Sentenza 6 dicembre 2024
Massime • 1
La partecipazione del vice procuratore onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2024, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
04810-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Relatore UGO BELLINI Sent. n. sez. 1488/2024 UP 06/12/2024 VINCENZO PEZZELLA - R.G.N. 28534/2024 NA UI NG RI AR CI NO GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC AO nato a [...] il [...] SAC SRL EN SRL (GIÀ POLVEN.RE SRL) avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Lette le conclusioni delle parti ricorrenti CC AO, SAC s r.l. e EN s.r.l. (già POLVEN.RE s.r.l.) in persona dei rispettivi difensori i quali hanno depositato memorie difensive insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. -1. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 maggio 2021 il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica ha condannato AO CH alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto riconosciuta la colpevole, in coo- perazione colposa con CO CH (giudicato separatamente) e con Gae- tano CH (assolto in primo grado) «del reato di cui agli artt. 113 c.p., 589 comma 2 c.p. per avere, in cooperazione colposa fra loro, nelle rispettive qualità appresso specificate, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme specificatamente previste dal d.lgs. 81/98 in ma- teria di sicurezza sul lavoro, cagionato il decesso del lavoratore AN AD IU. In particolare: CC AO, in qualità di legale rappresentante della ditta SAC s.r.l., datore di lavoro del dipendente AN AD IU e affidataria dei lavori di ripristino della copertura dello stabilimento in titolarità della POL- VEN.RE. s.r.l., mediante posa in opera della guaina impermeabilizzante. ⚫ per violazione dell'art. 29 comma 1 d.lgs. 81/08, poiché non effettuava la valutazione dei rischi connessi ai lavori da eseguirsi sulla copertura per non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi in collaborazione con il RSSP, risultando altresì tale documento firmato da persona priva delle capacità e dei requisiti professionali previsti di cui all'art. 32 del citato decreto;
⚫ per violazione dell'art. 148 d.lgs. 81/08 per non essersi accertata, prima di procedere all'esecuzione dei lavori di copertura dello stabilimento, che lucernari, tetti e coperture avessero resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego e per avere omesso di predisporre misure di protezione collettiva obbligatoriamente previste per i lavori in quota, programmandole e de- scrivendole nel Piano Operativo di Sicurezza;
misure quali rete anticaduta, instal- lata all'intradosso della copertura, parapetti o apprestamenti fissi ai quali collegare linea vita su cui agganciare sistemi di protezione individuali, quali le cinture di sicurezza;
inoltre, il transito sulla copertura era difficoltoso essendo questa suddi- visa in quattro fasce intervallate da file di lucernai con passaggi sui soli canali di scolo aventi larghezza di cm 36 e, dunque, assolutamente inidonei al transito dei lavoratori: • per violazione dell'art. 115 d.lgs. 81/08 per non aver adottato, nei lavori in quota, data l'assenza di misure di protezione collettiva, idonei sistemi di protezione individuale idonei per l'uso, specifici e conformi alle note tecniche, atti a prevenire i rischi di caduta dall'alto; misure quali: guide o linee vita flessibili o rigide, imbra- cature, dispositivi di ancoraggio, cordini;
2 CC CO, in qualità di legale rappresentante della ditta POLVEN.RE s.r.l., proprietaria dello stabilimento ove si verificava l'infortunio e committente dei lavori. CC AN, in qualità di procuratore della prefata ditta, inquadrato in base all'art. 299 del d.lgs. 81/08 quale datore di lavoro di fatto o comunque dirigente con poteri decisionali;
⚫ violazione dell'art. 26 comma 2 d.lgs. 81/08, per non aver cooperato all'at- tuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'at- tività lavorativa oggetto di appalto e per non avere coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi an- che al fine di azzerare i rischi derivanti da interferenze tra i lavori delle diverse imprese presenti, omettendo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) completo che contemplasse anche le predette interferenze e analizzasse i sistemi di protezione e prevenzione rispetto a personale di altre ditte presenti nel sito;
