TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AL LA, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ta DANIELA MAZZOLA
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13 dicembre 2024, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1 previ i necessari accertamenti, la condanna del al risarcimento del danno Controparte_1 subito in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, oltre il termine di 36 mesi.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver lavorato come docente, alle dipendenze del convenuto, negli anni scolastici di seguito dettagliati: CP_1
- 2005/2006 dal 19.09.2005 al 30.06.2006 per sei ore settimanali;
- 2006/2007 dal 17.11.2006 al 30.06.2007 per sei ore settimanali;
pagina 1 di 9 - 2006/2007 dal 20.11.2006 al 30.06.2007 per sei ore settimanali;
-2007/2008 dal 12/09/2007 al 29-11-2007 per sei ore settimanali;
-2007/2008 dal 13-09-2007 al 02-12-2007 per otto ore settimanali;
-2007/2008 dal 03-12-2007 al 15-02-2008 per venti ore settimanali
-2007/2008 dal 15-09-2008 al 21-09-2008 per diciotto ore settimanali;
- 2008/2009 dal 15-09-2008 al 30-06-2009 per diciotto ore settimanali;
- 2009/2010 dal 15-09-2009 al 30-06-2010 per sei ore settimanali;
- 2010/2011 dal 13-09-2010 al 30-06-2011 per sei ore settimanali;
-2011/2012 dal 14-11-2011 al 31-08-2012 per dodici ore settimanali;
- 2012/2013 dal 13-09-2012 al 05-12-2012 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 06-12-2012 al 09-06-2013 per diciotto ore settimanali;
-2012/2013 dal 10-06 2013 al 13-06-2013 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 14-06-2013 al 15-06 2013 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 16-06-2013 al 16-06-2013 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 17-06-2013 al 19-06 2013 per diciotto ore settimanali;
-2012/2013 dal 20-06-2013 al 21-06-2013 per diciotto ore settimanali;
-2012/2013 dal 22-06-2013 al 22-06-2013 per diciotto ore settimanali;
- 2013/2014 dall'11-09-2013 al 31-08-2014 per dodici ore settimanali;
- 2013/2014 dal 12-09-2014 al 6-10-2014 per sei ore settimanali;
- 2014/2015dall'8-10-2014 al 30-06-2015 per otto ore settimanali;
- 2015/2016 dal 15-09-2015 al 15-12-2015 per dodici ore settimanali;
-2015/2016 dal 9-12-2015 al 31-08-2016 per dodici ore settimanali;
-2016/2017 dal 29-09-2016 al 13-11-2016 per ore diciotto settimanali;
- 2016/2017 dal 16-11-2016 al 31-08-2017 per ore diciotto settimanali;
- 2017/2018 dal 22-09-2017 al 31-08-2018 per diciotto ore settimanali;
- 2018/2019 dal 3-10-2018 al 31-08-2019 per diciotto ore settimanali;
- 2019/2020 dal 17-09-2019 al 31-08-2020 per diciotto ore settimanali;
- 2020/2021 dal 30-09-2020 al 31-08-2021 per diciotto ore settimanali;
- 2021/2022 15/09/2021 al 31/08/2022 per diciotto ore settimanali;
- 2022/2023 dall'8-09-2022 al 31-08-2023 per diciotto ore settimanali;
-2023/2024 dal 2-10-2023 al 30-06-2024 per sei ore settimanali;
pagina 2 di 9 -2023/2024 dal 2-10-2023 al 30-6-2024 per otto ore settimanali.
Ha precisato che tutti i rapporti erano stati instaurati a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, di fatto al fine di soddisfare un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria.
Ha dedotto poi l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato avvenuta in violazione del limite legale di 36 mesi e in difetto di indicazione delle ragioni giustificatrici del termine.
Ha censurato la condotta dell'amministrazione, evidenziandone il contrasto con la direttiva
1999/70/CE per come recepita nell'ordinamento italiano dal D.lgs. 368/2001, applicabile anche al pubblico impiego.
