Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'estensione del beneficio ai processi concernenti reati contravvenzionali, conseguente all'abrogazione del comma 8 dell'art.1 della legge 30 luglio 1990, n.217 disposta dal comma 5 dell'art.2 della legge 29 marzo 2001, n.134, non ha efficacia retroattiva ed opera solo per le istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della citata legge n.134. (Nell'affermare tale principio la Corte ha evidenziato il richiamo effettuato dall'art.2 della legge n.134 del 2001 all'art.15 della legge n.217 del 1990, nonché la modifica che l'art.16 della legge n.134 del 2001 ha apportato all'art.17, comma 1 della legge n.217 del 1990)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2002, n. 14003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14003 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 01/03/2002
Dott. RAFFAELE RAIMONDI - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 353
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 18840/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
OL MA, n. a L'Aquila il 22.8.1978
avverso l'ordinanza in data 3.5.2001 del Tribunale di L'Aquila, con la quale è stato rigettato il ricorso del OL avverso il decreto del medesimo Tribunale, in composizione monocratica, in data 11.7.2000, che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio al giudice di merito;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di L'aquila ha rigettato il ricorso del OL avverso il decreto che gli aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in base al rilievo che detto beneficio non è ammesso ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 217/90, relativamente ai processi afferenti a reati contravvenzionali.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, che la denuncia per violazione di legge, facendo rilevare di aver chiesto in sede di merito l'applicazione della disciplina generale in materia di gratuito patrocinio, di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3282, in quanto riferibile a qualsiasi ipotesi di reato.
Deduce inoltre che nelle more del procedimento è entrata in vigore la più favorevole L. 29.3.2001 n. 134, che ha abrogato l'ottavo comma, art. 1, della L. n. 217/90, estendendo la possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per i processi relativi a reati contravvenzionali.
Con memoria depositata in data 8.11.2001 il difensore del ricorrente ha ribadito i rilievi che precedono.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La citata L. 29.3.2001 n. 134, il cui art. 2, comma 5^, abrogando l'art. 1, comma 8^, della L. n. 217/90, ha esteso la possibilità per l'imputato di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente ai processi penali afferenti a reati contravvenzionali, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle istanze presentate successivamente alla entrata in vigore della medesima legge, in pendenza della fase processuale cui si riferisce la richiesta di gratuito patrocinio.
Tale limitazione temporale del beneficio si desume chiaramente dal disposto dell'art. 2, in riferimento all'art. 15 della L. n. 217/90, poiché emerge dalla prima disposizione richiamata la necessità che il processo penale sia pendente nella fase di cognizione, in qualsiasi grado, al momento della proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo estesa dal successivo art. 15 la possibilità di chiedere il beneficio nella fase esecutiva o nel procedimento di revisione ed altri, con la conseguente necessità che l'istanza di ammissione venga proposta ex novo in detti procedimenti (cfr. 4^ 199702548, Schito, riv. 210154;
sez. 1^ 200006852, Neirotti e altro, riv. 215223).
Nel senso indicato depone, inoltre, anche la modifica dell'art. 17, comma 1, della L. n. 217/90, nella cui parte finale è stato aggiunto dall'art. 16 della L. n. 134/2001 il seguente disposto: "Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 10". Di talché si intende chiaramente che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la spettanza del relativo diritto debbano essere rispettivamente proposta e sussistere in pendenza del giudizio.
Orbene, al momento della presentazione da parte del ricorrente dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della pendenza del grado di giudizio cui detta istanza si riferiva (udienza dibattimentale del 20.6.2000) certamente non poteva essere concesso il beneficio richiesto, essendo entrata in vigore la citata legge di riforma della normativa sul patrocinio per i non abbienti il 5.5.2001 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.2001) e risultando, per ammissione dello stesso ricorrente, di cui alla istanza di liquidazione dei compensi, già definito il giudizio di cognizione con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 20.6.2000, mentre il OL ha dichiarato di essere stato ammesso al beneficio nella fase di esecuzione.
Del tutto infondata è, infine, la richiesta di applicazione del R.D. 30.12.1923 n. 3282, in quanto il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi della legge citata e con gli effetti previsti dalla medesima, deve essere attivato mediante istanza alla apposita commissione di cui all'art. 5 del regio decreto e con l'osservanza delle disposizioni da esso previste.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. Al sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26); somma che viene fissata, in ragione dei motivi della inammissibilità, nella misura di Euro 500.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente OL MA al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002