Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 9636
CASS
Sentenza 12 maggio 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per "culpa in contrahendo", salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento. Nell'accertare se il privato abbia confidato senza colpa nella validità ed efficacia del contratto con la P.A., agli effetti dell'art. 1338 cod. civ., il giudice di merito deve verificare in concreto se la norma violata fosse conoscibile dal cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione della norma stessa e della conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità.

In assenza della "condicio iuris" del visto della Corte dei conti, il contratto, seppur perfetto negli elementi costitutivi, non può essere eseguito dalla P.A. e, quindi, non può essere risolto per il suo inadempimento.

La responsabilità precontrattuale della P.A. non è responsabilità da provvedimento, ma responsabilità da comportamento, per la quale non rileva la legittimità del provvedimento adottato nella procedura ad evidenza pubblica, ma la correttezza del comportamento tenuto durante le trattative e la formazione del contratto. Pertanto, la P.A. che abbia preteso l'anticipata esecuzione del contratto in attesa dell'approvazione tutoria, poi negata, risponde ex art. 1337 cod. civ., attesa la posizione di garanzia implicita nel suo "status" professionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 9636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9636
Data del deposito : 12 maggio 2015

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