Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dagli artt. 19 e 21, legge n. 990 del 1969, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345, cod. proc. civ.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 - richiamata dall'art. 21, terzo comma, cit. - hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO GA - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA SPA DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI (già Praevidentia S.p.A.) in persona del Procuratore Speciale avv. Beniamino Tortora, in nome della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada nella sua qualità di Impresa cessionaria della Unione Euro Americana di Assicurazioni S.p.A. fin lca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO MARIA POGGIOLI 1, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ROGANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL AN in proprio e in qualità di madre esercente la potestà sui minori DI NO GRAZIA e DI NO AURELIA, FINO GRAZIA, DI NO PIETRINA, DI NO GELSOMINA, D'APOLITO GIANFRANCO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 15670/01 proposto da:
LL AN IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE DI NO AURELIA, FINO GRAZIA, DI NO PIETRINA, DI NO GELSOMINA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio GHIA (Avv. DANIELA CIARDO), difese dall'avvocato ARMANDO D'IPPOLITO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
NUOVA TIRRENA SPA, UNIONE EURO AMERICANA ASSIC IN LCA, D'APOLITO GIANFRANCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 507/00 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione 1^ Civile, emessa il 03/07/00 e depositata il 20/10/00 (R.G. 417/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Raffaele ROGANI;
udito l'Avvocato Armando D'IPPOLITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso l'inammissibilità e il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3 agosto 1989 si verificò uno scontro tra il veicolo condotto da IN Di GA e quello guidato dal proprietario AN D'PO. Nel sinistro il Di GA riportò lesioni gravissime, a causa delle quali egli morì due giorni dopo. Instaurato processo penale contro il D'PO, questi fu condannato per il reato di omicidio colposo dal Tribunale di Taranto, che ne qualificò il concorso di colpa nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico della vittima.
Con distinti atti di citazione entrambi notificati il 16 giugno 1995 AN OV (moglie del Di GA) , per sè e quale esercente la potestà sulle figlie AZ ed UR, nonché AZ FI, OM e NA Di GA (la prima madre, la seconda e la terza sorelle della vittima) , convennero davanti al Tribunale di Brindisi il D'PO, l'Unione Euroamericana in liquidazione coatta amministrativa, la R.A.S. quale impresa designata dal Fondo di garanzia, e la VA TI S.p.A., cessionaria del portafoglio dell'Unione Euroamericana, per sentirli condannare al risarcimento del danno.
Costituitasi soltanto la società VA TI, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 28 maggio 1997, dato atto del concorso di colpa di entrambi i conducenti nella misura irrevocabilmente accertata in sede penale, estrometteva la RAS, nei cui confronti le attrici avevano rinunziato alla domanda e condannava in solido gli altri tre convenuti a risarcire i danni liquidati, in varia misura, a favore di tutte le attrici.
Proposto appello dalla VA TI, e rimasti contumaci il D'PO e la società Euroamericana, la Corte di appello di Lecce, con la sentenza depositata il 20 ottobre 2000, per ciò che rileva in questa sede, così provvedeva: a) dichiarava inammissibile l'eccezione della VA TI di responsabilità entro il limite del massimale di legge, perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello;
b) escludeva il danno biologico ed il danno morale jure successionis liquidato dal Tribunale alla moglie ed alle figlie della vittima, non essendo intercorso un lasso di tempo apprezzabile tra l'illecito e la morte della stessa;
c) confermava le altre voci di danno liquidate alle attrici dalla sentenza di primo grado;
d) rideterminava, alla data della sentenza di primo grado (28 maggio 1997), i crediti spettanti alla moglie ed alle figlie in modo da tenere conto delle somme già versate dalla VA TI a titolo di provvisionale, sulle quali dichiarava dovuti la rivalutazione dal 29 maggio 1997 e gli interessi sulla somma rivalutata al tasso del 5%.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce la VA TI S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui hanno resistito, con controricorso e ricorso incidentale, AN OV, per sè e per la minore UR Di GA, nonché AZ FI, RI e OM Di GA. I ricorrenti incidentali hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2.- Il controricorso e ricorso incidentale è stato redatto dall'avv. Armando D'Ippolito anche a nome di AZ FI, ma costei non ha rilasciato la procura ad litem a margine del detto atto difensivo, dato che tale procura risulta rilasciata soltanto dalla OV, nonché da OM e PI Di GA.