• per violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. 81/08, per avere omesso di verificare e controllare l'idoneità tecnico-professionale, in relazione ai lavori da affidare, della ditta SAC s.r.l., esecutrice dei lavori di manutenzione, osservando le indicazioni e le modalità di cui all'allegato XVII al citato decreto. Segnatamente, AN AD IU era impegnato, insieme ad altri due operai, ad effettuare la posa in opera di primer e guaina sulla copertura del ca- pannone utilizzando bombole di gas per riscaldare la guaina e fusti di primer;
sic- ché, mentre era intento a completare la posa in opera di primer in una piccola porzione di copertura, nel transitare su un canale di scolo posto tra le fine dei lucernai, perdeva l'equilibrio e cadeva contro un lucernaio il quale, essendo in ple- xiglass, si sfondava determinando la caduta del lavoratore che, stante l'assenza di misure di protezione sia collettiva che individuale, precipitava da un'altezza di 7.50 metri circa e si schiantava violentemente sul pavimento in cemento posto all'in- terno del capannone, riportando lesioni personali di una gravita tale ("politrauma da precipitazione") da determinarne repentinamente il decesso;
nell'Aquila, loca- lità Bazzano, il 11.5.2015». Con la medesima sentenza veniva dichiarata la responsabilità amministrativa della SAC s.r.l. e della POLVEN.RE s.r.l., che venivano condannate, ciascuna di esse, al pagamento della sanzione pecuniaria di 70.000 euro in relazione all'illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a), 65, 25 septies comma 2 d.lgs. 231/01, perché « mediante interesse e vantaggio - costi- tuito dai costi relativi alla sicurezza e alla tutela della salute sul lavoro per un importo non inferiore ad euro 5.000,00 - dal delitto di cui agli artt. 113 c.p., 589 c.p., in danno del lavoratore AN AD IU, contestato nel procedimento 3 penale n 1267/2015 RGNR, commesso da CH AO e CH AN, nelle rispettive qualità, come da capo di imputazione che precede)». La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti AO CH e dagli enti responsabili di illecito ammini- strativo SAC s.r.l. e EN s.r.l. (già POLVEN. RE. S.r.l.), in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute a AO CH le circostanze atte- nuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto la condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione riconoscendole i benefici della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena;
riconosciuta, oltre a quella di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/01, anche la diminuente di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) d.lgs. 231/01, ha rideterminato la sanzione pecuniaria per la SAC s.r.l. e la POLVEN.RE s.r.l. (ora EN s.r.l.) in € 15.450 per ciascuna di esse. La Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. • AO CH (Avv. Vincenzo Di Girolamo) Ricostruiti in premessa la vicenda processuale e il contenuto delle decisioni di merito, con un primo motivo la ricorrente denuncia nullità delle sentenze di primo e secondo grado in ragione della partecipazione al processo di primo grado, in rappresentanza della pubblica accusa, di vari viceprocuratori onorari. Si tratta di un motivo che era stato sottoposto ai giudici del gravame del merito richiamando il divieto, contenuto nell'art. 17, comma 3, d.lgs. 116/2017, previsto per la trattazione di processi relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 cod. proc. pen., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le deleghe rilasciate dal Procuratore della Repubblica nel caso che ci occupa, secondo la tesi che si propone in ricorso, sarebbero dunque irrime- diabilmente e radicalmente invalide. Si censura la risposta che a tale motivo ha fornito la Corte territoriale che ha richiamato un orientamento giurisprudenziale, qual è quello di cui è parte la sen- tenza 22555/2017 che, ad avviso del ricorrente, appare irrispettoso del dato nor- mativo e della più recente esegesi giurisprudenziale. Si ribadisce che ci si troverebbe di fronte ad un difetto di partecipazione del pubblico ministero, con violazione dell'articolo 178, comma 1 lettera b, cod. proc. pen., comma, rilevabile nei modi e nei termini di cui all'articolo 180 cod. proc. pen. giusto il disposto di S.U. 13716/2011. 