Decreto cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Happy Tour s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo De Marco e Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Fabrizio Dellepiane e Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
società Trenini Costa Smeralda s.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 2531 del 23/7/2025, di approvazione delle operazioni relative alla selezione per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, con mezzo atipico ai sensi degli artt. 47 e 59 del c.d.s., nella parte in cui l’ha esclusa dalla procedura per difetto dei requisiti di partecipazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 3597 del 28/10/2025, di indizione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, in considerazione del fatto che la precedente selezione era andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la società Happy Tour s.r.l.s. espone: - che, con determina dirigenziale SUAP Commercio n. 2036 del 17/6/2025, il Comune della Spezia approvava lo schema di avviso pubblico e relativi allegati per l’assegnazione di 2 autorizzazioni, della durata di un anno rinnovabile, per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, con mezzo atipico ai sensi degli artt. 47 e 59 del codice della strada (trenino turistico); - che, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso, la circolazione del trenino turistico era subordinata: a) alla regolare immatricolazione dell’intero complesso veicolare ad uso di terzi, risultante dai documenti di circolazione dei veicoli (trattore e rimorchi), ed alla sua rispondenza ai requisiti previsti dal D.M. n. 55/2007 e dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/7/2007; b) alla verifica periodica annuale ai sensi del vigente Codice della Strada; - che, all’art. 9 del suddetto avviso, erano individuati i seguenti requisiti specifici: “7. avere la disponibilità del complesso veicolare: veicolo adibito al traino composto da motrice e massimo n. 2 rimorchi, dotato di motorizzazione non inferiore ad Euro 4; il veicolo dovrà essere conforme ai requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative; 8. avere nel proprio organico (titolare o personale dipendente) abilitato alla guida, in possesso di idonea patente. Il/I nominativo/i del conducente/i dovranno essere indicati al Suap e al Comando di Polizia Locale via pec prima dell’inizio del servizio così come ogni eventuale successiva variazione; 9. capacità del mezzo di effettuare il percorso a pieno carico” ; - che la Società, operante da tempo nel settore e titolare di autorizzazione 18 maggio 2023 rilasciata dal Comune della Spezia con validità biennale, presentava nei termini e modi prescritti la domanda di partecipazione; - che, all’esito della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 21.7.2025, la domanda della società veniva giudicata inammissibile, a motivo del fatto che il trattore targato BN464HX risulta a uso speciale e non a uso terzi per la destinazione richiesta ai sensi del DM n. 55/2007 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/7/2007, e che l’ulteriore documentazione prodotta in esito a soccorso istruttorio (concernente l’istanza presentata alla Motorizzazione Civile il 10.7.2025 per la corrispondente modifica del documento di circolazione) non sarebbe sufficiente a sanare l’inammissibilità; - che, in data 17/7/2025, la società produceva lo scambio di mail intercorso fra la Motorizzazione Civile e l’Agenzia incaricata, nel quale si dava atto che, sebbene il trattore stradale facesse parte di un trenino turistico per trasporto di terzi ad esclusiva finalità turistica, l’emissione del documento aggiornato era inibita da problemi di natura informatica; - che, con determinazione dirigenziale n. 2531 del 23/07/2025, venivano approvate le risultanze delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, con la contestuale proroga delle autorizzazioni in essere (tra cui quella della ricorrente) sino alla pubblicazione di un nuovo bando con un allargamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; - che successivamente, veniva rilasciato il documento di circolazione del trattore, che confermava l’uso di terzi.
Impugna l’esclusione dalla procedura e, a sostegno del gravame, deduce due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 dell’avviso di selezione pubblica ( lex specialis ) approvato con determina dirigenziale n. 2036/2025. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Premesso di avere, sin dal momento della partecipazione alla gara, trasmesso all’Amministrazione comunale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti specifici unitamente al documento di circolazione del veicolo (attestante che il veicolo è conforme al D.M. n. 55/2007, e che, seppure con annotazione a mano recante il bollo ministeriale, reca la dizione uso terzi), lamenta che la regolare immatricolazione dell’intero complesso veicolare a “uso di terzi” non costituiva un requisito specifico di partecipazione alla selezione, bensì una condizione per la circolazione del trenino turistico, ovvero per l’esecuzione dell’attività da autorizzarsi.