Ha esposto poi che le disposizioni prevedono che i contratti a termine siano sorretti da ragioni oggettive ovvero dalla sussistenza di esigenze datoriali temporanee.
Ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 26.1.2012, causa C-586/10 Kuchuk, secondo cui la nullità del contratto deriva non dalla ripetizione del contratto, ma bensì carenza di ragioni giustificatrici che giustifichino il ricorso alle assunzioni a termine.
Ha rilevato, inoltre, la contrarietà della condotta dell'amministrazione al disposto degli artt. 1223,
1225 e 1227 c.c..
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale subito avendo sempre prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, senza potere contare sulla comunità e sulla stabilità del rapporto di lavoro.
Ha richiamato su punto la disciplina dell'art. 36 comma 5 D.lgs. 165/2001 - per come novellato dal
D.L. 131/2024 – domandando la condanna dell'amministrazione alla corresponsione di €
43.368,72 a titolo risarcitorio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “in via principale dichiarare illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente per i motivi esposti in premessa. Condannare, per l'effetto, il
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente, da determinarsi ai sensi dell'art 36, comma 5, D.Lgs 165/2001, nella misura massima prevista di ventiquattro mensilità per un ammontare pari a € 43.368,72, tenuto conto della gravità della violazione emergente dalla durata del rapporto di lavoro e dal numero dei contratti a termine stipulati, o in quella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Con memoria di costituzione, il ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 eccependo, in primo luogo che, con la pronuncia n. 180/2017, la Corte d'Appello di Brescia aveva già escluso che i contratti di supplenza sottoscritti dalla ricorrente sino all'a.s. 2011/2012, configurassero un'ipotesi di abuso per come delineata in ricorso.
Nel merito, ha sostenuto in ogni caso di aver agito nel rispetto della normativa interna, di natura speciale, non derogabile dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 (infra- clausola 5), privo di efficacia auto-esecutiva.
Ha precisato come la normativa nazionale in materia di limiti massimi di utilizzo dello strumento della contrattazione a tempo determinato (il d.lgs. 368/2001 prima e il d.lgs. 81/2015 poi), fosse espressamente inapplicabile al personale scolastico.
Ha aggiunto che solo con l'art. 1, comma 131, l. 107/2015 era stato introdotto il limite massimo di
36 mesi, con riferimento alla durata complessiva dei contratti di lavoro del personale scolastico stesso;
tale norma, peraltro, era stata abrogata con l'art.
4-bis d.l. 87/2018, a fronte della consapevolezza del Legislatore della compatibilità del complessivo impianto di cui alla l. 107/2015 alle indicazioni della Corte di Giustizia.
Ha eccepito, nell'ipotesi di ritenuta incompatibilità della disciplina interna con il quadro europeo, il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo eventualmente essere convenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per omessa attuazione della direttiva.
Ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie.
In via riconvenzionale subordinata ha chiesto al Tribunale di specificare le norme di condotta violate dal nonché di indicare chiaramente le norme nazionali eventualmente da CP_1 disapplicare e di chiarire se sia ancora valida ed efficace la disciplina del reclutamento dei supplenti.
*
In adesione al principio di diritto già esposto dalla territoriale Corte d'Appello con sentenze nn.
162 del 13 settembre 2024 e 80 del 20 giugno 2024, da intendersi richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre dare atto come, con sentenza n. 180/2017 (all. E fasc. MIM) passata in giudicato tra le parti, la Corte d'appello di Brescia ha escluso la sussistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti a temine con riferimento ai servizi resi dalla ricorrente fino all'a.s.
2011/2012 precisando che “soltanto la prima categoria di supplenze (art.4, comma 1), su “organico di diritto”,
pagina 4 di 9 può essere illegittima e dar luogo al risarcimento del danno, qualora il supplente precario non venga immesso in ruolo.
