Sentenza 28 febbraio 2004
Massime • 1
La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod. pen. consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia . Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 cod. pen. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente delle norme previsto dall'art. 15 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2004, n. 14467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14467 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA UI - Presidente - del 28/02/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 434
Dott. MASSERA IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 39687/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AN OV nato [...] in [...];
2) SA SA nato il [...] in [...];
3) LE MA nato [...] in [...];
4) LE AZ IO nato il [...] in [...];
5) LE SA nato il [...] in [...];
6) AL IO nato [...] in [...];
7) AL SE nato il [...] in [...];
8) Di MA AN nato il [...] in [...];
9) AL OV nato il [...] in [...];
10) AL RT nato il [...] in [...];
11) IO CE nato [...] in [...];
12) AN AD nato il [...] in [...];
13) GO ER nato [...] in [...];
14) CO OL nato il [...] in [...];
15) TR EL nato il [...] in [...];
16) EL PE nato il [...] in [...];
17) AR PE nato [...] Maida;
18) SI NT nato il [...];
19) LE OV nato il [...];
20) TR AS nato il [...];
21) ZI AD nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania in data 7.12.02, in riforma della sentenza della Corte di Assise di Siracusa in data 27.3.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Vito Monetti il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio per ZI AD, nonché per GO ER limitatamente alla continuazione;
l'inammissibilità dei ricorsi di LE MA, LE AZ IO, LE SA, Di MA AN, AL OV, AL RT, CO OL, TR EL;
il rigetto dei restanti ricorsi;
sentiti i difensori avv. PE Sena, avv. UI AR, avv. AD Valvo del foro di Siracusa;
avv. Enzo Musco, Maria Chiromante, IO Abbascià del foro di Catania;
avv. Margherita Pantano del foro di Chiavari;
avv. UI Colaleo del foro di Milano;
avv. Stefania Orecchio del foro di Roma;
avv. Carlo Benini del foro di Ravenna;
avv. SA Pappalardo i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti in favore dei rispettivi assistiti;
OSSERVA
1 I giudici di merito hanno accertato la continuativa presenza in provincia di Siracusa, in territorio di Pachino, di una associazione mafiosa sin dagli anni 1992 - 1993, struttura che nel 1996 ebbe il suo centro di riferimento operativo presso la ditta Real AS. Le prove di colpevolezza sono state tratte delle dichiarazioni dei collaboranti catanesi Di AN LO e UR PE, i quali, partecipi della consorteria mafiosa "LO" ebbero contatti e diretta conoscenza con detta struttura criminale che in un momento successivo vide l'insediamento di una "squadra" catanese diretta dai fratelli AL IO e AL SE riconducibile al clan "LO". Riscontri ed ulteriori prove autonome sono state accertate in atti di indagine ed intercettazioni telefoniche ed ambientali presso la abitazione di AL OV e presso la sede della "Real AS". La decisione in esame è stata adottata nei confronti degli imputati che hanno chiesto il giudizio con rito abbreviato.
2 Ricorrono per Cassazione gli imputati.
2.1 Motivo comune a più ricorrenti (SA, AL IO, AL SE, AL OV, IO, AN, GO, EL, LE, TR, ZI) anche sotto il profilo del difetto di motivazione è la violazione del disposto dell'art. 416 bis c.p.. I ricorrenti deducono non essere stati accertati specifici fatti attuati con uso di forza di intimidazione internamente ed esternamente diffusa in una condizione oggettiva di assoggettamento ad omertà del territorio. In proposito lamentano che i giudici di appello hanno compiuto un non accettabile richiamo alla decisione di primo grado omettendo di considerare la richiesta subordinata di riconoscere il minore reato di cui all'art. 416 c.p.. Deducono difettare le contestate aggravanti della disponibilità delle armi e del finanziamento di attività commerciali con i proventi delittuosi da parte delle strutture criminali succedutesi nel tempo, negando la loro estensione oggettiva a ciascun ricorrente.
2.2 Secondo motivo di ricorso comune ad LE MA, AL IO, AL SE, Di MA, AL OV, IO, AN, GO, CO, TR, EL, AR, PU, LE, TR, ZI è proposto con riferimento alla violazione di legge e al difetto di motivazione relativamente all'art. 74 DPR 309/90, del quale è negata la sussistenza degli elementi costitutivi del vincolo associativo, della predisposizione di una struttura e di una stabile rete di mercato. I ricorrenti deducono che la continua ricerca di droga da parte dei vari personaggi tossicodipendenti si sviluppò al di fuori di strutture organizzative perseguendo canali di approvvigionamento non stabili nel contesto di un concorso di persone e non di una associazione criminosa. Rilevano che il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 non può ritenersi concorrente con quello di partecipazione ad associazione mafiosa, non essendo stata raggiunta prova certa dell'esistenza di distinta associazione con autonomia gestionale e funzionale.
I ricorsi attengono anche alle aggravanti di cui all'art. 74 c. 3 DPR 309/90 non potendosi ritenere provato solo sul piano della logica la conoscenza da parte di ciascuno del concorso degli altri correi, peraltro non tutti identificati, aggravante che non può inoltre essere ritenuta a carico di persona tossicodipendente. Con riferimento all'art. 74 c. 6 si deduce anche la violazione dell'art. 73 c. 5 DPR 309/90 prospettando che i fatti di spaccio sono da ritenere di lieve entità a causa della pessima qualità della sostanza trattata e stante il mancato rinvenimento di sostanze commerciate nel contesto di una attività illecita discontinua, rudimentale e non organizzata.
2.3 AL IO, Di MA SE e TR eccepiscono la violazione dell'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza) reato che deve ritenersi comunque assorbito nel delitto di estorsione e del quale rilevano difettare l'elemento costitutivo della realizzazione di atti di concorrenza commerciale.
