Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4485
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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Massime1

Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dagli artt. 19 e 21, legge n. 990 del 1969, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345, cod. proc. civ.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 - richiamata dall'art. 21, terzo comma, cit. - hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4485
Data del deposito : 26 marzo 2003

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