Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 1
L'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi ne consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto che si prefigge chi li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto, non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all'art.474 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1999, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 18/11/1999
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere N.5526
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA Consigliere N. 20638/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.G. C.A. Firenze, in proc.to
contro
THIOUNE Abdou, n. Sine 1.1.53, avverso sentenza Pretore Grosseto, 12.2.99, ex art. 444 C.P.P.;
- udita la relazione del Consigliere M. ROTELLA;
- letta la richiesta del P.M. di rigetto del ricorso;
ritenuto
1 - In procedimento per applicazione di pena su richiesta, a carico di Thioune Abdou, per i reati di cui a) all'art. 474 CP (messa in vendita di borse ed un borsello con marchi contraffatti) e b) all'art. 648 CP (acquisto o ricezione degli stessi oggetti), il Pretore di Grosseto ha ritenuto il reato di cui al capo b) assorbito in quello di cui al capo a), ed applicato m. 1 e gg.10 di reclusione e L. 140.000 di multa, confisca e distruzione di quanto in sequestro. In motivazione si rifà a recente pronuncia di questa sezione (27.4.98, Thiam Cheikh;
rigetta un precedente ricorso dello stesso organo distrettuale del P.M. - cfr. CED rv. 210602), secondo la quale il reato di cui all'art. 474 CP è plurioffensivo e le condotte di ricezione ed acquisto costituiscono antefatto non punibile, in quanto presupposto necessario per la vendita.
Il P.G. di Firenze denuncia violazione di legge, significando prevalente la giurisprudenza per cui tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni contraffatti non esiste rapporto di genus a species, è diverso l'elemento soggettivo e l'oggettività giuridica, che nell'un caso è la tutela del patrimonio e nell'altro la fede pubblica (cfr. Cass., sez. II, 26.5.89, n. 7692, CED, 181408), vieppiù che l'attività del reato di cui all'art. 474 è un'attività aggiuntiva e successiva rispetto all'atto di ricezione (cfr. Cass. sez. II, 27.7.90, n. 10874, rv. 185018).
2 - Il ricorso è infondato. La norma incriminatrice dell'art.474 CP si modella su quella dell'art. 455 CP, che concerne il falso nummario. Prevede, fuori di concorso nella contraffazione, alterazione o uso dei segni falsi, fatti puniti dall'articolo precedente, l'introduzione nello Stato per farne commercio, la detenzione per vendere, la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali od esteri contraffatti od alterati. Pertanto il delitto di cui all'art. 474, al pari di quello di cui all'art. 455 CP, ha per unico reato presupposto un delitto di falso, commesso da altri. Ed è incontestato che l'art. 455, sul quale l'art. 474 CP si modella, detti una norma speciale rispetto a quella dell'art. 648 CP (cfr. già Cass., 3.6.55, Marelli ed altro, Giust. Pen. 1956, II, 62). Tanto già di per sè induce a ritenere anche la specialità della previsione dell'art. 474, perché la ricettazione è delitto genericamente sussidiario di concorso in tutti i delitti che concernono le cose mobili.
È poi vero che la norma di cui all'art. 474, a differenza dell'art. 455, oltre alla condotta di detenzione, non prevede quella di acquisto (e per acquisto bisogna intendere proprio un fatto di accrescimento patrimoniale, data la previsione alternativa della mera ricezione nell'art. 648). Ma tanto non implica il concorso di reati. Difatti la condotta di acquisto è, dall'art. 648, correlata alla provenienza delittuosa della cosa. Tale provenienza per se stessa genera illegittimità del possesso, ed è per questa ragione ingiusto il profitto, quale che sia, che l'agente intenda trarre dalla cosa mobile. Ne segue che il legislatore nell'art. 648 CP ha previsto la condotta da cui scaturisce il possesso, senza menzionarlo, per accentuare che la condotta deve essere sorretta dalla consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa mobile.
0rbene l'acquisto (o ricezione) di un qualsiasi prodotto, una cosa mobile, con segno falso non spoglia di per sè il titolare del segno di alcun diritto su quella specifica cosa, onde ne è penalmente indifferente il fine di diretto godimento nutrito dal possessore (la sentenza Thiam, citata, esclude che il prodotto con segno falso sia provento di reato, ed appunto la cosa in sè non proviene da delitto, sebbene sia illecito il segno distintivo che incorpora). Pertanto la condotta di chi detiene, e innanzitutto acquista o riceve un prodotto con marchio falsificato, per l'uso personale correlato alla sua utilità intrinseca (nel caso una borsa, che ha una sua funzione strumentale, con marchio o senza) prescindendo dal marchio, non è preveduta dalla legge come reato. Perciò anche, l'acquisto è antefatto autonomamente non punibile della condotta criminosa, se la detenzione è strumentale al commercio, tant'è che solo in tale strumentalità è la ragione d'incriminazione, anche a tutela del patrimonio altrui. Infatti il delitto di commercio di prodotti con segni falsi, ancorché inquadrato nella categoria di quelli offensivi della pubblica fede, pone all'evidenza in pericolo anche interessi patrimoniali, sia del titolare del segno distintivo, che dei potenziali acquirenti (lo rimarca la sentenza Thiam, che si rifà a quanto scritto in proposito già dalla relazione ministeriale - pg. 161 - al progetto di codice penale del 1887, nel quale l'incriminazione a questo titolo fu prevista per la prima volta: la scelta di collocazione fu dettata dal maggior rilievo della tutela della fede pubblica). Tali interessi, connessi alla correttezza del mercato, sono pregiudicati solo dalla messa in vendita delle cose con segni contraffatti, cioè dal vantaggio commerciale (profitto ingiusto) che si prefigge di conseguirne l'agente, per via del falso, oltre il valore intrinseco del prodotto che lo reca (di qui l'erroneità nel ritenere la diversità e non la specialità del cd. dolo specifico e cioè della causa sceleris). Fuori di ciò non vi sarebbe alcuna ragione di tutelare penalmente i segni distintivi privati. E tanto spiega anche il perché della previsione dell'ipotesi di acquisto di monete false, nella norma modello dell'art. 455 e non anche in quella in discorso: le monete, a differenza dei prodotti industriali sono cose senza valore intrinseco, unicamente destinate allo scambio. Se le si acquista (e si è detto che l'acquisto implica un prezzo, ma le monete, quali cose, non offrono alcuna diretta utilità) è dunque proprio e solo per lo spaccio.
In sintesi, da tanto si deduce il principio che segue. L'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge quale reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi ne consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto che si prefigge che li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all'art. 474 CP..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999