4 Si sottolinea il mutato scenario normativo laddove, fino alla novella normativa del 2017, la delega di funzioni al viceprocuratore onorario era disciplinata dall'ar- ticolo 72, comma 3, O.G. che stabiliva "criteri" per cui determinate materie non dovessero essere delegate ai viceprocuratori onorari, mentre con l'entrata in vi- gore del decreto legislativo 116/2017 si è passati dall'indicazione di meri criteri ad un vero e proprio divieto ("può svolgere" (...) "ad esclusione di"). Sottolinea che la recente giurisprudenza di legittimità (Sez 4 n. 17680/2024), pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'eccezione e pur rilevato che la dedotta violazione di legge non ha ad oggetto l'iniziativa del pub- blico ministero nell'esercizio dell'azione penale bensì la sua partecipazione al di- battimento, ha affermato che si tratta di una nullità a regime intermedio rilevabile ai sensi dell'articolo 178, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., nullità che avrebbe dovuto essere dedotta nei modi ed entro i termini previsti dall'articolo 180 cod. proc. pen., vale a dire con l'atto d'appello, subito dopo la deliberazione della sen- tenza di primo grado, ed è stata invece dedotta con eccezione tardiva soltanto in sede di ricorso per cassazione.Si evidenzia che, d'altronde, con riferimento alta parallela disciplina delle attività giurisdizionali delegabili ai giudici onorari, la giu- risprudenza di legittimità ha compiuto una evoluzione esegetica simile a quella propugnata nel presente ricorso, sulla base di ragioni identiche rispetto a quelle sin qui enunciate (il richiamo è ai dicta di sez. 3 n. 39119/2023). La sentenza impugnata, e quella emessa in primo grado, dovranno quindi per il ricorrente essere dichiarate nulle. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ritenuta posizione di garanzia della ricorrente. La Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'impugnazione relativo all' esclu- sione di profili di colpa ascrivibili a AO CH sulla base di una motivazione viziata dall'omissione di alcuni dati rilevanti, specificatamente indicati in appello, da cui è derivata la violazione della normativa sostanziale in tema di colpa. L'unico tema affrontato dalla sentenza di secondo grado, infatti, è quello re- lativo alla sussistenza di una responsabilità del datore di lavoro anche nelle ipotesi in cui, in concreto, i poteri giuridici siano esercitati da un terzo (datore di lavoro di fatto). Così argomentando, però, la Corte d'Appello ha omesso di confrontarsi con altri e rilevanti temi sollevati con l'impugnazione, capaci di disarticolare la (parziale) argomentazione di secondo grado, quali l'estraneità dell'imputata all'ini- ziativa che determinò l'invio degli operai presso il capannone industriale, l'estra- neità delle attività realizzate dal lavoratore rispetto alle mansioni inerenti al rap- porto di lavoro, disciplinate dal contratto del 15.12.2014, l'oggetto del contratto di appalto che legava la SAC s.r.l. e la POLVEN RE s.r.l., relativo a lavorazioni radicalmente diverse da quelle effettuate dai lavoratori il giorno dell'infortunio, il 5 र्च fatto che il giorno in cui si verificò l'infortunio i lavoratori avrebbero dovuto essere riposo, in virtù di ordinanza del Sindaco per l'imminente adunata nazionale degli Alpini. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e omessa moti- vazione in ordine alla dedotta abnormità del comportamento del lavoratore e sull'interruzione del nesso di causa. La tesi difensiva, anche qui, si fondava e si fonda sulla natura delle lavorazioni eseguite: manutenzione straordinaria di un solaio, nonostante le mansioni affidate ai dipendenti fossero quelle della manuten- zione ordinaria di un giardino.
2.1. La difesa dell'ente, SAC s.r.l., con riferimento alla affermazione della re- sponsabilità amministrativa, ha articolato un primo motivo di ricorso del tutto ana- logo a quello proposto da CC AO nel secondo motivo di ricorso nel quale ha contestato la posizione di garanzia della CC e ha rilevato l'estraneità delle attività che avevano dato luogo all'infortunio all'oggetto del contratto inter- venuto tra le due società, con riferimento alla responsabilità dell'imputata in rela- zione al reato presupposto. Con una seconda articolazione deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al reato presupposto, assumendo la interruzione del rapporto di causalità materiale in ragione del comportamento abnorme del lavoratore. Con una terza articolazione denuncia vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento alla ricorrenza del riconosciuto interesse e vantaggio della società, con particolare riferimento al risparmio di spesa assicurato dalla rinuncia a sistemi di sicurezza collettivi. Con una quarta articolazione si duole di vizio motivazionale in ragione della mancata ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett.a) L.231/2001, in ragione del riconosciuto integrale risarcimento del danno.
