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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 668/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 668/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14
maggio 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria (già Parte_1 CP_1
ordinaria ex art. 2901
quale mandataria di con il Parte_1 Parte_2
c.c. patrocinio dell'avv. Andrea Davide Arnaldi e dell'avv. Laura Botti,
CODICE: quest'ultima procuratore domiciliatario
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
e con il patrocinio _2 Controparte_3
dell'avv. Carla Sgarito e dell'avv. Giacomo Triolo
APPELLATI
1 con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_4
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 4 febbraio
2022, n. 274/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del
caso,
- respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
Nel merito:
- in accoglimento del presente appello riformi integralmente la sentenza
impugnata del Tribunale di Bergamo n. 274/2022 pubblicata il 04/02/2022,
ed in accoglimento, anche per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le
domande eccezioni formulate con gli atti di primo grado da intendersi in ogni
caso espressamente riproposte, opponendosi da ora alle richieste istruttorie
avversarie perché tardive, inammissibili e comunque superflue:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via preliminare:
- accerti e dichiari la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a
(già , Parte_1 Controparte_5
mandataria di Controparte_4
- accertata l'intervenuta cessione dei crediti da d Controparte_4 [...]
[...
[...] intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. CP_6
rappresentata dalla mandataria disponga Parte_1
che il giudizio sia proseguito nei confronti di e che sia Parte_2
dichiarata l'estromissione dal giudizio 36 di a sua volta Controparte_4
già rappresentato da poi Controparte_5 Parte_1
[...]
nel merito:
- accerti e dichiari l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_2
dell'atto di conferimento di cui all'atto del 12.06.2019 a rogito del
[...]
notaio dott. di Bergamo (BG), ai nn.160355/71142 di Persona_1
Rep./Racc., trascritto a Bergamo in data 21.06.2019 ai nn.31783/21021 di
R.G./R.P. e a Milano 2 in data 21.06.2019 ai nn.80198/52272 di R.G./R.P.;
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse all'attrice per
entrambi i gradi di giudizio, con condanna di e _2 [...]
restituire a qualsivoglia CP_3 Parte_1
importo pagato in esecuzione della sentenza impugnata”.
Degli appellati e _2 Controparte_3
“In via preliminare:
- rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare la sentenza resa dal
Tribunale di Bergamo n. 274/2022 in ogni sua statuizione;
- dichiarare inammissibile il presente atto di appello ex artt. 342 e 348bis
c.p.c.per tutti i motivi meglio esposti in atti;
sempre in via preliminare:
3 - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ON
, atteso che quest'ultima non è parte del giudizio, avendo il Tribunale
[...]
di Bergamo dichiarato implicitamente decaduto e non ammissibile
l'intervento essendo stata emessa la sentenza esclusivamente nei confronti di
unica legittimata a proporre appello;
Controparte_5
- ritenere e dichiarare che la sentenza è passata in giudicato nei confronti
della Controparte_5
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ON
quale procuratrice della società , atteso che la predetta non è Parte_2
parte del giudizio di primo grado poiché il Tribunale del primo grado del
giudizio ha dichiarato illegittimo il suo intervento, non ammissibile e
decaduto;
- ritenere e dichiarare quindi l soggetto non legittimato attivo a Parte_2
proporre appello;
- ritenere e dichiarare che la sentenza è stata emessa nei confronti del _4
, unico soggetto legittimato a proporre appello, e conseguentemente
[...]
ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di
quest'ultimo per decorrenza dei termini di legge;
- per l'effetto dichiarare a carico della parte legittimata a proporre il
gravame, l'intervenuta decadenza del termine perentorio per proporre
impugnazione ex art. 325 c.p.c., ritenendo formato il giudicato in ordine ad
ogni statuizione contenuta nella sentenza appellata;
4 - sempre, in via preliminare, per i motivi di cui sopra, dichiarare l'appello
avversario inammissibile e/o improcedibile;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stante la Pt_1
dedotta nullità della procura ad agire per il recupero e gestione dei crediti:
- accertare e ritenere la nullità ed, in ogni caso, la mancata prova della
cessione dei crediti da parte del alla società cessionaria e _4
mandante per tutti i motivi esposti in premessa;
Parte_2
Nel merito:
− dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_3
nella qualità di mandataria della società avverso
[...] Parte_2
la sentenza n. 274/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo e, per l'effetto,
confermare la predetta sentenza in ogni sua statuizione per tutti motivi in
fatto e diritto meglio esposti in punto di merito nel presente atto;
− ritenere e dichiarare il rigetto della domanda avversaria avanzata ex art.
2901 c.c. per carenza dei presupposti per tutti i motivi esposti in premessa;
− ritenere e dichiarare che l'atto di conferimento del 12.06.2019 a rogito del
Notaio di Bergamo (BG), ai nn. 160355/71142 di Persona_1
Rep/Racc, trascritto a Bergamo in data 21.06.2019 ai nn. 31783/21021 di
.P. e a Milano 2 in data 21.06.2019 ai nn.80198/52272 di R.G./R.P., CP_8
non può essere oggetto di revocatoria, in quanto non sussiste né risulta
provato ex adverso alcuno dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., per le
5 argomentazioni di cui sopra;
− per l'effetto ritenere e dichiarare legittimo, valido ed efficace l'atto di
conferimento effettuato dal sig. nei confronti della _2 CP_3
e l'integrale rigetto di ogni richiesta ex adverso avanzata.
[...]
- condannare l'odierna appellante, al pagamento delle spese e competenze
difensive del giudizio”.
Dell'appellata Controparte_4
“In via principale:
- in accoglimento dell'appello proposto da tramite la Parte_2
sua mandataria , riformi integralmente la sentenza Parte_1
impugnata del Tribunale di Bergamo n. 274/2022 pubblicata il 04/02/2022 e
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accertata l'intervenuta cessione dei crediti da d Controparte_4 [...]
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. Parte_2
rappresentata dalla mandataria ed Parte_1
accertato il difetto di titolarità dei crediti controversi in capo a _4
disponga che il giudizio sia proseguito nei confronti di
[...] Parte_2
e che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio di
[...] Controparte_4
a sua volta in primo grado già rappresentato da Controparte_5
poi ovvero in difetto delle condizioni per Parte_1
l'estromissione, dichiari la carenza di titolarità in capo a Controparte_4
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i
6 gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in avanti , quale procuratrice Controparte_5 CP_5
di aveva agito in giudizio nei confronti di Controparte_4 _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, e della
[...] CP_3
chiedendo venisse dichiarata nei propri confronti l'inefficacia ex art.
[...]
2901 c.c. dell'atto di conferimento di azienda del 12 giugno 2019 posto in essere dal , essendo egli fideiussore omnibus delle obbligazioni _2
derivanti dallo scoperto dei conti correnti intestati a Parte_4
Controparte_9 CP_10
1.1. Costituendosi in giudizio, e la _2 Controparte_3
eccepivano la carenza di titolarità ad agire a tutela del predetto credito in capo all'attrice, non essendovi prova di una valida procura conferitale da
[...]
per i crediti oggetto di causa;
eccepivano, altresì, la nullità delle _4
garanzie prestate, l'assenza di pregiudizio derivante dall'atto dispositivo impugnato e l'inesistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
2. Con sentenza n. 274/2022 pubblicata in data 4 febbraio 2022, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato la domanda attorea.
2.1. Preliminarmente, in merito alla carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice, ha osservato che per agire in via revocatoria è sufficiente vantare un credito probabile, non prima facie pretestuoso, e che ha agito CP_5
qualificandosi come mandataria sostanziale e processuale della banca per il credito ingiunto, come da procura rilasciatale il 21 giugno 2019 dall'istituto
7 di credito che prevede che la mandataria “ponga in essere, in nome e per
conto della mandante, in qualità di Mandataria tutto quanto necessario, utile
e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti
affidati in gestione alla Mandataria. All'uopo, in relazione ai crediti affidati
in gestione alla Mandataria, si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri
anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed
eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che solo in via
esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito indicati…”.
Ha dato atto che i poteri della mandataria sono puntualmente indicati in procura, che, tuttavia, non indica i crediti o le tipologie di credito ad essa affidati, menzionando solamente i “crediti affidati in gestione”, non identificabili in base all'importo, alle generalità del debitore o al titolo da cui originano. Dunque, ai sensi dell'art. 1346 c.c., ha ritenuto che la procura, con riferimento al suo oggetto, violasse il principio di determinatezza e/o determinabilità ex artt. 1418, 1346 e 1324 c.c., non essendo specificamente indicati i crediti per i quali la mandataria è ammessa ad esercitare i poteri conferiti. Peraltro, il Giudice ha osservato che non ha fatto precisare CP_5
alla mandante l'oggetto della procura, impedendo così al debitore di verificare se i propri poteri fossero effettivamente giustificati, come previsto dall'art. 1393 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione della procura in questione contenuta in altra pronuncia del medesimo Tribunale (sentenza del
8 Tribunale di Bergamo n. 1845/2021), in quanto essa non fa alcun riferimento a tutti i crediti della banca e la clausola di cui alla lettera G) non dispone in ordine alla totalità dei crediti, bensì riguarda solo uno dei contenuti del potere di rappresentanza conferito alla mandataria, prevedendo il potere di
“riscuotere in nome e per conto della somme e valori da chiunque Pt_5
dovuti alla Mandante stessa, procedendo all'incasso anche sui conti bancari
a nome della Mandante”.
Inoltre, secondo il Tribunale, la procura non è generale, bensì specifica, non prevedendo che abbia il potere di rappresentare la banca in tutti i CP_5
rapporti di credito ad essa facenti capo.
Pertanto, ha ritenuto la procura nulla per indeterminatezza dell'oggetto ed ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice, non avendo ella provato il proprio potere di rappresentare la banca per il credito vantato nei confronti del convenuto. Di conseguenza, ha ritenuto travolto l'intervento volontario della cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. Parte_2
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
(già , quale procuratrice di
[...] Controparte_5
sulla scorta di sette motivi. Parte_2
3. Si sono costituiti in giudizio e _2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
4. In data 26 ottobre 2022, la Corte, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale Controparte_4
si è, quindi, costituita, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
9 5. All'udienza del 22 marzo 2023, la Corte, preso atto dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di e della costituzione di Controparte_4
detta società, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna il capo di sentenza con cui è
stata dichiarata la nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto ex
art. 1346 c.c., non avendo il Giudice ritenuto specificamente individuati i crediti oggetto della stessa, né in modo determinato né tantomeno determinabile. Deduce che l'oggetto del contratto può essere individuato anche per relationem e, in ogni caso, qualora la procura non fosse stata concessa in relazione a tutti i crediti della banca, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l'oggetto come indeterminato, in quanto essa attribuirebbe alla mandataria i poteri necessari per gestire il recupero, in tutte le forme possibili,
dei “crediti affidati alla mandataria”, e cioè di quelli previamente affidati ad essa mediante contratto di servicing. Dunque, tali crediti sarebbero determinabili per relationem proprio con riferimento a tale ultimo contratto.
2. Con il secondo motivo l'appellante rappresenta che dalla procura si evincerebbe il chiaro riferimento alla totalità dei crediti della banca, come affermato nella pronuncia n. 1845/2021 del Tribunale di Bergamo richiamata in sentenza. L'espressione “da chiunque dovuti alla Mandante” sarebbe
10 chiara in merito all'oggetto della procura, che conterrebbe altre espressioni quali “…tutto quanto necessario, utile ed/od opportuno ai fini della gestione
giudiziale o stragiudiziale dei crediti affidati alla Mandataria…”,
“…All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si
conferiscono alla Mandataria tutti i poteri…”, che dimostrerebbero l'intento di conferire alla mandataria il potere di gestire tutti, e non solo alcuni, crediti della mandante. Sarebbe errata l'interpretazione fornita dal Tribunale alle parole “i crediti affidati in gestione alla mandataria” nel senso di ritenere che si trattasse solamente di parte dei crediti della banca e non dei crediti in precedenza interamente affidati alla mandataria.
L'appellante deduce, poi, che, qualora l'interpretazione di una clausola sia incerta, si dovrebbe ricorrere ai criteri di cui agli artt. 1366, 1367 e 1368 c.c.
A riprova del fatto che essa (già non abbia agito abusivamente in CP_5
revocatoria, perché priva di poteri, evidenzia che nel giudizio di primo grado essa è intervenuta in data 12 ottobre 2021, ex art. 111 c.p.c., anche quale mandataria di società cui la banca aveva ceduto pro soluto, Parte_2
mediante contratto di cessione in blocco del 3 giugno 2021, tutti i crediti in esso indicati (doc. 3).
3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto nell'atto di citazione in appello) l'appellante invoca la sentenza del Tribunale di
Bergamo del 4 febbraio 2022, menzionata nella sentenza di primo grado, in cui è stata ritenuta la validità della procura in questione e la propria legittimazione ad agire in capo quale mandataria è stata ritenuta provata anche per mezzo dei decreti ingiuntivi emessi su suo ricorso.
11 4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 77 c.p.c.,
deducendo come non sia necessario specificare nella procura in modo aprioristico ciascun rapporto per il quale è conferita la rappresentanza sostanziale, potendo essere effettuata la individuazione anche indirettamente e/o in relazione alla natura controversa dei rapporti.
5. Con il quinto motivo contesta, altresì, la ritenuta violazione dell'art. 1393
c.c.; espone che la norma non è conferente, in quanto non si discute di rappresentanza in sede contrattuale, ma del potere di agire giudizialmente per far revocare l'atto dispositivo. Ribadisce di aver sempre precisato che la procura riguardava la totalità dei crediti della banca, poi oggetto di cessione.
6. La Corte reputa di trattare congiuntamente i suesposti motivi di gravame,
in quanto relativi alla medesima questione e logicamente connessi.
6.1. La procura di cui si discute è una “procura speciale” e non generale,
come si evince dall'intestazione del documento contrattuale prodotto, e prevede che “ … nomina e costituisce quale procuratrice Controparte_4
la società (di seguito anche la “Mandataria”)… Controparte_5
affinché la medesima, a mezzo dei propri legali rappresentanti pro tempore,
dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente
autorizzati, ponga in essere in nome e per conto della Mandante, in qualità
di Mandataria, tutto quanto necessario e/od opportuno ai fini della gestione
stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla mandataria.
All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si
conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza
sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, necessari, utili
12 e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione,
incassi recupero dei crediti che sono in via esemplificativa e non esaustiva
vengono di seguito indicati…”.
Nel caso di specie, non si tratta di dover provare il conferimento del mandato ad agire in giudizio, discutendosi se l'oggetto del mandato sia determinato o determinabile.
Ebbene, la procura risulta conforme al dettato dell'art. 1346 c.c., ed è quindi legittima, in quanto il suo oggetto risulta determinabile. Tale determinabilità
richiede la sussistenza di riferimenti esterni alla procura che, in effetti, sono stati forniti dall'appellante sin dal primo grado di giudizio.
La procura prevede il mandato ad litem e ha quale oggetto “i crediti affidati
in gestione alla mandataria”; vi è relativamente a tali crediti il riferimento ad un contratto di servicing, che non è un contratto avente forma solenne.
Ritiene il Collegio che vi sia prova che l'incarico abbia riguardato anche la gestione dei crediti in questione;
in particolare è stata prodotta in giudizio documentazione, riguardante i rapporti sostanziali da cui sono originati i crediti e i titoli giudiziali che la creditrice ha conseguito a tutela di essi;
l credito è sorto ed il rapporto di gestione di cui il credito stesso è oggetto. In
primo grado sono stati versati in atti, i contratti di c/c, di mutuo, di apertura di credito da cui il debito è originato, gli estratti del c/c, le fideiussioni prestate da in favore della banca per i rapporti intrattenuti con essa _2
dalle tre società garantite, le raccomandate inviate dalla banca al debitore nonché i decreti ingiuntivi relativi ai crediti di cui si discute emessi in favore della banca mandante.
13 La disponibilità di tale documentazione è coerente con il conferimento alla procuratrice della gestione dei crediti a cui la stessa documentazione
(inerente sia i rapporto contrattuali, sia le richieste di pagamento stragiudiziale sia i titoli giudiziali) fa riferimento e di tale conferimento fornisce prova, non giustificandosi, altrimenti, la disponibilità di essa, se non in forza del rapporto di mandato.
Del resto, la banca, costituendosi in proprio nel presente grado, a seguito della disposta integrazione del contradittorio ex art. 331 c.p.c., ha confermato la qualità di mandataria dell'appellante e, quindi, la legittimazione ad agire giudizialmente in suo nome e conto a tutela dei crediti. Tale contegno costituisce inequivocabile ratifica con effetto ex tunc della condotta difensiva e dell'operato della mandataria.
Pertanto, sul punto l'appello è fondato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione posta con i motivi di gravame.
7. Prima di procedere all'esame del merito della controversia, rimasto assorbito dalla statuizione del Tribunale, vanno esaminate una serie di questioni preliminari.
8. E' la questione avanzata da parte appellata circa l'assenza di legittimazione di quale procuratrice della cessionaria Parte_1
ad agire in appello, a fronte di sentenza emessa nei Parte_2
confronti di CP_5
era già intervenuta in tale veste, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il Parte_1
12 novembre 2021 nel giudizio dinanzi al Tribunale, affermando che la propria precedente denominazione era e Controparte_5
14 dichiarando di intervenire quale procuratrice di Parte_2
cessionaria del credito di In tale veste “ Controparte_4 [...]
