Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2017, n. 50460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50460 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
50460 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/05/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente. Sent. n. sez. 1924/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.29185/2016 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI RAFFAELLO MAGI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Gr. Casella, che ha chiesto didicercarsi inqueenisibile il ricorso;
следилиісціціа ія -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di AN, con provvedimento emesso de plano (ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen.) in data 9 maggio 2016 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da CI AO, in relazione alla sentenza emessa il 23 aprile 2012 dalla Corte di Appello di Bologna (contenente statuizione di condanna alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione). La domanda di revisione è stata proposta per pretesa inconciliabilità tra i contenuti di tale decisione e la sentenza emessa nei confronti dello stesso CI in un procedimento correlato, trattato separatamente dalla medesima Corte di Appello di Bologna. Nel primo caso è stata affermata la penale responsabilità di CI AO per il concorso in reati fallimentari commessi nell'ambito della gestione del Gruppo Parmalat spa;
nel secondo è stata emessa statuizione di assoluzione, in riferimento a contestazioni di condotte distrattive in favore del Gruppo Parmatour spa.
2. In parte motiva, la Corte di Appello osserva che : -l'istanza propone una lettura della disposizione di legge (art. 630 comma 1 lett. a cod.proc.pen.) che appare in contrasto con gli orientamenti interpretativi emersi sull'argomento posto che la nozione di 'inconciliabilità' va riferita agli elementi storici RY adottati per la ricostruzione del fatto e non anche alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate;
nel caso in esame, la decisione di condanna ha argomentato ampiamente circa la conoscenenza da parte dell'imputato delle alterazioni apportate ai bilanci del Gruppo Parmatour, data la visibilità dei falsi e la qualità di Presidente del collegio sindacale rivestita dallo CI, e tale apprezzamento è stato ritenuto indicativo - insieme ad altri elementi della ulteriore riconoscibilità delle possibili attività illecite della dirigenza del distinto Gruppo Parmalat;
- in tale quadro, non si ritiene incidente il diverso apprezzamento di talune risultanze, formulato nella decisione che ha condotto all'assoluzione, con inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza. -2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori CI AO, deducendo erronea applicazione delle disposizioni regolatrici e vizio di motivazione.
2.1 Si evidenzia nel ricorso che l'aspetto posto all'attenzione del giudice della revisione riguardava la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali (Gruppo Parmalat) per cui era stata emessa la decisione di condanna. In tale decisione si è ritenuto sussistente dolo eventuale in riferimento ad una condotta omissiva. 2 Nel distinto processo avente ad oggetto le attività del Gruppo Parmatour, contesto che vedeva tra il 1992 e il 1996 impegnato lo CI quale presidente del collegio sindacale, l'attuale ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto. Tale pronunzia di assoluzione, a differenza di altra, è stata posta a fondamento della domanda di revisione in virtù della incidenza di detta statuizione sulla ritenuta (nel diverso giudizio) esistenza dell'elemento psicologico.
2.2 Ciò posto, si osserva che il tema del dolo era stato trattato nella decisione di condanna sulla base di indicatori logici di consapevolezza, in capo allo CI, della 'reale situazione' del gruppo Parmalat. Secondo la difesa, il principale indicatore era proprio rappresentato dal supposto coinvolgimento dello CI nei fatti contestati nel processo Parmatour (bilanci 1993-1995), quello conclusosi con la sentenza di assoluzione. Non poteva, pertanto, essere dichiarata la manifesta infondatezza dell'istanza di revisione. Il fatto ritenuto 'indicativo' del dolo è stato, per l'appunto, dichiarato insussistente dai giudici del processo Parmatour, con tutto ciò che ne deriva in punto di assenza Riy dell'indicatore su cui si era basata la valutazione di colpevolezza. Non si tratta, dunque, di un semplice contrasto di valutazioni, quanto della sopravvenuta 'carenza' di un fatto (la conoscenza delle falsificazioni dei bilanci del gruppo turismo) che era stato posto a base del ragionamento indiziario svolto sulla ricorrenza del dolo.
