Sentenza 29 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di revisione, poiché i requisiti di forma e di sostanza nonché la rilevanza dei nuovi elementi devono essere esaminati -per evidenti ragioni di economia processuale- già nella fase preparatoria e rescindente (fase diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato), in detta fase può e deve essere valutata la ammissibilità della istanza, sia con riferimento al controllo della intervenuta irrevocabilità delle pronunzie giudiziarie che si assumono in contrasto con la decisione alla cui revisione si mira, sia in ordine al carattere di effettiva novità delle prove delle quali si chiede l'assunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/1998, n. 7263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7263 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 29/12/98
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 7263
3. Dott. Andrea Colonnese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N. 25566/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SO IO, nato in data [...] a [...]
avverso l'ordinanza del 21.5.98 della Corte di Appello di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
IL PROCEDIMENTO
La Corte di Appello di Catania dichiarò inammissibile l'istanza di revisione della condanna di SO IO per gli omicidi AV e Di AT, il tentato omicidio AN, la strage di Francofonte- omicidi di ER SU e ZO IO, tentati omicidi di ER RE, ZO IO e RO A- disponendo, per la strage, la sospensione della pena in considerazione della sopraggiunta confessione di Di LV GI. L'ordinanza venne annullata per vizio di motivazione dalla Corte di Cassazione e il giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile l'istanza, sostenendo l'inesistenza di un rapporto di inconciliabilità tra la condanna irrevocabile del SO per i fatti di sangue e le sentenze irrevocabili di condanna di ER IO, teste di accusa, per il delitto di calunnia relativa alla falsa incolpazione del predetto per reati concernenti la normativa sugli stupefacenti, e l'inidoneità ad incidere sul giudicato del rinvio a giudizio di ER, RO AR e RO GA per il delitto di calunnia concernenti le accuse relative alla strage. Ha escluso, peraltro, che possa essere considerata idonea prova nuova la relazione di sopralluogo eseguita da un investigatore privato circa il tentato omicidio AN, ne', in ordine agli omicidi AV e Di AT, la foto copia della dichiarazione autenticata di AV BR, fratello della vittima, e la deposizione, in altro processo, di MA IO, che sarebbero stati indotti a dichiarare il falso.
Il condannato ricorre e deduce la violazione dell'art.606 lett. e), in relazione afl'art.634 c.p.p., sostenendo:
A- la manifesta illogicità della decisione, anche sub specie di travisamento del fatto, per il mancato apprezzamento, con giudizio unitario e complessivo, della non contestabile idoneità degli elementi offerti e per l'omessa prognosi, con riferimento all'ipotesi di cui all'art.630, lett. c) cpp, sul possibile esito della revisione, attraverso la concreta comparazione tra prove acquisite e prove da acquisire nel relativo giudizio;
B- il difetto assoluto di motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi, nella fase rescindente, ad una sommaria delibazione sulla incidenza favorevole dei nuovi elementi di prova sul giudizio di colpevolezza espresso con la sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I- In tema di revisione, e con particolare riferimento alle fattispecie previste dall'art. 630, lett. a) e d) c.p.p., le ipotesi dell'attribuibilità del fatto ad una terza persona e che la condanna sia stata pronunciata in conseguenza di una falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto-reato non posso no essere verificate incidenter tantum. In conseguenza l'istanza di revisione non è ammissibile, al lo stato degli atti, se non sia intervenuta, preventivamente, in sede propria, sentenza irrevocabile di accertamento della responsabilità del terzo o del fatto-reato che avrebbe determinato la condanna. Anche ai sensi degli artt. 631, 633, 634, 635 cpp, l'elemento sintomatico dell'altrui responsabilità o della falsità non è, di per sè, una nuova prova, idonea a vulnerare la verità formale del giudicato, e giustifica soltanto, se serio, la sospensione della esecuzione della pena, per l'inammissibilità della richiesta, rebus sic stantibus, che deve essere pronunciata, infatti, anche per il solo fatto della mancata produzione, in copia autentica, della sentenza irrevocabile, quale atto formale che accerta la responsabilità del terzo o la calunnia posta in essere dal teste o dal chiamante in correità.