(già giusta Parte_1 Controparte_5
variazione di denominazione per atto Notaio di Milano del Persona_2
29.09.2021 rep. 12210/6559) quale procuratrice di ha Parte_2
impugnato la sentenza di prime cure con l'appello in esame.
La Corte, poi, osserva che l'intervenuta ex art. 111 c.p.c. è legittimata a proporre appello, tanto più considerando che la pronuncia di primo grado ha ritenuto travolto il suo intervento in giudizio per effetto della pronuncia inerente la carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice.
Va rilevato che <
il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito
(presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore>> (Cass. n. 5649/2023).
In merito, la Corte di legittimità (Cass. cit. parte motiva) ha affermato che
<
credito ma propone un'azione a tutela dello stesso. La limitata funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale fa sì che, come detto,
l'accertamento giudiziale del credito non costituisca presupposto, né oggetto dell'azione revocatoria;
ciò nondimeno la titolarità di un diritto di credito,
anche sub iudice, costituisce pur sempre condizione dell'azione revocatoria
15 sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (Cass. n. 12975 del
30/06/2020; n. 21100 del 04/11/2004). Ciò comporta che le vicende relative al credito vantato non rimangono prive di riflessi sull'azione revocatoria.
Così come, dunque, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore (v. in tal senso Cass. n. 12975 del 2020; n. 21100 del 2004), e ciò analogamente a quanto farebbe un fatto estintivo del diritto di credito posto ad oggetto di azione di adempimento (determinando la cessazione della materia del contendere); allo stesso modo, la cessione del credito realizza un fenomeno di successione nel diritto legittimante all'azione revocatoria, della sostanza e dagli effetti del tutto analoghi a quelli che ha ogni ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Va in tal senso anche considerato che, come autorevolmente sostenuto in dottrina, oggetto della successione,
quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 cod. proc. civ., non è
propriamente o comunque non necessariamente una successione nel diritto sostanziale ma una successione nel diritto <> in giudizio e, in tal senso, una successione nella qualità di parte>>.
9. Con riferimento alla lamentata assenza della prova dell'avvenuta cessione del credito avanzata dagli appellanti, va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo
16 la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass.,
sez. VI civ., n. 24798/2020).
quale procuratrice di ha Parte_1 Parte_2
documentato fin dall'intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c.>> (Cass. n. 4277/2023).
quale procuratrice della cessionaria è Parte_1 Parte_2
intervenuta nel giudizio di prime cure, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui a pag. 48 viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4
e 7.1 L. n. 130/1999, in cui si legge che “La società . Controparte_11
17 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di Controparte_4
cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in
data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da ... taluni Controparte_4
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_4
finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente,
linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri
rapporti finanziai di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo
compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a
sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 272/2008… e
segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca
d'IT n. 139/1991…”. Nella Gazzetta Ufficiale viene dato atto che “I
crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione,
come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine
uno o più crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore
ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente Persona_3
sede in via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto di deposito del 7 giugno 2021
(repertorio 7641, raccolta 4403) (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1
della Legge 130, sul seguente sito internet
https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla loro
estinzione…”.
La cessionaria ha prodotto in giudizio anche l'estratto della lista richiamata
18 in Gazzetta Ufficiale in cui è riportato il numero identificativo dei rapporti ceduti.
Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di
19 vigilanza della Banca d'IT>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che con la cessione conclusa in data 3 giugno 2021 sono stati ceduti “…taluni crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, Controparte_4
aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari,
sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziai di diversa natura e
forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021…”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che i crediti rispondano ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e la rispondenza dei crediti in questione alle categorie di rapporti specificati nell'avviso risulta dalla documentazione in atti;
in particolare, è
pacifico che i rapporti contrattuali, assistiti dalle garanzie fideiussorie prestate dal , erano nella titolarità di i rapporti _2 Controparte_4
sono sussumibili nelle categorie “finanziamenti ipotecari o chirografari,
aperture di credito in conto corrente… scoperti bancari, sconfinamenti di
conto corrente… ” e si inscrivono nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione dei rapporti di cui è causa nel perimetro della cessione, con conseguente ammissibilità
dell'intervento di Controparte_12
10. Riguardo al tema della nullità delle fideiussioni prestate dal per _2
violazione della normativa antitrust, la Corte osserva che la questione posta
è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca
20 d'IT ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema
ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'IT, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Nel caso di specie, va dato atto che gli odierni appellati non hanno prodotto in giudizio né il provvedimento di Banca d'IT né il modello ABI.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court
delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'IT ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte
21 dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'IT n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano (2008 e 2010).
Di recente, proprio in merito al provvedimento della Banca d'IT, la
Suprema Corte (Cass. 1851/2025) ha affermato <
amministrativo andava prodotto dalla Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023)>>.
In ogni caso il mero richiamo al provvedimento di Banca d'IT nonché la presenza di tali clausole non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere 22 contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'IT, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021,
hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
23 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito,
non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione>>.
Va, peraltro, osservato che la garanzia prestata il 19 ottobre 2015 è una
“Fideiussione specifica”, che quindi si pone al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall'indagine svolta relativamente al fenomeno delle intese anticoncorrenziali, atteso che il provvedimento della Banca d'IT n.
55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc. Si tratta, perciò, di una garanzia ben diversa da quella di cui al presente procedimento.
Peraltro, il fatto che la problematica suddetta abbia investito la sola categoria delle fideiussioni omnibus risulta confermato dalla recente giurisprudenza di
24 legittimità (Cass. n.1851/2025), secondo cui <
d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare>>.
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021,
hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito,
non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione>>.
25 11. Venendo all'esame del merito l'appellante, con riferimento all'azione revocatoria proposta, ribadisce che:
il 7 gennaio 2008 la banca aveva stipulato con Comip s.a.s.
[...]
il contratto di c/c n. 16956 sul quale erano regolate una serie CP_13
di aperture di credito, garantite da una fideiussione omnibus di € 400.000,00
concessa il 29 gennaio 2008 da;
con riferimento a tale _2
rapporto le parti sottoscrivevano un accordo di rinegoziazione del debito,
regolato sul conto n. 18023, dal quale la banca, a fronte del perdurante inadempimento, è receduta il 1° febbraio 2019 e al 26 marzo 2019 il saldo debitorio del conto ammontava ad € 330.603,66, oggetto di decreto ingiuntivo n. 1751/2019, confermato dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 20 ottobre 2021;
il 19 ottobre 2015 ha prestato altra fideiussione con tetto _2
massimo di € 200.000,00 in favore di la quale aveva Controparte_9
stipulato con la banca il contratto di c/c n. 16958, già n. 1320; anche in tal caso interveniva un accordo di rinegoziazione regolato sul conto n. 18022,
dal quale la banca recedeva in data 21 novembre 2019, a fronte dell'inadempimento di un debito di € 796.345,95, oggetto di decreto ingiuntivo del 9 ottobre 2020;
ha poi concesso, in data 31 dicembre 2010, altra fideiussione _2
con tetto massimo di € 300.000,00 per il mutuo stipulato da con CP_10
la banca;
interveniva un accordo di rinegoziazione del debito, regolato sul conto n. 17799, poi risolto per inadempimento, vantando la banca un credito per il mutuo di € 477.024,86 e di € 194.839,54 a fronte del saldo debitore del
26 conto n. 17799, oggetto di decreto ingiuntivo n. 302/2020, confermato con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre 2021.
L'appellante rappresenta che, ai fini della revocatoria, l'insorgenza del credito corrisponderebbe all'atto di rilascio della garanzia.
ha costituito, in data 12 giugno 2019, la società _2 [...]
di cui è socio unico e amministratore, conferendo ad essa un CP_3
ramo d'azienda della propria impresa individuale comprendente quasi tutti i suoi beni immobili, azzerando in tal modo le garanzie creditorie della banca,
mantenendo unicamente la proprietà di un terreno di Brembate, la quota di ½
di un'abitazione con rimessa a Capriate, gravata da ipoteca iscritta da altro istituto di credito per € 504.000,00 con scadenza al 2033, e la quota di ½ di un'abitazione sita a Castel del Monte, beni incapienti rispetto al debito;
in merito all'elemento della scientia fraudis, sarebbe stato _2
del tutto consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle proprie ragioni, avendo trasferito tutti i suoi beni immobili non gravati da ipoteche in favore di una impresa individuale di cui è socio unico ed amministratore;
l'atto dispositivo, avvenuto il 26 giugno 2019, sarebbe successivo al momento in cui è sorto il credito, riconducibile agli atti di sottoscrizione delle garanzie del 2008, 2010 e 2015; inoltre, con la stipula degli accordi di ristrutturazione per le società debitrici garantite avvenuta il 19 ottobre 2015,
egli avrebbe espressamente riconosciuto i propri debiti;
in ogni caso, ancor prima dell'atto di conferimento predetto, gli estratti conto dei rapporti n.