Nella premessa del controricorso e ricorso incidentale si richiama genericamente, a fondamento dei poteri del difensore, una "procura notarile" non meglio precisata. Ma detta procura non si rinviene nel fascicolo di parte, ne' comunque potrebbe essere idonea una procura rilasciata dalla parte nel corso dei precedenti gradi di merito - secondo il riferimento che il difensore avv. D'Ippolito ha fatto nel corso della discussione orale davanti a questa Corte - per l'assenza del requisito della specialità, previsto dall'art. 365 c.p.c. per la procura a proporre ricorso per Cassazione, richiamato per il controricorso ed il ricorso incidentale dagli artt. 370 e 371 c.p.c. Deve, quindi, ritenersi inammissibile il controricorso e ricorso incidentale proposto da AZ FI per assenza della procura ad litem.
3.- Sono strettamente connessi il primo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale . La società assicuratrice, ricorrente principale, censura la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile l'eccezione del limite del massimale di legge, opposta dalla detta società nell'atto di appello, con riferimento al limite stabilito dal D.P.R. n.124 del 9 aprile 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 1986). La ricorrente sostiene che l'esistenza di detto limite, previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969 n.990, non costituisce un'eccezione in senso proprio, onde esso non rientra nel disposto dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (testo vigente), come ha invece affermato la Corte di appello.
Con il terzo motivo le ricorrenti incidentali sostengono che l'eccezione del limite del massimale di legge, sollevata dalla società VA TI nell'atto di appello, è preclusa dal giudicato penale formatosi sul punto tra le parti in causa, poiché il terzo responsabile civile è stato, nel giudizio penale, condannato a risarcire i danni agli eredi della vittima del sinistro stradale "senza alcuna limitazione di sorta".
4.- Il motivo del ricorso incidentale - che è logicamente pregiudiziale - è infondato.
La sentenza penale emessa nel processo
contro
AN D'PO (menzionato in narrativa) ha condannato detto imputato ed il responsabile civile "al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede". Tale statuizione, passata in giudicato, ha per oggetto l'obbligo del responsabile civile, e quindi della società assicuratrice, di risarcire il danno alle odierne ricorrenti incidentali, ma non concerne in alcun modo l'entità del risarcimento;
ha per oggetto, cioè, l'an e non il quantum dell'obbligazione risarcitoria.
L'esistenza o meno del massimale attiene al quantum, e quindi non rientra nell'ambito del giudicato invocato dalle ricorrenti incidentali.
5.- È fondato, invece, il primo motivo del ricorso principale della società VA TI.
5.1.- Come si è detto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'esistenza del limite di massimale previsto dall'art. 21, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969 n.990, con riferimento all'ipotesi indicata nel precedente art. 19, comma primo, lettera c) (impresa di assicurazione in liquidazione coatta) , formi oggetto di una eccezione non rilevabile di ufficio, e non opponibile perciò per la prima volta in appello secondo il nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. (dettato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n.353),
applicabile nella presente causa, che è iniziata il 16 giugno 1995 (e quindi successivamente al 30 aprile 1995). La Corte di appello ha, perciò, dichiarato inammissibile l'eccezione opposta dalla VA TI, impresa cessionaria della società assicuratrice posta in liquidazione coatta (art. 4 della legge 24 novembre 1978 n.738, che richiama i citati artt. 19 e 21 della legge n.990/1969).