2.2. La difesa dell'ente, Ventuno s.r.l. già Polven. Re s.r.l., in relazione alla riconosciuta responsabilità amministrativa dell'ente, con un primo motivo di ri- corso deduce violazione degli artt. 6, 7 e 8 D. Lgs. 231/2001 in relazione alla sus- sistenza del reato presupposto in capo al datore di lavoro "di fatto" CH Lu- dovico in cooperazione con l'amministratore della soc. SAC s.r.l., in mancanza della prova di una qualsiasi responsabilità, sia pure incidentalmente accertata nei suoi confronti, quale legale rappresentante della azienda ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si assume violazione di legge con riferimento all'art.5 D.Lgs.vo 231/2001 cin punto del profilo soggettivo (interesse e vantaggio) cui la condotta omissiva contestata avrebbe dovuto tendere, tenuto conto dell'ec- centricità del contratto di appalto stipulato tra le due società rispetto alle opere di straordinaria manutenzione realizzate, cui si riferiva l'obbligo di predisposizione di 6 ヤ misure provvisionali o sistemi di sicurezza e prevenzione collettivi, della accertata presenza di dispositivi di sicurezza individuali e della mancanza di qualsiasi profilo finalistico nella condotta del rappresentante dell'ente committente, la cui respon- sabilità non poteva esaurirsi nell'accertamento di una condotta omissiva, even- tualmente incidente sul versante penale. Con una terza articolazione deduce falsa applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2, lett. a), D.Lgs.vo 231/2001 con riferimento al computo della sanzione ammini- strativa, per ragioni analoghe a quelle rappresentate dall'ente SAC s.r.l.
3. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AO Spec- chio con cui si assume la nullità degli atti del giudizio di primo grado per il fatto che la pubblica accusa è stata rappresentata da un viceprocuratore onorario, in ragione della tardività della deduzione della relativa eccezione.
2. Ed invero, come risulta ex actis, cui questa Corte ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta, la pubblica accusa è stata rappresentata da un viceprocuratore onorario. Si tratta di udienze celebrate nella piena vigenza dell'art. 17, d.lgs. 116/2017 recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giu- dici di pace, nonché della disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in ser- vizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" in vigore dal 15/08/2017, il cui comma 32 prevede che: « Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in com- posizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la preven- zione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato profes- sionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: a) nell'u- dienza dibattimentale;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale». È indubbio, dunque, che, in ragione del reato di cui all'imputazione (art. 589 del Codice penale commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli 7 infortuni sul lavoro), il viceprocuratore onorario non potesse essere delegato, com'è, invece avvenuto. Come si legge a pag. 5 della sentenza impugnata l'appello proposto nell'inte- resse di CH AO vedeva dedotto, quale primo motivo, la nullità della sen- tenza ex art. 178, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., in quanto in violazione dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 116/2017 l'accusa era stata sostenuta in primo grado da un viceprocuratore onorario su delega del Procuratore della Repubblica». A tale profilo di doglianza, la Corte aquilana ha risposto che: «va esclusa la nullità della sentenza per la partecipazione al giudizio, su delega del Procuratore della Repubblica, di un viceprocuratore onorario. Sul punto deve osservarsi che la partecipazione al processo per le funzioni di Pubblico Ministero di viceprocuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'ordinamento giudiziario costituisce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità (cfr. sul punto, Cass. 22555/17)».
