Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2024, n. 4810
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Sentenza 6 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1488/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa dal giudice Ugo Bellini. Le parti ricorrenti, un legale rappresentante e due società, contestavano la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva confermato la condanna per omicidio colposo e responsabilità amministrativa in relazione a un infortunio mortale sul lavoro. Le richieste delle parti vertevano sulla nullità delle sentenze di primo e secondo grado, sostenendo che la pubblica accusa fosse stata rappresentata da un viceprocuratore onorario, in violazione della normativa vigente, e sull'erronea attribuzione di responsabilità, ritenendo che il comportamento del lavoratore fosse abnorme e avesse interrotto il nesso causale.

La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che la partecipazione del viceprocuratore onorario, sebbene irregolare, non avesse comportato nullità, poiché l'eccezione era stata sollevata tardivamente. Inoltre, ha confermato la responsabilità del legale rappresentante e delle società, evidenziando la loro posizione di garanzia e le gravi omissioni in materia di sicurezza sul lavoro. La Corte ha sottolineato che la condotta del lavoratore non era tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro, in quanto le misure di sicurezza necessarie non erano state adottate. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme sulla sicurezza e sulla responsabilità penale e amministrativa, confermando l'importanza della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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Massime1

La partecipazione del vice procuratore onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2024, n. 4810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4810
    Data del deposito : 6 dicembre 2024

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