18023, n. 18022 e n. 17799 avrebbero mostrato un elevato saldo negativo ed
27 il primo decreto monitorio sarebbe stato notificato al garante il 17 maggio
2019, che, subito dopo, avrebbe creato la nuova società, dotandola dei beni oggetto dell'atto revocando;
in ordine alla partecipatio fraudis del terzo acquirente, in specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere da , titolare dell'omonima _2
impresa individuale, in favore di costituita e facente Controparte_3
capo al medesimo;
vi sarebbe sostanziale confusione tra disponente e beneficiario dell'atto e ciò dimostrerebbe altresì la volontà di sottrarre i beni costituenti garanzia della creditrice.
11.1. La domanda è fondata.
11.2. Il credito di cui si discute deriva dal saldo debitore di una serie rapporti
(c/c assistiti da aperture di credito e mutuo) sussistenti tra la banca e tre società, ossia e Parte_6 CP_10 [...]
garantiti mediante due fideiussioni omnibus ed una Controparte_9
specifica, e la deduzione che i rapporti debitori facessero riferimento al saldo debitore dei c/c predetti, ai relativi affidamenti e al mutuo chirografario è
stata rappresentata sin dall'atto di citazione.
È, infatti, stato allegato e documentalmente provato dall'attrice in primo grado che ha prestato in favore della mandante _2 _4
una serie di fideiussioni volte a garantire i debiti assunti da
[...] [...]
e Parte_6 Parte_7 Controparte_9
rispettivamente la prima, fideiussione omnibus con importo massimo di €
400.000,00, in data 29 gennaio 2008, la seconda, fideiussione omnibus con tetto massimo di € 300.000,00 in data 31 dicembre 2010, e la terza,
28 fideiussione specifica sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00, in data 19 ottobre 2015.
A fronte delle garanzie prestate, è stato destinatario dei _2
decreti ingiuntivi emessi dalla banca, a causa degli ingenti debiti maturati dalle società da lui garantite e rimasti inadempiuti;
in particolare, la società
appellante, con riferimento al credito di € 330.603,66, ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 1751/2019, emesso a fronte della fideiussione omnibus
rilasciata il 29 gennaio 2008 dal convenuto in favore di
[...]
il decreto monitorio n. 302/2020 del 27 gennaio 2020 Parte_6
con cui è stata ingiunta la somma di € 194.839,54 a fronte della fideiussione
omnibus prestata il 31 dicembre 2010 in favore di il decreto CP_10
ingiuntivo n. 2911/2020 del 12 ottobre 2020 per il credito di € 796.345,95, a fronte della fideiussione specifica rilasciata in data 19 ottobre 2015 in favore di Tutti i crediti ingiunti sono stati fatti oggetto di Controparte_9
accordi di rinegoziazione del debito stipulati tra le parti il 19 ottobre 2015 e dai quali la banca è receduta a fronte del perdurante inadempimento, come si evince dalle raccomandante versate in atti.
Si tratta di garanzie successivamente confermate senza novazione.
rapporti, antecedenti all'atto di disposizione, che hanno fatto insorgere il credito vantato dalla banca ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del fideiussore in quanto hanno determinato _2
l'accreditamento (incontestato) delle somme oggetto delle operazioni bancarie realizzate dalla correntista.
Risulta, quindi, evidente l'esistenza di un credito anteriore rispetto all'atto
29 dispositivo. Come affermato dalla Suprema Corte <
ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che,
concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1,
prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale)>> (Cass. 10522/2020).
11.3. Con riferimento all'elemento dell'eventus damni, in data 12 giugno
2019 ha costituito la società dall'atto costitutivo _2 Controparte_3
della società si evince che il predetto ha conferito “il ramo d'azienda corrente
in Capriate San Gervasio (BG), via Gramsci n. 14, avente ad oggetto
l'attività di piccole costruzioni edilizie in proprio, ristrutturazioni e
30 manutenzioni”. Tale ramo d'azienda comprende una serie di fabbricati e mappali precisamente individuati nell'atto predetto;
si tratta di immobili non gravati da ipoteca.
Il garante/debitore, con l'atto dispositivo in oggetto, ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare, conferendolo nella neocostituita società, così
rendendo più incerto il soddisfacimento del credito della banca, senza peraltro provare la titolarità di altri beni il cui valore possa costituire adeguata garanzia per la creditrice. Nessuna prova è stata fornita circa il fatto che il residuo patrimonio costituisca adeguata garanzia patrimoniale.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Dunque, è evidente l'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto ha avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore della Banca,
attesa la coeva ed elevata esposizione debitoria del soggetto garantito, in presenza del rilascio da parte del garante di due fideiussioni omnibus ed una
31 specifica, atte a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte o che sarebbero state assunte dal garantito e da chi gli fosse subentrato.
Peraltro, contrariamente alla difesa di parte appellata, per cui le quote societarie avrebbero comunque fornito adeguata garanzia patrimoniale nei confronti della creditrice, va rilevato che è stata così realizzata la sostituzione di beni immobili con valori mobiliari e che <
società di un ramo di azienda, costituito da beni immobili con acquisizione della relativa partecipazione societaria rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, in quanto la sostituzione del suo patrimonio costituito dal bene ceduto, con un più labile titolo di partecipazione al capitale di rischio,
costituisce un atto traslativo idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente. Ciò in considerazione di una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito>> (Cassazione n. 4863/2021).
Va, poi, osservato come sia del tutto irrilevante la deduzione di parte appellata relativa all'iscrizione di ipoteca su beni anche delle società
debitrici, in quanto è principio consolidato che le debitrici e i garanti debbano rispondere con il proprio patrimonio, dunque ciò che rileva in sede di azione revocatoria è la capienza del patrimonio di ciascun singolo debitore/garante nei confronti del quale si sta agendo e non del complesso dei debitori.
11.4. A fronte dell'anteriorità del credito relativo ai rapporti predetti rispetto all'atto di conferimento revocando, risulta sufficiente la dimostrazione della consapevolezza in capo al disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni della propria creditrice (cd. scientia damni), rendendo con il proprio atto dispositivo anche solo potenzialmente più onerosa e difficoltosa la possibilità
32 per quest'ultima di poter soddisfare i crediti da essa vantati.
Sulla base degli elementi evidenziati, può fondatamente ritenersi che fosse pienamente consapevole delle conseguenze _2
pregiudizievoli connesse all'atto di conferimento con cui si è privato della proprietà di svariati beni, così pregiudicando le ragioni dell'istituto bancario creditore a favore del quale aveva prestato garanzia.
La giurisprudenza, con riferimento alla posizione del garante rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, sostiene che <
parimenti affermato che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria,
ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1), prima parte, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia
damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (ordinanza 3 giugno 2020, n. 10522)>> (Cass. n.19012/2023).
Quanto alla posizione della società conferitaria appare evidente la esistenza della conoscenza del predetto pregiudizio anche in capo alla soceità
conferitaria, costituita dallo stesso e di cui questi è socio _2
33 unico e amministratore unico.
12. Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata e, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ. va dichiarata l'inefficacia,
nei confronti dell'appellante, dell'atto dispositivo compiuto da _2
.
[...]
13. Quanto alle spese del giudizio, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale che vede integralmente soccombenti gli appellati.
Tali spese vengono liquidate in favore dell'appellante e della chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio (assistita dal Controparte_4
medesimo difensore) come in dispositivo in conformità alla nota e ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00), con applicazione dell'aumento del 30% in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, quale procuratrice di avverso la Controparte_5 Parte_2
34 sentenza del Tribunale di Bergamo n. 274/2022 pubblicata in data 4 febbraio
2022 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento del 12 giugno 2019 a rogito del Notaio
di Bergamo (BG), ai nn. 160355/71142 di Rep/Racc, Persona_1
trascritto a Bergamo in data 21.06.2019 ai nn. 31783/21021 di R.G./R.P. e a
Milano 2 in data 21 giugno 2019 ai nn. 80198/52272 di .P.; CP_8
2) condanna e al pagamento in favore _2 Controparte_3
di e delle spese di lite di Parte_1 Controparte_4
entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.544,00 per la “fase di studio”, € 2.338,00 per la “fase introduttiva”, € 5.206,00 per la
“fase istruttoria/trattazione” ed € 6.264,00 per la “fase decisionale” ed €
6.737,00 per l'aumento del 30% ai sensi degli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014 e succ. modd, e per il secondo grado in € 4.389,00 per la “fase di studio”, €
2.552,00 per la “fase introduttiva” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, ed
€ 4.271,00 per l'aumento del 30% ai sensi degli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014
e succ. modd., oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
35
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 668/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 668/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14
maggio 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria (già Parte_1 CP_1
ordinaria ex art. 2901
quale mandataria di con il Parte_1 Parte_2
c.c. patrocinio dell'avv. Andrea Davide Arnaldi e dell'avv. Laura Botti,
CODICE: quest'ultima procuratore domiciliatario
P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o
e con il patrocinio _2 Controparte_3
dell'avv. Carla Sgarito e dell'avv. Giacomo Triolo
APPELLATI
1 con il patrocinio dell'avv. Laura Botti Controparte_4
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 4 febbraio
2022, n. 274/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del
caso,
- respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
Nel merito:
- in accoglimento del presente appello riformi integralmente la sentenza
impugnata del Tribunale di Bergamo n. 274/2022 pubblicata il 04/02/2022,
ed in accoglimento, anche per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le
domande eccezioni formulate con gli atti di primo grado da intendersi in ogni
caso espressamente riproposte, opponendosi da ora alle richieste istruttorie
avversarie perché tardive, inammissibili e comunque superflue:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via preliminare:
- accerti e dichiari la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a
(già , Parte_1 Controparte_5
mandataria di Controparte_4
- accertata l'intervenuta cessione dei crediti da d Controparte_4 [...]