3. Orbene, ad avviso del Collegio sussiste in tale risposta motivazionale l'error iuris lamentato dall'imputata AO CH, ma che la violazione di legge in cui è incorso il giudice di merito non è in grado di travolgere la complessiva valuta- zione di infondatezza del motivo di ricorso in ragione della tardività con cui il vizio, di cui si dirà oltre, è stato dedotto. Ed invero, la Corte aquilana non ha considerato il differente contenuto pre- cettivo dell'art. 72, comma 3 Ord. giudiziario (R.D. n. 12/1941), a seguito dell'ul- tima modifica ex art. 58 L. 16 dicembre 1999 n. 479, rispetto a quanto previsto dall'art. 17, comma 3 del d.lgs. 116/2017. La norma previgente prevedeva che: Nella materia penale è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale». Orbene, risulta di tutta evidenza l'innovazione normativa realizzatasi con l'en- trata in vigore del d.lgs. 116/2017, che ha determinato una radicale modifica della disciplina: si è passati dal riferimento ad un mero «criterio» ad un vero e proprio divieto ("può svolgere" "ad esclusione di quelli …..”). Nella vigenza dell'art. 72, comma 3 R.D. 12/1941 veniva indicato al pubblico ministero togato un criterio per la delega delle proprie funzioni ai viceprocuratori onorari in dibattimento. Il che ha consentito, nella vigenza di quella norma, che si formasse un consolidato orientamento giurisprudenziale, che comprende la sen- tenza n.22555/2017, citata a pag. 9 del provvedimento impugnato, per cui la par- tecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 ord. giud., costitui- sce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità (da ultimo, Sez. 3, n. 4627 8 del 2022, non mass. Sez. 6, n. 22555 del 05/04/2017, Pascale, Rv. 270154; Sez. 4, n. 32279 del 23/06/2009, Russotti, Rv. 244864). Si è infatti affermato in tali pronunce che vale ad eliminare ogni ipotesi di nullità, ex art. 178 c.p., lett. b), l'espressa previsione dell'art. 33 cod. proc. pen., comma 2 che esclude che pos- sano considerarsi attinenti alla capacità del giudice la "assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici". Si è affermato in quelle pronunce che trattasi di prin- cipio affermato per i giudici ma, a maggior ragione, applicabile al pubblico mini- stero per il quale, peraltro, l'art. 178, lett. b) cod. proc.pen, si esprime in termini diversi rispetto alle condizioni di capacità del giudice, prevedendo la nullità di or- dine generale esclusivamente a fronte dell'inosservanza delle disposizioni concer- nenti l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al proce- dimento. Peraltro, il precedente orientamento giurisprudenziale (che escludeva la sus- sistenza di ipotesi di nullità), si fondava sull'interpretazione letterale dell'art. 72, comma 3, Ord. giudiziario. Si affermava infatti che «l'espressione "è seguito il criterio" piuttosto che un comando, come tale inderogabile, sembra adombrare la sollecitazione a conformare la condotta di delega di funzioni a criteri di conteni- mento nell'indispensabile. Se il legislatore avesse voluto comandare una certa condotta non solo avrebbe modificato il primo comma dell'art. 72 ordinamento giudiziario, quanto meno la lettera a) che, invece, pone una regola secca: "a) nell'udienza dibattimentale...", senza alcuna limitazione;
ma avrebbe, quanto meno, esplicitato nella parte introduttiva dell'articolo in esame quella limitazione che, invece, si è indotto a formulare nell'ultimo comma≫ (così Sez. 4, n. 2361 del 11/04/2000, Del Gallo, Rv. 216489 - 01, poi richiamata dalle successive pronunce che hanno affrontato il tema). In altri termini, secondo tale orientamento, vi sa- rebbe stata un'ipotesi di nullità se legislatore avesse usato un'espressione di- versa dal "criterio", «esplicitando nella parte introduttiva dell'articolo in esame quella limitazione» alle funzioni delegabili ai viceprocuratori onorari. Ebbene, proseguendo sul medesimo crinale dell'interpretazione letterale della norma, la riforma del 2017 ha dettato un mutamento lessicale nella disciplina della partecipazione al procedimento dei P.M. L'art. 17 cit., infatti, pur ricalcando l'art. 72 Ord. giudiziario, ha abbandonato ogni riferimento ai "criterio" e contiene, espressamente e proprio nella parte introduttiva dell'articolo, l'esclusione dei pro- cedimenti in cui le funzioni di P.M. possono essere delegate ai vice procuratori onorari: nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocra- tica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590 sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega [...j». 