2.4 LE AZ IO, LE SA e AL RT deducono la violazione dell'art. 8 della legge DL 13.5.91 n. 152 convertito in legge 12.7.91 n. 203, attenuante che la Corte di Catania ha negato sul rilievo che già in primo grado i collaboranti hanno beneficiato della diminuente di cui all'art. 73 c. 7 DPR 309/90 avente medesimo contenuto ed essendo le due strutture criminali coincidenti soggettivamente ed oggettivamente. Rappresentano in concreto la valenza delle collaborazioni meritevoli della massima riduzione di pena, circostanza omessa nella valutazione che ha negato le attenuanti generiche.
2.5 Tutti i ricorrenti eccepiscono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (il solo SI, cui sono state riconosciute attenuanti generiche equivalenti, lamenta il difetto di motivazione in ordine al giudizio di prevalenza) nonché il mancato contenimento della sanzione nel minimo edittale, deducendo non essere stati valutati tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., quali il grado di colpevolezza, l'entità della condotta, la particolare personalità di ciascuno ed il contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti.
2.6 AN OV deduce violazione degli artt. 190, 495, 603 c.p.p. e mancata assunzione di prova decisiva e mancanza di motivazione rilevando che a seguito della sua assoluzione dalla partecipazione all'associazione mafiosa è venuta meno la prova del delitto fine dell'estorsione in ordine al quale i due propalanti (LE IO e AR UI) hanno riferito modalità diverse di pagamento del "pizzo", così come accertato dalla Corte di Assise. Lamenta violazione del diritto di difesa per non essere stato autorizzato a produrre la sentenza di assoluzione di ZI AD e NA IO, imputati di concorso in estorsione, sentenza che ha ricostruito le vicende di criminalità legate alle tangenti imposte agli operatori ittici segnate dalla contrapposizione tra il gruppo mafioso dei RI, dei AN e dei catanesi. Con altro motivo deduce manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di Assise considerato che ricevette le somme a titolo di guardiania e non quale "pizzo" a favore della cosca AN. Deduce che la ricostruzione operata dalla Corte di Assise è sul piano probatorio arbitraria e fantasiosa, in contrasto con lo stato di detenzione dei membri della cosca AN essendo stato omesso l'accertamento di riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti senza valutare gli elementi probatori offerti a propria discolpa ed indicati nei motivi di appello aggiunti. Eccepisce mancanza di motivazione in ordine al dolo del delitto estorsivo avendo svolto funzioni di postino, mero strumento del CA a seguito di una imposizione nei suoi confronti. Lamenta che il ruolo di esecutore, di tramite per la ricezione e consegna del denaro, importa la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo dato un apporto trascurabile nella esecuzione del delitto che si sarebbe comunque verificato anche senza il suo concorso, come effettivamente avvenuto in altre occasioni. Deduce da ultimo la violazione del principio della "reformatio in peius" (art. 597 c. 3 c.p.p.) perché a seguito dell'assoluzione per il più grave reato associativo il giudice di appello, pur irrogando una pena finale minore, ha determinato una pena base detentiva superiore a quella originariamente prevista per lo stesso delitto di associazione. Con note pervenute il 2.2.04 insiste ed illustra ulteriormente e diffusamente i motivi proposti.
2.7 SA SA deduce violazione di legge non essendo stata raggiunta la prova di colpevolezza sia in ordine al delitto associativo mafioso con precisazione del ruolo svolto sia all'associazione finalizzata allo smercio di stupefacenti, difettando una struttura associativa cui il ricorrente ebbe a partecipare. Lamenta l'insufficienza degli indizi inidonei ad affermare un certo quadro di responsabilità.
2.8 LE MA eccepisce difetto di motivazione per essere gli indizi costituiti dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboranti erroneamente valutati senza un preventivo accertamento dello specifico fatto di spaccio in cui sarebbe stato coinvolto e senza motivazione sulla esatta identificazione del personaggio nominato nelle intercettazioni. Deduce ancora manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte di Assise accertato comportamenti dei vari protagonisti della vicenda contrastanti per logica tra loro e non risultanti dagli atti del procedimento.
2.9 AL IO e AL SE deducono la violazione dell'art. 416 bis c.p. avendo la Corte di Assise di Appello genericamente motivato la sussistenza del delitto con un non accettabile richiamo alla decisione di primo grado, omettendo di considerare la richiesta subordinata di qualificare il minore reato di cui all'art. 416 c.p., stante il difetto del requisito dell'uso di forza intimidatrice. Eccepiscono il mancato accertamento a loro carico di atti concreti evidenzianti la partecipazione alla struttura criminale, negando valenza alle intercettazioni telefoniche prive di indicazioni sintomatiche qualificanti. Lamentano ancora la violazione degli artt. 73 e 74 DPR 309/90 per il difetto di prove di specifici elementi di responsabilità.
2.10 Con unica motivazione Di MA AN e TR AS deducono violazione di legge e difetto di motivazione per essere la prova di colpevolezza tratta dalle dichiarazioni di SA LO, persona assolta da detta imputazione. Eccepiscono ancora la violazione degli artt. 73 e 74 DPR 309/90 ed il difetto di motivazione al riguardo, trattandosi di imputazioni indeterminate ed imprecise senza riferimenti ad episodi specifici, mentre le telefonate del 30 gennaio 1997 e del febbraio successivo "indicano il verificarsi di circostanze di fatto inconciliabili con la consistenza di un contenuto associativo in quanto gli interlocutori chiedono ed ottengono l'allontanamento del Di MA, criticandone aspramente il comportamento". Da ultimo deducono vizio di motivazione in ordine al delitto estorsivo che è stato accertato con "congetturale e soggettiva interpretazione del contenuto di comunicazioni telefoniche ed ambientali", materiale insufficiente perché privo di "forza concludente". Il Di MA ha rinunciato al ricorso con dichiarazione del 25.11.03. Con memoria in data 11.2.04 insiste nel ricorso e presenta motivi aggiunti con cui lamenta l'illogicità della motivazione per la mancata concessione di attenuanti generiche.