La seconda e la terza categoria di supplenze (su organico di fatto), non può invece ritenersi illegittima in virtù della sola reiterazione dei contratti a termine (per i quali, sia in ragione della specialità del sistema delle supplenze scolastiche, sia per espressa previsione normativa, all'epoca, non valeva neppure il limite del 36 mesi – art.10, comma 4 bis, del d.lgs.368/2001-), ma occorre la prova, e prima ancora, l'allegazione di circostanze diverse e ulteriori, idonee a dimostrare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze.
Ebbene, la parte appellata ha svolto supplenze soltanto sino al 30 giugno e su organico di fatto e nel ricorso introduttivo di 1° grado, che, come è noto, cristallizza le domande e i fatti costitutivi alla base delle stesse, non vi è alcuna allegazione di circostanze di fatto diverse dalla mera reiterazione dei contratti di supplenza, idonee a dimostrarne la loro illegittimità”.
Ciò posto, quanto ai contratti di supplenza stipulati in data successiva, giova preliminarmente richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 26 novembre 2014 e altri (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 Per_1
e C-418/13), secondo cui: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ferma la configurabilità di un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimette al giudice nazionale la verifica circa l'effettività di detto abusivo utilizzo della fattispecie del contratto a termine limitatamente ai posti dell'organico di diritto in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure.
Ancora, con sent. n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo pagina 5 di 9 potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
Sempre la Consulta ha poi chiarito come, grazie alla legge n. 107/2015, l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato, conclusione indirettamente quanto autorevolmente confermata dalla decisione assunta dalla Commissione dell'UE di archiviare senza sanzioni e proprio proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta, la procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per la violazione della normativa europea in esame.
Con sentenza. n. 22552/2016, la Corte di cassazione ha poi ribadito che solo la reiterazione di contratti a termine nel settore scuola su posti dell'organico di diritto per oltre 36 mesi configura un illecito rilevante sul piano del diritto comunitario (e, quindi, nell'ordinamento interno), precisando di contro che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra”. CP_2
Sempre la Suprema Corte ha inoltre chiarito che la normativa del 2015 sopra richiamata ha cancellato l'illecito comunitario autorizzando il per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano CP_3 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico (art. 1, comma 95).
Va altresì evidenziato come il d. lgs. 59/2017 (successivamente modificato dalla legge n. 145/2018
e dalla legge n. 159/2019) abbia introdotto un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico, in virtù del quale:
- le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50% dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e
18);
pagina 6 di 9 - vanno indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali;
- i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale e che i vincitori, che non dovessero essere assunti nel biennio, mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi.
Tanto premesso, preme richiamare quanto argomentato e chiarito dalla Corte d'Appello secondo cui “la previsione nel sistema normativo posteriore alla entrata in vigore della L. 107 del 2015 (nel quale si collocano i contratti stipulati dalle parti) di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola, costituito come detto da concorsi periodici e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti, non ha escluso la necessità per il di fare ricorso alle supplenze, se del caso anche per l'intero anno scolastico;
Controparte_1 va infatti considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza se all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE rimangano scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì che vi sia sempre la necessità periodica per il di CP_1 attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte Così stando le cose e tenuto conto dei principi sopra richiamati, non è ravvisabile nel caso specifico alcun abuso dello strumento negoziale in quanto l'attività di insegnamento svolta dall'appellato sulla base di contratti a termine fino al
31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 124/1999 ha avuto una durata inferiore a 36 mesi, termine che, preme sottolineare, nonostante l'avvenuta abrogazione del comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015 sopra richiamato, è ritenuto dalla costante giurisprudenza idoneo a giustificare i rinnovi contrattuali fino a tre anni, lasso di tempo che
l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del D.lgs. n. 297/1994 sulla cadenza triennale dei futuri concorsi pubblici).”
(sent. 162/2024)
Applicando quindi i principi sopra richiamati al caso sub iudice, occorre in primo luogo rilevare che negli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 la ricorrente ha effettivamente svolto supplenze fino al 31 agosto e che, invece, nei restanti periodi ha svolto supplenze fino alla fine delle attività scolastiche in relazione a pagina 7 di 9 scoperture su organico di fatto (come peraltro già evidenziato anche nella richiamata pronuncia del
2017, intervenuta tra le parti con efficacia di giudicato).