9 Appare evidente, allora, che non vi sia perfetta continuità normativa, bensì, quantomeno dal 2017, il legislatore abbia inteso, esplicitamente, escludere deter- minati procedimenti da quelli in cui può esservi delega da parte del Procuratore della. Repubblica. Tale mutato scenario normativo, come ricorda il difensore ricor- rente, è stato già colto dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto ap- pena affermato. Condivisibilmente, infatti, Sez 4 n. 17680 del 26/3/2024, D'Antonio, non -il cui dictum il Collegio condivide ed intende ribadire pur rilevato che mass. - la dedotta violazione di legge non ha ad oggetto l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale bensì la sua partecipazione al dibattimento, ha affermato che si tratta di una nullità a regime intermedio ai sensi dell'articolo 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
5. Nemmeno pare più conferente il richiamo che la ricordata giurisprudenza che si riferiva all'art. 72 Ord. giudiziario operava alla disciplina di cui all'art. 33 cod. proc. pen. Va infatti considerato che -anche ammettendo che possa efficacemente compiersi un parallelismo tra la disciplina sulla capacità del giudice e quella sulla capacità del Pubblico Ministero - la giurisprudenza di legittimità con riferimento ai giudici onorari di tribunale ha già compiuto un'evoluzione esegetica simile a quella propugnata nel ricorso per i viceprocuratori onorari propendendo addirittura per un'ipotesi di nullità assoluta. Giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato il principio che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023 M. Rv. 285112 01; principio ribadito da Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, - Cambio, Rv. 286678 – 01); mentre Sez. 6, n. 35857 del 10/09/2024, Rv. 286975 - 01 ha affermato che la violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi, estranei a tale elenco. Tale evoluzione si fonda proprio sulle innovazioni normative introdotte con il d.lgs. n. 116/2017, con il quale «è stata dettata una disciplina organica della ma- gistratura onoraria che ha delineato uno statuto unico della stessa, applicabile ai 10 giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inse- rendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
è stata, poi, prevista l'intrinseca temporaneità dell'inca- rico, e si è provveduto alla riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e, per quanto qui di rilievo, alla rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari» (così Sez. 3 n. 39119/2023).
6. Se, quindi, errata è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconduce la partecipazione del viceprocuratore onorario al giudizio di primo grado ad una mera irregolarità per un eccesso di delega, non comportante alcun vizio patologico, vertendosi invece in una inosservanza di un divieto di partecipa- zione del pubblico ministero non togato al dibattimento, che gli è preclusa per legge e quindi, ricorrendo nella specie la ipotesi di cui all'art. 178, comma 1 lett.b) cod. proc.pen., e in tal senso deve essere rettificata la motivazione della sentenza impugnata, nella specie la relativa nullità non è stata dedotta nei termini indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc.pen. e quindi la eccezione, formulata nei motivi di appello deve ritenersi intempestiva.
6.1. Invero la delega che ha autorizzato il viceprocuratore onorario a rappre- sentare la pubblica accusa nel giudizio di primo grado, seppure con la continuità e la progressione delle udienze in cui si è articolato il dibattimento e delle attività processuali in esse sviluppate, non può che essere misurata, una volta ricono- sciuta la patologia della fonte della investitura, con le singole attività processuali officiate, promosse e realizzate dal vice procuratore onorario illegittimamente in- vestito e, conseguentemente con il compimento degli atti processuali che ne defi- & Lys niscono la partecipazione. D'altro canto, l'art. 17 comma 3 del 13 luglio 2017 n.116 è molto puntuale nell'indicare le fasi processuali e le singole attività che "il vice- procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina l'attività...", evidenziando in termini del tutto univoci che la procura as- sume rilievo non già come strumento di incardinamento del magistrato non pro- fessionale nell'ufficio del PM, bensì quale mezzo funzionale al compimento di at- tività processuali coordinate dal pubblico ministero professionale.
