impegno della sig.ra di trasferire a titolo gratuito la Parte_1
propria quota del 50% della proprietà della casa coniugale al marito. 7) Ne discende, pertanto, che, in assenza di mancata liberazione dal mutuo della sig.ra da parte della Banca Parte_1 [...]
, entro il termine convenuto, i coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale CP_1
o reperendo loro stessi l'acquirente e/o mediante incarico conferito congiuntamente a un'agenzia immobiliare. 8) Sia l'atto di accollo liberatorio del mutuo, che il trasferimento di proprietà degli immobili saranno redatti da un Notaio, scelto dal marito, e tutti gli oneri / costi / spese / imposte necessarie saranno integralmente a carico del sig. . 9) Il sig. si obbliga a pagare, lasciando, Parte_2 Parte_2
pertanto, indenne la moglie, tutte le spese condominiali concernente la casa coniugale maturate e maturande, a decorrere dal mese di agosto 2023; mese in cui la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale.
10) Gli arredi che si trovano all'interno della casa coniugale rimarranno al marito ad esclusione dei beni personali della sig.ra che la stessa potrà asportare in data ed ora da concordare con Parte_1
il marito. 11) I coniugi rinunciano a qualunque assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 12) I coniugi, con l'adempimento di tutto quanto sopra, si danno atto reciprocamente di aver già definito consensualmente e definitivamente tutti i loro rapporti economici – patrimoniali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/05/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Monticelli Brusati (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN ES
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. AN ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24133/2025 R.G. promosso da
) (avv. LORENZETTI TIZIANA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. LORENZETTI TIZIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 9/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Monticelli Brusati (BS), via Alessandro Volta n.29, lettera E, interno 1, in comproprietà tra i due coniugi, rimane nella disponibilità del marito, almeno sino a quando lo stesso pagherà per l'intero la rata del mutuo cointestato relativo all'acquisto di detto immobile e ad esclusivo carico del medesimo saranno tutti gli oneri delle utenze domestiche relative all'abitazione in oggetto, nonché i costi per l'ordinaria e per la straordinaria manutenzione della stessa;
3) sulla casa coniugale grava, infatti, un mutuo ipotecario dell'importo originario per capitale di € 104.000,00; mutuo n. 11431700 cointestato ai coniugi, acceso in data 16/03/2021 presso Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto dell'immobile, della durata di 30 anni. 4) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra si impegna a trasferire a titolo gratuito, e a condizione che il marito Parte_1
1 si accolli integralmente il mutuo cointestato con la Banca Intesa San Paolo Spa, liberando la moglie da ogni responsabilità e obbligo nei confronti dell'Istituto di Credito, al sig. , il quale si Parte_2
impegna ad acquistare, la propria quota del 50% di piena ed esclusiva proprietà dell'abitazione coniugale, sita in Monticelli Brusati (Bs), via Alessandro Volta n. 29, lettera E, interno 1; il tutto censito al Catasto
Fabbricati del suddetto comune come segue: - foglio 9, Sezione NCT, mappale 234, subalterno 7, piano T, categoria A/2, classe 3, vani 4; - foglio 9, Sezione NCT, mappale 234, subalterno 22, Piano S1, categoria
C/6, classe 3, metri quadri 16. Confini da nord in senso orario;
• quanto al mappale 234, sub. 7: mappali
234, sub. 29, 234 sub. 38, 234 sub. 8, 234 sub. 6 e 234 sub. 33; • quanto al mappale 234 sub. 22: terrapieno per due lati, mappale 234 sub. 36 e mappale 234 sub. 21. Parti comuni. Alle unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietari delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, in base al titolo di provenienza nonché in base ai documenti catastali, con particolare riferimento ai beni comuni non censibili identificati al foglio 9 sezione NCT: • mappale 234, sub.31 (ingresso e scala) comune ai sub. 4, 5, 6, 8, 9, 10, e dal 17 al 24; • mappale 234 sub. 33 (ingresso e scala) comune ai sub. 7,
11, 12 e dal 17 al 24; • mappale 234 sub. 36 (scivolo e spazio di manovra) comune ai sub. dal 17 al 24.
5) Tale accollo liberatorio da parte del marito dovrà essere perfezionato, tramite atto notarile, previo consenso liberatorio della Banca, entro e non oltre cinque mesi dalla sentenza di separazione. 6) Il mancato perfezionamento dell'accollo liberatorio di cui al precedente punto 5), entro il termine concordato, comporterà la decadenza dell'impegno della sig.ra di trasferire a titolo gratuito la Parte_1
propria quota del 50% della proprietà della casa coniugale al marito. 7) Ne discende, pertanto, che, in assenza di mancata liberazione dal mutuo della sig.ra da parte della Banca Parte_1 [...]
, entro il termine convenuto, i coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale CP_1
o reperendo loro stessi l'acquirente e/o mediante incarico conferito congiuntamente a un'agenzia immobiliare. 8) Sia l'atto di accollo liberatorio del mutuo, che il trasferimento di proprietà degli immobili saranno redatti da un Notaio, scelto dal marito, e tutti gli oneri / costi / spese / imposte necessarie saranno integralmente a carico del sig. . 9) Il sig. si obbliga a pagare, lasciando, Parte_2 Parte_2
pertanto, indenne la moglie, tutte le spese condominiali concernente la casa coniugale maturate e maturande, a decorrere dal mese di agosto 2023; mese in cui la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale.
10) Gli arredi che si trovano all'interno della casa coniugale rimarranno al marito ad esclusione dei beni personali della sig.ra che la stessa potrà asportare in data ed ora da concordare con Parte_1
il marito. 11) I coniugi rinunciano a qualunque assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 12) I coniugi, con l'adempimento di tutto quanto sopra, si danno atto reciprocamente di aver già definito consensualmente e definitivamente tutti i loro rapporti economici – patrimoniali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/05/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Monticelli Brusati (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN ES
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