Art. 6.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , destinato a corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, e' aumentato, per l'anno finanziario 1978, di lire 25 miliardi.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , destinato a corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, e' aumentato, per l'anno finanziario 1978, di lire 25 miliardi.