6.2. Sotto diverso profilo la parte ricorrente si limita a contestare la parteci- pazione al giudizio di un magistrato non professionale nella veste di viceprocura- tore onorario, ma non contesta l'esistenza di una delega presente agli atti del giudizio, né assume di non avere avuto cognizione che la funzione di rappresen- tante della pubblica accusa sia stata esercitata da un viceprocuratore onorario nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado. Sul punto soccorre comunque la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mancata esibizione della delega 11 (al pari della mancata allegazione) non determina una nullità di ordine generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità, con la conseguenza che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria, che nella specie il ricorrente non ha fornito (cfr., Sez. 2, n. 502 del 6/11/2024, dep. 2025, Nafi, non mass., Sez. 5, n. 24004 del 18/03/2014, Campanile, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 32728 del 13/05/2010, Bubba, Rv. 248415 01; Sez. 4, n. 24043 del 09/03/2004, Gennaro, Rv. 228579 01; Sez. 5, n. 10523 del - 27/05/1999, Lucà, Rv. 214402-01).
6.3. Orbene, nel delineare il regime di deducibilità delle nullità di ordine ge- nerale e di quelle relative, fissando termini previsti a pena di decadenza, l'art. 182 cod. proc. pen., dispone che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, imme- diatamente dopo. Negli altri casi, ovvero se la parte non vi assiste, la nullità deve essere eccepita entro i più ampi termini di cui agli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. Secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice, la regola secondo cui la parte che vi assiste deve eccepire la nullità (ove non sia possibile prima), immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido, ha applicazione prioritaria rispetto a quella contenuta nell'art. 180 cod. proc. pen., per come si desume dalla clausola di riserva contenuta nel comma 2 dell'art. 182 (Sez. 5, n. 11715 del 21/02/2023, Natale, non mass., proprio in relazione ad una nullità de- rivante dalla partecipazione di un viceprocuratore onorario privo di delega;
Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, De Stefano, Rv. 249005 - 01). Né si richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, bastando la presenza del difensore (anche d'ufficio) per farne discendere l'onere di eccepire la nullità prima del com- pimento dell'atto nullo, o subito dopo (Sez. 1, n. 22259 del 17/04/2024, Gagliardi, non mass.; Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Farano, Rv. 284916 – 01).- Nel caso in esame la dedotta nullità si è verificata in udienza, alla presenza del difensore dell'imputato il quale, non sollevando alcuna eccezione, è decaduto dalla facoltà di proporre l'eccezione ai sensi degli artt. 182 e 183 cod. proc.pen.
7. I residui motivi di ricorso, afferenti alla affermazione di responsabilità della CH, sono inammissibili, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e manifestamente infondati. Invero, seppure formalmente volti a dedurre un travi- samento della prova, tendono invero a proporre una diversa valutazione delle emergenze probatorie e sono pertanto improponibili in sede di legittimità. Occorre infatti precisare che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia 12 un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della stessa e quello tratto dal giudice, con con- seguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione o dell'atto (in tal senso Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406-01). Inoltre, il giudice di legittimità può rilevare il dedotto travisamento solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche ca- rattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legitti- mità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in moti- vazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575-01). Nel caso in esame le doglianze difensive, per cui dovrebbe escludersi la re- sponsabilità dell'imputata in quanto il contratto di appalto tra Sac srl e la Polven. Re srl aveva ad oggetto lavorazioni diverse da quelle effettuate il giorno dell'infor- tunio nel quale, peraltro, i lavoratori avrebbero dovuto essere a riposo, sono as- sertive e comunque disattese dalla Corte di appello che ha evidenziato che la Spec- chio, benchè datrice di lavoro, si era completamente disinteressata dello svolgi- mento dell'attività, permettendo al padre, in assenza di delega formale, di eserci- tare le funzioni direttive e omettendo di adempiere ai propri doveri di controllo e di vigilanza al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, con conseguente sua responsabilità in ordine al non corretto svolgimento delle lavorazioni e alla man- cata adozione di misure di prevenzione.