2.3 Si evidenzia, pertanto, non soltanto che la Corte Anconetana non ha sviluppato il tema introdotto dalla difesa, facendo apodittico riferimento all'esistenza di 'altri elementi' che nella decisione di condanna garantivano la solidità del quadro probatorio, ma soprattutto ha male applicato la previsione di legge - art. 634 cod.proc.pen. che - consente di pervenire alla decisione in assenza di contraddittorio. Si ribadisce che il denunziato contrasto tra giudicati non riguarda aspetti valutativi ma concerne il medesimo elemento di fatto (rappresentato dalla conoscenza da parte dello CI delle alterazioni dei bilanci Parmatour) oggetto di considerazione, a fini diversi, nei due giudizi.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Le deduzioni difensive, in particolare, sottolineano come la decisione di inammissibilità per infondatezza manifesta sia stata emessa de plano, contestando la applicazione della previsione di legge (art. 634 cod. proc.pen.) che facoltizza l'adozione di tale modello procedimentale. Sotto tale profilo, va osservato che la disciplina normativa vigente prevede due ipotesi di inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio di revisione. 3 La prima ipotesi è quella indicata dall'art. 631 cod.proc.pen., disposizione richiamata nel corpo del successivo art. 634 . Tale disposizione prevede che gli elementi posti a fondamento della revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531. Pur essendo previsione generale, tale disposizione va tuttavia ritenuta applicabile essenzialmente alla ipotesi di cui all'art. 630 co.1 lett. c cod. proc.pen. (sopravvenienza di nuove prove), posto che la prevista subordinazione ad una esigenza di «accertamento»>, è in tutta evidenza correlata, come la prassi applicativa dimostra, ad una tipologia di giudizio di revisione basata sulla novità di un elemento di prova idoneo, secondo la prospettazione, a determinare la crisi del giudicato. In tal senso, la valutazione che il giudice è tenuto a compiere in fase preliminare - è quella della 'astratta incidenza' - dell'elemento di prova, in rapporto ai contenuti dimostrativi della decisione irrevocabile, senza anticipare l'esame approfondito del merito (Sez. 1 n. 4837 del 6.10.1998, rv 211458; Sez. 5 n. 15403 del 7.3.2014, rv 260563). La seconda norma posta dal legislatore in punto di inammissibilità, è come si è detto, contenuta nell'art. 634 cod.proc.pen. Oltre a contenere il segnalato riferimento all'ipotesi di cui all'art. 631 ed a regolamentare l'effetto di inadempienze formali (artt. 632 e 633) e di proposizione 'fuori dei casi previsti dalle legge' (attraverso il rinvio alle disposizioni degli artt. 629, 630 e 641), la disposizione consente di emettere declaratoria de plano di inammissibilità per l'ipotesi di manifesta infondatezza. E' dunque necessario che, in detta ultima ipotesi, si tratti di una constatazione di infondatezza del tutto piana e rilevabile ictu oculi, senza necessità di un particolare esame, posto che in caso contrario la trattazione della domanda di revisione va obbligatoriamente realizzata in contraddittorio (tra le molte, la già citata Sez. 1 n. 4837 del 6.10.1998 e numerosi arresti successivi, tra cui Sez. 2 n. 11453 del 10.3.2015, rv 263162) e ferma restando la pacifica possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda anche in sede terminativa del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 636 cod.proc.pen. (v. Sez. U. n. 624 del 2002). Dunque è da ritenersi che in fase preliminare, lì dove l'ipotesi coltivata dalla parte istante sia quella della inconciliabilità tra giudicati di cui all'art. 630 comma 1, lett. a, cod. proc.pen, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto: a) la verifica della irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista;
b) la mera pertinenza di tale decisione, in tesi, portatrice della inconciliabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio di condanna (in tal senso v. anche Sez. 5 n. 7263 del 29.12.1998, rv 212925) e non involgere l'esame dei contenuti di tale decisione in rapporto alla «tenuta>> della sentenza oggetto della domanda di revisione. Compiere tale seconda tipologia di verifica significa, invero, esaminare nel merito la domanda di revisione, espropriando 4 l'istante della garanzia del contraddittorio, che nel caso in esame è funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda, aspetto che di certo rientra nella copertura costituzionale del diritto di difesa. Peraltro, va ribadito che l'esito positivo della valutazione di ammissibilità non ha, nel sistema del codice di rito vigente, alcun effetto rescindente, essendo del tutto impropria la distinzione (risalente al codice del 1930) tra fase rescindente e fase rescissoria (Sez. 1 n. 4837 del 6.10.1998, rv 211454) ed essendo prevista la revoca della sentenza di condanna solo in sede di accoglimento della richiesta di revisione.