2- I requisiti di forma e di sostanza e la rilevanza dei nuovi elementi debbono essere esaminati, per evidenti esigenze di economia processuale, già nella fase preparatoria e rescindente della revisione. Questa è costituita da una valutazione de plano, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, ed è diretta a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondata(Sez.U. 30/O 3/98, Pisco, mass.210040). La delibazione del giudice di merito, insindacabile se esente da errori giuridici e sostenuta da congrua e logica motivazione, è diretta ad accertare la novità degli elementi addotti e la idoneità astratta degli stessi, come prospettati, ad incidere in bonam partem sul quadro probatorio e sul giudizio di colpevolezza consacrati nella sentenza di condanna, nonché a sostenere, eventualmente accertati nel giudizio rescissorio, la ragionevole prognosi del proscioglimento, da soli o congiunti a quelli precedentemente valutati. Tale giudizio, sia sulla novità sia sull'idoneità potenziale della prova, incontra evidenti limiti, quale quello ricavabile dall'art.637 c.p.p. che, vietando che il proscioglimento possa essere pronunciato, esclusivamente, sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte con la sentenza irrevocabile, rende inammissibile la richiesta fondata su una consulenza, eseguita dopo la sentenza irrevocabile, e su una postuma testimonianza, se finalizzate ad un nuovo e diverso apprezzamento delle prove che hanno condotto alla condanna.
3- Passando all'esame della fattispecie concreta, si osserva, che il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, statuendo l'inammissibilità della richiesta di revisione perché fondata, prevalentemente, sull'attribuibilità dei reati a terzi e sulla calunnia dei testi di accusa, non essendo ancora intervenuta sentenza irrevocabile di condanna degli uni e degli altri, o su elementi non rilevanti o non decisivi ai fini di una prognosi favorevole. Sotto il primo profilo, il giudice a quo-ferma restando sia la sospensione della pena, sia la statuizione d'inammissibilità della richiesta, ormai definitiva nella parte relativa alla confessione dal terzo-non ha dato rilevanza al rinvio a giudizio di ER IO, RO AR e RO GA per il delitto di calunnia in danno dell'istante per le accuse relative alla strage, ne' per quanto riguarda l'omicidio AV, alle dichiarazioni autenticate di AV BR, fratello della vittima, e, anche in ordine all'omicidio Di AT, alla deposizione di MA IO, resa in altro processo, i quali sarebbero stati costretti ad accusare falsamente il SO. Per i principi esposti, il giudizio di ammissibilità della revisione postula la condanna passata in giudicato per il delitto di calunnia che non risulta intervenuta ne' per i primi ne' per i secondi, per i quali non risulta neppure esercitata l'azione penale.
Sotto il secondo profilo, la sentenza non ha dato rilevanza, ai fini di una prognosi favorevole, motivatamente e correttamente, alle non pertinenti condanne irrevocabili di ER IO per calunnia, vertendo le sentenze sulla falsa incolpazione del SO per reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti, diversi da quelli di sangue, oggetto della richiesta di revisione, e, per quanto riguarda il tentato omicidio AN, che aveva riconosciuto l'aggressore, ad una consulenza di parte, eseguita dopo la condanna, diretta a confutare, in sostanza, con affermazioni tautologiche, l'attendibilità del soggetto passivo che non avrebbe potuto riconoscere l'aggressore dalla posizione in cui si trovava. E, invero, il ricorso non aggredisce i principi esposti, statuiti con riferimento a fattispecie inquadrabili, prevalentemente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e d) dell'art.630 c.p.p., ma si limita a richiamare l'elaborazione giurisprudenziale formatasi con riferimento alla diversa ipotesi prevista dalla lettera c) della norma. Peraltro, il giudice del fatto ha svolto, nei limiti del giudizio rescindente, una corretta delibazione negativa circa l'idoneità potenziale degli elementi addotti a travolgere l'articolato quadro probatorio che aveva portato alla condanna irrevocabile.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 29 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999