Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Claudio Salvatore Orlandi e dell'Avv. Marzia Passerini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28/2/1992; matrimonio registrato agli Uffici dello stato civile del Comune di Meda atto n. 4, Serie C, Parte 2;
ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) il NO si impegna a versare alla NO , previa dichiarazione di equità da Pt_1 CP_1 parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) da versarsi con le seguenti modalità e scadenze:
- euro 3.000.000,00 a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- euro 500.000,00 entro il 31/1/2026 a mezzo bonifico bancario;
- euro 500.000,00 entro il 31/1/2028 a mezzo bonifico bancario;
- euro 500.000,00 entro il 31/1/2029 a mezzo bonifico bancario.
2) il NO si obbliga, con ogni garanzia di legge, a cedere e trasferire alla Parte_1 NO , il 100% della nuda proprietà, trattenendo per sé l'usufrutto vitalizio (con Controparte_1 dispensa da ogni obbligo di inventario e/o garanzia) delle seguenti unità immobiliari (doc. 6):
a IO (SO) in via Monte Braulio piano 2, foglio 13, particella 106, sub. 19, categoria A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 516,56;
a IO (SO) in via Monte Braulio piano S1, foglio 13, particella 106, sub 6, categoria C/6, classe 10, 15 mq, rendita euro 52,68 oltre relativi enti comuni
Il NO dichiara e garantisce che quanto in oggetto è di sua piena ed esclusiva Parte_1 proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza di atto pubblico in data 11/12/1993 repertorio n. 13351 rogante dott.
registrato a Morbegno il 30 dicembre 1993 al n. 1459 serie 1V. Persona_1
Fatta avvertenza, peraltro, che tali immobili sono stati dichiarati di interesse storico ed artistico ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), a favore del
, con sede in Roma, in forza del decreto ministeriale in Controparte_2 data 26 giugno 1991, trascritto a Sondrio il 31 ottobre 1992 ai nn. 10411/8633, con conseguente diritto di prelazione a favore dello Stato nell'acquisto dell'unità qui dedotta ai sensi di legge (art. 59
e segg. D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Pertanto, qualora venga esercitata la prelazione legale, le parti stabiliscono sin d'ora che il NO
, in sostituzione del presente obbligo di trasferimento immobiliare, sarà tenuto Parte_1
a versare alla NO la somma incassata in forza dell'avvenuto esercizio della Controparte_1 prelazione medesima, dedotto il valore legale dell'usufrutto al momento dell'avvenuto pagamento.
Con impegno delle parti a stipulare l'atto o gli atti notarili esecutivi dei presenti accordi, nel più breve tempo possibile, invocando le parti sin d'ora l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19, legge n. 74/1987, trattandosi di atti esecutivi dei presenti accordi, le cui disposizioni sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, della NO , avente causa o comunque connessa alla pregressa Controparte_1 convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) tutti i trasferimenti immobiliari qui previsti devono considerarsi a titolo oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessivo dell'assetto familiare ai fini della crisi coniugale;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa del 6 marzo 1997 del Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Va inoltre dichiarata l'equità della somma versata una tantum da e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 5 comma 8 L.898/70.
[...]
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Desio in data 28.02.1992 (atto n. 4, Parte II, Serie C) del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dichiara l'equità della somma corrisposta una tantum da e Parte_1 Controparte_1
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
4. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.04.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti