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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1193/2025 R.G., discussa all'udienza del 9 ottobre 2025 e promossa da:
) Parte_1 C.F._1
avv. Mattia Biso
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
avv. Simona Zini
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione per finita locazione
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con contratto di locazione registrato in data 26.2.2021, concedeva in Parte_1
locazione ai convenuti per uso abitativo l'immobile sito in La Spezia, Via Crispi n. 94.
Con atto di citazione parte attrice intimava lo sfratto per finita locazione per la scadenza del primo quadriennio. Nessuno compariva per la parte intimata all'udienza di convalida ed il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
Parte attrice non procedeva alla rinnovazione della notifica, ma, nelle more del procedimento, i conduttori si costituivano spontaneamente, rilevando l'inefficacia della disdetta per inosservanza dell'art. 3 c. 1 della Legge 09/12/98 n. 431. Subito dopo la loro costituzione parte attrice dichiarava di voler rinunciare agli atti.
All'udienza di convalida parte attrice ribadiva la sua volontà di rinunciare agli atti ed alla domanda e parte convenuta dichiarava di accettare tale rinuncia con condanna però al pagamento delle spese della procedura a carico della controparte.
Il GOP disponeva il mutamento di rito e, all'udienza di discussione, le parti insistevano nelle rispettive richieste.
****************************
Parte attrice ha rinunciato alla domanda proposta nonché agli atti.
Non essendovi altre domande da esaminare va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. La rinuncia all'azione o alla pretesa, infatti, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio il cui esito è la pronuncia di estinzione, porta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale.
La rinuncia alle domande non esige l'accettazione della controparte e, ben potendo rimanere un contrasto in ordine al riparto delle spese di lite, è necessario provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, se è vero che la disdetta intimata da parte locatrice è da considerarsi nulla perché
viola l'art. 3 della L.431/1988 è altresì vero che, per giurisprudenza unanime, la stessa
2 produce comunque efficacia per la scadenza immediatamente successiva in quanto è
espressione della volontà di parte attrice di risolvere il contratto.
La parte conduttrice, pertanto, avrebbe avuto diritto, non tanto al rigetto della domanda attorea (come richiesto con comparsa di costituzione depositata nel procedimento sommario) bensì ad una correzione della stessa in termini di decorrenza della risoluzione del contratto (non dal 28.2.2025 bensì dal 28.2.2029).
Stante la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, 9.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Barbara Forleo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1193/2025 R.G., discussa all'udienza del 9 ottobre 2025 e promossa da:
) Parte_1 C.F._1
avv. Mattia Biso
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
avv. Simona Zini
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione per finita locazione
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con contratto di locazione registrato in data 26.2.2021, concedeva in Parte_1
locazione ai convenuti per uso abitativo l'immobile sito in La Spezia, Via Crispi n. 94.
Con atto di citazione parte attrice intimava lo sfratto per finita locazione per la scadenza del primo quadriennio. Nessuno compariva per la parte intimata all'udienza di convalida ed il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
Parte attrice non procedeva alla rinnovazione della notifica, ma, nelle more del procedimento, i conduttori si costituivano spontaneamente, rilevando l'inefficacia della disdetta per inosservanza dell'art. 3 c. 1 della Legge 09/12/98 n. 431. Subito dopo la loro costituzione parte attrice dichiarava di voler rinunciare agli atti.
All'udienza di convalida parte attrice ribadiva la sua volontà di rinunciare agli atti ed alla domanda e parte convenuta dichiarava di accettare tale rinuncia con condanna però al pagamento delle spese della procedura a carico della controparte.
Il GOP disponeva il mutamento di rito e, all'udienza di discussione, le parti insistevano nelle rispettive richieste.
****************************
Parte attrice ha rinunciato alla domanda proposta nonché agli atti.
Non essendovi altre domande da esaminare va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. La rinuncia all'azione o alla pretesa, infatti, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio il cui esito è la pronuncia di estinzione, porta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale.
La rinuncia alle domande non esige l'accettazione della controparte e, ben potendo rimanere un contrasto in ordine al riparto delle spese di lite, è necessario provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, se è vero che la disdetta intimata da parte locatrice è da considerarsi nulla perché
viola l'art. 3 della L.431/1988 è altresì vero che, per giurisprudenza unanime, la stessa
2 produce comunque efficacia per la scadenza immediatamente successiva in quanto è
espressione della volontà di parte attrice di risolvere il contratto.
La parte conduttrice, pertanto, avrebbe avuto diritto, non tanto al rigetto della domanda attorea (come richiesto con comparsa di costituzione depositata nel procedimento sommario) bensì ad una correzione della stessa in termini di decorrenza della risoluzione del contratto (non dal 28.2.2025 bensì dal 28.2.2029).
Stante la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, 9.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Barbara Forleo
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