A fondamento di tale statuizione la Corte ha fatto richiamo all'orientamento interpretativo affermato dalle sentenze di questa Sezione della Cassazione 5 luglio 1999 n. 6933 e 29 settembre 1999 n. 10765. Va, però, rilevato che sul principio di diritto seguito dalla sentenza impugnata la giurisprudenza di questa Sezione non è uniforme, dato che la successiva sentenza 1 marzo 2001 n. 2991 ha sostenuto, con diffusa motivazione, una interpretazione opposta, ritenendo che, nelle ipotesi previste dagli artt. 19 e 21 della legge n.990/1969, il limite del massimale di legge non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, ma è rilevabile anche di ufficio dal giudice, in quanto esso delimita normativamente il diritto del danneggiato ad essere risarcito del danno.
5.2.- In merito all'esposto contrasto interpretativo, il Collegio ritiene di condividere la tesi per ultimo qui indicata. Sul concetto di eccezione e sulla relativa disciplina, proprio al fine di identificare le eccezioni che, come si prevede nel nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., "non sono rilevabili anche di ufficio" (o che, secondo l'analoga espressione usata dall'art. 112 c.p.c., "possono essere proposte soltanto dalle parti") , sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 3 febbraio 1998 n. 1099, la quale, con ampia disamina (recepita e ribadita anche di recente da Sez. un. 25 maggio 2001 n. 226, in tema di giudicato esterno), ha affermato la tesi secondo cui, al di fuori delle eccezioni corrispondenti alla titolarità di una azione costitutiva, vige il principio generale della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, onde la preclusione a tale rilevabilità deve ricondursi ad una specifica previsione di legge.
L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile, anche nel regime di obbligatorietà, sussiste entro il limite prestabilito del massimale di polizza (fermo il rispetto dei limiti minimi di legge) o, nei casi previsti dall'art. 19 della legge n.990/1969 (in cui non c'è o non opera il contratto di assicurazione ed il soggetto obbligato è individuato in via normativa), entro il limite del massimale di legge (art. 21 della stessa legge). In ambedue i casi, l'eccezione sull'esistenza del limite del massimale (di polizza o di legge) ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dal danneggiato mediante l'azione diretta conferitagli dalla citata legge n.990/1969 e, non essendovi alcuna disposizione che ne ricolleghi la rilevabilità ad un'istanza dell'assicuratore, non può considerarsi un'eccezione in senso proprio.
Vi è una differenza tra i due casi, costituita dal fatto che il massimale di polizza, essendo fissato nel contratto di assicurazione, deve essere provato dall'assicuratore (v. la citata sentenza n. 2991/2001), onde la sua rilevabilità di ufficio presuppone che tale prova sia acquisita agli atti di causa. Invece, il massimale di legge previsto dall'art. 21 della legge n.990/1969 prescinde dal contenuto del contratto di assicurazione della responsabilità civile (che non esiste nell'ipotesi della lettera b) dell'art. 19 e non è operante nei casi previsti nelle lettere a) e c) dello stesso art. 19) ed è fissato nella tabella A allegata alla stessa legge n.990/1969. Ma tale differenza attiene alla prova del limite del massimale, non alla sua rilevabilità, che rimane in tutti i casi possibile ex officio.
Non può, quindi, condividersi l'affermazione fatta dalla precedente sentenza di questa Sezione n. 6933/1999, secondo cui il limite del massimale di legge costituisce un'eccezione in senso proprio, che può essere proposta soltanto dalla parte (istituto assicuratore). Consegue che tale eccezione non rientra tra quelle che, secondo il nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., non possono essere proposte per la prima volta in appello, come ha invece affermato la sentenza impugnata.