[...
[...] intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. CP_6
rappresentata dalla mandataria disponga Parte_1
che il giudizio sia proseguito nei confronti di e che sia Parte_2
dichiarata l'estromissione dal giudizio 36 di a sua volta Controparte_4
già rappresentato da poi Controparte_5 Parte_1
[...]
nel merito:
- accerti e dichiari l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_2
dell'atto di conferimento di cui all'atto del 12.06.2019 a rogito del
[...]
notaio dott. di Bergamo (BG), ai nn.160355/71142 di Persona_1
Rep./Racc., trascritto a Bergamo in data 21.06.2019 ai nn.31783/21021 di
R.G./R.P. e a Milano 2 in data 21.06.2019 ai nn.80198/52272 di R.G./R.P.;
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse all'attrice per
entrambi i gradi di giudizio, con condanna di e _2 [...]
restituire a qualsivoglia CP_3 Parte_1
importo pagato in esecuzione della sentenza impugnata”.
Degli appellati e _2 Controparte_3
“In via preliminare:
- rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare la sentenza resa dal
Tribunale di Bergamo n. 274/2022 in ogni sua statuizione;
- dichiarare inammissibile il presente atto di appello ex artt. 342 e 348bis
c.p.c.per tutti i motivi meglio esposti in atti;
sempre in via preliminare:
3 - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ON
, atteso che quest'ultima non è parte del giudizio, avendo il Tribunale
[...]
di Bergamo dichiarato implicitamente decaduto e non ammissibile
l'intervento essendo stata emessa la sentenza esclusivamente nei confronti di
unica legittimata a proporre appello;
Controparte_5
- ritenere e dichiarare che la sentenza è passata in giudicato nei confronti
della Controparte_5
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ON
quale procuratrice della società , atteso che la predetta non è Parte_2
parte del giudizio di primo grado poiché il Tribunale del primo grado del
giudizio ha dichiarato illegittimo il suo intervento, non ammissibile e
decaduto;
- ritenere e dichiarare quindi l soggetto non legittimato attivo a Parte_2
proporre appello;
- ritenere e dichiarare che la sentenza è stata emessa nei confronti del _4
, unico soggetto legittimato a proporre appello, e conseguentemente
[...]
ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di
quest'ultimo per decorrenza dei termini di legge;
- per l'effetto dichiarare a carico della parte legittimata a proporre il
gravame, l'intervenuta decadenza del termine perentorio per proporre
impugnazione ex art. 325 c.p.c., ritenendo formato il giudicato in ordine ad
ogni statuizione contenuta nella sentenza appellata;
4 - sempre, in via preliminare, per i motivi di cui sopra, dichiarare l'appello
avversario inammissibile e/o improcedibile;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stante la Pt_1
dedotta nullità della procura ad agire per il recupero e gestione dei crediti:
- accertare e ritenere la nullità ed, in ogni caso, la mancata prova della
cessione dei crediti da parte del alla società cessionaria e _4
mandante per tutti i motivi esposti in premessa;
Parte_2
Nel merito:
− dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_3
nella qualità di mandataria della società avverso
[...] Parte_2
la sentenza n. 274/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo e, per l'effetto,
confermare la predetta sentenza in ogni sua statuizione per tutti motivi in
fatto e diritto meglio esposti in punto di merito nel presente atto;
− ritenere e dichiarare il rigetto della domanda avversaria avanzata ex art.
2901 c.c. per carenza dei presupposti per tutti i motivi esposti in premessa;
− ritenere e dichiarare che l'atto di conferimento del 12.06.2019 a rogito del
Notaio di Bergamo (BG), ai nn. 160355/71142 di Persona_1
Rep/Racc, trascritto a Bergamo in data 21.06.2019 ai nn. 31783/21021 di
.P. e a Milano 2 in data 21.06.2019 ai nn.80198/52272 di R.G./R.P., CP_8
non può essere oggetto di revocatoria, in quanto non sussiste né risulta
provato ex adverso alcuno dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., per le
5 argomentazioni di cui sopra;
− per l'effetto ritenere e dichiarare legittimo, valido ed efficace l'atto di
conferimento effettuato dal sig. nei confronti della _2 CP_3
e l'integrale rigetto di ogni richiesta ex adverso avanzata.
[...]
- condannare l'odierna appellante, al pagamento delle spese e competenze
difensive del giudizio”.
Dell'appellata Controparte_4
“In via principale:
- in accoglimento dell'appello proposto da tramite la Parte_2
sua mandataria , riformi integralmente la sentenza Parte_1
impugnata del Tribunale di Bergamo n. 274/2022 pubblicata il 04/02/2022 e
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accertata l'intervenuta cessione dei crediti da d Controparte_4 [...]
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. Parte_2
rappresentata dalla mandataria ed Parte_1
accertato il difetto di titolarità dei crediti controversi in capo a _4
disponga che il giudizio sia proseguito nei confronti di
[...] Parte_2
e che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio di
[...] Controparte_4
a sua volta in primo grado già rappresentato da Controparte_5
poi ovvero in difetto delle condizioni per Parte_1
l'estromissione, dichiari la carenza di titolarità in capo a Controparte_4
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i
6 gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in avanti , quale procuratrice Controparte_5 CP_5
di aveva agito in giudizio nei confronti di Controparte_4 _2
, titolare dell'omonima impresa individuale, e della
[...] CP_3
chiedendo venisse dichiarata nei propri confronti l'inefficacia ex art.
[...]
2901 c.c. dell'atto di conferimento di azienda del 12 giugno 2019 posto in essere dal , essendo egli fideiussore omnibus delle obbligazioni _2
derivanti dallo scoperto dei conti correnti intestati a Parte_4
Controparte_9 CP_10
1.1. Costituendosi in giudizio, e la _2 Controparte_3
eccepivano la carenza di titolarità ad agire a tutela del predetto credito in capo all'attrice, non essendovi prova di una valida procura conferitale da
[...]
per i crediti oggetto di causa;
eccepivano, altresì, la nullità delle _4
garanzie prestate, l'assenza di pregiudizio derivante dall'atto dispositivo impugnato e l'inesistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
2. Con sentenza n. 274/2022 pubblicata in data 4 febbraio 2022, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato la domanda attorea.
2.1. Preliminarmente, in merito alla carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice, ha osservato che per agire in via revocatoria è sufficiente vantare un credito probabile, non prima facie pretestuoso, e che ha agito CP_5
qualificandosi come mandataria sostanziale e processuale della banca per il credito ingiunto, come da procura rilasciatale il 21 giugno 2019 dall'istituto
7 di credito che prevede che la mandataria “ponga in essere, in nome e per
conto della mandante, in qualità di Mandataria tutto quanto necessario, utile
e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti
affidati in gestione alla Mandataria. All'uopo, in relazione ai crediti affidati
in gestione alla Mandataria, si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri
anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed
eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che solo in via
esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito indicati…”.
Ha dato atto che i poteri della mandataria sono puntualmente indicati in procura, che, tuttavia, non indica i crediti o le tipologie di credito ad essa affidati, menzionando solamente i “crediti affidati in gestione”, non identificabili in base all'importo, alle generalità del debitore o al titolo da cui originano. Dunque, ai sensi dell'art. 1346 c.c., ha ritenuto che la procura, con riferimento al suo oggetto, violasse il principio di determinatezza e/o determinabilità ex artt. 1418, 1346 e 1324 c.c., non essendo specificamente indicati i crediti per i quali la mandataria è ammessa ad esercitare i poteri conferiti. Peraltro, il Giudice ha osservato che non ha fatto precisare CP_5
alla mandante l'oggetto della procura, impedendo così al debitore di verificare se i propri poteri fossero effettivamente giustificati, come previsto dall'art. 1393 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione della procura in questione contenuta in altra pronuncia del medesimo Tribunale (sentenza del
8 Tribunale di Bergamo n. 1845/2021), in quanto essa non fa alcun riferimento a tutti i crediti della banca e la clausola di cui alla lettera G) non dispone in ordine alla totalità dei crediti, bensì riguarda solo uno dei contenuti del potere di rappresentanza conferito alla mandataria, prevedendo il potere di
“riscuotere in nome e per conto della somme e valori da chiunque Pt_5
dovuti alla Mandante stessa, procedendo all'incasso anche sui conti bancari
a nome della Mandante”.