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (Cfr. prod. 10 giugno 2025), emerge poi che per una delle classi di concorso della ricorrente (A28), per quanto di interesse ai fini di causa, sono state esperite le seguenti procedure concorsuali:
- D.D. 106 del 23 febbraio 2016 - Concorso per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- D.D. 85 del 1 febbraio 2018 - Concorso indetto ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lett. b) del
Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017;
- D.D. n. 499 del 28 aprile 2020 - concorso ordinario per il personale docente della scuola
Secondaria;
- D.D. n. 2765/2023 – concorso per titoli ed esami per l'accesso ai suoli di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Appare quindi provato per tabulas che l'Amministrazione, nei periodi come sopra precisati, ha bandito sistematicamente e con cadenza periodica procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche con riferimento alla classe di concorso di la quale, peraltro, Parte_1 nulla ha contestato rispetto all'effettiva indizione di concorsi per le classi A028 o A069 come indicati dalla documentazione prodotta in atti, essendosi piuttosto limitata a evidenziare come tale circostanza non fosse di per sé idonea a sanare l'abuso realizzato dalla PA.
In sintesi, a parere del Tribunale, la ricorrente: a) durante lo svolgimento dei servizi a tempo Cont determinato alle dipendenze del , ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ancor prima del superamento dei 36 mesi di Cont servizio su posto vacante e disponibile;
b) rispetto alla produzione documentale del , avente ad oggetto la serie dei concorsi banditi, non ha nemmeno specificato di avervi partecipato o meno e, in caso, le ragioni della eventuale mancata partecipazione.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni versa istanza disattesa o assorbita così dispone: pagina 8 di 9 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, 11 dicembre 2025
La Giudice
AL LA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AL LA, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ta DANIELA MAZZOLA
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13 dicembre 2024, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1 previ i necessari accertamenti, la condanna del al risarcimento del danno Controparte_1 subito in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, oltre il termine di 36 mesi.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver lavorato come docente, alle dipendenze del convenuto, negli anni scolastici di seguito dettagliati: CP_1
- 2005/2006 dal 19.09.2005 al 30.06.2006 per sei ore settimanali;
- 2006/2007 dal 17.11.2006 al 30.06.2007 per sei ore settimanali;
pagina 1 di 9 - 2006/2007 dal 20.11.2006 al 30.06.2007 per sei ore settimanali;
-2007/2008 dal 12/09/2007 al 29-11-2007 per sei ore settimanali;
-2007/2008 dal 13-09-2007 al 02-12-2007 per otto ore settimanali;
-2007/2008 dal 03-12-2007 al 15-02-2008 per venti ore settimanali
-2007/2008 dal 15-09-2008 al 21-09-2008 per diciotto ore settimanali;
- 2008/2009 dal 15-09-2008 al 30-06-2009 per diciotto ore settimanali;
- 2009/2010 dal 15-09-2009 al 30-06-2010 per sei ore settimanali;
- 2010/2011 dal 13-09-2010 al 30-06-2011 per sei ore settimanali;
-2011/2012 dal 14-11-2011 al 31-08-2012 per dodici ore settimanali;
- 2012/2013 dal 13-09-2012 al 05-12-2012 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 06-12-2012 al 09-06-2013 per diciotto ore settimanali;
-2012/2013 dal 10-06 2013 al 13-06-2013 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 14-06-2013 al 15-06 2013 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 16-06-2013 al 16-06-2013 per diciotto ore settimanali;
- 2012/2013 dal 17-06-2013 al 19-06 2013 per diciotto ore settimanali;
-2012/2013 dal 20-06-2013 al 21-06-2013 per diciotto ore settimanali;