5.3.- Occorre approfondire anche il tema, sopra accennato, della prova del massimale di legge, perché la sentenza impugnata ha, altresì, osservato che, avendo la società assicuratrice sostenuto l'applicabilità del D.P.R. n.124 del 9 aprile 1986 che ha variato i limiti previsti dalla citata tabella A allegata alla legge n.990/69, tale decreto, non avendo natura normativa, non rientra nell'ambito della conoscenza del giudice, non applicandosi ad esso il principio "jura novit curia". Anche tale affermazione, che si riconduce alle citate sentenze di questa Sezione n. 6933 e n. 10765 del 1999, viene criticata dalla società assicuratrice nel primo motivo del ricorso principale.
Va premesso che la tabella A allegata alla legge n.990/69, che indica i limiti dei massimali entro cui sussiste l'obbligo del risarcimento nelle tre ipotesi previste dall'art. 19 della stessa legge, è soggetta a modifiche che, secondo la previsione del cpv. dell'art. 9 della legge n.990/69, sono apportate a mezzo di decreti del Presidente della Repubblica. Quindi, la disciplina dei limiti dei massimali, inizialmente fissata dalla legge, è stata dalla stessa legge per il futuro delegificata, in quanto si è previsto che essa sia contenuta in fonti normative diverse da quella primaria che l'ha inizialmente introdotta.
Normalmente la delegificazione si attua mediante la sostituzione di norme regolamentari governative a norme legislative, secondo il meccanismo previsto in linea generale dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400. Ma essa può essere realizzata anche mediante la sostituzione alla fonte legislativa di un atto normativo di natura diversa dal regolamento governativo, sostituzione che può essere prevista dalla stessa legge, non essendovi una disciplina costituzionale della delegificazione e restando la legge n.400 del 1988 una fonte ordinaria pur sempre derogabile da una legge successiva che preveda un meccanismo speciale di delegificazione . In ogni caso l'atto (regolamentare statale o di natura diversa) che, a seguito della delegificazione, contiene la disciplina normativa sostitutiva di quella inizialmente dettata dalla legge ha natura normativa esterna, contiene cioè le "norme di diritto" la cui violazione o falsa applicazione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. Di conseguenza, il limite di massimale previsto dall'atto normativo emanato in attuazione della delegificazione non ha bisogno di essere provato dall'assicuratore.
Tale affermazione è particolarmente evidente per il primo decreto che ha reso attuale la delegificazione prevista dalla legge. L'emanazione di detto decreto, comportando il venire meno della disciplina dettata direttamente dalla legge (di cui determina l'abrogazione), rientra nell'indagine che il giudice deve compiere di ufficio sulla vigenza della legge che egli ritiene di applicare alla concreta fattispecie da lui giudicata. Su un piano generale, e con riferimento a tutti i decreti di modifica della disciplina inizialmente dettata dalla legge, va osservato che la diversità della fonte della disciplina (che cessa di essere primaria) non ne muta il contenuto normativo, onde la nuova fonte prevista dalla legge di delegificazione continua a dettare norme di diritto, pure se esse non hanno più natura legislativa.
Può citarsi, per maggiore chiarezza, il caso analogo del saggio degli interessi legali disciplinato dall'art. 1284 c.c. (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). Il saggio annuale, fissato direttamente dalla legge n. 662 del 1996 nella misura del 5 per cento, è stato, dalla stessa legge, delegificato, poiché se ne è consentita la variazione a mezzo di decreti ministeriali che, continuando a prevedere l'entità del saggio legale, contengono norme di diritto e non possono ritenersi atti amministrativi.
Il fatto che, nel caso qui considerato dei limiti dei massimali, la delegificazione abbia avuto per oggetto la disciplina contenuta in una tabella allegata alla legge, anziché la disciplina dettata da un articolo della legge (come nel caso dell'art. 1284 c.c.), non sembra giustificare una diversa conclusione per i due casi. La tesi opposta, sostenuta dalle citate sentenze di questa sezione n. 6933 e n. 10765 del 1999, si fonda sulla considerazione che i decreti di aggiornamento dei t) massimali inizialmente previsti nella tabella A allegata alla legge n. 990/69 non recano la denominazione di "regolamento" e non sono emanati con la procedura prevista per i regolamenti, onde ai detti decreti è stata attribuita la natura dì atti amministrativi soggetti al normale onere probatorio delle parti.
