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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni in convenzione - adempimento
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Senatore e Chiara CP_1
Senatore, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.01.2016 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 1541/2015 ad esso notificato il 7/12/2015 dalla per il CP_1 pagamento in suo favore della somma di euro 130.144,94, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto per le prestazioni socio-sanitarie rese da detta società nell'anno 2014, nell'ambito della RSA denominata “Villa Silvia” di
Roccapiemonte, in favore di nr. 10 pazienti disabili aventi residenza storica, al momento del loro ricovero, nel Comune di Deduceva a motivi: 1) Pt_1 un preteso errato computo, da parte della , della tariffa applicata per CP_1 alcuni pazienti;
2) una pretesa non applicabilità, al credito per cui è causa, degli interessi moratori di cui al D Lgs. 231/02. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la contestando la fondatezza di CP_1 quanto dedotto in opposizione dal allegava che Parte_1 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo l'ente opponente in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 18.12.15, nel dichiarato fine di volere procedere al pagamento del dovuto, richiedeva l'emissione da parte della di due note di credito e che CP_1 essa opposta emetteva e comunicava le note di credito in data 31.12.15, la nr.
133/VS di euro 2.257,86 e la nr. 148/VS di euro 4.857,67. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione ed in subordine accertare e dichiarare che il credito vantato da essa opposta era pari ad euro 123.029,41 quale importo risultante dallo scomputo delle note di credito di importo pari a complessivi euro
7.115,53 dall' importo ingiunto di 130.144,94 euro e, per l'effetto, condannare il al pagamento della citata somma di euro Parte_1
123.029,41 oltre in ogni caso interessi moratori di cui al D.Lgs 231/02 e rivalutazione.
Con ordinanza del 07.09.2017, il giudice, provvedendo sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, sospendeva il monitorio solo limitatamente al detto importo di euro 7.115,53 , confermando l'efficacia provvisoriamente esecutiva del titolo per la restante somma di euro
123.029,41. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. , ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero l'opponente nulla ha eccepito e contestato in ordine alle prestazioni rese dall'opposta, ma ha fondatamente contestato una minima parte del quantum, riconoscendo, infatti, in sede di memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la gran parte del proprio debito, provvedendo in corso di causa al pagamento quasi integrale per euro 118.630,76.
Il credito dell'opposta, basato su fatture mai contestate dal Parte_1
e corredate dal relativo estratto autenticato dal notaio in data
[...] Per_1
12.10.15, costituiscono il corrispettivo dovuto per le prestazioni socio sanitarie di assistenza rese dalla , che risultano tutte debitamente e CP_1 preventivamente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie, come da verbali UVI prodotti in atti e mai contestati. La tariffa applicata è quella corretta di cui al DCA nr110/14, in attuazione della convenzione intervenuta con l'opposta e l' e di cui ha usufruito il sulla Parte_2 Parte_1 base delle relative certificazioni dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI), dove è stato stabilito il livello di assistenza necessario per ciascun paziente, il progetto sociosanitario personalizzato nonché gli oneri di spesa occorrenti per ciascuno di essi e la ripartizione delle quote. Infondata è risultata la dedotta circostanza secondo cui per i pazienti e per il periodo Pt_3 Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 14.2.14 /30.4.14 sarebbe state contabilizzate con tariffe corrispondenti a prestazioni di importo superiore rispetto a quelle autorizzate, senza peraltro che l'opponente specificasse la tipologia di prestazione e l'importo inferiore dovuto. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal e come si Pt_1 evince alla documentazione e verbali UVI agli atti (verbale UVI 1/5 del
13.2.13 e nr.35 del 16.4.14 – Comunicazione UVI prot. 168 del 16.4.14, i pazienti e sono stati qualificati come disabili gravi, Pt_3 Parte_4 modulo medio carico assistenziale con tariffa giornaliera di euro 109,40.
Tariffa questa esattamente uguale a quella fatturata dalla come si evince CP_1 nelle corrispondenti fatture relative ai periodi febbraio-marzo-aprile 2014
(fatture nnrr 379/14,703/14,801/14). Dalla nota prot.168 del 16.4.14 emerge che solo a partire dal maggio 2014 la tariffazione a carico dell'ente opponente passò dal 60% al 30%. La ha comunque ritenuto di emettere la nota CP_1 di credito nr. 148/VS, rideterminando alcune tariffe, come richiesto dal
Quindi deve ritenersi che il credito originario come Parte_1 ingiunto sia stato dall'opposta riconosciuto come ridotto del minor importo complessivo delle due note di credito.
