Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 67
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione del comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. n. 131/86

    La Corte ha ritenuto che la condizione sospensiva legata al pagamento di una somma di denaro, subordinata alla ricezione dei fondi da un parente non specificato, costituisca una condizione meramente potestativa in quanto il mancato pagamento è rimesso all'arbitrio della parte acquirente e non a motivi apprezzabili o a un evento futuro e incerto oggettivo. Pertanto, l'operato dell'Ufficio nel riliquidare l'imposta di registro in misura proporzionale è stato ritenuto corretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 67
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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