2.11 AL OV, CO OL e TR EL deducono la violazione dell'art. 192 c.p.p. avendo la Corte di Catania erroneamente ritenuto che l'imputato collaborante UI AR fosse presente nel carcere di Brucoli nell'estate del 1993, essendo invece stato arrestato solo nell'estate del 1994. Rappresentano di non avere mai avuto la disponibilità di apprezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti.
2.12 IO CE, oltre i ricorsi relativi alla sussistenza dei delitti associativi ed al diniego delle generiche, eccepisce la violazione dell'art. 73 DPR 309/90 e dell'art. 629 c.p. e difetto di motivazione per essere la responsabilità per detti delitti stata tratta da una soggettiva interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboranti.
2.13 AN AD deduce illogicità e mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di considerare la contraddizione tra i collaboranti in ordine alla data di formazione del gruppo criminale (1993 o 1994) e in ordine al prezzo dei 20 grammi di eroina venduti (5 o 6 milioni) evidenziando contraddizioni emergenti direttamente dalle dichiarazioni di ZI SA e AL RT. Rileva l'insussistenza dei delitti associativi, atteso che non vi era accordo tra i partecipi nella spartizione del guadagno della vendita degli stupefacenti, partecipi che erano sempre diversi, in assenza di accordi preventivi tra i correi dei singoli commerci. Lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di merito della lettera spedita da LE IO a DU IO Claudio, detenuto nel carcere di Giarre, soggetto di cui contesta la credibilità, essendo stato prima protagonista di importanti ruoli criminali per poi essere ritenuto personaggio ingenuo e psicologicamente debole. Nega validità alle prove relative al delitto estorsivo commesso all'interno del mercato ittico di Portopalo non essendo credibile l'accordo tra RI ed esso AN che sarebbe stato concluso con poche battute all'interno di un carcere. Rileva che al riguardo non sussistono elementi obiettivi risultanti dalle intercettazioni telefoniche anche per ritenere che il soprannome SC possa essere a lui riferibile. Con riferimento al delitto associativo nega validità probatoria alle contraddittorie chiamate di correo, rilevando l'insufficienza della motivazione che ha escluso la concessione di attenuanti generiche senza avere valutato tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Altro difensore del AN propone le stesse doglianze espresse con riferimento alla posizione di AL OV, CO e TR. Con memoria del 30.1.04 il ricorrente espone dettagliatamente diffuse circostanze di fatto a sostegno delle proprie richieste.
2.14 GO ER, oltre le ricordate doglianze con riferimento ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 74 DPR 309/90, lamenta la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra i delitti di spaccio e detenzione armi con i fatti riconosciuti con la sentenza del Tribunale di Siracusa del 17.9.96, che dice essere stati sorretti da unico disegno criminoso.
2.15 EL PE deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, che comunque eccepisce non essere applicabile a carico di persona condannata per 416 bis c.p.. Eccepisce difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 mancando anche la prova della sua conoscenza personale delle condizioni di cui al comma 3 di detto articolo, non essendo state identificate le persone coinvolte nel gruppo criminale. Deduce la violazione dell'art. 73 DPR 309/90 ed il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per detto delitto, accertato con un generico richiamo alle intercettazioni telefoniche senza ulteriori specificazioni.
2.16 AR PE deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto associativo, non essendo mai stato imputato di appartenere ad associazioni mafiose, ne' essendo stato fatto a lui riferimento nel corso delle intercettazioni eseguite tra il novembre 1995 ed il marzo 1996, ne' essendo accusato da collaboratori di giustizia. Rileva che l'acquisto di droga in data 3.3.97 è l'unico fatto penalmente rilevante accertato a suo carico, fatto che non può di per sè costituire prova del delitto associativo. Eccepisce l'erronea applicazione della pena irrogata in continuazione, che deve essere di anni 7 mesi 7 di reclusione (pena base anni 4 + anni 3 mesi 7) e non anni 8 mesi 4 di reclusione.
2.17 SI NT deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sua partecipazione al sodalizio mafioso, in assenza di accertate sue specifiche condotte. Eccepisce gli stessi vizi di legittimità con riferimento al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, essendo l'accusa genericamente formulata senza un concreto contenuto ad episodi specifici.
2.18 LE OV con ricorso personale deduce la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza ed alla prova di una condotta di partecipazione a lui riferibile, non avendo prestato un contributo causale rilevante all'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90. Rileva che le intercettazioni non sono elementi concludenti per l'affermazione di una sua responsabilità, che il contributo solo occasionale non integra il delitto associativo;
che il collaborante ZI non ha fatto il suo nome;
che non emergono specifici elementi di sua personale colpevolezza. Lamenta mancanza di motivazione in ordine alla prova di colpevolezza per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione ed illecita concorrenza in quanto sulla scorta di quanto dichiarato dal collaborante DE AN LO il suo intervento nella società di trasporti avvenne alla fine del 1996, periodo in cui le commesse erano state già acquisite ed il profitto della ditta fu conseguenza esclusiva della sua capacità professionale di autotrasportatore.