Anche la presunta mancanza di autorizzazione per i pazienti , Per_2
, , dedotta dall'opponente, è risultata circostanza Per_3 Per_4 CP_2 infondata, sulla base della documentazione prodotta dall'opposta, dalla quale si evince che per il Sig. sono agli atti i provvedimenti nn, 301 e Per_2
302 del 3.11.14, che autorizzarono le prestazioni rispettivamente per il periodo 3.10.13/2.10.14 e 3.10.14/2.10.15. Per il Sig. è agli atti Per_3
l'autorizzazione scheda SVAMI cartella UVI del 22.9.13 che autorizzò la prestazione dal 22.9.13 al 23.11.14 e il verbale UVI del 25.6.15 che la autorizzò fino al febbraio 2016. Per il Sig. risultano prodotte le Per_4 autorizzazioni prot. 156 del 20.11.13 e quella prot. 551 dell'8.5.15. Anche per il Sig. è stata versata in atti la cartella UVI del 22.10.13, con relativa CP_2 autorizzazione. Infine per il Sig. vi sono le autorizzazioni di cui Parte_5 alla scheda SVAMI del 12.11.2013 e nota prot. 557 del 21.7.15 dell'U.O. distretto 24 Trattasi tutti di pazienti ricoverati da circa trenta anni, per Pt_1
i quali l'assistenza continuativa mai è stata contestata, anche per gli importi applicati nel tempo.
Conclusivamente, come da precisazione delle conclusioni dell'opposta, visto l'importo ingiunto pari ad euro 130.144,94 e considerate le note di credito sopra indicate pari ad euro 7.115,53 e tenuto conto, infine, del parziale pagamento effettuato dall'ente debitore in corso di causa pari ad euro 118.630,76 , resta un debito residuo dell'opponente pari ad euro 4.398,65 per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 sorta capitale (euro 130.144,94 detratti euro 7.115,53 per note di credito, detratti euro 118.630,76 pagati in corso di causa). Sono, inoltre, dovuti dall'opponente gli interessi moratori anche sugli importi pagati in corso di causa , non essendoci alcun dubbio che le fatture per prestazioni della struttura privata accreditata da parte dell'amministrazione obbligata, sono soggette alla normativa di cui al D.Lgs n. 231/2002 (cfr. Cass. SSUU n.
35092 del 14.12.2023; Cass. n. 14349/2016).
Tenuto conto della condotta dell'ente opponente, delle note di credito comunque emesse dall'opposta sulla base di alcuni rilievi del Parte_1
e del pagamento intervenuto in corso di giudizio, sussistono giusti
[...] motivi per compensare per un quarto le spese di giudizio e di porre i restanti tre quarti a carico dell'opponente, con riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 4.398,65 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo, anche sulla sorta capitale di euro 123.029,41 pagata in ritardo
2) Compensa per un quarto le spese di giudizio e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dei restanti tre quarti e cioè di euro
10.577,25 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 3.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni in convenzione - adempimento
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Senatore e Chiara CP_1
Senatore, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.01.2016 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 1541/2015 ad esso notificato il 7/12/2015 dalla per il CP_1 pagamento in suo favore della somma di euro 130.144,94, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto per le prestazioni socio-sanitarie rese da detta società nell'anno 2014, nell'ambito della RSA denominata “Villa Silvia” di
Roccapiemonte, in favore di nr. 10 pazienti disabili aventi residenza storica, al momento del loro ricovero, nel Comune di Deduceva a motivi: 1) Pt_1 un preteso errato computo, da parte della , della tariffa applicata per CP_1 alcuni pazienti;
2) una pretesa non applicabilità, al credito per cui è causa, degli interessi moratori di cui al D Lgs. 231/02. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la contestando la fondatezza di CP_1 quanto dedotto in opposizione dal allegava che Parte_1 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo l'ente opponente in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 18.12.15, nel dichiarato fine di volere procedere al pagamento del dovuto, richiedeva l'emissione da parte della di due note di credito e che CP_1 essa opposta emetteva e comunicava le note di credito in data 31.12.15, la nr.
133/VS di euro 2.257,86 e la nr. 148/VS di euro 4.857,67. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione ed in subordine accertare e dichiarare che il credito vantato da essa opposta era pari ad euro 123.029,41 quale importo risultante dallo scomputo delle note di credito di importo pari a complessivi euro
7.115,53 dall' importo ingiunto di 130.144,94 euro e, per l'effetto, condannare il al pagamento della citata somma di euro Parte_1
123.029,41 oltre in ogni caso interessi moratori di cui al D.Lgs 231/02 e rivalutazione.
Con ordinanza del 07.09.2017, il giudice, provvedendo sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, sospendeva il monitorio solo limitatamente al detto importo di euro 7.115,53 , confermando l'efficacia provvisoriamente esecutiva del titolo per la restante somma di euro
123.029,41. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. , ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero l'opponente nulla ha eccepito e contestato in ordine alle prestazioni rese dall'opposta, ma ha fondatamente contestato una minima parte del quantum, riconoscendo, infatti, in sede di memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la gran parte del proprio debito, provvedendo in corso di causa al pagamento quasi integrale per euro 118.630,76.
