Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1999, n. 5526
CASS
Sentenza 18 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi ne consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto che si prefigge chi li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto, non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all'art.474 cod. pen.

Commentario1

  • 1Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1999, n. 5526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5526
Data del deposito : 18 novembre 1999

Testo completo