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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/02/2024, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 142/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CONFENTE ASSUNTA e dall'avv. ZANCAN Parte_1
VIOLETTA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. DIONISIO GIOVANNI e dall'avv. DEORSOLA CP_1
FABIO, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 22.01.2024 e da parte resistente in data 19.01.2024.
Per il P.M. pagina 1 di 4 Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Tirana (Albania) il 27/05/2005, Parte_1 CP_1 trascritto successivamente nel Comune di Torino (Atto 425, Uff. 2, Parte 2, Serie C, Anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 04/01/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale, CP_1 formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 21/07/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale in data 23.1.2023 il Tribunale pronunciava la separazione personale e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano. Le stesse dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.I. ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Il Collegio, alla luce delle risultanze delle relazioni
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in adesione all'accordo delle parti,
pagina 2 di 4 dato atto che con sentenza parziale in data 23.1.2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
AFFIDA il minore congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra dando atto che Parte_1 il sig. si è già allontanato alla fine del mese di maggio 2023. CP_1
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1
l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative
- previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, per l'attivazione di tutti gli opportuni interventi di sostegno al minore e ai genitori, fino a quanto ritenuti necessari.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi-Sede.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/02/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CONFENTE ASSUNTA e dall'avv. ZANCAN Parte_1
VIOLETTA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. DIONISIO GIOVANNI e dall'avv. DEORSOLA CP_1
FABIO, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 22.01.2024 e da parte resistente in data 19.01.2024.
Per il P.M. pagina 1 di 4 Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Tirana (Albania) il 27/05/2005, Parte_1 CP_1 trascritto successivamente nel Comune di Torino (Atto 425, Uff. 2, Parte 2, Serie C, Anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 04/01/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale, CP_1 formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 21/07/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale in data 23.1.2023 il Tribunale pronunciava la separazione personale e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano. Le stesse dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.I. ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Il Collegio, alla luce delle risultanze delle relazioni
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in adesione all'accordo delle parti,
pagina 2 di 4 dato atto che con sentenza parziale in data 23.1.2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
AFFIDA il minore congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra dando atto che Parte_1 il sig. si è già allontanato alla fine del mese di maggio 2023. CP_1
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1
l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative
- previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, per l'attivazione di tutti gli opportuni interventi di sostegno al minore e ai genitori, fino a quanto ritenuti necessari.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi-Sede.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/02/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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