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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8820 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28300/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa DA VA, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (C.F: ) rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
SA e IV BO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto SA in Lecco alla P.zza Manzoni n. 23 e, quindi presso gli indirizzi telematici dei difensori e Email_1 Email_2
OPPONENTE E
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
IC OM e IV Di RI, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_3
OPPOSTA Nonché
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
IV Di RI e IC OM, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore
Email_3
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 18 novembre 2025 da ritenersi integralmente richiamato
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la signora ha chiesto l'emissione di Controparte_1 un decreto ingiuntivo nei confronti della signora per l'importo di euro 82.666,66, oltre Parte_1 interessi di mora, quale quota di un debito del signor nel quale era subentrata, per la quota Parte_2 di un terzo, l'erede Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 9388/2023 del 22 maggio 2023 il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma indicata, oltre interessi e spese processuali. Parte_1
pagina 1 di 2 ha proposto opposizione, contestando la fondatezza della domanda di pagamento e Parte_1 chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il fratello e proponendo CP_2 diverse domande in via riconvenzionale.
La società opposta si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, ribadendo il proprio diritto al pagamento dell'importo ingiunto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il signor si è costituito in giudizio CP_2 contestando la fondatezza delle domande proposte nei confronti.
In seguito a numerosi rinvii determinati dalla pendenza di trattative, è stata fissata l'udienza del 18 novembre 2025 per la comparizione delle parti e nel corso dell'udienza i procuratori hanno precisato le conclusioni dichiarando, rispettivamente, di rinunciare al decreto ingiuntivo (parte opposta), di rinunciare all'opposizione e agli atti nei confronti del terzo (parte opponente) e di accettare la predetta rinuncia (terzo chiamato), con integrale compensazione delle spese. All'esito di tali dichiarazioni, il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Tanto premesso, dalle dichiarazioni delle parti è emersa l'intervenuta cessazione della materia del contendere - fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio - che consegue al sopravvenuto venire meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso e va dichiarata anche d'ufficio (tra le altre, Cass., 25 marzo 2010 n. 7185 e Cass., ordinanza, 19 febbraio 2020 n. 4167). Si tratta di una pronuncia di natura processuale, che può essere dichiarata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, e postula il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio e ad una decisione nel merito (tra le altre, Cass., Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463; Cass., 11 aprile 1995 n. 4151 nonchè Cass., SS.UU. 18 maggio 2000 n. 368; Cass., Ordinanza, 31 ottobre 2023 n. 30251), come certamente è avvenuto nel caso in esame alla luce di quanto dichiarato dai procuratori delle parti nel corso dell'udienza odierna. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti e il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato (cfr. Cass. 22 maggio 2008 n. 13085; Cass., 17 ottobre 2011 n. 21432).
Le spese di lite vengono interamente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9388\2023 emesso in favore di con la chiamata in causa di Controparte_1
così provvede: CP_2
a. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9388\2023 del 22 maggio 2023; b. compensa le spese di lite. Così deciso a Milano, 18 novembre 2025
Il giudice
DA VA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa DA VA, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (C.F: ) rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
SA e IV BO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto SA in Lecco alla P.zza Manzoni n. 23 e, quindi presso gli indirizzi telematici dei difensori e Email_1 Email_2
OPPONENTE E
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
IC OM e IV Di RI, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore Email_3
OPPOSTA Nonché
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
IV Di RI e IC OM, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore
Email_3
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 18 novembre 2025 da ritenersi integralmente richiamato
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la signora ha chiesto l'emissione di Controparte_1 un decreto ingiuntivo nei confronti della signora per l'importo di euro 82.666,66, oltre Parte_1 interessi di mora, quale quota di un debito del signor nel quale era subentrata, per la quota Parte_2 di un terzo, l'erede Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 9388/2023 del 22 maggio 2023 il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma indicata, oltre interessi e spese processuali. Parte_1
pagina 1 di 2 ha proposto opposizione, contestando la fondatezza della domanda di pagamento e Parte_1 chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il fratello e proponendo CP_2 diverse domande in via riconvenzionale.
La società opposta si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, ribadendo il proprio diritto al pagamento dell'importo ingiunto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il signor si è costituito in giudizio CP_2 contestando la fondatezza delle domande proposte nei confronti.
In seguito a numerosi rinvii determinati dalla pendenza di trattative, è stata fissata l'udienza del 18 novembre 2025 per la comparizione delle parti e nel corso dell'udienza i procuratori hanno precisato le conclusioni dichiarando, rispettivamente, di rinunciare al decreto ingiuntivo (parte opposta), di rinunciare all'opposizione e agli atti nei confronti del terzo (parte opponente) e di accettare la predetta rinuncia (terzo chiamato), con integrale compensazione delle spese. All'esito di tali dichiarazioni, il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Tanto premesso, dalle dichiarazioni delle parti è emersa l'intervenuta cessazione della materia del contendere - fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio - che consegue al sopravvenuto venire meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso e va dichiarata anche d'ufficio (tra le altre, Cass., 25 marzo 2010 n. 7185 e Cass., ordinanza, 19 febbraio 2020 n. 4167). Si tratta di una pronuncia di natura processuale, che può essere dichiarata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, e postula il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio e ad una decisione nel merito (tra le altre, Cass., Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463; Cass., 11 aprile 1995 n. 4151 nonchè Cass., SS.UU. 18 maggio 2000 n. 368; Cass., Ordinanza, 31 ottobre 2023 n. 30251), come certamente è avvenuto nel caso in esame alla luce di quanto dichiarato dai procuratori delle parti nel corso dell'udienza odierna. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti e il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato (cfr. Cass. 22 maggio 2008 n. 13085; Cass., 17 ottobre 2011 n. 21432).
Le spese di lite vengono interamente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9388\2023 emesso in favore di con la chiamata in causa di Controparte_1
così provvede: CP_2
a. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9388\2023 del 22 maggio 2023; b. compensa le spese di lite. Così deciso a Milano, 18 novembre 2025
Il giudice
DA VA
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