Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
In tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato manifestamente infondata l'istanza di revisione della sentenza di condanna dell'imputato per rapina, per contrasto del giudicato con la assoluzione, per insussistenza del reato di falsa testimonianza, delle persone che avevano fornito l'alibi all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2015, n. 11453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11453 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 10/03/2015
Dott. GALLO CO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 582
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 52886/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE OR N. IL 29/01/1982;
avverso l'ordinanza n. 14/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Stellato Giuseppe che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con "sentenza" del 9 ottobre 2014, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione proposta da SE IO avverso la sentenza emessa nei confronti del predetto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 24 aprile 2012, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa quale imputato del delitto di rapina commessa in Formicola il 21 aprile 2008 in concorso con tale IZ CE. Osserva la Corte territoriale che la richiesta di revisione è stata articolata sulla base di un duplice e concorrente presupposto. Viene infatti dedotto, anzitutto, un contrasto di giudicati a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), in quanto le persone che avevano fornito l'alibi per l'imputato, tratte a giudizio per rispondere del delitto di falsa testimonianza, sono state assolte per insussistenza del fatto, con argomenti che coinvolgerebbero l'accertamento della veridicità dell'assunto dei testimoni e, quindi, una ricostruzione dei fatti contrastante con quella fatta propria dai giudici della condanna oggetto di revisione. Viene poi dedotta la acquisizione di nuove prove rappresentate dalle dichiarazioni rese nel procedimento per falsa testimonianza da ET MO, risultata in compagnia del SE tra le ore 19,00 e le ore 19,15 del giorno della rapina (la rapina risulterebbe commessa intorno alle ore 19,30 a Formicola); da SE DO, padre del condannato, in merito alla responsabilità di altro soggetto (IA CO); del maresciallo Di Lauro Silvio, in ordine a quanto appreso;
da ER PA, in riferimento alle confidenze ricevute dallo IA;
dal coimputato IZ CE e da IZ RL in merito alla mancanza di conoscenza tra il SE ed il coimputato. A parere dei giudici a quibus, dopo ampia rievocazione degli elementi di accusa evidenziati a fondamento della pronuncia di condanna, la sentenza di proscioglimento degli imputati di falsa testimonianza avrebbe operato una diversa valutazione degli stessi elementi che erano stati scrutinati dai giudici della condanna, pervenendo a diverse conclusioni sia in merito alla inattendibilità delle tre individuazioni personali poste a fondamento della pronuncia sulla responsabilità, sia in merito alla incompatibilità del tempo a disposizione del SE (determinato in 26 minuti) per allontanarsi dagli amici e raggiungere il luogo della rapina distante 15 chilometri.
Ciò determinerebbe, a parere della Corte territoriale, una rivalutazione, da parte del secondo giudice, degli stessi elementi posti a fondamento delle decisioni che avevano affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'episodio di rapina ascrittogli;
con la conseguenza che, atteso il disposto dell'art. 637 c.p.p., comma 3, non consentirebbe al collegio di pervenire al proscioglimento richiesto nella richiesta di revisione. Nè sarebbero emerse "prove nuove" davanti al giudice della falsa testimonianza, trattandosi di deposizioni che avevano riguardato la responsabilità di soggetto diverso, tale IA - secondo l'assunto del padre del SE - mai autoaccusatosi o imputato del reato e non chiamato in correità da IZ. Risulterebbe inidonea, soggiunge la Corte, anche la testimonianza di ET MO, in quanto generica, confusa e inattendibile, dal momento che la stessa aveva fatto riferimento, come elemento di riscontro dei suoi ricordi, al fatto che il fidanzato della amica con cui si accompagnava era stato arrestato, quando tale circostanza non era stata accertata. Avverso la pronuncia indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale, dopo diffusi rilievi attinenti al merito delle varie vicende processuali ed ai relativi epiloghi decisori, sottolinea la erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non pertinente l'evocato contrasto di giudicati, in quanto i relativi