Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 24
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere dell'amministrazione finanziaria

    Il Collegio ritiene che l'attività di recupero degli uffici finanziari debba essere supportata da elementi tecnici idonei, che possono includere il parere del MISE, specialmente in caso di valutazioni tecniche specifiche. La mancata richiesta del parere al MISE senza adeguata motivazione costituisce un difetto di istruttoria e un difetto di legittimità dell'atto di recupero, poiché le competenze tecniche specifiche necessarie per valutare l'attività di ricerca e sviluppo non sono in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

  • Accolto
    Assolvimento onere della prova da parte del contribuente

    La parte ricorrente ha fornito validi e molteplici indici probanti, attraverso una corposa documentazione versata in atti, relativamente alla spettanza del credito d'imposta. La società ha avviato un'attività di Ricerca e Sviluppo software, portando alla realizzazione di prototipi sperimentali, avvalendosi di personale interno e collaborazioni esterne. La documentazione prodotta induce a ritenere assolto l'onere della prova circa l'innovatività degli investimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 24
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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