Con ricorso a mezzo dell'avv. Carlo Bernini deduce ancora la mancanza di motivazione in ordine al rigetto di pena concordata ex art. 599 c. 4 c.p.p., rigetto disposto dalla Corte di Assise di Appello con ordinanza 7.5.02. Lamenta poi l'illogicità della prova di colpevolezza della imposizione del "pizzo", prova consistente solo per essere la ditta Real AS detentrice del 90% delle commesse in materia di trasporti ortofrutticoli, dato accertato senza prove specifiche ed erroneamente ritenuto essere stato confermato da intercettazioni ambientali assolutamente neutre. Rileva che il ricorrente si occupò esclusivamente di normale conduzione della società, come confermato dal dato, ignorato dai giudici di merito, che il suo nome non è stato indicato dai collaboratori di giustizia.
2.19 ZI AD deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa in quanto le intercettazioni ambientali documentano fatti di commercio di stupefacenti inidonei a sostenere la sua partecipazione ad una associazione mafiosa in assenza di prove di volontà di partecipazione e di specifici contributi forniti. Osserva che non risulta avere posto in essere atti intimidatori mafiosi nei confronti di presunti gruppi rivali, essendo stato assolto da comportamenti in danno di GO ER mentre nessuna argomentazione può essere tratta dalla lite con RU RT. Rappresenta che l'assoluzione dai reati fine è dimostrazione della non partecipazione a strutture criminali mafiose. Con altro motivo deduce la violazione degli artt. 73 e 74 DPR 309/90 negando che il "AD" di cui alle telefonate intercettate in casa AL si identifichi nel ricorrente, come provato dalla conversazione del 27.1.96 ore 19.10 in cui detto AD dice di dovere uscire per acquistare stupefacenti, mentre quella sera esso ZI fu pedinato dalla Polizia Giudiziaria e non risultò essersi recato ad acquistare droghe. Afferma comunque che per i reati di commercio di stupefacenti non è corretta la sua identificazione con il AD delle conversazioni intercettate;
deduce non essere stata raggiunta la prova di consegne di sostanze stupefacenti mentre i fatti furono espressione di "attività avulsa dalla concreta partecipazione al sodalizio".
3.1 Il ricorso per Cassazione che non consente al giudice di legittimità la verifica della dedotta nullità o il controllo di logicità della sentenza è inammissibile. Tanto si verifica ogni volte che gli argomenti esposti sono assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile, come sostenuto senza specifici riferimenti concreti (Cass. 1^ 31.10.94 n. 10907, ud. 27.9.94, rv. 200180). Le doglianze proposte contro l'accertamento della sussistenza delle strutture associative mafiose, così come sviluppatesi in una dinamica evolutiva di quasi un decennio in quella parte di territorio in provincia di Siracusa, si sostanziano in una generica negativa degli elementi costitutivi del delitto senza specifiche argomentazioni contrarie agli elementi di fatto accertati con la decisione della Corte di Assise di Siracusa prima e con quella della Corte di Assise di Appello di Catania, che ha fatto propri e confermato gli accertamenti dei primi giudici. La verifica in sede di legittimità evidenzia che i giudici del fatto (vedi tra l'altro pag. 131 e segg. e pag. 70 e segg. della prima sentenza) hanno compiutamente ricostruito le vicende della criminalità locale di Pachino nelle due fasi contenute nei capi di accusa A e B della imputazione (entrambi 416 bis c.p.), vale a dire il periodo intercorso tra il 1992 ed il 1996 connotato dall'egemonia di personaggi locali (i fratelli SA e AD AN) affiancati da qualche elemento di origine catanese ed il successivo periodo. Quest'ultimo ha visto l'insediamento della ditta "Real AS" in Pachino, diretta espressione di un gruppo egemone catanese riconducibile al clan LO con una "squadra" diretta dai fratelli AL;
ha accertato le minacce e l'incendio alla Cooperativa Agricola Faro, la divulgazione della notizia dell'attentato con affissioni all'interno della banca usata dagli imprenditori, l'immediato incremento dei clienti da parte della "Real AS", l'imposizione del 5% sul trasportato a tutti i trasportatori autonomi della zona, la "condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti degli operatori economici presi di mira" (una dettagliata ricostruzione è operata per il mercato del pesce) così come risultanti da una serie di elementi fattuali specificatamente indicati e non confutati nella loro logica ricostruzione con i motivi di gravame. Gli accertati incontri tra i vari personaggi, gli avvicendamenti a seguito di arresti, i contrasti per assicurarsi le riscossioni del pizzo nelle varie zone di competenza sono elementi di fatto non investiti da argomentazioni di illogicità dei ricorrenti. Nè possono essere avanzate censure non specifiche di mera negazione riferite alla validità del materiale probatorio posto a base degli accertamenti che la Corte di Assise ha attuato con pieno rispetto dei canoni probatori di cui all'art. 192 c.p.p.. Ciò in quanto le dichiarazioni dei due collaboranti (ovviamente più complete per il secondo periodo vissuto "a tempo pieno" dai dichiaranti) sono state confermate da specifiche intercettazioni debitamente ritenute documentative (è stata logicamente valutata rappresentativa la telefonata con l'autotrasportatore Pietro) e dagli approfonditi accertamenti di Polizia.
Parimenti inammissibili le doglianze avanzate avverso le aggravanti delle associazioni mafiose (già la prima decisione - pag. 193 e pag. 191 - ha escluso dai capo A e B 1 - rispettivamente 416 bis c.p. dal 1992 al 1996 e dal 1996 in poi - l'aggravante di avere reinvestito in attività imprenditoriali i proventi dei delitti commessi, nonché per il capo B 1 l'aggravante della disponibilità di armi - pag. 191). Deve per le restanti aggravanti confermarsi che il numero degli associati, come rilevato dal giudice di merito, risulta dal riconoscimento giudiziale del capo di accusa che vede l'associazione composta da almeno dieci persone;
che la disponibilità di armi per la prima associazione è stata debitamente motivata dalla Corte di Assise nel valutare il ruolo del AN, accertato personaggio deputato alla custodia delle armi ed esplosivi per conto del clan (pag. 151 e segg. della prima sentenza con tra l'altro la ricostruzione dell'esplosione della bomba carta in danno del locale Commissariato di Polizia).