procedimenti vertevano su imputazioni e fatti diversi: la incompatibilità che legittima la revisione, infatti, pertiene al fatto, così come accertato e ricostruito nelle diverse sentenze, prescindendo dalla identità delle imputazioni. Nella specie, d'altra parte, le due vicende erano collegate fra loro da uno strettissimo nesso logico-giuridico e storico-ricostruttivo, giacché la veridicità della prova d'alibi refluiva in entrambe le sedi processuali. Pertanto, compito della Corte era quello di verificare se tra le due sentenze vi fosse una incompatibilità tra i fatti, come ricostruiti nelle sentenze poste a raffronto. Per altro verso, il riferimento all'art. 637 cod. proc. pen. "presuppone - sottolinea il ricorrente - lo svolgimento completo del giudizio di revisione, cosa non avvenuta nel nostro caso". La declaratoria di inammissibilità, quale pronuncia adottata inaudita altera parte, avrebbe dunque paralizzato la possibilità di dimostrare la fondatezza della richiesta, proprio controdeducendo sui rilievi di inconferenza delle prove addotte, che i giudici avrebbero, invece, apoditticamente svilito. Il richiamo all'art. 637, comma 3, sarebbe quindi errato, sia perché, come già osservato, relativo alla sola fase rescissoria, sia perché la norma si riferisce evidentemente alla ipotesi di revisione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e).
Si deduce, poi, che la Corte avrebbe erroneamente apprezzato il contenuto delle nuove prove dedotte dalla difesa, in quanto le stesse non erano tese a individuare il diverso autore della rapina, ma ad escludere che alla stessa avesse partecipato il SE. Donde, anche sotto tale profilo, la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto l'esito delle prove sarebbe stato indebitamente anticipato con valutazione che avrebbe presupposto lo svolgimento del giudizio di revisione.
Il ricorso è fondato. Come rammentato, infatti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 1991, tra le non poche differenze che connotano la disciplina della revisione dettata dagli artt. 629 e segg. del nuovo codice rispetto a quanto prevedevano gli artt. 553 e segg. del codice abrogato, la prima, e più appariscente, attiene alla mutata dinamica del procedimento ed alla soppressione della struttura bifasica che ne caratterizzava le cadenze sotto la vigenza del codice del 1930. In luogo, infatti, della precedente dicotomia tra la fase rescindente, devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e la fase rescissoria attribuita al giudice di merito individuato in ragione delle varie ipotesi descritte dall'art. 561, comma 2, del codice del 1930, il nuovo codice assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai unificato, nelle sue cadenze, davanti ad un solo giudice (la Corte di appello) individuato, ratione loci, nei modi di cui si è detto. Alla stregua di tale profondo mutamento della dinamica del rito che caratterizza la revisione, deve dunque ritenersi principio ormai acquisito quello per il quale, alla luce della attuale disciplina dell'istituto, come si è detto ormai caratterizzato dal fatto che l'intero procedimento è stato affidato allo stesso giudice, finisce per risultare del tutto improprio distinguere ancora tra una fase rescindente ed una fase rescissoria (Cass., Sez. 1, n. 4837 del 6 ottobre 1998, Bompressi;
Cass., Sez. 1, n. 19498 del 24 gennaio 2003, Saraceno). Al giudice della revisione è dunque commessa una valutazione da operarsi non più in astratto, ma in concreto, in diretta ed immediata correlazione col tema di indagine proposto e devoluto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e congruenza dei risultati probatori posti a fondamento della impugnazione straordinaria. Tale verifica, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgere nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova o della inerenza del contrasto di giudicati su fatti che evocano una alternativa ed inconciliabile ricostruzione della vicenda oggetto della domanda di revisione:
sommaria delibazione finalizzata alla rilevazione della eventuale sussistenza di una infondatezza che, in quanto definita "manifesta", deve essere rilevabile ictu oculi, senza necessità di approfonditi esami. Una verifica di ammissibilità, d'altra parte, che coerentemente si salda all'esigenza di conformazione dell'ordinamento al paradigma (costituzionalmente e convenzionalmente assistito) della intangibilità del giudicato, ed ai naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul versante della necessità di un approntamento di "filtri" processuali che inibiscano l'accesso al "merito" di domande "azzardate".
Da qui, l'assunto secondo il quale per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio:
requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (Fattispecie relativa a revisione per contrasto di giudicati). (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010 - dep. 18/11/2010, Ferorelli e altro, Rv. 248463; Sez. 4, n. 18196 del 10 gennaio 2013, Sioli). In altri termini, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste, dunque, solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, derivando da ciò che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013 - dep. 29/04/2013, Moneta Caglio Monneret De Villard, Rv. 255477). A proposito, poi, della portata da annettere al caso di revisione enunciato dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), è già l'aspetto letterale ad orientare verso una comparazione fra i giudicati circoscritta alla disamina della "inconciliabilità" dei fatti storici stabiliti a fondamento delle due decisioni poste a raffronto, restando quindi del tutto inconferenti le diverse ricostruzioni ermeneutiche che attengano a profili di diritto o alla valutazione giuridica dei medesimi fatti, ovvero, ancora, come erroneamente reputano i giudici a quibus, apprezzamenti che coinvolgano la identità o meno delle imputazioni elevate o i fatti ivi menzionati. La sequenza normativamente imposta passa, dunque, attraverso una triplice, convergente disamina: occorre, anzitutto, che i fatti storici - vale a dire gli accadimenti materiali su cui si radica la nozione di "fatto" penalmente significativa sul versante del ne bis in idem: e cioè, azione od omissione, evento e nesso di causalità - siano gli stessi (nel caso di specie, presenza o meno dell'imputato in luogo diverso da quello in cui si svolgeva la rapina); occorre, poi, che i fatti risultino "fondamentali" ai fini delle decisioni poste in comparazione, giacché ove mancasse il requisito della necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere da elemento "dirompente" rispetto alla "tenuta" intrinseca della decisione oggetto di revisione (a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., infatti, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.). È infine essenziale il requisito della inconciliabilità: il che sta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi, nel senso che il rapporto che occorre intravedersi tra le "letture" operate nelle differenti sedi processuali - entrambe cristallizzate nel giudicato - si risolva in una relazione di tipo binario, non diversa dallo schema tipico del quesito referendario.
Non può, dunque, che ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte, da tempo attestata nell'affermare che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze. (ex plurimis,Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011 - dep. 29/03/2011, Vitale, Rv. 250061). Correlativamente, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di applicazione pena nei confronti del coimputato, rilevando che i fatti posti a base delle due decisioni erano stati descritti dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo in maniera identica e che di essi era stata fornita dai due giudici differente qualificazione giuridica, in un caso affermandosi e nell'altro escludendosi la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio con riferimento alla medesima persona). (Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014 - dep. 08/04/2014, Strappa, Rv. 259804), così come il caso di revisione previsto dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) non può essere utilmente evocato qualora il contrasto di giudicati riguardi l'ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione fondata sul diverso significato attribuito alla richiesta telefonica, rivolta a un negoziante, di praticare un prezzo di favore, giudicata implicitamente minatoria nel giudizio abbreviato richiesto dal ricorrente, condannato per estorsione, ma non anche nel giudizio ordinario celebrato a carico del coimputato). (Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014 - dep. 13/03/2014, Formicola, Rv. 259461).
Ebbene, nella specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi innanzi delineati, in quanto, per un verso, ha effettuato una valutazione assai penetrante circa la portata degli elementi di novità adotti dalla difesa del richiedente la revisione, anticipando indebitamente un apprezzamento che può riguardare solo il giudizio sul "merito" della domanda, alla luce, fra l'altro, della ulteriore attività che può essere compiuta nel pieno contraddittorio fra le parti e nel correlativo esercizio del diritto alla prova, sia pure nei limiti propri del rimedio straordinario. Sotto altro profilo, la stessa Corte ha palesemente errato nel ritenere che, essendosi il nuovo giudicato - quello scaturito dal procedimento per falsa testimonianza - formato sugli "stessi elementi che erano stati già esaminati e vagliati dai precedenti due giudici (tribunale collegiale e Corte di appello)", fosse inibita la delibazione di tale contrasto, alla luce del disposto dell'art. 637 c.p.p., comma 3, che non consente di pervenire al proscioglimento
"esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio". Anche a voler prescindere, infatti, dalla condivisibilità o meno della opinione espressa in dottrina circa la non conferenza della regola di giudizio tracciata dalla norma innanzi indicata al caso della revisione per contrasto di giudicati, dovendosi la stessa leggere essenzialmente in funzione della scoperta di prove nuove, è pacifico che tale regola è "scritta" per il giudice del merito della domanda di revisione, e non certo assume risalto per precludere la valutazione del contrasto di giudicati. La circostanza, infatti, che il secondo giudice abbia "rivalutato" materiale probatorio già scrutinato da altro giudice, è portato fisiologico della regola della autonomia delle sedi processuali e dei relativi giudizi, in dipendenza della scomparsa del previgente regime delle pregiudiziali penali. Il che sta a significare che il giudice della revisione è tenuto a sindacare il contrasto di giudicati sui medesimi fatti e trarne le debite conseguenze, nel senso che l'unico epilogo che gli sarà precluso è quello di "rivalutare" il giudicato di condanna - agli effetti del proscioglimento - senza tener conto degli apporti offerti dal giudicato contrastante sui medesimi fatti "decisivi". Nella specie, dunque, la circostanza che l'alibi del SE abbia formato oggetto di due giudizi inconciliabili, ancorché fondati su acquisizioni dichiarative a quanto sembra soggettivamente sovrapponibili, non può far velo alla necessità che il giudice della revisione si misuri proprio con tale contrasto, per ricomporlo all'interno di un giudizio unitario e "nuovo" agli effetti dello scrutinio sul "merito" della richiesta di revisione. Sotto altro profilo, risulta parimenti errato l'assunto della Corte territoriale laddove ha escluso la "novità" delle prove evocate dall'odierno ricorrente, sempre sul presupposto che le stesse, da un lato, erano state sostanzialmente già delibate dai giudici della condanna e, sotto altro profilo, non assumerebbero connotati di decisività, in quanto i possibili diversi soggetti autori del delitto non erano stati indiziati o non si erano autoaccusati. Quanto al primo profilo, va infatti osservato che la "diversità" ( e correlativa "novità") delle prove è agevolmente riconducibile non soltanto alla autonomia delle sedi processuali (ogni testimonianza o esame è prova autonoma, a prescindere dal contenuto dichiarativo), quanto, e soprattutto, in ragione del fatto che la veste dei dichiaranti era del tutto differente: nell'un caso, infatti, si trattava di dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito dell'accertamento di un alibi dedotto dall'imputato; nell'altro, in sede di procedimento per falsa testimonianza, dipendente proprio dalla asserita non veridicità dell'alibi. I presupposti della "novità" sono dunque evidenti, mentre per ciò che attiene alla valutazione del "contenuto" delle prove, il relativo apprezzamento non può che essere riservato al giudizio di merito. L'assunto, poi, che le indicazioni relative alla responsabilità di altri non fossero "riscontrate", si rivela non soltanto incongruo ed eccentrico rispetto alla sede della semplice ammissibilità, quanto, e soprattutto, concettualmente non pertinente, dal momento che la "novità" non verteva - nella prospettiva del condannato - a fare accusare altre persone, ma esclusivamente ad escludere la propria partecipazione al fatto (se la rapina è stata commessa dal SE in concorso soltanto con CC DO, è evidente che, ove risultasse partecipe persona diversa dal SE, quest'ultimo dovrebbe essere ritenuto estraneo al fatto).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio a norma dell'art. 634 c.p.p., comma 2, alla Corte di appello di Perugia per il giudizio sul merito della domanda di revisione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Perugia per il giudizio di revisione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015