-2012/2013 dal 22-06-2013 al 22-06-2013 per diciotto ore settimanali;
- 2013/2014 dall'11-09-2013 al 31-08-2014 per dodici ore settimanali;
- 2013/2014 dal 12-09-2014 al 6-10-2014 per sei ore settimanali;
- 2014/2015dall'8-10-2014 al 30-06-2015 per otto ore settimanali;
- 2015/2016 dal 15-09-2015 al 15-12-2015 per dodici ore settimanali;
-2015/2016 dal 9-12-2015 al 31-08-2016 per dodici ore settimanali;
-2016/2017 dal 29-09-2016 al 13-11-2016 per ore diciotto settimanali;
- 2016/2017 dal 16-11-2016 al 31-08-2017 per ore diciotto settimanali;
- 2017/2018 dal 22-09-2017 al 31-08-2018 per diciotto ore settimanali;
- 2018/2019 dal 3-10-2018 al 31-08-2019 per diciotto ore settimanali;
- 2019/2020 dal 17-09-2019 al 31-08-2020 per diciotto ore settimanali;
- 2020/2021 dal 30-09-2020 al 31-08-2021 per diciotto ore settimanali;
- 2021/2022 15/09/2021 al 31/08/2022 per diciotto ore settimanali;
- 2022/2023 dall'8-09-2022 al 31-08-2023 per diciotto ore settimanali;
-2023/2024 dal 2-10-2023 al 30-06-2024 per sei ore settimanali;
pagina 2 di 9 -2023/2024 dal 2-10-2023 al 30-6-2024 per otto ore settimanali.
Ha precisato che tutti i rapporti erano stati instaurati a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, di fatto al fine di soddisfare un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria.
Ha dedotto poi l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato avvenuta in violazione del limite legale di 36 mesi e in difetto di indicazione delle ragioni giustificatrici del termine.
Ha censurato la condotta dell'amministrazione, evidenziandone il contrasto con la direttiva
1999/70/CE per come recepita nell'ordinamento italiano dal D.lgs. 368/2001, applicabile anche al pubblico impiego.
Ha esposto poi che le disposizioni prevedono che i contratti a termine siano sorretti da ragioni oggettive ovvero dalla sussistenza di esigenze datoriali temporanee.
Ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 26.1.2012, causa C-586/10 Kuchuk, secondo cui la nullità del contratto deriva non dalla ripetizione del contratto, ma bensì carenza di ragioni giustificatrici che giustifichino il ricorso alle assunzioni a termine.
Ha rilevato, inoltre, la contrarietà della condotta dell'amministrazione al disposto degli artt. 1223,
1225 e 1227 c.c..
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale subito avendo sempre prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, senza potere contare sulla comunità e sulla stabilità del rapporto di lavoro.
Ha richiamato su punto la disciplina dell'art. 36 comma 5 D.lgs. 165/2001 - per come novellato dal
D.L. 131/2024 – domandando la condanna dell'amministrazione alla corresponsione di €
43.368,72 a titolo risarcitorio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “in via principale dichiarare illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente per i motivi esposti in premessa. Condannare, per l'effetto, il
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente, da determinarsi ai sensi dell'art 36, comma 5, D.Lgs 165/2001, nella misura massima prevista di ventiquattro mensilità per un ammontare pari a € 43.368,72, tenuto conto della gravità della violazione emergente dalla durata del rapporto di lavoro e dal numero dei contratti a termine stipulati, o in quella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Con memoria di costituzione, il ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 eccependo, in primo luogo che, con la pronuncia n. 180/2017, la Corte d'Appello di Brescia aveva già escluso che i contratti di supplenza sottoscritti dalla ricorrente sino all'a.s. 2011/2012, configurassero un'ipotesi di abuso per come delineata in ricorso.
Nel merito, ha sostenuto in ogni caso di aver agito nel rispetto della normativa interna, di natura speciale, non derogabile dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 (infra- clausola 5), privo di efficacia auto-esecutiva.
