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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7661 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 26624/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
5636/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nata Napoli il 14.11.1946, res.te in 80132 Napoli alla Via Posillipo, Parte_1
405, C.F. , elett.te dom.ta in Napoli al Viale Colli Aminei, 36 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Nunzia Filacchione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t;
) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 4.12.2024 ha esposto di Parte_1 avere presentato in data 5.10.2023 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; che visitata in data 23.11.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stato giudicato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, nonché portatore di handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92). Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
) non riconosceva nè i requisiti sanitari legittimanti l'indennità di Per_1 accompagnamento né la connotazione di gravità dell'handicap, confermando sostanzialmente il giudizio già espresso in precedenza dalla Commissione Medica A.S.L.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. ). Per_3 All'udienza del 16.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 5636/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 4.10.2025 - che risulta affetta dalle seguenti patologie: “dall'esame Parte_1 clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che Pt_1
è affetta da deficit visivo, cardiopatia ipertensiva. Tali affezioni hanno carattere
[...] permanente. La problematica principale che caratterizza il complessa invalidante è rappresentata da quella oculare. Infatti la Ricorrente da alcuni anni lamenta glaucoma bilaterale complicato da una miopia elevata associata a comparsa di membrana neovascolare miopica in ambo gli occhi per la quale è stata sottoposta a iniezioni intravitreali con anti-VEGF allo scopo di ridurre la formazione di nuovi vasi e ridurre l'edema. L'ultima definizione della acuità visiva è datata il 02/12/2024 con valutazione dell' OD 1/120 e o SX 1/10(Dott C Gesualdo Università Vanvitelli NA 3181). Inoltre il campo visivo binoculare residuo calcolato è dell'8% per cui va considerato un deficit visivo del 92%. Tale condizione pur essendo fortemente invalidante è penalizzante consente alla ricorrente ancora un certo grado di autonomia per cui allo stato Ella è autonoma nel compimento degli atti quotidiani della vita. Coesiste cardiopatia ipertensiva in trattamento polifarmacologico indicabile in NYHA II. Alla visita eloquio fluente ed adeguato, appare orientata nel tempo e nello spazio con lievi turbe della memoria. Assenza di deficit motori. In merito alla richiesta dei benefici della legge
104/92 il deficit visivo ci consente di riconoscere alla Ricorrente la connotazione di gravità (art 3 comma 3)” Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad - ha concluso ritenendo “per tutte le Per_2 CP_3 considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di respingere la richiesta del beneficio dell'accompagnamento in quanto il deficit visivo risulta ancora compatibile con l'autosufficienza del soggetto sin dalla domanda amministrativa, mentre per quanto riguarda la legge 104/92 il deficit visivo(in particolare il campo visivo con l'8% di capacità visiva residua) ci consente di riconoscere alla Ricorrente la connotazione di gravità (art 3 comma 3)”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e Per_2 l'altra del CTU ). Per_1
Lo scrivente ritiene di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza, anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti. Le contestazioni alla CTU di cui alle note di trattazione depositate da parte ricorrente in data 15.10.2025, sono già state rappresentate al Consulente in sede di osservazioni alla bozza di CTU ex art. 195 c.p.c., e sono state dal dott. puntualmente vagliate e Per_2 disattese.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il
CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del
5.10.2023. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento dell'opposizione ad ATPO, dichiara inabile Parte_1 con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a partire dal
5.10.2023; b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 23.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 26624/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
5636/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nata Napoli il 14.11.1946, res.te in 80132 Napoli alla Via Posillipo, Parte_1
405, C.F. , elett.te dom.ta in Napoli al Viale Colli Aminei, 36 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Nunzia Filacchione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t;
) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 4.12.2024 ha esposto di Parte_1 avere presentato in data 5.10.2023 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; che visitata in data 23.11.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stato giudicato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, nonché portatore di handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92). Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
) non riconosceva nè i requisiti sanitari legittimanti l'indennità di Per_1 accompagnamento né la connotazione di gravità dell'handicap, confermando sostanzialmente il giudizio già espresso in precedenza dalla Commissione Medica A.S.L.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. ). Per_3 All'udienza del 16.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 5636/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 4.10.2025 - che risulta affetta dalle seguenti patologie: “dall'esame Parte_1 clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che Pt_1
è affetta da deficit visivo, cardiopatia ipertensiva. Tali affezioni hanno carattere
[...] permanente. La problematica principale che caratterizza il complessa invalidante è rappresentata da quella oculare. Infatti la Ricorrente da alcuni anni lamenta glaucoma bilaterale complicato da una miopia elevata associata a comparsa di membrana neovascolare miopica in ambo gli occhi per la quale è stata sottoposta a iniezioni intravitreali con anti-VEGF allo scopo di ridurre la formazione di nuovi vasi e ridurre l'edema. L'ultima definizione della acuità visiva è datata il 02/12/2024 con valutazione dell' OD 1/120 e o SX 1/10(Dott C Gesualdo Università Vanvitelli NA 3181). Inoltre il campo visivo binoculare residuo calcolato è dell'8% per cui va considerato un deficit visivo del 92%. Tale condizione pur essendo fortemente invalidante è penalizzante consente alla ricorrente ancora un certo grado di autonomia per cui allo stato Ella è autonoma nel compimento degli atti quotidiani della vita. Coesiste cardiopatia ipertensiva in trattamento polifarmacologico indicabile in NYHA II. Alla visita eloquio fluente ed adeguato, appare orientata nel tempo e nello spazio con lievi turbe della memoria. Assenza di deficit motori. In merito alla richiesta dei benefici della legge
104/92 il deficit visivo ci consente di riconoscere alla Ricorrente la connotazione di gravità (art 3 comma 3)” Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad - ha concluso ritenendo “per tutte le Per_2 CP_3 considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di respingere la richiesta del beneficio dell'accompagnamento in quanto il deficit visivo risulta ancora compatibile con l'autosufficienza del soggetto sin dalla domanda amministrativa, mentre per quanto riguarda la legge 104/92 il deficit visivo(in particolare il campo visivo con l'8% di capacità visiva residua) ci consente di riconoscere alla Ricorrente la connotazione di gravità (art 3 comma 3)”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e Per_2 l'altra del CTU ). Per_1
Lo scrivente ritiene di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza, anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti. Le contestazioni alla CTU di cui alle note di trattazione depositate da parte ricorrente in data 15.10.2025, sono già state rappresentate al Consulente in sede di osservazioni alla bozza di CTU ex art. 195 c.p.c., e sono state dal dott. puntualmente vagliate e Per_2 disattese.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il
CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del
5.10.2023. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento dell'opposizione ad ATPO, dichiara inabile Parte_1 con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a partire dal
5.10.2023; b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 23.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile