Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2015, n. 11453
CASS
Sentenza 10 marzo 2015

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In tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato manifestamente infondata l'istanza di revisione della sentenza di condanna dell'imputato per rapina, per contrasto del giudicato con la assoluzione, per insussistenza del reato di falsa testimonianza, delle persone che avevano fornito l'alibi all'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2015, n. 11453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11453
    Data del deposito : 10 marzo 2015

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