Ha precisato come la normativa nazionale in materia di limiti massimi di utilizzo dello strumento della contrattazione a tempo determinato (il d.lgs. 368/2001 prima e il d.lgs. 81/2015 poi), fosse espressamente inapplicabile al personale scolastico.
Ha aggiunto che solo con l'art. 1, comma 131, l. 107/2015 era stato introdotto il limite massimo di
36 mesi, con riferimento alla durata complessiva dei contratti di lavoro del personale scolastico stesso;
tale norma, peraltro, era stata abrogata con l'art.
4-bis d.l. 87/2018, a fronte della consapevolezza del Legislatore della compatibilità del complessivo impianto di cui alla l. 107/2015 alle indicazioni della Corte di Giustizia.
Ha eccepito, nell'ipotesi di ritenuta incompatibilità della disciplina interna con il quadro europeo, il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo eventualmente essere convenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per omessa attuazione della direttiva.
Ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie.
In via riconvenzionale subordinata ha chiesto al Tribunale di specificare le norme di condotta violate dal nonché di indicare chiaramente le norme nazionali eventualmente da CP_1 disapplicare e di chiarire se sia ancora valida ed efficace la disciplina del reclutamento dei supplenti.
*
In adesione al principio di diritto già esposto dalla territoriale Corte d'Appello con sentenze nn.
162 del 13 settembre 2024 e 80 del 20 giugno 2024, da intendersi richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre dare atto come, con sentenza n. 180/2017 (all. E fasc. MIM) passata in giudicato tra le parti, la Corte d'appello di Brescia ha escluso la sussistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti a temine con riferimento ai servizi resi dalla ricorrente fino all'a.s.
2011/2012 precisando che “soltanto la prima categoria di supplenze (art.4, comma 1), su “organico di diritto”,
pagina 4 di 9 può essere illegittima e dar luogo al risarcimento del danno, qualora il supplente precario non venga immesso in ruolo.
La seconda e la terza categoria di supplenze (su organico di fatto), non può invece ritenersi illegittima in virtù della sola reiterazione dei contratti a termine (per i quali, sia in ragione della specialità del sistema delle supplenze scolastiche, sia per espressa previsione normativa, all'epoca, non valeva neppure il limite del 36 mesi – art.10, comma 4 bis, del d.lgs.368/2001-), ma occorre la prova, e prima ancora, l'allegazione di circostanze diverse e ulteriori, idonee a dimostrare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze.
Ebbene, la parte appellata ha svolto supplenze soltanto sino al 30 giugno e su organico di fatto e nel ricorso introduttivo di 1° grado, che, come è noto, cristallizza le domande e i fatti costitutivi alla base delle stesse, non vi è alcuna allegazione di circostanze di fatto diverse dalla mera reiterazione dei contratti di supplenza, idonee a dimostrarne la loro illegittimità”.
Ciò posto, quanto ai contratti di supplenza stipulati in data successiva, giova preliminarmente richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 26 novembre 2014 e altri (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 Per_1
e C-418/13), secondo cui: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ferma la configurabilità di un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimette al giudice nazionale la verifica circa l'effettività di detto abusivo utilizzo della fattispecie del contratto a termine limitatamente ai posti dell'organico di diritto in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure.
Ancora, con sent. n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo pagina 5 di 9 potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
Sempre la Consulta ha poi chiarito come, grazie alla legge n. 107/2015, l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato, conclusione indirettamente quanto autorevolmente confermata dalla decisione assunta dalla Commissione dell'UE di archiviare senza sanzioni e proprio proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta, la procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per la violazione della normativa europea in esame.
Con sentenza. n. 22552/2016, la Corte di cassazione ha poi ribadito che solo la reiterazione di contratti a termine nel settore scuola su posti dell'organico di diritto per oltre 36 mesi configura un illecito rilevante sul piano del diritto comunitario (e, quindi, nell'ordinamento interno), precisando di contro che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra”. CP_2
Sempre la Suprema Corte ha inoltre chiarito che la normativa del 2015 sopra richiamata ha cancellato l'illecito comunitario autorizzando il per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano CP_3 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico (art. 1, comma 95).