Inoltre, secondo il Tribunale, la procura non è generale, bensì specifica, non prevedendo che abbia il potere di rappresentare la banca in tutti i CP_5
rapporti di credito ad essa facenti capo.
Pertanto, ha ritenuto la procura nulla per indeterminatezza dell'oggetto ed ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice, non avendo ella provato il proprio potere di rappresentare la banca per il credito vantato nei confronti del convenuto. Di conseguenza, ha ritenuto travolto l'intervento volontario della cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. Parte_2
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
(già , quale procuratrice di
[...] Controparte_5
sulla scorta di sette motivi. Parte_2
3. Si sono costituiti in giudizio e _2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
4. In data 26 ottobre 2022, la Corte, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale Controparte_4
si è, quindi, costituita, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
9 5. All'udienza del 22 marzo 2023, la Corte, preso atto dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di e della costituzione di Controparte_4
detta società, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna il capo di sentenza con cui è
stata dichiarata la nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto ex
art. 1346 c.c., non avendo il Giudice ritenuto specificamente individuati i crediti oggetto della stessa, né in modo determinato né tantomeno determinabile. Deduce che l'oggetto del contratto può essere individuato anche per relationem e, in ogni caso, qualora la procura non fosse stata concessa in relazione a tutti i crediti della banca, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l'oggetto come indeterminato, in quanto essa attribuirebbe alla mandataria i poteri necessari per gestire il recupero, in tutte le forme possibili,
dei “crediti affidati alla mandataria”, e cioè di quelli previamente affidati ad essa mediante contratto di servicing. Dunque, tali crediti sarebbero determinabili per relationem proprio con riferimento a tale ultimo contratto.
2. Con il secondo motivo l'appellante rappresenta che dalla procura si evincerebbe il chiaro riferimento alla totalità dei crediti della banca, come affermato nella pronuncia n. 1845/2021 del Tribunale di Bergamo richiamata in sentenza. L'espressione “da chiunque dovuti alla Mandante” sarebbe
10 chiara in merito all'oggetto della procura, che conterrebbe altre espressioni quali “…tutto quanto necessario, utile ed/od opportuno ai fini della gestione
giudiziale o stragiudiziale dei crediti affidati alla Mandataria…”,
“…All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si
conferiscono alla Mandataria tutti i poteri…”, che dimostrerebbero l'intento di conferire alla mandataria il potere di gestire tutti, e non solo alcuni, crediti della mandante. Sarebbe errata l'interpretazione fornita dal Tribunale alle parole “i crediti affidati in gestione alla mandataria” nel senso di ritenere che si trattasse solamente di parte dei crediti della banca e non dei crediti in precedenza interamente affidati alla mandataria.
L'appellante deduce, poi, che, qualora l'interpretazione di una clausola sia incerta, si dovrebbe ricorrere ai criteri di cui agli artt. 1366, 1367 e 1368 c.c.
A riprova del fatto che essa (già non abbia agito abusivamente in CP_5
revocatoria, perché priva di poteri, evidenzia che nel giudizio di primo grado essa è intervenuta in data 12 ottobre 2021, ex art. 111 c.p.c., anche quale mandataria di società cui la banca aveva ceduto pro soluto, Parte_2
mediante contratto di cessione in blocco del 3 giugno 2021, tutti i crediti in esso indicati (doc. 3).
3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto nell'atto di citazione in appello) l'appellante invoca la sentenza del Tribunale di
Bergamo del 4 febbraio 2022, menzionata nella sentenza di primo grado, in cui è stata ritenuta la validità della procura in questione e la propria legittimazione ad agire in capo quale mandataria è stata ritenuta provata anche per mezzo dei decreti ingiuntivi emessi su suo ricorso.
11 4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 77 c.p.c.,
deducendo come non sia necessario specificare nella procura in modo aprioristico ciascun rapporto per il quale è conferita la rappresentanza sostanziale, potendo essere effettuata la individuazione anche indirettamente e/o in relazione alla natura controversa dei rapporti.
5. Con il quinto motivo contesta, altresì, la ritenuta violazione dell'art. 1393
c.c.; espone che la norma non è conferente, in quanto non si discute di rappresentanza in sede contrattuale, ma del potere di agire giudizialmente per far revocare l'atto dispositivo. Ribadisce di aver sempre precisato che la procura riguardava la totalità dei crediti della banca, poi oggetto di cessione.
6. La Corte reputa di trattare congiuntamente i suesposti motivi di gravame,
in quanto relativi alla medesima questione e logicamente connessi.
6.1. La procura di cui si discute è una “procura speciale” e non generale,
come si evince dall'intestazione del documento contrattuale prodotto, e prevede che “ … nomina e costituisce quale procuratrice Controparte_4
la società (di seguito anche la “Mandataria”)… Controparte_5
affinché la medesima, a mezzo dei propri legali rappresentanti pro tempore,
dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente
autorizzati, ponga in essere in nome e per conto della Mandante, in qualità
di Mandataria, tutto quanto necessario e/od opportuno ai fini della gestione
stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla mandataria.
All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si
conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza
sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, necessari, utili
12 e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione,
incassi recupero dei crediti che sono in via esemplificativa e non esaustiva
vengono di seguito indicati…”.
Nel caso di specie, non si tratta di dover provare il conferimento del mandato ad agire in giudizio, discutendosi se l'oggetto del mandato sia determinato o determinabile.
Ebbene, la procura risulta conforme al dettato dell'art. 1346 c.c., ed è quindi legittima, in quanto il suo oggetto risulta determinabile. Tale determinabilità
richiede la sussistenza di riferimenti esterni alla procura che, in effetti, sono stati forniti dall'appellante sin dal primo grado di giudizio.
La procura prevede il mandato ad litem e ha quale oggetto “i crediti affidati
in gestione alla mandataria”; vi è relativamente a tali crediti il riferimento ad un contratto di servicing, che non è un contratto avente forma solenne.
Ritiene il Collegio che vi sia prova che l'incarico abbia riguardato anche la gestione dei crediti in questione;
in particolare è stata prodotta in giudizio documentazione, riguardante i rapporti sostanziali da cui sono originati i crediti e i titoli giudiziali che la creditrice ha conseguito a tutela di essi;
l credito è sorto ed il rapporto di gestione di cui il credito stesso è oggetto. In
primo grado sono stati versati in atti, i contratti di c/c, di mutuo, di apertura di credito da cui il debito è originato, gli estratti del c/c, le fideiussioni prestate da in favore della banca per i rapporti intrattenuti con essa _2
dalle tre società garantite, le raccomandate inviate dalla banca al debitore nonché i decreti ingiuntivi relativi ai crediti di cui si discute emessi in favore della banca mandante.
13 La disponibilità di tale documentazione è coerente con il conferimento alla procuratrice della gestione dei crediti a cui la stessa documentazione
(inerente sia i rapporto contrattuali, sia le richieste di pagamento stragiudiziale sia i titoli giudiziali) fa riferimento e di tale conferimento fornisce prova, non giustificandosi, altrimenti, la disponibilità di essa, se non in forza del rapporto di mandato.
Del resto, la banca, costituendosi in proprio nel presente grado, a seguito della disposta integrazione del contradittorio ex art. 331 c.p.c., ha confermato la qualità di mandataria dell'appellante e, quindi, la legittimazione ad agire giudizialmente in suo nome e conto a tutela dei crediti. Tale contegno costituisce inequivocabile ratifica con effetto ex tunc della condotta difensiva e dell'operato della mandataria.
Pertanto, sul punto l'appello è fondato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione posta con i motivi di gravame.
7. Prima di procedere all'esame del merito della controversia, rimasto assorbito dalla statuizione del Tribunale, vanno esaminate una serie di questioni preliminari.
8. E' la questione avanzata da parte appellata circa l'assenza di legittimazione di quale procuratrice della cessionaria Parte_1
ad agire in appello, a fronte di sentenza emessa nei Parte_2
confronti di CP_5
era già intervenuta in tale veste, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il Parte_1
12 novembre 2021 nel giudizio dinanzi al Tribunale, affermando che la propria precedente denominazione era e Controparte_5
14 dichiarando di intervenire quale procuratrice di Parte_2
cessionaria del credito di In tale veste “ Controparte_4 [...]
