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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL FRANCESCO, Presidente
AC FABRIZIO, OR
PICCININI MA GRAZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 290/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Dott. Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_2 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Dott. Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N.60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. THBCRBA00218/2024 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Società Cooperativa ricorre contro l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna avverso l'atto di Recupero n.
THBCRBA00218 2024 relativo al recupero parziale del credito d'imposta maturato ex art. 3, DL 145/2013 (ricerca e sviluppo) e Decreto
Interministeriale MEF del 27/05/2015 notificato il 28.10.2024.
Tale credito, generato per l'effetto dell'attività aziendale indirizzata al miglioramento/efficientamento dell'organizzazione aziendale attraverso lo sviluppo di una particolare metodologia operativa, risulta maturato in periodi di imposta infrannuali (dal 01.05 al 30.04 di ogni anno) dal 01.05.2015 al 30.04.2019 ed utilizzato in compensazione negli anni 2017, 2018, 2019, 2020.
L'Ufficio, a seguito di una verifica tesa ad accertare l'esistenza dei presupposti costitutivi la fruizione del credito d'imposta agevolato e la relativa corretta determinazione, solleva, in base alla documentazione esaminata e del contraddittorio svolto con la ricorrente, diverse criticità. Le stesse attengono alla presunzione dell'eccessivo costo per lavoro dipendente imputato al progetto di RS e, segnatamente rappresentato dalla riscontrata e immutata redditività/produttività aziendale conseguita a fronte di un contributo lavorativo ridotto di vari dipendenti, percentualmente rilevante, impegnate nell'attività di ricerca e sviluppo rispetto al totale della forza lavoro dipendente, peraltro non avente requisiti professionali idonei, relativamente al periodo d'imposta osservati 01/05/2015-30/04/2016-2017-2018. Altri elementi di contestazione riguardano formalismi contabili non adeguatamente rappresentati nella relazione del revisore, alla violazione dell'art. 10-quater comma 5 del d.lgs 74/2000; la mancanza di collegamento tra la maggior parte delle spese ritenute agevolabili relative e l'attività di ricerca e sviluppo
Chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Le doglianze della ricorrente sono legate in sintesi, alla errata valutazione dei dati orari del personale non adibito all'attività di RS;
all'interpretazione delle attività svolte dal personale non in linea con le risultanze documentali;
all'errore materiale compiuto dall'Ufficio sulle licenze relative alla documentazione preparatoria la progettazione, il cui costo risulta contrattualmente calcolato in base al tempo impiegato e non al numero di pagine.
Chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con condanna della parte resistente al rimborso delle spese di giudizio.
Risulta presentata memoria illustrativa in data 19.11.2025 ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso, in ispecie per quanto concerne un'accertata carenza motivazionale di fatto e diritto dell'atto accertativo, nonché sotto il profilo dell'onere probatorio fornito dall'Ufficio stante la mancanza dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questo Collegio, ritiene di condividere il filone giurisprudenziale secondo il quale l'attività di recupero degli uffici finanziari debba essere supportata da elementi tecnici idonei a giustificarla;
elementi tecnici che possono essere forniti sia dal parere del MISE (opportuno specialmente in caso di valutazioni tecniche specifiche non di comune conoscenza ed esperienza, anche se non obbligatorio) sia con altri strumenti quali relazioni di esperti dello specifico settore di indagine.
Del resto, non si intravedono competenze specifiche ed adeguate, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, necessarie al fine di valutare in modo esaustivo la valenza tecnica di natura altamente specialistica dell'attività svolta dall'azienda e che attraggono la competenza del
MISE.
Di converso la Corte ritiene che la parte ricorrente abbia fornito validi e molteplici indici probanti, attraverso una corposa documentazione versata in atti, relativamente alla spettanza del credito d'imposta in discussione. Al riguardo non può tuttavia sottacersi che la materia oggetto di questa tipologia di contenzioso è, di per sé, caratterizzata da un elevato tasso di specializzazione e di conoscenza tecnica che rende il compito del giudice tributario non del tutto lineare ed agevole. Il progetto realizzato dalla ricorrente andava a definire un metodo di lavoro basato su diversi sistemi finalizzati ad ottimizzare le prestazioni lavorative generando nuova informazione per l'organizzazione con riflessi anche sul costo di formazione di eventuali nuovi lavoratori. Ai fini di una corretta implementazione la società ha avviato un'attività di Ricerca e Sviluppo software, che portava alla realizzazione di prototipi sperimentali software per permettere ad ogni impresa/cliente di dotarsi di un nuovo efficace strumento;
il tutto avvalendosi di personale interno nonché di collaborazioni esterne con specifica esperienza nel settore
Nel particolare l'atto impugnato risulta viziato per eccesso di potere.