Va altresì evidenziato come il d. lgs. 59/2017 (successivamente modificato dalla legge n. 145/2018
e dalla legge n. 159/2019) abbia introdotto un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico, in virtù del quale:
- le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50% dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e
18);
pagina 6 di 9 - vanno indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali;
- i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale e che i vincitori, che non dovessero essere assunti nel biennio, mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi.
Tanto premesso, preme richiamare quanto argomentato e chiarito dalla Corte d'Appello secondo cui “la previsione nel sistema normativo posteriore alla entrata in vigore della L. 107 del 2015 (nel quale si collocano i contratti stipulati dalle parti) di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola, costituito come detto da concorsi periodici e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti, non ha escluso la necessità per il di fare ricorso alle supplenze, se del caso anche per l'intero anno scolastico;
Controparte_1 va infatti considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza se all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE rimangano scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì che vi sia sempre la necessità periodica per il di CP_1 attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte Così stando le cose e tenuto conto dei principi sopra richiamati, non è ravvisabile nel caso specifico alcun abuso dello strumento negoziale in quanto l'attività di insegnamento svolta dall'appellato sulla base di contratti a termine fino al
31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 124/1999 ha avuto una durata inferiore a 36 mesi, termine che, preme sottolineare, nonostante l'avvenuta abrogazione del comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015 sopra richiamato, è ritenuto dalla costante giurisprudenza idoneo a giustificare i rinnovi contrattuali fino a tre anni, lasso di tempo che
l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del D.lgs. n. 297/1994 sulla cadenza triennale dei futuri concorsi pubblici).”
(sent. 162/2024)
Applicando quindi i principi sopra richiamati al caso sub iudice, occorre in primo luogo rilevare che negli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 la ricorrente ha effettivamente svolto supplenze fino al 31 agosto e che, invece, nei restanti periodi ha svolto supplenze fino alla fine delle attività scolastiche in relazione a pagina 7 di 9 scoperture su organico di fatto (come peraltro già evidenziato anche nella richiamata pronuncia del
2017, intervenuta tra le parti con efficacia di giudicato).
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (Cfr. prod. 10 giugno 2025), emerge poi che per una delle classi di concorso della ricorrente (A28), per quanto di interesse ai fini di causa, sono state esperite le seguenti procedure concorsuali:
- D.D. 106 del 23 febbraio 2016 - Concorso per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- D.D. 85 del 1 febbraio 2018 - Concorso indetto ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lett. b) del
Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017;
- D.D. n. 499 del 28 aprile 2020 - concorso ordinario per il personale docente della scuola
Secondaria;
- D.D. n. 2765/2023 – concorso per titoli ed esami per l'accesso ai suoli di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Appare quindi provato per tabulas che l'Amministrazione, nei periodi come sopra precisati, ha bandito sistematicamente e con cadenza periodica procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche con riferimento alla classe di concorso di la quale, peraltro, Parte_1 nulla ha contestato rispetto all'effettiva indizione di concorsi per le classi A028 o A069 come indicati dalla documentazione prodotta in atti, essendosi piuttosto limitata a evidenziare come tale circostanza non fosse di per sé idonea a sanare l'abuso realizzato dalla PA.
In sintesi, a parere del Tribunale, la ricorrente: a) durante lo svolgimento dei servizi a tempo Cont determinato alle dipendenze del , ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ancor prima del superamento dei 36 mesi di Cont servizio su posto vacante e disponibile;
b) rispetto alla produzione documentale del , avente ad oggetto la serie dei concorsi banditi, non ha nemmeno specificato di avervi partecipato o meno e, in caso, le ragioni della eventuale mancata partecipazione.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni versa istanza disattesa o assorbita così dispone: pagina 8 di 9 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, 11 dicembre 2025
La Giudice
AL LA
pagina 9 di 9