(già giusta Parte_1 Controparte_5
variazione di denominazione per atto Notaio di Milano del Persona_2
29.09.2021 rep. 12210/6559) quale procuratrice di ha Parte_2
impugnato la sentenza di prime cure con l'appello in esame.
La Corte, poi, osserva che l'intervenuta ex art. 111 c.p.c. è legittimata a proporre appello, tanto più considerando che la pronuncia di primo grado ha ritenuto travolto il suo intervento in giudizio per effetto della pronuncia inerente la carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice.
Va rilevato che <
il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito
(presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore>> (Cass. n. 5649/2023).
In merito, la Corte di legittimità (Cass. cit. parte motiva) ha affermato che
<
credito ma propone un'azione a tutela dello stesso. La limitata funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale fa sì che, come detto,
l'accertamento giudiziale del credito non costituisca presupposto, né oggetto dell'azione revocatoria;
ciò nondimeno la titolarità di un diritto di credito,
anche sub iudice, costituisce pur sempre condizione dell'azione revocatoria
15 sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (Cass. n. 12975 del
30/06/2020; n. 21100 del 04/11/2004). Ciò comporta che le vicende relative al credito vantato non rimangono prive di riflessi sull'azione revocatoria.
Così come, dunque, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore (v. in tal senso Cass. n. 12975 del 2020; n. 21100 del 2004), e ciò analogamente a quanto farebbe un fatto estintivo del diritto di credito posto ad oggetto di azione di adempimento (determinando la cessazione della materia del contendere); allo stesso modo, la cessione del credito realizza un fenomeno di successione nel diritto legittimante all'azione revocatoria, della sostanza e dagli effetti del tutto analoghi a quelli che ha ogni ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Va in tal senso anche considerato che, come autorevolmente sostenuto in dottrina, oggetto della successione,
quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 cod. proc. civ., non è
propriamente o comunque non necessariamente una successione nel diritto sostanziale ma una successione nel diritto <> in giudizio e, in tal senso, una successione nella qualità di parte>>.
9. Con riferimento alla lamentata assenza della prova dell'avvenuta cessione del credito avanzata dagli appellanti, va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo
16 la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass.,
sez. VI civ., n. 24798/2020).
quale procuratrice di ha Parte_1 Parte_2
documentato fin dall'intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c.>> (Cass. n. 4277/2023).
quale procuratrice della cessionaria è Parte_1 Parte_2
intervenuta nel giudizio di prime cure, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui a pag. 48 viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4
e 7.1 L. n. 130/1999, in cui si legge che “La società . Controparte_11
17 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di Controparte_4
cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in
data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da ... taluni Controparte_4
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_4
finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente,
linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri
rapporti finanziai di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo
compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a
sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 272/2008… e
segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca
d'IT n. 139/1991…”. Nella Gazzetta Ufficiale viene dato atto che “I
crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione,
come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine
uno o più crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore
ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente Persona_3
sede in via Ulrico Hoepli, 7, Milano, con atto di deposito del 7 giugno 2021
(repertorio 7641, raccolta 4403) (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1
della Legge 130, sul seguente sito internet
https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla loro
estinzione…”.
La cessionaria ha prodotto in giudizio anche l'estratto della lista richiamata
18 in Gazzetta Ufficiale in cui è riportato il numero identificativo dei rapporti ceduti.
Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di
19 vigilanza della Banca d'IT>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che con la cessione conclusa in data 3 giugno 2021 sono stati ceduti “…taluni crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, Controparte_4
aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari,
sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziai di diversa natura e
forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021…”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che i crediti rispondano ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e la rispondenza dei crediti in questione alle categorie di rapporti specificati nell'avviso risulta dalla documentazione in atti;
in particolare, è
pacifico che i rapporti contrattuali, assistiti dalle garanzie fideiussorie prestate dal , erano nella titolarità di i rapporti _2 Controparte_4
sono sussumibili nelle categorie “finanziamenti ipotecari o chirografari,
aperture di credito in conto corrente… scoperti bancari, sconfinamenti di
conto corrente… ” e si inscrivono nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione dei rapporti di cui è causa nel perimetro della cessione, con conseguente ammissibilità
dell'intervento di Controparte_12
10. Riguardo al tema della nullità delle fideiussioni prestate dal per _2
violazione della normativa antitrust, la Corte osserva che la questione posta
è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca
20 d'IT ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema
ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'IT, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Nel caso di specie, va dato atto che gli odierni appellati non hanno prodotto in giudizio né il provvedimento di Banca d'IT né il modello ABI.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court
delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'IT ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte
21 dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'IT n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano (2008 e 2010).
Di recente, proprio in merito al provvedimento della Banca d'IT, la
Suprema Corte (Cass. 1851/2025) ha affermato <
amministrativo andava prodotto dalla Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n.
20713/2023)>>.
In ogni caso il mero richiamo al provvedimento di Banca d'IT nonché la presenza di tali clausole non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere 22 contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'IT, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021,
hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
23 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito,
non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione>>.
Va, peraltro, osservato che la garanzia prestata il 19 ottobre 2015 è una
“Fideiussione specifica”, che quindi si pone al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall'indagine svolta relativamente al fenomeno delle intese anticoncorrenziali, atteso che il provvedimento della Banca d'IT n.
55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc. Si tratta, perciò, di una garanzia ben diversa da quella di cui al presente procedimento.
Peraltro, il fatto che la problematica suddetta abbia investito la sola categoria delle fideiussioni omnibus risulta confermato dalla recente giurisprudenza di
24 legittimità (Cass. n.1851/2025), secondo cui <
d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare>>.
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021,
hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito,
non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione>>.
25 11. Venendo all'esame del merito l'appellante, con riferimento all'azione revocatoria proposta, ribadisce che:
il 7 gennaio 2008 la banca aveva stipulato con Comip s.a.s.
[...]
il contratto di c/c n. 16956 sul quale erano regolate una serie CP_13
di aperture di credito, garantite da una fideiussione omnibus di € 400.000,00
concessa il 29 gennaio 2008 da;
con riferimento a tale _2
rapporto le parti sottoscrivevano un accordo di rinegoziazione del debito,
regolato sul conto n. 18023, dal quale la banca, a fronte del perdurante inadempimento, è receduta il 1° febbraio 2019 e al 26 marzo 2019 il saldo debitorio del conto ammontava ad € 330.603,66, oggetto di decreto ingiuntivo n. 1751/2019, confermato dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 20 ottobre 2021;
il 19 ottobre 2015 ha prestato altra fideiussione con tetto _2
massimo di € 200.000,00 in favore di la quale aveva Controparte_9
stipulato con la banca il contratto di c/c n. 16958, già n. 1320; anche in tal caso interveniva un accordo di rinegoziazione regolato sul conto n. 18022,
dal quale la banca recedeva in data 21 novembre 2019, a fronte dell'inadempimento di un debito di € 796.345,95, oggetto di decreto ingiuntivo del 9 ottobre 2020;
ha poi concesso, in data 31 dicembre 2010, altra fideiussione _2
con tetto massimo di € 300.000,00 per il mutuo stipulato da con CP_10
la banca;
interveniva un accordo di rinegoziazione del debito, regolato sul conto n. 17799, poi risolto per inadempimento, vantando la banca un credito per il mutuo di € 477.024,86 e di € 194.839,54 a fronte del saldo debitore del
26 conto n. 17799, oggetto di decreto ingiuntivo n. 302/2020, confermato con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre 2021.
L'appellante rappresenta che, ai fini della revocatoria, l'insorgenza del credito corrisponderebbe all'atto di rilascio della garanzia.
ha costituito, in data 12 giugno 2019, la società _2 [...]
di cui è socio unico e amministratore, conferendo ad essa un CP_3
ramo d'azienda della propria impresa individuale comprendente quasi tutti i suoi beni immobili, azzerando in tal modo le garanzie creditorie della banca,
mantenendo unicamente la proprietà di un terreno di Brembate, la quota di ½
di un'abitazione con rimessa a Capriate, gravata da ipoteca iscritta da altro istituto di credito per € 504.000,00 con scadenza al 2033, e la quota di ½ di un'abitazione sita a Castel del Monte, beni incapienti rispetto al debito;
in merito all'elemento della scientia fraudis, sarebbe stato _2
del tutto consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle proprie ragioni, avendo trasferito tutti i suoi beni immobili non gravati da ipoteche in favore di una impresa individuale di cui è socio unico ed amministratore;
l'atto dispositivo, avvenuto il 26 giugno 2019, sarebbe successivo al momento in cui è sorto il credito, riconducibile agli atti di sottoscrizione delle garanzie del 2008, 2010 e 2015; inoltre, con la stipula degli accordi di ristrutturazione per le società debitrici garantite avvenuta il 19 ottobre 2015,
egli avrebbe espressamente riconosciuto i propri debiti;
in ogni caso, ancor prima dell'atto di conferimento predetto, gli estratti conto dei rapporti n.