Tant’è che, risolti i problemi informatici, il documento di circolazione del trattore è stato infine rettificato con la conferma dell’uso di terzi.
2. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell’azione della Pubblica Amministrazione nonché del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La decisione impugnata costituirebbe una palese violazione dei principi di tipicità e tassatività delle cause di esclusione che, per pacifica giurisprudenza, sono soggette ad un’interpretazione restrittiva e non suscettibile di estensione, tanto più che la disponibilità del complesso veicolare e la sua conformità ai requisiti di cui al D.M. n. 55/2007 erano comunque agevolmente desumibili dalla documentazione trasmessa in sede di partecipazione alla gara.
Si è costituito in giudizio il Comune della Spezia, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, il Comune obietta che l'art. 8 dell'avviso (caratteristiche del veicolo), stabilisce chiaramente che “il complesso veicolare dovrà essere immatricolato ad uso terzi secondo il DM n.55/2007 e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007” , precisando che “ciò dovrà risultare dai documenti di circolazione sia della motrice che dei rimorchi” .
Con atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determina dirigenziale SUAP – Commercio del Comune della Spezia n. 3597 del 28/10/2025, di indizione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, in considerazione del fatto che la precedente selezione era andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. In via principale Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Ingiustizia ed illogicità. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto il profilo del bilanciamento fra gli interessi pubblici tutelati.
Il Comune ha proceduto ad approvare un nuovo avviso ed indire una nuova gara, pur in pendenza dei ricorsi proposti dalla ricorrente e da un’altra società avverso le risultanze della precedente gara.
A ciò si aggiunga che il nuovo avviso contiene requisiti più stringenti (doppia alimentazione: GPL, metano, termico elettrico, con transito nel perimetro di cui all’ordinanza 14824/2023 con sola alimentazione a GPL o metano o termico elettrico), i quali non solo non sono in possesso della ricorrente, ma confliggerebbero con la tutela dei preminenti interessi ambientali che sono alla base della disciplina sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli.
Infatti, sulla base dei nuovi requisiti prescritti dall’Amministrazione per partecipare alla gara, un soggetto, come la ricorrente, in possesso di un veicolo Euro 4, viene equiparato, ai fini della partecipazione, ad un soggetto in possesso di un veicolo Euro 0, e quindi immatricolato sino al 1992, ma dotato di doppia alimentazione.
2. In via derivata.
I vizi dedotti avverso la determinazione originariamente impugnata invaliderebbero, in via derivata, la nuova selezione, indetta a motivo della (illegittima) esclusione dei partecipanti alla prima selezione.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come, nonostante l’indizione di una nuova selezione, la società ricorrente mantiene certamente interesse alla decisione del ricorso originario, posto che la seconda gara – peraltro, fatta oggetto di impugnazione aggiuntiva - è stata indetta sul presupposto che la prima fosse andata deserta per mancanza, in capo a tutti i concorrenti, dei requisiti di partecipazione: circostanza (la legittimità dell’esclusione) che, per l’appunto, costituisce il thema decidendum del ricorso introduttivo.
Donde la permanenza di un interesse alla decisione del ricorso, da cui – nell’eventualità di un suo accoglimento – discenderebbe per l’Amministrazione comunale l’obbligo di concludere l’originaria procedura.
È lo stesso Comune della Spezia, del resto, a confermare “che sussiste l'interesse dell'Amministrazione comunale a ottenere una pronuncia definitiva limitatamente al ricorso principale” (così la memoria 8.1.2026, p. 3/10).
Ciò premesso, il ricorso è palesemente fondato.