3.2 DE tutto analoga è la verifica di legittimità con riferimento alle doglianze relative alla sussistenza del delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, atteso che le generiche negative dei ricorrenti sono rivolte a specifici accertamenti che vedono le strutture criminali volgere il loro interesse al mercato degli stupefacenti. Le dichiarazioni dei collaboranti indicative delle specifiche attività dei vari personaggi sono state logicamente confermate dalle intercettazioni telefoniche rappresentative di "una continuativa disponibilità e sistematicità dello spaccio nel contesto di una struttura operativa nell'ambito dei compiti assunti od affidati". Ciò senza considerare che ai fini della sussistenza della specifica struttura organizzativa è sufficiente un'organizzazione minima e che la ricerca dei tratti organizzativi deve essere esclusivamente diretta a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di un accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Cass. 6^ 12.10.98 n. 10725, ud. 25.9.98, rv. 211743). Deve essere poi ribadita l'inammissibilità delle censure che vogliono una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenendo le stesse non siano indicative di specifiche emergenze ritenute a loro carico. Dette doglianze si risolvono infatti in una differente valutazione dell'accertamento di merito che, come detto, non risulta illogicamente operato dalla Corte di Assise. È noto che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefoniche costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criterì della logica e delle massime di esperienza (Cass. 5^ 3.12.97 n. 5487, ud. 28.1.98, rv. 209566; Cass. 6^ 12.12.95 n. 5301, ud. 4.6.96, rv. 205651).
È poi principio di legittimità che le figure criminose dell'associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309) concorrono materialmente anche quando sono riconducibili ad unica organizzazione criminosa (Cass. 2^ 6.12.96 n. 10469, ud. 22.3.96, rv. 206493; Cass. 6^ 9.5.97 n. 4294 ud. 14.3.97, rv. 208883; Cass. 1^ 9.5.96 n. 4714, ud. 28.3.96, rv. 204549). Le dette norme tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale costituita dall'esistenza di organizzazioni svolgenti attività con modalità intimidatrici e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti;
l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Tra le due norme esiste un rapporto di specialità reciproca che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 c.p., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l'esistenza un sodalizio criminoso non mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 e non anche quello di cui all'art. 416 c.p., il fatto di una organizzazione mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell'ambito applicativo di entrambe le fattispecie criminose (Cass. 2^ 29.9.95 n. 478, ud. 4.5.95, rv. 202811).
La circostanza aggravante relativa alla partecipazione tra gli associati di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti (art. 74 c. 3 DPR 309/90) è applicabile oggettivamente a tutti gli associati per il solo fatto che partecipi all'accordo criminoso siano persone dedite all'uso di dette sostanze. L'aggravante ha carattere oggettivo e sussiste per il mero coinvolgimento di tossicodipendenti nell'organizzazione delinquenziale in conseguenza del carattere di maggiore pericolosità acquistato dall'associazione a causa della più forte spinta ad agire che viene da detti soggetti (Cass. 6^ 3.2.86,n. 1221, ud. 7.11.85). Anche l'aggravante del numero delle persone superiore a dieci ha natura oggettiva, trattandosi di circostanza che evidenzia una maggiore pericolosità inerente all'attività associata, attività alla quale ha avuto riguardo il legislatore nella determinazione della pena. I giudici del merito hanno anche adeguatamente motivato le fonti probatorie indicanti la disponibilità di armi della associazione (vedi pag. 146 e segg. della sentenza di primo grado) considerando le armi fatte ritrovare da LE SA e lo specifico contenuto delle intercettazioni telefoniche dei vari personaggi indicanti "il non episodico" possesso di armi da fuoco utilizzabili per i fini della struttura criminale di commercio degli stupefacenti. Nè può dedursi violazione di legge per non avere i giudici di merito ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 74 c. 6 DPR 39/90 (associazione per commettere fatti di spaccio di lieve entità) stante l'accertato contesto mafioso in cui erano trattate continuativamente non modiche quantità di stupefacenti.
3.3 Il ricorso relativo alla violazione dell'art. 513 bis c.p. è infondato. Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia è in rapporto di specialità con il reato di tentata estorsione essendo i due reati diretti alla tutela di beni giuridici diversi. La disposizione di cui all'art. 513 bis c.p. è collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio;
presuppone una condotta diretta a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza ed ha come scopo la tutela dell'ordine economico e del normale svolgimento delle attività produttive;
la norma di cui all'art. 629 c.p. è delitto contro il patrimonio e la persona e tende a salvaguardare la libertà ed i beni della persona. Quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è quindi pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall'art. 15 c.p. (Cass. 1^ 29.2.96 n. 2224, ud. 1.2.95, rv. 203900). La condotta prevista dalla norma incriminatrice non consiste necessariamente nel porre in essere atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 c.c. L'art. 513 bis c.p. si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionare il mercato (Cass. 24.3.95 n. 450, c.c. 15.2.95, rv. 201578; Cass. 6^ 6.3.89 n. 3492, ud. 9.1.89, rv. 180706).
