Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 26805
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Sentenza 29 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 29 maggio 2024. Le parti coinvolte nel procedimento sono un indagato e il Pubblico Ministero. L'indagato ha contestato la legittimità del sequestro preventivo di una somma di denaro, sostenendo che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse insufficiente e che non fosse stata adeguatamente considerata la sua situazione economica, che giustificherebbe la detenzione della somma sequestrata. Inoltre, ha sollevato questioni relative alla composizione del collegio giudicante, evidenziando la presenza di un giudice onorario di pace, in violazione delle disposizioni legislative.

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità assoluta del provvedimento impugnato per la violazione delle norme che regolano la composizione del collegio del Tribunale del Riesame. Ha argomentato che la presenza di un giudice onorario di pace in tale collegio costituisce una limitazione alla capacità del giudice, generando una nullità rilevabile d'ufficio. Pertanto, l'ordinanza è stata annullata senza rinvio, con la disposizione di trasmettere gli atti per un nuovo giudizio al Tribunale di Belluno. La Corte ha sottolineato che, sebbene viziata, l'ordinanza non fosse inesistente, mantenendo così l'efficacia della misura cautelare.

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Massime1

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 26805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26805
    Data del deposito : 29 maggio 2024

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