Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1104
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 274, 292, 291, 178 c.p.p. - Esigenza probatoria e interrogatorio preventivo

    La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale della Libertà riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, anche in relazione alle condotte dei coindagati, e ha confermato la legittimità della decisione di non procedere all'interrogatorio preventivo data la complessità dei reati contestati e la pluralità degli indagati, applicando la deroga prevista dalla legge.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione - Intraneità dell'indagato al reato associativo e fiscale

    La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile in quanto inerente a valutazioni di merito precluse in sede di legittimità e fondato su una generica contestazione del materiale probatorio, senza evidenziare vizi evidenti nella motivazione del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1104
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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