3.4 Il ricorso in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91, che la Corte territoriale ha riconosciuto comunque come non concedibile in quanto nella fattispecie già è stata concessa la attenuante di cui all'art. 73 c. 7 DPR 309/90, è fondato in quanto le due circostanze hanno un diverso oggetto e possono concorrere. Questa Corte condivide infatti il principio di legittimità già affermato con la sentenza 24712 del 26.6.02 sez. 5^, ud. 23.4.02, rv. 222299 secondo il quale le due attenuanti, pur presupponendo che la condotta del dissociato debba essere diretta ad evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, hanno diverso contenuto perché la seconda fattispecie prevede un'ipotesi specifica, applicabile solo in relazione all'azione di contrasto al traffico di stupefacenti, consistente nell'aver aiutato l'autorità a sottrarre rilevanti risorse necessarie ai complici per la commissione del reato. Gli atti devono essere nuovamente esaminati dal giudice di merito che dovrà valutare se nella concreta fattispecie ricorrano i presupposti di fatto per concedere detta attenuante.
3.5 Il ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la Corte di Assise ha considerato per ciascun imputato sia l'entità della condotta sia la personalità ed i precedenti di ciascuno. È superfluo ricordare che il giudizio sulle circostanze (tanto vale anche per il ricorso presentato da PU, nonché per quelli proposti dai collaboranti) deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione, non essendo il giudice tenuto a specificare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 c.p. e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio giudizio (Cass. 2^ 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924), potendo anche il giudice valutare a fini diversi (e quindi ai fini delle attenuanti e della ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Non sussiste violazione del diritto di difesa per non essere stato l'AN autorizzato a produrre una documentazione di per sè non consentita dal rito abbreviato, documentazione comunque ritenuta dal giudice di merito logicamente superflua, considerata la diversa soggettiva posizione processuale dei due personaggi prosciolti. Il ricorso relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è infondato avendo la Corte territoriale (vedi pag. 14 della sentenza di appello) di fatto escluso la sussistenza dei presupposti dell'attenuante per avere evidenziato "l'efficacia" della "guardiania" imposta considerando i furti che venivano consumati per convincere i pescatori ad una "assicurazione" aggiuntiva. Non sussiste violazione dell'art 597 c. 3 c.p.p. in quanto il divieto di "reformatio in peius" riguarda unicamente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. La limitazione ai poteri del giudice non è diretto a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel grado precedente, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice (Cass. 6^ 6.2.97 n. 1122, ud. 10.12.96, rv. 20758), trattamento sanzionatorio che nel caso concreto ha visto la pena base determinata nel minimo edittale.
3.7 Il ricorso di SA SA è inammissibile essendo state avanzate generiche negative di accertamenti probatori che invece risultano ancorati a numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali che indicano lo specifico ruolo tenuto dall'SA sia nella richiesta della tangente differenziata per stagione alla discoteca sia nei vari episodi di cessione continuativa di sostanze effettuati dalla struttura criminosa debitamente ricostruita (come prima esposto) nei suoi elementi dalle deposizioni degli ufficiali di polizia.
3.8 Il ricorso di LE MA è inammissibile prospettando una diversa valutazione di merito delle risultanze probatorie con una non consentita differente interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni mentre ovviamente non ha rilievo l'accertamento di reati specifici ai fini della sussistenza del delitto associativo.
3.9 I ricorsi di AL IO e AL SE sono infondati. È costante principio di legittimità che il giudice di appello può rinviare agli argomenti esposti nella decisione di primo grado per tutte le questioni già esaminate e risolte per le quali non ritiene di aggiungere ulteriori considerazioni. La valutazione del giudice di appello deve essere autonoma nel solo caso in cui con i motivi di appello non siano state poste specifiche questioni per le quali l'apparato argomentativo della sentenza deve essere autonomo ed autosufficiente (Cass. 5^ 23.3.00 n. 3751, ud. 15.2.00, rv. 215722;
Cass. 1^ 14.7.97 n. 6980, ud. 20.6.97, rv. 208257). La motivazione della sentenza di secondo grado può così rinviare a quanto contenuto nella decisione di primo grado quando le censure formulate non contengono elementi di novità rispetto a quanto già esaminato (Cass. 5^ 8.4.99 n. 4415, ud. 5.3.99, rv. 213113; Cass. 5^ 11.6.99 n. 7572, ud. 22.4.99, rv. 213643) dovendo essere integrata con la sola risposta ai rilievi critici esposti nell'atto di appello (Cass. 4^ 9.4.99 n. 4557, ud. 25.2.99, rv. 213135). Come già esposto al punto 3.1, la Corte di Assise ha accertato in fatto l'assoggettamento dei commercianti ortofrutticoli e ittici ad un brutale clima intimidatorio, elemento ulteriore qualificante le metodologie esclusive tipiche dell'associazione mafiosa rispetto all'operare di strutture criminali che perseguono il delitto senza il controllo violento del territorio e degli imprenditori. Le convergenti dichiarazioni dei collaboranti, unite alle intercettazioni telefoniche, rispondono pienamente ai canoni legislativi di interpretazione della prova con riferimento ad entrambi i riconosciuti delitti associativi ed a specifici fatti di commercio di droga in cui i due imputati sono specificatamente e nominativamente indicati. Al riguardo si evidenzia che il giudice di merito ha diffusamente esposto, avvalendosi di argomentazioni logiche non contestate dalle generiche doglianze difensive la valenza significativa di ciascuna specifica intercettazione che lega i due ricorrenti alla "Real AS", alla presenza a Pachino, al commercio degli stupefacenti.