18023, n. 18022 e n. 17799 avrebbero mostrato un elevato saldo negativo ed
27 il primo decreto monitorio sarebbe stato notificato al garante il 17 maggio
2019, che, subito dopo, avrebbe creato la nuova società, dotandola dei beni oggetto dell'atto revocando;
in ordine alla partecipatio fraudis del terzo acquirente, in specie, l'atto dispositivo è stato posto in essere da , titolare dell'omonima _2
impresa individuale, in favore di costituita e facente Controparte_3
capo al medesimo;
vi sarebbe sostanziale confusione tra disponente e beneficiario dell'atto e ciò dimostrerebbe altresì la volontà di sottrarre i beni costituenti garanzia della creditrice.
11.1. La domanda è fondata.
11.2. Il credito di cui si discute deriva dal saldo debitore di una serie rapporti
(c/c assistiti da aperture di credito e mutuo) sussistenti tra la banca e tre società, ossia e Parte_6 CP_10 [...]
garantiti mediante due fideiussioni omnibus ed una Controparte_9
specifica, e la deduzione che i rapporti debitori facessero riferimento al saldo debitore dei c/c predetti, ai relativi affidamenti e al mutuo chirografario è
stata rappresentata sin dall'atto di citazione.
È, infatti, stato allegato e documentalmente provato dall'attrice in primo grado che ha prestato in favore della mandante _2 _4
una serie di fideiussioni volte a garantire i debiti assunti da
[...] [...]
e Parte_6 Parte_7 Controparte_9
rispettivamente la prima, fideiussione omnibus con importo massimo di €
400.000,00, in data 29 gennaio 2008, la seconda, fideiussione omnibus con tetto massimo di € 300.000,00 in data 31 dicembre 2010, e la terza,
28 fideiussione specifica sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00, in data 19 ottobre 2015.
A fronte delle garanzie prestate, è stato destinatario dei _2
decreti ingiuntivi emessi dalla banca, a causa degli ingenti debiti maturati dalle società da lui garantite e rimasti inadempiuti;
in particolare, la società
appellante, con riferimento al credito di € 330.603,66, ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 1751/2019, emesso a fronte della fideiussione omnibus
rilasciata il 29 gennaio 2008 dal convenuto in favore di
[...]
il decreto monitorio n. 302/2020 del 27 gennaio 2020 Parte_6
con cui è stata ingiunta la somma di € 194.839,54 a fronte della fideiussione
omnibus prestata il 31 dicembre 2010 in favore di il decreto CP_10
ingiuntivo n. 2911/2020 del 12 ottobre 2020 per il credito di € 796.345,95, a fronte della fideiussione specifica rilasciata in data 19 ottobre 2015 in favore di Tutti i crediti ingiunti sono stati fatti oggetto di Controparte_9
accordi di rinegoziazione del debito stipulati tra le parti il 19 ottobre 2015 e dai quali la banca è receduta a fronte del perdurante inadempimento, come si evince dalle raccomandante versate in atti.
Si tratta di garanzie successivamente confermate senza novazione.
rapporti, antecedenti all'atto di disposizione, che hanno fatto insorgere il credito vantato dalla banca ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del fideiussore in quanto hanno determinato _2
l'accreditamento (incontestato) delle somme oggetto delle operazioni bancarie realizzate dalla correntista.
Risulta, quindi, evidente l'esistenza di un credito anteriore rispetto all'atto
29 dispositivo. Come affermato dalla Suprema Corte <
ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che,
concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1,
prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale)>> (Cass. 10522/2020).
11.3. Con riferimento all'elemento dell'eventus damni, in data 12 giugno
2019 ha costituito la società dall'atto costitutivo _2 Controparte_3
della società si evince che il predetto ha conferito “il ramo d'azienda corrente
in Capriate San Gervasio (BG), via Gramsci n. 14, avente ad oggetto
l'attività di piccole costruzioni edilizie in proprio, ristrutturazioni e
30 manutenzioni”. Tale ramo d'azienda comprende una serie di fabbricati e mappali precisamente individuati nell'atto predetto;
si tratta di immobili non gravati da ipoteca.
Il garante/debitore, con l'atto dispositivo in oggetto, ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare, conferendolo nella neocostituita società, così
rendendo più incerto il soddisfacimento del credito della banca, senza peraltro provare la titolarità di altri beni il cui valore possa costituire adeguata garanzia per la creditrice. Nessuna prova è stata fornita circa il fatto che il residuo patrimonio costituisca adeguata garanzia patrimoniale.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Dunque, è evidente l'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto ha avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore della Banca,
attesa la coeva ed elevata esposizione debitoria del soggetto garantito, in presenza del rilascio da parte del garante di due fideiussioni omnibus ed una
31 specifica, atte a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte o che sarebbero state assunte dal garantito e da chi gli fosse subentrato.
Peraltro, contrariamente alla difesa di parte appellata, per cui le quote societarie avrebbero comunque fornito adeguata garanzia patrimoniale nei confronti della creditrice, va rilevato che è stata così realizzata la sostituzione di beni immobili con valori mobiliari e che <
società di un ramo di azienda, costituito da beni immobili con acquisizione della relativa partecipazione societaria rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, in quanto la sostituzione del suo patrimonio costituito dal bene ceduto, con un più labile titolo di partecipazione al capitale di rischio,
costituisce un atto traslativo idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente. Ciò in considerazione di una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito>> (Cassazione n. 4863/2021).
Va, poi, osservato come sia del tutto irrilevante la deduzione di parte appellata relativa all'iscrizione di ipoteca su beni anche delle società
debitrici, in quanto è principio consolidato che le debitrici e i garanti debbano rispondere con il proprio patrimonio, dunque ciò che rileva in sede di azione revocatoria è la capienza del patrimonio di ciascun singolo debitore/garante nei confronti del quale si sta agendo e non del complesso dei debitori.
11.4. A fronte dell'anteriorità del credito relativo ai rapporti predetti rispetto all'atto di conferimento revocando, risulta sufficiente la dimostrazione della consapevolezza in capo al disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni della propria creditrice (cd. scientia damni), rendendo con il proprio atto dispositivo anche solo potenzialmente più onerosa e difficoltosa la possibilità
32 per quest'ultima di poter soddisfare i crediti da essa vantati.
Sulla base degli elementi evidenziati, può fondatamente ritenersi che fosse pienamente consapevole delle conseguenze _2
pregiudizievoli connesse all'atto di conferimento con cui si è privato della proprietà di svariati beni, così pregiudicando le ragioni dell'istituto bancario creditore a favore del quale aveva prestato garanzia.
La giurisprudenza, con riferimento alla posizione del garante rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, sostiene che <
parimenti affermato che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria,
ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1), prima parte, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia
damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (ordinanza 3 giugno 2020, n. 10522)>> (Cass. n.19012/2023).
Quanto alla posizione della società conferitaria appare evidente la esistenza della conoscenza del predetto pregiudizio anche in capo alla soceità
conferitaria, costituita dallo stesso e di cui questi è socio _2
33 unico e amministratore unico.
12. Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata e, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ. va dichiarata l'inefficacia,
nei confronti dell'appellante, dell'atto dispositivo compiuto da _2
.
[...]
13. Quanto alle spese del giudizio, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale che vede integralmente soccombenti gli appellati.
Tali spese vengono liquidate in favore dell'appellante e della chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio (assistita dal Controparte_4
medesimo difensore) come in dispositivo in conformità alla nota e ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00), con applicazione dell'aumento del 30% in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, quale procuratrice di avverso la Controparte_5 Parte_2
34 sentenza del Tribunale di Bergamo n. 274/2022 pubblicata in data 4 febbraio
2022 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento del 12 giugno 2019 a rogito del Notaio
di Bergamo (BG), ai nn. 160355/71142 di Rep/Racc, Persona_1
trascritto a Bergamo in data 21.06.2019 ai nn. 31783/21021 di R.G./R.P. e a
Milano 2 in data 21 giugno 2019 ai nn. 80198/52272 di .P.; CP_8
2) condanna e al pagamento in favore _2 Controparte_3
di e delle spese di lite di Parte_1 Controparte_4
entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.544,00 per la “fase di studio”, € 2.338,00 per la “fase introduttiva”, € 5.206,00 per la
“fase istruttoria/trattazione” ed € 6.264,00 per la “fase decisionale” ed €
6.737,00 per l'aumento del 30% ai sensi degli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014 e succ. modd, e per il secondo grado in € 4.389,00 per la “fase di studio”, €
2.552,00 per la “fase introduttiva” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, ed
€ 4.271,00 per l'aumento del 30% ai sensi degli artt. 4 e 8 del d.m. 55/2014
e succ. modd., oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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