3.2 La Corte di Appello di AN ha compiuto - su tale aspetto si concorda con la tesi esposta nel ricorso un esame non limitato alla mera pertinenza (nei sensi prima - descritti) ma esteso al merito della domanda, finendo con porre in comparazione, in modo peraltro eccessivamente sintetico, i contenuti argomentativi della decisione di condanna e la valenza dell'elemento 'nuovo' (ed in tesi portatore di inconciliabilità) rappresentato dalle ragioni per cui lo CI è stato assolto nel giudizio relativo al Gruppo Parmatour. Non può dirsi, su tale tema, che detta pronunzia di assoluzione sia manifestamente irrilevante in rapporto alle verifiche in fatto su cui si è basata la prima decisione, esposta a revisione. RM Ferma restando l'autonomia valutativa dei distinti giudizi, è infatti evidente che l'istituto della revisione è funzionale a realizzare una verifica della «giustizia» della decisione irrevocabile di condanna (in tal senso, tra le molte, Sez. 1 n. 12081 del 4.10.2000) lì dove, per stare al tema della inconciliabilità, un 'fatto' rilevante per l'affermazione di penale responsabilità sia stato radicalmente smentito in una seconda decisione, parimenti irrevocabile. Va ripreso, sul tema, un significativo passaggio della decisione Sez. U n. 624 del 2002, ove si afferma che la valorizzazione della nozione di inconciliabilità di cui all'art. 630,co.1 lett. a,cod.proc.pen. nell'attuale sistema processuale, è conseguenza necessaria ' dell'intervenuta abolizione dell'istituto della pregiudizionalità penale di cui all'art. 18 del A codice del 1930 : «la scomparsa della pregiudizialità omogenea dal sistema del nuovo codice di rito si pone, dunque, in linea con la tendenza al favor separationis che caratterizza l'assetto complessivo del codice del 1988 e risulta avvalorata dalla drastica riduzione delle ipotesi di soprassessoria giudiziale anche nella materia extra penale;
ed è agevole comprendere come, una volta esautorati quei modelli processuali in grado almeno virtualmente - di prevenire le antinomie, ogni potenzialità di vincere il conflitto logico tra giudicati resta affidata alla fase del post giudicato, attraverso una maggiore possibilità di utilizzazione - ancora una volta in omaggio al principio del favor revisionis - dell'impugnazione straordinaria>> 5 Non vi è dubbio alcuno, pertanto, circa la rilevanza della domanda di revisione lì dove, come nel caso in esame i due distinti giudizi - senza dubbio correlati abbiano avuto ad oggetto le condotte del medesimo soggetto e la denunziata criticità riguardi un aspetto ricostruttivo dell'elemento psicologico del reato, aspetto che per logica comune è oggetto di prova attraverso indici esteriori, basati su fatti. Stabilire l'entità dell'interferenza, porre il tema della complessiva tenuta della decisione di condanna anche a fronte di una parziale smentita, delimitare l'aspetto differenziale tra un 'fatto' e una 'valutazione' sono tutti temi (sommariamente trattati nell'ordinanza impugnata) che in realtà attengono al merito del giudizio di revisione, per quanto affermato in apertura, e che rendono illegittima la declaratoria di inammissibilità operata de plano. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, con necessità di riproduzione - sulla base dei principi sinora esposti - della valutazione di ammissibilità della domanda di revisione (v. anche Sez. 3 n.11040/2003). Per tale ragione, si indica quale giudice del rinvio la stessa Corte di Appello di AN, che tuttavia esprimerà le proprie valutazioni in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di AN. Così deciso il25 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente AntonellyPatrizia Mazzei Raffaello Magi roug DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 6