3.10 Il ricorso di TR AS è inammissibile. Il primo motivo di gravame è generico perché non rappresenta il vizio logico dell'apparato motivazionale relativo all'affermazione della loro colpevolezza in conseguenza della parziale assoluzione del LO, personaggio del quale i giudici di merito non hanno accertato il mendacio, ma, per alcuni episodi riferiti, l'assenza di riscontri. Con il ricorso relativo all'interpretazione delle telefonate viene avanzata una censura di merito avendo la Corte di Assise adeguatamente spiegato il significato di quelle telefonate. Anche il terzo motivo di ricorso si sostanzia in una generica negazione di colpevolezza a fronte del contenuto delle intercettazioni debitamente analizzato per ciascuna telefonata dal giudice di merito. L'impugnazione del Di MA è inammissibile a norma degli art. 591 c. 1 lett. d) e 606 c. 3 c.p.p., avendo lo stesso rinunciato al ricorso, non avendo alcun rilievo le successive dichiarazioni con cui il Di MA dichiara di volere insistere nel ricorso. Va in proposito rilevato che la rinunzia all'impugnazione è un atto negoziale produttivo dell'effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto all'autorità competente e la sua revoca è giuridicamente irrilevante quando sono decorsi i termini per impugnare (Cass. 1^ 1.3.93 n. 265, c.c. 22.1.93, rv. 193249; Cass. 8.4.92, Corvino;
Cass. 31.1.92, Mariani).
3.11 I ricorsi di AL OV, CO OL e TR EL sono generici perché non indicano quale conseguenze sul piano della logicità della motivazione ha importato detto riferimento temporale che peraltro il giudice di merito ha tenuto in corretta valutazione dal momento che ha considerato che la presenza del AR non è certa, perché lo stesso interessato indica la data del 1994. Detta data di ingresso in carcere non risulta rilevante ai fini dell'accertamento dei delitti dal momento che non influenza il nucleo fondante del narrato, che indica comunque la partecipazione dei protagonisti all'incontro nel carcere di Brucoli. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di Assise debitamente accertato la sussistenza dei fatti di cessione indipendentemente dal recupero della sostanza smerciata.
3.12 Il ricorso di IO CE è generico perché non propone argomentazioni che inficiano la logicità delle ricostruzione probatoria espressa dalla Corte di Assise e debitamente fondata ai sensi dell'art. 192 c.p.p. dalle convergenti dichiarazioni accusatone dei propalanti. Dette dichiarazioni sono state adeguatamente ritenute riscontrate sia dagli accertamenti di polizia, dai quali è risultata la presenza del IO in territorio di Pachino e la sua frequentazione di tutti gli altri personaggi sia dalle successive intercettazioni, il cui contenuto non è censurabile in sede di legittimità con argomentazioni prive di specificità.
3.13 AN AD propone dettagliate doglianze di fatto avanzando differenti valutazioni degli episodi verificatisi nei vari anni di operatività del gruppo criminale, operazione effettuata estrapolando singoli elementi che sono dal ricorrente autonomamente considerati per negare valenza al diverso giudizio operato dalla Corte territoriale. Trattasi di operazione, come detto al precedente punto 3.5, inammissibile in sede di legittimità ove deve essere effettuato il controllo logico della sentenza e non essere prospettata una differente ricostruzione di quanto già accertato. Al riguardo la decisione in esame ha considerato non illogicamente quanto esposto in ricorso dando esauriente spiegazione sul movente, sul contenuto e sulla valenza della lettera dell'LE, che mai ha detto avere mentito;
ha considerato il riferimento temporale del 1993 o 1994 (vedi quanto sopra esposto al punto 3.11), ha esaustivamente ricostruito tutti i singoli rapporti tra i vari personaggi, ha tratto dalle indicazioni del ZI il soprannome del AN, ha valutato la marginale rilevanza della differenza di prezzo riferita su una singola partita.
3.14 GO ER, oltre le ricordate doglianze con riferimento ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 74 DPR 309/90, lamenta la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra i delitti di spaccio e detenzione armi con i fatti riconosciuti con la sentenza del Tribunale di Siracusa del 17.9.96, che dice essere stati sorretti da unico disegno criminoso. Il primo motivo di ricorso è inammissibile dovendosi ribadire quanto già esposto ai precedenti punti 3.1 e 3.2 della presente decisione. Il secondo motivo è genericamente proposto avendo l'imputato nei motivi di appello invocato l'applicazione del vincolo della continuazione senza avere adempiuto all'onere di porre in evidenza le specifiche ragioni dalla cui prospettazione i giudici dell'impugnazione possano trarre elementi per ravvisare, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, l'unicità del disegno criminoso. La costante e mai contraddetta giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. S.U. 21.4.79, Chiarugi;
Cass. 27.10.88, De Dominicis;
Cass. 6.11.81, Folta) ha evidenziato l'insufficienza della mera indicazione della sentenza cui si assume i fatti essere stati commessi in continuazione ove non siano indicati dall'appellante gli elementi dimostrativi di un programma unitario di attività delinquenziale per una persistente condotta antigiuridica comprensiva dei diversi fatti reato. La Corte di Assise di Appello non era quindi tenuta ad accertare la sussistenza di un vincolo di continuazione genericamente addotto senza i motivi a suo sostegno.
3.15 EL PE nei motivi di appello ha solo genericamente eccepito, senza motivare, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152 convertito nella Legge 12.7.1991 n. 203, aggravante che con i motivi di ricorso sostiene non essere applicabile a chi è condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. In proposito questa Corte condivide la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 5^ 1.12.00 n. 12525, ud. 28.6.00, rv. 217458; Cass. 1^ 19.2.99 n. 2128, ud. 12.10.98 n. 21530; Cass. 116. 7.97 n. 4117, c.c. 12.6.97; Cass. 1^ 13.6.97 n. 4140, D'Amato) che ha accertato la compatibilità dell'aggravante con l'essere persona appartenente ad associazione mafiosa. Ciò in quanto "ratio" della norma non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di coloro che, anche se non organicamente inquadrati in tali associazioni, agiscano con metodi mafiosi, o comunque, diano un contributo al raggiungimento dei fini di una associazione mafiosa. Come il non associato a sodalizi criminosi può agire "con metodi mafiosi" così l'associato non necessariamente deve valersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione. Quanto ai restanti motivi di ricorso si rinvia a quanto già espresso in ordine alla natura oggettiva delle aggravati di cui all'art. 74 DPR 309/90, mentre le doglianze in ordine alla sussistenza del delitto associativo per il traffico di stupefacenti risultano essere generiche negazioni a fronte di una analitica ricostruzione della valenza delle singole intercettazioni evidenzianti l'internità del ricorrente nella struttura criminosa.