Le considerazioni esposte non sono, però, decisive per escludere la natura di atti normativi dei decreti di variazione della tabella A allegata alla legge n.990/69, emanati a norma dell'art. 9, secondo comma, della stessa legge, potendo, come si è detto, la delegificazione attuarsi anche a mezzo di atti normativi diversi da quelli regolamentari, e non comportando l'esclusione della natura regolamentare la conseguenza necessaria che si tratti di atto amministrativo.
Va comunque rilevato che la mancata osservanza della procedura prevista dalla legge (art. 17 della legge n. 400/1988) per l'adozione dei regolamenti governativi (emanati con decreti presidenziali ovvero con decreti ministeriali) può comportare l'illegittimità dell'atto normativo emanato, ma non la negazione del fatto che esso contenga norme di diritto, trattandosi della disciplina giuridica sostitutiva di quella inizialmente P dettata dalla legge stessa, che ha previsto, per le future sue modifiche, lo strumento della delegificazione.
5.4.- È, in conclusione, errata la sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'eccezione opposta dalla società VA TI di superamento, da parte della sentenza di primo grado, dei limiti di massimale previsti, per il caso indicato dalla lettera e) dell'art. 19 della legge n.990/1969, dall'art. 21, terzo comma,
della stessa legge.
Tali limiti sono operanti anche per l'impresa che, come la VA TI, è cessionaria del portafoglio dell'assicuratore posto in liquidazione coatta amministrativa, essendo essi richiamati dall'art. 4 della legge 24 novembre 1978 n.738. È irrilevante, infine, la sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987 n. 560, richiamata nella memoria dei controricorrenti, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 21 della legge n.990/1969, nel testo precedente alla modifica ad esso apportata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.20, poiché viene qui in rilievo il terzo comma dello stesso art. 21, che è rimasto immutato nel periodo di tempo successivo al giorno dell'incidente stradale per cui è causa (avvenuto il 3 agosto 1989).
6.- La fondatezza del primo motivo del ricorso , principale comporta l'assorbimento degli altri tre motivi dello stesso ricorso, poiché il secondo motivo si indirizza contro la stessa pronunzia di inammissibilità della detta eccezione, il terzo motivo è condizionato al mancato accoglimento dei precedenti motivi ed il quarto motivo censura la pronunzia sugli interessi legali, che è subordinata all'esame dell'eccezione relativa al limite del massimale di legge.
Restano assorbiti anche il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, relativi, rispettivamente, all'ammontare del danno ed agli interessi legali, che sono statuizioni tutte subordinate - nei confronti della società assicuratrice - alla decisione sull'eccezione del superamento del limite di massimale di legge. 7.- In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che deciderà nuovamente sull'appello della società VA TI pronunziandosi sull'eccezione opposta dall'appellante di superamento, da parte della sentenza di primo grado, del limite di massimale di legge, attenendosi al seguente principio di diritto: "L'eccezione di mancato rispetto dei limiti dei massimali, previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969 n.990, non essendo una eccezione in senso proprio, può anche essere proposta per la prima volta in appello, secondo il nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. I decreti con cui sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n.990 del 1969 (richiamata dal citato art. 21, terzo comma) sono conoscibili ex officio dal giudice, e perciò non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata".
8.- In ordine alle spese del giudizio di Cassazione, sussistono giusti motivi per compensarle nei rapporti tra AZ FI (di cui è stato ritenuto inammissibile il controricorso e ricorso incidentale:
v. retro, 2) e la società VA TI.
La decisione sulle spese del giudizio di Cassazione nei rapporti tra la VA TI e le altre parti del giudizio vanno, invece, rimesse al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri motivi dei due ricorsi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso di FI AZ, compensando le spese tra la stessa e la ricorrente principale.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003