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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17929/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Luca Motta contro
Padova, in persona del Signor Questore pro tempore CP_1 contumace
In punto: RICORSO EX ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 286/1998
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 il ricorrente , nato in Algeria a [...] Parte_1
Elma in data 9.03.1976, cittadino extracomunitario, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del Questore di Padova emesso il 2 settembre 2024 e notificato a mani in data 5 settembre 2024, n.
Cat.A.11/2024/Imm.TT 431, con il quale veniva dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per coesione con la moglie nata in Marocco a [...] in Parte_2 data 24.09.1982, titolare di titolo di soggiorno cittadini UE, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e, per l'effetto, il rilascio del permesso di soggiorno.
Il non si costituiva e va dichiarato contumace. CP_2
pagina 1 di 3 ****
Qui è in discussione il diritto del ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno per motivi familiari per coesione con la moglie, contestato dalla Questura di Padova sul presupposto che non fosse possibile il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, essendo la moglie del richiedente non italiana ed essendo questi entrato nel territorio nazionale senza un valido visto di ingresso.
Premesso il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art. 29), va evidenziato che non risulta contestato che il ricorrente sia entrato nel territorio nazionale senza visto di ingresso, presumibilmente nel mese di settembre 2023 per contrarre matrimonio con la signora
, risultando l'unico timbro sul passaporto rilasciato dal Consolato Generale d'Algeria a Pt_2
Milano e nonostante l'Algeria non rientri nei paesi che prevedono l'esenzione del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata.
Come noto, l'art. 30 del D. Lgs. n. 286/1998 così prevede: “…il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato…. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Ovvero, la normativa vigente prevede che si prescinda dalla regolarità sul territorio solo in caso di ricongiungimento con familiare possessore dello status di rifugiato, quale non è nel caso di specie la moglie del richiedente.
A ciò si aggiunga che all'istanza non è stata allegata documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di reddito e di idoneità alloggiativa normativamente richieste.
Il ricorrente deduce che, provenendo da un paese, quale l'Algeria che – all'epoca della domanda – non rientrava ancora nei c.d. Paesi sicuri, ben avrebbe potuto chiedere la protezione internazionale per poi procedere, una volta ottenuto il permesso provvisorio, instare per la coesione familiare.
A prescindere dal fatto della permanenza dell'Algeria nel novero dei c.d. secondo normativa Parte_3 sopravvenuta, sicchè non risulta affatto certo l'immediato rilascio del permesso provvisorio, va anche detto che laddove si seguisse il ragionamento attoreo si darebbe giustificazione ad un non accettabile aggiramento delle norme di legge, consentendo l'ingresso nel territorio (in modo irregolare) senza attendere la necessaria pagina 2 di 3 tempistica per l'ottenimento del nulla osta per ricongiungimento familiare, con un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai richiedenti che seguono regolarmente la trafila amministrativa, così come potrà fare il ricorrente, una volta uscito dal territorio dello Stato.
Il ricorso non risulta fondato.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da , nato in Algeria a [...] in data [...], e Parte_1 conferma per l'effetto il provvedimento emesso dalla Questura di Padova in data 2 settembre 2024 e notificato a mani in data 5 settembre 2024, n. Cat.A.11/2024/Imm.TT 431.
Spese compensate.
Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c..
Venezia, 25.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17929/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Luca Motta contro
Padova, in persona del Signor Questore pro tempore CP_1 contumace
In punto: RICORSO EX ART. 30 COMMA 6 D. LGS. 286/1998
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 il ricorrente , nato in Algeria a [...] Parte_1
Elma in data 9.03.1976, cittadino extracomunitario, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del Questore di Padova emesso il 2 settembre 2024 e notificato a mani in data 5 settembre 2024, n.
Cat.A.11/2024/Imm.TT 431, con il quale veniva dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per coesione con la moglie nata in Marocco a [...] in Parte_2 data 24.09.1982, titolare di titolo di soggiorno cittadini UE, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e, per l'effetto, il rilascio del permesso di soggiorno.
Il non si costituiva e va dichiarato contumace. CP_2
pagina 1 di 3 ****
Qui è in discussione il diritto del ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno per motivi familiari per coesione con la moglie, contestato dalla Questura di Padova sul presupposto che non fosse possibile il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, essendo la moglie del richiedente non italiana ed essendo questi entrato nel territorio nazionale senza un valido visto di ingresso.
Premesso il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art. 29), va evidenziato che non risulta contestato che il ricorrente sia entrato nel territorio nazionale senza visto di ingresso, presumibilmente nel mese di settembre 2023 per contrarre matrimonio con la signora
, risultando l'unico timbro sul passaporto rilasciato dal Consolato Generale d'Algeria a Pt_2
Milano e nonostante l'Algeria non rientri nei paesi che prevedono l'esenzione del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata.
Come noto, l'art. 30 del D. Lgs. n. 286/1998 così prevede: “…il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato…. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Ovvero, la normativa vigente prevede che si prescinda dalla regolarità sul territorio solo in caso di ricongiungimento con familiare possessore dello status di rifugiato, quale non è nel caso di specie la moglie del richiedente.
A ciò si aggiunga che all'istanza non è stata allegata documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di reddito e di idoneità alloggiativa normativamente richieste.
Il ricorrente deduce che, provenendo da un paese, quale l'Algeria che – all'epoca della domanda – non rientrava ancora nei c.d. Paesi sicuri, ben avrebbe potuto chiedere la protezione internazionale per poi procedere, una volta ottenuto il permesso provvisorio, instare per la coesione familiare.
A prescindere dal fatto della permanenza dell'Algeria nel novero dei c.d. secondo normativa Parte_3 sopravvenuta, sicchè non risulta affatto certo l'immediato rilascio del permesso provvisorio, va anche detto che laddove si seguisse il ragionamento attoreo si darebbe giustificazione ad un non accettabile aggiramento delle norme di legge, consentendo l'ingresso nel territorio (in modo irregolare) senza attendere la necessaria pagina 2 di 3 tempistica per l'ottenimento del nulla osta per ricongiungimento familiare, con un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai richiedenti che seguono regolarmente la trafila amministrativa, così come potrà fare il ricorrente, una volta uscito dal territorio dello Stato.
Il ricorso non risulta fondato.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da , nato in Algeria a [...] in data [...], e Parte_1 conferma per l'effetto il provvedimento emesso dalla Questura di Padova in data 2 settembre 2024 e notificato a mani in data 5 settembre 2024, n. Cat.A.11/2024/Imm.TT 431.
Spese compensate.
Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c..
Venezia, 25.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3