Infatti la richiesta del parere del MISE, come sopra ricordato non è obbligatorio, tuttavia è pur vero che la facoltà dell'Agenzia delle
Entrate di chiedere il parere al Ministero dello Sviluppo economico è prevista dalla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016; per cui la scelta dell'Amministrazione di non ricorrere al suddetto parere deve essere adeguatamente motivata o quantomeno deve essere rappresentato il percorso logico-giuridico che ha guidato l'Amministrazione a tale interpretazione. Nel caso in esame ciò non è stato effettuato per cui
è da registrare un difetto di istruttoria in capo all'ufficio in una materia, dove appare determinante la funzione e il ruolo del MISE nella predisposizione delle "disposizioni applicative necessarie" nonché delle "modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute" e delle "cause di decadenza e revoca del beneficio" (art. 3, comma 14, D.L n. 145/2013. Il che genera, a parere di questa Corte un difetto di legittimità dell'atto di recupero impugnato e fondato su elementi di discrezionalità tecnica non corroborati da valutazioni operate dagli organi tecnici di riferimento. Da evidenziare altresì che la parte ricorrente ha supportato la propria attività attraverso una voluminosa relazione tecnica, nonché ha prodotto una certificazione di effettività delle spese di ricerca e sviluppo ritenute ammissibili, in linea con le disposizioni normative di riferimento, così come rappresentato nel ricorso introduttivo. Il che induce a ritenere assolto l'onere della prova circa l'innovatività degli investimenti.
Devesi altresì valorizzare in proposito quanto indicato nell'Atto di indirizzo del MEF n. 18 del lluglio 2025 laddove viene conferito alla certificazione tecnica un ruolo rilevante e di garanzia per le imprese, in quanto in caso di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non può contestare la natura tecnica e l'ammissibilità del progetto, a meno che non emergano prove evidenti di frode o dolo. Per completezza espositiva si ritiene opportuno riportare di seguito il pensiero contenuto nell'Atto di indirizzo MEF n. 18 del lluglio 2025, nella parte che interessa. "Vale ricordare che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa,
731 l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti qualificati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse.... Discende allora dal letterale disposto normativo che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali. Come detto, la certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. Sarebbe allora auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.”.
Per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto. Ulteriori motivi di legittimità sono assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL FRANCESCO, Presidente
AC FABRIZIO, OR
PICCININI MA GRAZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 290/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Dott. Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_2 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Dott. Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N.60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. THBCRBA00218/2024 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Società Cooperativa ricorre contro l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna avverso l'atto di Recupero n.
THBCRBA00218 2024 relativo al recupero parziale del credito d'imposta maturato ex art. 3, DL 145/2013 (ricerca e sviluppo) e Decreto
Interministeriale MEF del 27/05/2015 notificato il 28.10.2024.
Tale credito, generato per l'effetto dell'attività aziendale indirizzata al miglioramento/efficientamento dell'organizzazione aziendale attraverso lo sviluppo di una particolare metodologia operativa, risulta maturato in periodi di imposta infrannuali (dal 01.05 al 30.04 di ogni anno) dal 01.05.2015 al 30.04.2019 ed utilizzato in compensazione negli anni 2017, 2018, 2019, 2020.
L'Ufficio, a seguito di una verifica tesa ad accertare l'esistenza dei presupposti costitutivi la fruizione del credito d'imposta agevolato e la relativa corretta determinazione, solleva, in base alla documentazione esaminata e del contraddittorio svolto con la ricorrente, diverse criticità. Le stesse attengono alla presunzione dell'eccessivo costo per lavoro dipendente imputato al progetto di RS e, segnatamente rappresentato dalla riscontrata e immutata redditività/produttività aziendale conseguita a fronte di un contributo lavorativo ridotto di vari dipendenti, percentualmente rilevante, impegnate nell'attività di ricerca e sviluppo rispetto al totale della forza lavoro dipendente, peraltro non avente requisiti professionali idonei, relativamente al periodo d'imposta osservati 01/05/2015-30/04/2016-2017-2018. Altri elementi di contestazione riguardano formalismi contabili non adeguatamente rappresentati nella relazione del revisore, alla violazione dell'art. 10-quater comma 5 del d.lgs 74/2000; la mancanza di collegamento tra la maggior parte delle spese ritenute agevolabili relative e l'attività di ricerca e sviluppo
Chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Le doglianze della ricorrente sono legate in sintesi, alla errata valutazione dei dati orari del personale non adibito all'attività di RS;
all'interpretazione delle attività svolte dal personale non in linea con le risultanze documentali;
all'errore materiale compiuto dall'Ufficio sulle licenze relative alla documentazione preparatoria la progettazione, il cui costo risulta contrattualmente calcolato in base al tempo impiegato e non al numero di pagine.
Chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi accolta, con condanna della parte resistente al rimborso delle spese di giudizio.
Risulta presentata memoria illustrativa in data 19.11.2025 ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso, in ispecie per quanto concerne un'accertata carenza motivazionale di fatto e diritto dell'atto accertativo, nonché sotto il profilo dell'onere probatorio fornito dall'Ufficio stante la mancanza dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Questo Collegio, ritiene di condividere il filone giurisprudenziale secondo il quale l'attività di recupero degli uffici finanziari debba essere supportata da elementi tecnici idonei a giustificarla;
elementi tecnici che possono essere forniti sia dal parere del MISE (opportuno specialmente in caso di valutazioni tecniche specifiche non di comune conoscenza ed esperienza, anche se non obbligatorio) sia con altri strumenti quali relazioni di esperti dello specifico settore di indagine.
Del resto, non si intravedono competenze specifiche ed adeguate, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, necessarie al fine di valutare in modo esaustivo la valenza tecnica di natura altamente specialistica dell'attività svolta dall'azienda e che attraggono la competenza del
MISE.
Di converso la Corte ritiene che la parte ricorrente abbia fornito validi e molteplici indici probanti, attraverso una corposa documentazione versata in atti, relativamente alla spettanza del credito d'imposta in discussione. Al riguardo non può tuttavia sottacersi che la materia oggetto di questa tipologia di contenzioso è, di per sé, caratterizzata da un elevato tasso di specializzazione e di conoscenza tecnica che rende il compito del giudice tributario non del tutto lineare ed agevole. Il progetto realizzato dalla ricorrente andava a definire un metodo di lavoro basato su diversi sistemi finalizzati ad ottimizzare le prestazioni lavorative generando nuova informazione per l'organizzazione con riflessi anche sul costo di formazione di eventuali nuovi lavoratori. Ai fini di una corretta implementazione la società ha avviato un'attività di Ricerca e Sviluppo software, che portava alla realizzazione di prototipi sperimentali software per permettere ad ogni impresa/cliente di dotarsi di un nuovo efficace strumento;
il tutto avvalendosi di personale interno nonché di collaborazioni esterne con specifica esperienza nel settore
Nel particolare l'atto impugnato risulta viziato per eccesso di potere.
Infatti la richiesta del parere del MISE, come sopra ricordato non è obbligatorio, tuttavia è pur vero che la facoltà dell'Agenzia delle
Entrate di chiedere il parere al Ministero dello Sviluppo economico è prevista dalla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016; per cui la scelta dell'Amministrazione di non ricorrere al suddetto parere deve essere adeguatamente motivata o quantomeno deve essere rappresentato il percorso logico-giuridico che ha guidato l'Amministrazione a tale interpretazione. Nel caso in esame ciò non è stato effettuato per cui
è da registrare un difetto di istruttoria in capo all'ufficio in una materia, dove appare determinante la funzione e il ruolo del MISE nella predisposizione delle "disposizioni applicative necessarie" nonché delle "modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute" e delle "cause di decadenza e revoca del beneficio" (art. 3, comma 14, D.L n. 145/2013. Il che genera, a parere di questa Corte un difetto di legittimità dell'atto di recupero impugnato e fondato su elementi di discrezionalità tecnica non corroborati da valutazioni operate dagli organi tecnici di riferimento. Da evidenziare altresì che la parte ricorrente ha supportato la propria attività attraverso una voluminosa relazione tecnica, nonché ha prodotto una certificazione di effettività delle spese di ricerca e sviluppo ritenute ammissibili, in linea con le disposizioni normative di riferimento, così come rappresentato nel ricorso introduttivo. Il che induce a ritenere assolto l'onere della prova circa l'innovatività degli investimenti.
Devesi altresì valorizzare in proposito quanto indicato nell'Atto di indirizzo del MEF n. 18 del lluglio 2025 laddove viene conferito alla certificazione tecnica un ruolo rilevante e di garanzia per le imprese, in quanto in caso di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non può contestare la natura tecnica e l'ammissibilità del progetto, a meno che non emergano prove evidenti di frode o dolo. Per completezza espositiva si ritiene opportuno riportare di seguito il pensiero contenuto nell'Atto di indirizzo MEF n. 18 del lluglio 2025, nella parte che interessa. "Vale ricordare che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa,
731 l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti qualificati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse.... Discende allora dal letterale disposto normativo che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali. Come detto, la certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. Sarebbe allora auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.”.
Per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto. Ulteriori motivi di legittimità sono assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.