L’esclusione dalla selezione è stata determinata dal fatto che, dal documento di circolazione prodotto in allegato alla domanda di partecipazione, il trattore targato BN464HX risulterebbe a uso speciale e non a uso terzi per la destinazione richiesta ai sensi del DM n. 55/2007 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/7/2007, e che l’ulteriore documentazione presentata (concernente l’istanza presentata alla Motorizzazione civile il 10.7.2025 per la corrispondente rettifica a stampa del documento di circolazione) non sarebbe sufficiente a sanare l’inammissibilità.
Ora, a prescindere dalla circostanza che l’uso speciale (cioè il fatto che il veicolo sia munito di particolari carrozzerie che lo rendono idoneo a specifici impieghi – cfr. l’art. 54 del c.d.s. e l’art. 203 del reg. es. c.d.s.) non è incompatibile né logicamente alternativo all’uso di terzi (cioè l’utilizzo, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, ex art. 82, comma 4, del c.d.s.), non si vede proprio come, anche soltanto dal punto di vista del comune buon senso, prima che del diritto, un trenino “turistico” possa mai essere adibito ad “uso proprio” anziché “di terzi”: si tratta di una circostanza intuitiva e auto-evidente, ben evidenziata anche dalla Motorizzazione Civile nella corrispondenza intercorsa con l’agenzia incaricata della rettifica del libretto di circolazione, che, nel confermare l’immatricolazione ad uso terzi, la lega alla “esclusiva finalità turistica” del mezzo.
In ogni caso, già la originaria carta di circolazione recava la dizione “uso terzi”, seppure apposta a mano, ma accompagnata dal timbro della Motorizzazione (doc. 9 delle produzioni 25.8.2025 di parte ricorrente), sicché la motivazione dell’esclusione è chiaramente infondata.
Ma, oltreché infondata, la motivazione si rivela addirittura pretestuosa, alla luce della circostanza che già la precedente selezione richiedeva, tra le caratteristiche del veicolo, l’immatricolazione ad uso di terzi (cfr. il doc. 8 delle produzioni 25.8.2025 di parte ricorrente), e che la società ricorrente si fosse aggiudicata una delle due licenze, esercite proprio con un trenino composto dal trattore targato BN464HX (cfr. doc. 6 delle produzioni 25.8.2025 di parte ricorrente).
In ogni caso, il requisito ritenuto mancante (l’immatricolazione ad uso terzi del trattore) era sicuramente condizione per la circolazione del veicolo - tra l’altro, già autorizzata dal Comune della Spezia con atto 18 maggio 2023, oggetto di proroga nelle more dell'espletamento della nuova procedura selettiva - e non requisito di partecipazione alla procedura, non rientrando neppure tra i “requisiti specifici” di cui all’art. 9 dell’avviso di selezione.
È noto del resto che, in caso di ambiguità del dato testuale di un avviso pubblico, i canoni interpretativi sistematico (art. 1363 cod. civ.) e di buona fede (artt. 1366 cod. civ.) impongono di preferire il significato più conveniente all’oggetto della procedura (art. 1369 cod. civ.) e più favorevole al concorrente (art. 1370 cod. civ.), ovvero la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 15/4/2025, n. 3253).
Nel caso di specie, la società ricorrente ha provato di avere, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, la disponibilità di un complesso veicolare conforme ai requisiti di cui al D.M. n. 55/2007, immatricolato ad uso terzi: donde il possesso del requisito di partecipazione contestatole, e l’illegittimità della disposta esclusione.
Fondato è anche il ricorso per motivi aggiunti, sotto il profilo dedotto con il secondo mezzo di gravame.
L’accoglimento dell’impugnazione avverso l’esclusione dalla gara precedente invalida la successiva selezione, indetta a motivo dell’esclusione di tutti i concorrenti dalla gara precedente e, dunque, su un falso ( recte , illegittimo) presupposto.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune della Spezia al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila//00), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LL, Presidente
AN LI, Consigliere, Estensore
AN EL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | UC LL |
IL SEGRETARIO