Il credito dell'opposta, basato su fatture mai contestate dal Parte_1
e corredate dal relativo estratto autenticato dal notaio in data
[...] Per_1
12.10.15, costituiscono il corrispettivo dovuto per le prestazioni socio sanitarie di assistenza rese dalla , che risultano tutte debitamente e CP_1 preventivamente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie, come da verbali UVI prodotti in atti e mai contestati. La tariffa applicata è quella corretta di cui al DCA nr110/14, in attuazione della convenzione intervenuta con l'opposta e l' e di cui ha usufruito il sulla Parte_2 Parte_1 base delle relative certificazioni dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI), dove è stato stabilito il livello di assistenza necessario per ciascun paziente, il progetto sociosanitario personalizzato nonché gli oneri di spesa occorrenti per ciascuno di essi e la ripartizione delle quote. Infondata è risultata la dedotta circostanza secondo cui per i pazienti e per il periodo Pt_3 Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 14.2.14 /30.4.14 sarebbe state contabilizzate con tariffe corrispondenti a prestazioni di importo superiore rispetto a quelle autorizzate, senza peraltro che l'opponente specificasse la tipologia di prestazione e l'importo inferiore dovuto. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal e come si Pt_1 evince alla documentazione e verbali UVI agli atti (verbale UVI 1/5 del
13.2.13 e nr.35 del 16.4.14 – Comunicazione UVI prot. 168 del 16.4.14, i pazienti e sono stati qualificati come disabili gravi, Pt_3 Parte_4 modulo medio carico assistenziale con tariffa giornaliera di euro 109,40.
Tariffa questa esattamente uguale a quella fatturata dalla come si evince CP_1 nelle corrispondenti fatture relative ai periodi febbraio-marzo-aprile 2014
(fatture nnrr 379/14,703/14,801/14). Dalla nota prot.168 del 16.4.14 emerge che solo a partire dal maggio 2014 la tariffazione a carico dell'ente opponente passò dal 60% al 30%. La ha comunque ritenuto di emettere la nota CP_1 di credito nr. 148/VS, rideterminando alcune tariffe, come richiesto dal
Quindi deve ritenersi che il credito originario come Parte_1 ingiunto sia stato dall'opposta riconosciuto come ridotto del minor importo complessivo delle due note di credito.
Anche la presunta mancanza di autorizzazione per i pazienti , Per_2
, , dedotta dall'opponente, è risultata circostanza Per_3 Per_4 CP_2 infondata, sulla base della documentazione prodotta dall'opposta, dalla quale si evince che per il Sig. sono agli atti i provvedimenti nn, 301 e Per_2
302 del 3.11.14, che autorizzarono le prestazioni rispettivamente per il periodo 3.10.13/2.10.14 e 3.10.14/2.10.15. Per il Sig. è agli atti Per_3
l'autorizzazione scheda SVAMI cartella UVI del 22.9.13 che autorizzò la prestazione dal 22.9.13 al 23.11.14 e il verbale UVI del 25.6.15 che la autorizzò fino al febbraio 2016. Per il Sig. risultano prodotte le Per_4 autorizzazioni prot. 156 del 20.11.13 e quella prot. 551 dell'8.5.15. Anche per il Sig. è stata versata in atti la cartella UVI del 22.10.13, con relativa CP_2 autorizzazione. Infine per il Sig. vi sono le autorizzazioni di cui Parte_5 alla scheda SVAMI del 12.11.2013 e nota prot. 557 del 21.7.15 dell'U.O. distretto 24 Trattasi tutti di pazienti ricoverati da circa trenta anni, per Pt_1
i quali l'assistenza continuativa mai è stata contestata, anche per gli importi applicati nel tempo.
Conclusivamente, come da precisazione delle conclusioni dell'opposta, visto l'importo ingiunto pari ad euro 130.144,94 e considerate le note di credito sopra indicate pari ad euro 7.115,53 e tenuto conto, infine, del parziale pagamento effettuato dall'ente debitore in corso di causa pari ad euro 118.630,76 , resta un debito residuo dell'opponente pari ad euro 4.398,65 per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 sorta capitale (euro 130.144,94 detratti euro 7.115,53 per note di credito, detratti euro 118.630,76 pagati in corso di causa). Sono, inoltre, dovuti dall'opponente gli interessi moratori anche sugli importi pagati in corso di causa , non essendoci alcun dubbio che le fatture per prestazioni della struttura privata accreditata da parte dell'amministrazione obbligata, sono soggette alla normativa di cui al D.Lgs n. 231/2002 (cfr. Cass. SSUU n.
35092 del 14.12.2023; Cass. n. 14349/2016).
Tenuto conto della condotta dell'ente opponente, delle note di credito comunque emesse dall'opposta sulla base di alcuni rilievi del Parte_1
e del pagamento intervenuto in corso di giudizio, sussistono giusti
[...] motivi per compensare per un quarto le spese di giudizio e di porre i restanti tre quarti a carico dell'opponente, con riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 4.398,65 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo, anche sulla sorta capitale di euro 123.029,41 pagata in ritardo
2) Compensa per un quarto le spese di giudizio e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dei restanti tre quarti e cioè di euro
10.577,25 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 3.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4