3.16 Il ricorso di AR PE è infondato avendo la Corte di Assise accertato che la condotta del prevenuto fu estranea all'associazione mafiosa, ma intranea al gruppo della "Real AS" dedito allo smercio della droga attuato dal AR a mezzo di spacciatori da strada. In ordine a detta attività non possono essere avanzate doglianze di merito, non ammissibili in questa sede. La Corte di Assise ha inoltre accertato che le intercettazioni del 1995 - 1996 sono irrilevanti con riferimento alla posizione del ricorrente, in quanto attengono ad un periodo temporale antecedente a quello che coinvolge il AR. Il ricorso concernente la misura della pena è da ultimo generico e manifestamente infondato in quanto non viene dedotto, ne' è dato comprendere, in cosa sia consistito l'errore nella determinazione della sanzione, nuovamente ed autonomamente calcolata dal giudice di appello e quindi non più riferibile a quanto deciso in primo grado quando vi fu anche una erronea applicazione della continuazione in favore dell'imputato.
3.17 Il ricorso di SI NT si limita a negative generiche di colpevolezza a fronte di intercettazioni telefoniche che lo pongono tra i personaggi intervenuti per una gestione diretta degli affari criminali della "Real AS"; l'imputato è stato accertato fruitore di uno "stipendio" (provento estorsivo) e svolse specifica attività come partecipe del controllo e delle spartizioni di denaro direttamente proveniente dai traffici di sostanze stupefacenti.
3.18 Il ricorso di LE OV è infondato. Il controllo di logicità della motivazione limitato alla struttura delle argomentazioni sulla colpevolezza senza considerare nuove non consentite prospettazioni di ulteriori elementi di valutazione, evidenzia un corretto uso della logica nella valutazione probatoria effettuata dalla Corte di Assise di Appello. Al riguardo si deve ritenere che il giudice di merito ha fatto buon uso dei canoni di prova e della logica valutando plurimi elementi di accusa quali la partecipazione del ricorrente a colloqui in cui si valuta di estendere ad altre zone la percentuale del 5% imposta a tutte le altre ditte di trasporto;
il riferire lo LE al Di MA che quattro camionisti hanno pagato il 7%; gli ulteriori colloqui in cui questo ricorrente con gli altri sodali discute sulla distribuzione della droga e sulle tangenti anche con riferimento al mercato ittico. Corretto quindi l'accertamento di un apporto continuativo dello LE alle finalità della associazione mafiosa e di quella per gli stupefacenti, indipendentemente dall'effettiva attività lavorativa che il ricorrente svolse nella azienda di trasporti, azienda che fu usata come strumento e schermo della attività criminale della cosca. Nè possono essere avanzati dubbi sulla esatta individuazione dello LE come interlocutore alla luce degli accertamenti della Corte di Assise dal momento che contestualmente alle intercettazioni furono riprese le immagini di chi entrava nella Real AS partecipando quindi ai colloqui, senza considerare che i vari personaggi erano già noti alle forze dell'ordine incaricati dell'ascolto. Il ricorso avverso il rigetto di pena concordata ex art. 599 c. 4 c.p.p., rigetto disposto dalla Corte di Assise di Appello che con ordinanza 7.5.02 che ha ritenuto la non congruità della pena, è inammissibile trattandosi di giudizio di merito insindacabile nel suo contenuto anche motivazionale dal giudice di legittimità.
3.19 Il ricorso di ZI AD, attinto dalle dichiarazioni di tre collaboranti (uno dei quali è il fratello SA), è infondato. La Corte di Assise ha congruamente motivato il proprio convincimento sulla esatta identificazione del ZI, personaggio sovraordinato agli altri, nella persona del AD interlocutore della conversazione registrata il 27.1.96 (il cui contenuto è analogo ad altre non contestate intercettazioni). Non è infatti manifestamente illogica nella valutazione dei riscontri alle chiamate di correo la considerazione del giudice di merito che ha accertato che nella vicenda è implicato solo un altro AD (il AN detto GH), oltre il ZI e che costui mentì nel dire che sarebbe uscito per comprare droga (acquisto che non fece, pur essendo uscito da quello stabile). I giudici di merito hanno indicato le numerose telefonate dalle quali risulta la coordinata attività di spaccio del gruppo nonché quella specificatamente svolta dal ZI ed hanno anche accertato che il ZI ha accoltellato RU RT per fatti di pagamento di droga. Da ultimo le doglianze sulle valutazioni dei litigi per le spartizioni con il clan avversario si sostanziano in censure di fatto non ammissibili in Cassazione. 4 Segue la condanna di tutti i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati dichiarati inammissibili al pagamento in solido delle spese processuali nonché la condanna di ciascun ricorrente il cui ricorso è risultato inammissibile al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti da ciascun ricorso, si determina equitativamente in euro 600.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE AZ IO, LE SA e AL RT limitatamente alla attenuante di cui all'art. 8 DL 13.5.91 n. 52 e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei suindicati ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi di SA SA, LE MA, Di MA AN, AL OV, IO CE, AN AD, GO ER, CO OL, TR EL, PU NT, TR AS e condanna ciascuno al versamento della somma di euro 600 alla Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di AN OV, AL IO, AL SE, EL PE, AR PE, LE OV, ZI AD. Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di LE AZ IO, LE SA e AL RT al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004