7.1. Correttamente poi sono stati esclusi profili di abnormità nella condotta del lavoratore che si era recato sulla copertura del capannone al fine di eseguire le specifiche lavorazioni che, nel totale disinteresse della CC, gli erano state assegnate, in assenza di alcun presidio idoneo ad impedire cadute dall'alto. De- vono escludersi quindi evenienze esorbitanti rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata risulta coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legitti- mità per cui in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccen- trico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posi- zione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, Rv. 284237 -01). Invero, anche recentemente, la Corte di cassazione ha ribadito che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavo- ratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del 13 garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento impru- dente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
8.Infondate sono altresì le doglianze articolate dagli enti. In relazione al reato presupposto, ai fini del riconoscimento della responsa- bilità amministrativa degli enti SAC s.r.l. e Polven. Re s.r.l., sono state già disattese le analoghe censure articolate dalla difesa della CC. Con riferimento alla responsabilità di CC CO, la sua posizione di garanzia non è stata ritenuta dai giudici di merito, come si assume nel ricorso POLVEN.RE, di mero datore di lavoro di fatto delle maestranze coinvolte nel sini- stro, ma la stessa emerge come quella di sostanziale dominus della complessiva operazione negoziale che aveva dato luogo all'appalto delle opere alla SAC s.r.l., in cui CC CO figurava quale legale rappresentante della POLVEN.RE, società committente, quindi quale soggetto cui erano anche riferibili gli obblighi di coordinamento e informazione sui pericoli connessi al luogo di lavoro e, promi- scuamente, quale soggetto che impartiva le direttive ai lavoratori della impresa appaltatrice con evidente ingerenza nell'appalto, come emerso dall'istruttoria di- battimentale. Orbene, accertate le responsabilità della ricorrente e, seppure in via inciden- tale, del padre della stessa, CH CO (cfr. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Rv. 274320 - 03), nonché le gravi carenze organizzative delle società Sac srl e Polven Re srl, consistite nella mancata predisposizione di presidi di sicu- rezza collettivi, diversi da quelli individuali, non idonei a tutelare i lavoratori, cor- rette appaiono le determinazioni della Corte di appello in ordine alla responsabilità degli enti in considerazione del risparmio di spesa ottenuto. Risulta quindi corret- tamente applicato il principio secondo il quale non assume rilevanza il fatto che il risparmio di spesa, sicuramente giuridicamente apprezzabile, possa non essere stato ingente, atteso che la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in con- siderazione dell'esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di le- sioni personali gravi. Ciò nel solco del consolidato dictum della giurisprudenza di questa Corte che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'in- teresse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza 14 P determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (Sez. 4, n. 24697 del 20/4/2016, Mazzotti ed altro, Rv. 268066; Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi, Rv. 268065).
9. Infondate sono, infine le doglianze degli enti con le quali si assume viola- zione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata riduzione del quantum della sanzione applicata agli enti. Pur avendo la Corte di appello erro- neamente richiamato l'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, che fa riferimento all'ipotesi in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del comma 2, mentre nel caso di specie sono state riconosciute le attenuanti di cui al comma 1, lett. a) e al comma 2, lett. a), stesso decreto (cfr. pag. 16 sentenza), risulta correttamente applicato il disposto di cui all'art. 63 ultimo comma, cod. pen., che disciplina l'applicazione delle diminuzioni di pena in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale. La Corte di appello ha infatti applicato la pena meno grave riducendo la sanzione della metà e spiegando le ragioni per cui non ha ritenuto possibile una ulteriore diminuzione, tra cui assume particolare rilevanza la gravità delle omissioni accertate a carico degli enti sia in ragione dell'assoluta carenza di presidi antinfortunistici, sia in ragione del complessivo deficit organizzativo, nell'ambito di lavorazioni che vedevano l'accentramento in un'unica figura delle funzioni di committenza, direzione, controllo e vigilanza delle opere appaltate, ca- ratterizzate dalla mancata previsione programmatica (DUVRI) dei rischi interfe- renziali. I ricorsi vanno pertanto disattesi e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 dicembre 2024 Il Presidente estensore تا"po Bellin Ugo Bellini DEPOSITATO IN CANCELLERIA V 6 FEB. ZUZ3 oggi Il Funzionarly Giudiziari franc Catenazzo 15